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Fattura omessa

Detrazione IVA fatture 2025: scade il 30 aprile 2026 l’ultima chance

22 Aprile, 2026

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Il 30 aprile 2026 non è soltanto la scadenza per l’invio della dichiarazione IVA annuale relativa al 2025: è anche il termine ultimo – perentorio e non prorogabile – entro cui recuperare l’IVA sulle fatture passive ricevute nel 2025 e non ancora registrate. Chi non rispetta questa finestra perde definitivamente il diritto alla detrazione, senza possibilità di rimediare con una dichiarazione integrativa. È quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 115 del 17 aprile 2025, che richiama un percorso interpretativo già avviato con l’interpello n. 479/2023. Il meccanismo si articola su un doppio requisito – esigibilità dell’imposta e ricezione/annotazione della fattura – e impone una gestione rigorosa dei registri IVA, con l’utilizzo di un sezionale separato per le registrazioni effettuate nel 2026 su fatture del 2025. Non mancano, però, le voci critiche: l’AIDC Lab e una parte della giurisprudenza di legittimità e unionale contestano l’interpretazione dell’Agenzia, ritenendo che la registrazione tardiva costituisca una violazione meramente formale, non idonea a privare il contribuente del diritto sostanziale alla detrazione.

Il termine del 30 aprile 2026: perché è così rilevante

Il 30 aprile 2026 non è solo il giorno in cui va trasmessa la dichiarazione IVA annuale. È anche – ed è questo il punto che in molti ancora sottovalutano – il termine perentorio entro cui recuperare l’IVA sulle fatture passive ricevute nel 2025 e non ancora contabilizzate. Dopodiché, la finestra si chiude. Definitivamente.

A riportare la questione all’attenzione degli operatori è la risposta ad interpello n. 115 del 17 aprile 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un’interpretazione già espressa nella risposta ad interpello n. 479/2023. Il meccanismo è disciplinato dagli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972 – il decreto IVA – come riscritti dal D.L. 50/2017 (conv. L. 96/2017), e illustrato nella Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018.

La norma: artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972

L’art. 19 del D.P.R. 633/1972 definisce il perimetro temporale in modo abbastanza netto. Il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, e deve essere esercitato – al più tardi – con la dichiarazione annuale riferita all’anno in cui quel diritto è sorto. Per le fatture del 2025, il limite è la dichiarazione IVA 2026, da presentare entro il 30 aprile.

È una regola che esiste da tempo. Ma la sua applicazione pratica è tutt’altro che automatica, specie nei casi in cui la fattura arriva a ridosso della fine dell’anno o nei primissimi giorni di quello successivo. Situazioni in cui i tempi si stringono e gli errori – anche in buona fede – diventano più probabili.

L’art. 25 del decreto IVA, nella versione rivista dal D.L. 50/2017 (conv. L. 96/2017), introduce un doppio requisito che deve essere soddisfatto integralmente per poter legittimamente esercitare il diritto alla detrazione. Il primo è il verificarsi dell’esigibilità dell’imposta, secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 dello stesso decreto. Per le cessioni di beni mobili, l’esigibilità coincide con la consegna o la spedizione. Per le prestazioni di servizi, con il pagamento del corrispettivo o, se anteriore, con l’emissione della fattura.

Il secondo requisito – ed è qui che spesso si inceppa il meccanismo – è la ricezione e la successiva annotazione della fattura nel registro IVA acquisti. Due passaggi distinti e sequenziali. Prima bisogna ricevere il documento, poi si può registrarlo. Non esiste altra strada.

Fatturazione elettronica e momento di ricezione

Nel sistema della fatturazione elettronica, la ricezione coincide con la consegna tramite il Sistema di Interscambio. Per le fatture “messe a disposizione” – quelle non recapitabili direttamente all’indirizzo telematico del destinatario – il momento che rileva è la consultazione del documento nell’area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi. La Circolare n. 1/E del 2018 lo ha precisato con cura, ispirandosi anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 29 aprile 2004, causa C-152/02).

