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OIC 5, i nuovi bilanci di liquidazione: cosa cambia dal 2027

OIC 5, i nuovi bilanci di liquidazione: cosa cambia dal 2027

4 Agosto, 2026

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L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva del nuovo OIC 5, il principio dedicato ai bilanci di liquidazione. La revisione, in vigore dal 2027 ma applicabile già ai bilanci 2026, riscrive i criteri di valutazione delle attività e archivia il vecchio fondo costi di liquidazione, sostituito da una logica più aderente ai contratti effettivamente onerosi.

Perché l’OIC ha rivisto il vecchio principio

Le indagini condotte dall’Organismo italiano di contabilità hanno mostrato un’applicazione piuttosto scarsa del precedente OIC 5, concentrata su due nodi critici. Il primo riguarda la valutazione delle attività al valore di realizzo: nella prassi, i liquidatori preferivano non iscriverle a un valore superiore al costo, per prudenza e per non esporsi a responsabilità. Il secondo nodo era la stima del fondo per costi e oneri di liquidazione, difficile da quantificare quando la durata della procedura resta incerta per anni. Il nuovo testo nasce proprio per superare questi due colli di bottiglia, con un impianto pensato per essere gestito operativamente da professionisti e imprese, non solo sulla carta.

Valutazione delle attività: regola e deroga

La regola generale resta prudenziale: le attività si valutano al minore tra costo e valore di realizzo, secondo quanto previsto dall’art. 2426 del codice civile in materia di criteri di valutazione. Il nuovo OIC 5 introduce però una deroga mirata, frutto delle osservazioni raccolte in consultazione: è possibile iscrivere l’attività al valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, quando ricorrono tre condizioni insieme, ossia la vendita è sostanzialmente certa, il prezzo è attendibilmente determinabile e il realizzo è imminente. Non basta quindi un’aspettativa di vendita: servono elementi concreti e verificabili, altrimenti si torna al criterio del minore valore.

Addio al fondo generalizzato per i costi di liquidazione

Sul fronte dei costi, il cambio di impostazione è più netto. Il vecchio principio imponeva di stimare un fondo per costi e oneri destinato a coprire l’intera durata della procedura, un esercizio previsionale che nella pratica si scontrava con incertezze difficili da governare. Il nuovo OIC 5 abbandona questa logica generalizzata: chiede invece di valutare l’eventuale presenza di contratti onerosi, in coerenza con l’impostazione già seguita dall’OIC 31 per i fondi rischi e oneri. Cambia l’approccio: non più una stima complessiva e aleatoria, ma una verifica puntuale, contratto per contratto, delle obbligazioni che generano perdite certe.

Schemi di bilancio pensati per la liquidazione

Il principio introduce schemi di stato patrimoniale e conto economico costruiti sulla finalità liquidatoria, non sulla continuità aziendale. Nel conto economico compaiono voci dedicate a plusvalenze e minusvalenze generate dalla fase di liquidazione; nello stato patrimoniale scompare la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, che ha senso solo in un’ottica di impresa in funzionamento. Quando la procedura prevede la continuazione, anche solo parziale, dell’attività d’impresa, restano invece applicabili gli schemi ordinari, con l’accortezza di separare, in apposite voci dell’attivo, le attività destinate alla liquidazione da quelle riferibili alla gestione ancora in corso. Le società di minori dimensioni, in un’ottica di semplificazione, possono continuare a usare gli schemi ordinari anche durante la liquidazione, evitando oneri formali aggiuntivi.

Aspetto Vecchio OIC 5 Nuovo OIC 5
Valutazione attività Prevalenza del costo, raro il valore di realizzo Minore tra costo e realizzo, deroga se vendita certa e imminente
Costi di liquidazione Fondo generalizzato per l’intera procedura Verifica dei soli contratti onerosi (logica OIC 31)
Schemi di bilancio Derivati dagli schemi ordinari Schemi dedicati alla finalità liquidatoria
Decorrenza Dal 2027, anticipabile al bilancio 2026

La nota integrativa diventa il cuore informativo

Il nuovo OIC 5 propone in appendice schemi operativi di stato patrimoniale, conto economico e set informativo differenziati per tipologia di liquidazione. Gli schemi, però, non bastano da soli a raccontare la complessità della procedura: il principio assegna un ruolo centrale alla nota integrativa, dove il liquidatore deve illustrare le prospettive della liquidazione, la dinamica attesa di incassi e pagamenti e la loro adeguatezza a soddisfare tutte le obbligazioni. Il bilancio di liquidazione diventa così qualcosa di più di una fotografia contabile: è uno strumento informativo sulle scelte gestionali e sulle reali prospettive di chiusura della procedura, utile a soci, creditori e organi di controllo.

Restando fermo l’obbligo di redigere bilanci di liquidazione, i liquidatori che gestiscono procedure già avviate faranno bene a valutare, insieme al proprio consulente, se applicare in anticipo il nuovo principio già al bilancio 2026 o attendere l’entrata in vigore ordinaria dal 2027.

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