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Società di persone: assegnazione dei crediti d’imposta ai soci nel modello Redditi 2026

14 Luglio, 2026

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Quando una società di persone non riesce a utilizzare per intero un credito d’imposta, può trasferirne la quota residua ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, non attraverso una cessione ordinaria ma come particolare modalità di fruizione legata alla tassazione per trasparenza dell’art. 5 del TUIR. Il socio acquisisce la somma nel quadro RU della propria dichiarazione, la riporta nel rigo RU3 e ne documenta la provenienza nella sezione III-A, potendola utilizzare solo dopo aver trasmesso il proprio modello. Il rigo RN35 non accoglie automaticamente l’intera quota ricevuta, ma solo la parte effettivamente impiegata per abbattere l’IRPEF entro il limite dell’imposta netta. Il punto più delicato, spesso interpretato in modo scorretto nella prassi operativa, riguarda il codice identificativo 62 nel modello F24: per i crediti ricevuti in trasparenza e già tracciati nel quadro RU del socio, quel codice non va indicato, come chiarito dalla circolare 29/E del 2010.

Assegnazione dei crediti d’imposta ai soci: le regole

Il trasferimento del credito dalla società al socio non costituisce una cessione libera, simile a una compravendita. È una modalità di utilizzo collegata alla tassazione per trasparenza prevista dall’art. 5 del TUIR.

La risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003 ha riconosciuto la possibilità di attribuire ai soci i crediti d’imposta concessi alle imprese. Il principio riguarda il credito non utilizzato dalla società. Restano però tre verifiche preliminari.

Il credito deve poter essere riportato al periodo successivo. La disciplina speciale non deve vietarne l’attribuzione. Le modalità di fruizione devono essere compatibili con il passaggio al socio.

Per il credito Transizione 4.0, la risposta n. 817 del 16 dicembre 2021 ha confermato l’applicazione di questo meccanismo. L’attribuzione avviene in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Il socio conserva natura, vincoli e scansione temporale del credito originario.

Il credito non diventa più flessibile dopo l’assegnazione. Il socio non può anticipare quote non ancora utilizzabili, superare i limiti previsti o modificare l’anno di riferimento. L’attribuzione cambia il soggetto utilizzatore, non la disciplina dell’agevolazione.

Esempio pratico

Si consideri Alfa Meccanica S.n.c., denominazione di fantasia. Nel 2025 la società realizza un investimento in un bene materiale 4.0 pari a € 72.000. L’aliquota applicabile, nell’esempio, è il 20%. Il credito maturato ammonta quindi a € 14.400.

I soci sono due e partecipano agli utili in misura pari al 50%. La società decide di attribuire l’intero credito residuo. Ogni socio riceve € 7.200.

Dato Importo o indicazione
Investimento agevolabile 2025 € 72.000
Aliquota utilizzata nell’esempio 20%
Credito complessivo maturato € 14.400
Quota di partecipazione di ciascun socio 50%
Credito assegnato a ciascun socio € 7.200
Codice credito nel quadro RU 2L
Anno di insorgenza 2025

I numeri e il codice fiscale usati nei facsimili sono inventati. Le immagini non riproducono un modello compilabile e servono soltanto a mostrare la logica dichiarativa.

La sezione I del quadro RU del socio

Il socio deve aprire il modulo del quadro RU relativo alla tipologia di credito ricevuta. Nel rigo RU1 indica il codice identificativo dell’agevolazione. Nell’esempio viene utilizzato il codice 2L.

Il rigo RU3 accoglie il credito ricevuto. Il socio indica quindi € 7.200. Se il credito non è stato impiegato nel periodo dichiarato, l’importo confluisce nel residuo del rigo RU12.

Il punto temporale merita attenzione. Il credito è acquisito attraverso la dichiarazione del socio. L’utilizzo in compensazione viene dopo la trasmissione. Per questo, nel modello relativo al periodo precedente, il credito può risultare interamente residuo.

La sezione III-A e il rigo RU501

La sola indicazione nel rigo RU3 non descrive la provenienza del credito. La sezione III-A, composta dai righi RU501-RU505, collega il credito al soggetto che lo ha attribuito.

Per ogni credito ricevuto si utilizza un rigo distinto. Nel caso esaminato, RU501 viene compilato con i seguenti dati:

Colonna Dato da indicare Esempio
1 Codice del credito ricevuto 2L
2 Natura del trasferimento 4, attribuzione da società trasparente o trust
3 Anno di insorgenza del credito 2025
4 Codice fiscale del soggetto cedente 01234567890, dato fittizio
5 Ammontare del credito ricevuto € 7.200

La coerenza tra le due dichiarazioni è decisiva. Il credito assegnato dalla società deve coincidere con quello acquisito dal socio. Devono allinearsi anche codice credito, anno di origine e codice fiscale del soggetto partecipato.

Quando si compila il rigo RN35

Il rigo RN35 riguarda i crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU. Non rappresenta un secondo luogo nel quale registrare, senza condizioni, l’intera quota ricevuta.

RN35 viene utilizzato quando il contribuente impiega il credito direttamente nella dichiarazione per ridurre l’IRPEF. L’importo non può superare quello indicato nel rigo RN34. La parte non utilizzata resta disponibile secondo le regole proprie del credito.

Se il socio intende utilizzare il credito esclusivamente in compensazione orizzontale con il modello F24, il mero ricevimento non impone di riportare l’intera somma nel rigo RN35.

Perché il credito non va duplicato nel quadro RH

Il credito ricevuto e gestito nel quadro RU non deve essere duplicato nel rigo RH5, colonna 10. Il quadro RH raccoglie altri dati derivanti dalla partecipazione. La provenienza e l’utilizzo del bonus d’impresa seguono invece il percorso specifico del quadro RU.