Va da sé che i contribuenti – o i loro consulenti – che non monitorano con regolarità la piattaforma Fatture e Corrispettivi rischiano di non accorgersi delle fatture “messe a disposizione” e di perdere la detrazione per inerzia, senza neppure averne consapevolezza.

Le due finestre temporali per la registrazione

Una volta verificate entrambe le condizioni nel 2025, il contribuente ha due finestre temporali per provvedere alla registrazione.

  • Prima finestra (ordinaria): annotare la fattura nel registro IVA acquisti entro il 31 dicembre 2025.

  • Seconda finestra (di recupero): registrare nel 2026, purché entro il 30 aprile, utilizzando un sezionale separato – o una sezione distinta del registro – che consenta di distinguere queste operazioni da quelle correnti dell’anno in corso.

L’uso del sezionale non è una formalità secondaria. È funzionale a evitare che l’IVA del 2025, confluendo nel registro ordinario del 2026, alteri le liquidazioni periodiche dell’anno corrente. Le due cose devono restare distinte. In entrambi i casi, l’IVA a credito deve essere indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025), che raccoglie le operazioni passive e l’imposta ammessa in detrazione.

Un caso pratico

Si pensi a un artigiano che acquista componenti il 5 dicembre 2025. La merce viene consegnata il giorno stesso – l’operazione è effettuata, l’IVA è esigibile. La fattura elettronica arriva tramite SdI il 12 dicembre 2025. Entrambe le condizioni si sono realizzate nel 2025. Il diritto alla detrazione è sorto nel 2025.

Se l’artigiano – o il suo commercialista – registra la fattura entro il 31 dicembre, tutto è in ordine. Se invece la registrazione avviene il 20 gennaio 2026, la soluzione resta praticabile: basta farlo nel sezionale riservato all’anno precedente, entro il 30 aprile, e riportare l’IVA nel quadro VF della dichiarazione annuale. La detrazione non è perduta.

Cambia radicalmente lo scenario se la fattura non viene registrata affatto, o se la registrazione avviene dopo il 30 aprile 2026. In quel caso, non c’è niente da fare.

Il caso delle fatture a cavallo d’anno

Merita un cenno la situazione – non rara nella prassi – delle operazioni effettuate a dicembre 2025 con fattura che arriva nei primi giorni del 2026. L’art. 1 del D.P.R. 100/1998 prevede una regola generale: le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo possono essere incluse nella liquidazione del mese precedente. Ma questa regola ha un’eccezione esplicita: non vale per le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Concretamente: se un’operazione è effettuata il 28 dicembre 2025 e la fattura arriva tramite SdI il 7 gennaio 2026, il committente non può inserire quell’IVA nella liquidazione di dicembre 2025. La detrazione scatterà a partire dalle liquidazioni del 2026, e l’operazione confluirà nella dichiarazione IVA 2027 (anno d’imposta 2026). Confondersi su questo punto significa rischiare di anticipare una detrazione non ancora spettante.

Cosa succede se si supera il termine: l’interpello 115/2025

Con la risposta ad interpello n. 115 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – in modo perentorio – che la mancata annotazione della fattura nei tempi previsti equivale a una rinuncia definitiva al diritto di detrazione. Non un errore emendabile, non una dimenticanza correggibile: una rinuncia.

La conseguenza pratica è netta. Il contribuente non può presentare una dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998 per recuperare l’IVA non detratta. Questo strumento – che in altri casi consente di rimediare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (per le fatture 2025, quindi, entro il 31 dicembre 2031) – è riservato a chi ha commesso un errore materiale su una fattura correttamente registrata, non a chi non ha registrato affatto.

La distinzione è sottile ma decisiva. Se il contribuente aveva registrato la fattura nei termini ma, per un errore, non aveva riportato l’IVA nella dichiarazione o nella liquidazione periodica, allora la dichiarazione integrativa è percorribile. Se invece la fattura non è mai entrata nel registro acquisti, non c’è errore da correggere: c’è una scelta – anche se non deliberata – che l’Agenzia considera irrevocabile.

Profilo sanzionatorio: un rischio aggiuntivo

Oltre alla perdita del diritto alla detrazione, la tardiva o omessa registrazione delle fatture passive espone il contribuente alle sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 per le violazioni degli obblighi di contabilizzazione. Si tratta di un profilo spesso trascurato, ma che – in caso di controllo – può trasformare un ritardo di registro in una contestazione formale con conseguenze economiche autonome rispetto alla perdita della detrazione.

Il contrasto dottrinale e giurisprudenziale

La posizione dell’Agenzia non è priva di critici. Con il documento n. 6 del 16 settembre 2025, redatto dall’Avv. Giorgio Confente e dalla Dott.ssa Nadia Gentina, l’AIDC Lab ha sollevato obiezioni di un certo peso. Il punto centrale è questo: secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (tra le altre, la sentenza dell’11 dicembre 2014, causa C-590/13) e di quella nazionale, il diritto alla detrazione IVA non può essere negato sulla base del solo inadempimento di obblighi formali, salvo frode o evasione. E la registrazione, secondo questa lettura, ha natura meramente formale.

In questa prospettiva, la detrazione sarebbe recuperabile tramite dichiarazione integrativa anche in caso di omessa registrazione, purché la registrazione avvenga comunque nei termini indicati dalla norma. La Cassazione si è espressa in senso analogo: con l’ordinanza n. 34041 del 5 dicembre 2023, ha ribadito il principio unionistico per cui la violazione di un obbligo puramente formale – come la registrazione – non può privare il contribuente del diritto sostanziale alla detrazione, salvo il caso di intento fraudolento o di un’omissione tale da impedire la verifica dei requisiti sostanziali.

Il contrasto con la prassi dell’Agenzia è reale. E non è escluso che la questione torni sui tavoli dei giudici. Ma nell’immediato, il rischio operativo è concreto. Fino a quando non si consolida un orientamento giurisprudenziale diverso, l’approccio più prudente resta quello di rispettare i termini di registrazione. La strada del contenzioso, in questi casi, è lunga e incerta.

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Quadro riepilogativo degli scenari

Scenario Condizioni Trattamento IVA Esito
Fattura ricevuta e registrata entro il 31/12/2025 Entrambe le condizioni (artt. 19 e 25) realizzate nel 2025; registrazione tempestiva IVA nelle liquidazioni periodiche 2025 o nella dichiarazione IVA 2026 (quadro VF) Regolare – detrazione ammessa
Fattura ricevuta nel 2025, registrata nel sezionale entro il 30/4/2026 Diritto sorto nel 2025; registrazione nel 2026 in apposito sezionale IVA nel quadro VF della dichiarazione IVA 2026 (non nelle liquidazioni periodiche 2026) Regolare – detrazione ammessa
Fattura ricevuta nel 2025, registrata regolarmente, IVA omessa per errore nella dichiarazione Registrazione avvenuta in tempo; omissione nella dichiarazione per mero errore Recupero tramite dichiarazione integrativa ex art. 8, c. 6-bis, D.P.R. 322/98, entro il 31/12/2031 Recuperabile tramite integrativa
Fattura ricevuta nel 2025, NON registrata entro il 30/4/2026 Omessa registrazione nei termini di legge Nessuna detrazione possibile; dichiarazione integrativa non ammessa (interpello 115/2025) Perdita definitiva della detrazione
Operazione dicembre 2025, fattura ricevuta tramite SdI tra il 1° e il 15/1/2026 Operazione effettuata nel 2025; fattura disponibile nei primi giorni del 2026 IVA non imputabile alla liquidazione di dicembre 2025; confluisce nelle liquidazioni del 2026 e nella dichiarazione IVA 2027 Detrazione nel 2026 – non anticipabile al 2025

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