Una doppia indicazione può alterare il calcolo della dichiarazione e creare disallineamenti con i controlli telematici. Nella prassi, è uno degli errori più insidiosi perché nasce dal tentativo di far transitare ogni posta della società nel quadro RH.

Il momento dal quale il socio può compensare

La sequenza corretta prevede tre passaggi. Prima viene presentata la dichiarazione della società, che evidenzia il credito maturato, quello utilizzato e la quota attribuita. Poi il socio presenta la propria dichiarazione e acquisisce la somma nel quadro RU. Soltanto dopo può compensarla.

La regola evita che il credito venga utilizzato dal socio quando, nei sistemi dichiarativi, risulta ancora riferito soltanto alla società. Il principio è stato ribadito per i crediti sui beni strumentali dalla risposta n. 817/2021.

Controllo pratico prima dell’F24. Conviene verificare la ricevuta telematica della dichiarazione del socio. La semplice predisposizione del modello non basta. L’acquisizione si completa con la presentazione.

F24 e codice identificativo 62: la correzione necessaria

Qui si trova il punto più delicato. La risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009 ha istituito il codice identificativo 62 per i crediti maturati in capo a un soggetto diverso dall’utilizzatore.

Una lettura isolata della risoluzione può far pensare che il socio debba sempre indicare il codice 62 e il codice fiscale della società. Questa conclusione non è corretta per i crediti ricevuti in trasparenza e già esposti nella dichiarazione del socio.

Il codice 62 non va indicato. La circolare n. 29/E del 3 giugno 2010 affronta espressamente il caso del partecipante che utilizza crediti ricevuti dalla società trasparente. Poiché il credito trova riscontro nella sezione dei crediti ricevuti del quadro RU del socio, il codice identificativo 62 non deve essere inserito nel modello F24.

Il socio compila quindi l’F24 con il proprio codice fiscale, il codice tributo previsto per l’agevolazione e l’anno di riferimento corretto. Per i beni materiali 4.0, il codice tributo ordinariamente utilizzato è 6936. L’anno segue le regole stabilite per il credito e deve restare coerente con l’investimento.

Il codice 62 continua ad avere funzione in ipotesi differenti, quando il credito non emerge dalla dichiarazione dell’utilizzatore. Non va esteso al caso in cui il trasferimento sia già tracciato nel quadro RU.

I vincoli che seguono il credito

Il socio non riceve un credito nuovo. Subentra nella posizione della società per la quota attribuita. Ne derivano conseguenze operative precise.

Profilo Regola da rispettare
Quote annuali Il socio rispetta la stessa ripartizione temporale applicabile alla società.
Decorrenza Non può utilizzare il credito prima del momento previsto dalla legge e prima della propria dichiarazione.
Importo Può utilizzare soltanto la quota effettivamente attribuita e non già consumata dalla società.
Codice credito Resta quello riferito all’agevolazione originaria.
Anno Resta collegato all’anno di insorgenza o completamento previsto dalla disciplina.
Controlli Società e socio devono conservare documentazione e prospetti di raccordo.

Il prospetto di raccordo da conservare

La dichiarazione rappresenta il trasferimento, ma non sostituisce la documentazione interna. È opportuno predisporre un prospetto sottoscritto dagli amministratori o risultante da una decisione dei soci.

Il documento dovrebbe riportare il riferimento normativo del credito, l’importo maturato, le quote già utilizzate, il residuo disponibile, la percentuale di partecipazione agli utili e la quota assegnata a ciascun socio.

Per il credito 4.0 vanno conservati anche fatture, documenti di interconnessione, perizia o attestazione richiesta, comunicazioni e ogni prova dell’effettiva spettanza. L’attribuzione non sana eventuali carenze del credito originario.

Gli errori che espongono a scarto o recupero

Il primo errore consiste nell’utilizzare il credito prima della dichiarazione del socio. Il secondo riguarda la mancata corrispondenza tra la quota attribuita dalla società e quella indicata dal partecipante.

Altri rischi nascono dall’anno errato, dal codice credito non coerente o dall’indicazione impropria del codice 62 nell’F24. Anche la duplicazione nel quadro RH può generare un credito apparente.

Infine, la società deve evitare di trasferire un importo già compensato. Il credito assegnabile è soltanto quello residuo. Una riconciliazione tra quadro RU, deleghe F24 e prospetto soci riduce questo rischio.

La sequenza operativa corretta

Fase Soggetto Adempimento
1 Società Determina il credito spettante e verifica la quota ancora disponibile.
2 Società Attribuisce il residuo ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili.
3 Società Espone l’attribuzione nel proprio modello Redditi.
4 Socio Compila RU1, RU3 e la sezione III-A, rigo RU501 o successivi.
5 Socio Trasmette la dichiarazione e verifica l’accoglimento telematico.
6 Socio Utilizza il credito in dichiarazione o in F24 secondo le regole originarie.
7 Socio Non indica il codice identificativo 62 nell’F24 per il credito già esposto nel quadro RU.

Il punto operativo da non perdere

L’assegnazione funziona quando società e socio trattano il credito come un’unica posizione fiscale, divisa tra più utilizzatori. Non basta la delibera. Non basta neppure la dichiarazione della società.

Il passaggio decisivo è l’acquisizione nella dichiarazione del socio. Da quel momento il credito può essere utilizzato, con i limiti e i tempi originari. E senza codice identificativo 62, perché il quadro RU rende già visibile il trasferimento.

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