Capita spesso che una fattura d’acquisto relativa a un’operazione effettuata a dicembre arrivi soltanto a gennaio dell’anno successivo. Fino a oggi, in questi casi, l’imposta finiva quasi sempre per essere detratta nell’anno di ricezione del documento, anche se l’operazione apparteneva all’anno precedente. Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il decreto Omnibus, intervenendo con l’articolo 12 sugli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, amplia in modo significativo i casi in cui questa fattura può invece essere retro-imputata all’anno in cui l’operazione è stata effettuata, a condizione che venga registrata in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti, il cosiddetto sezionale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa a quell’anno. Non è uno strumento nuovo, ma finora aveva un campo di applicazione più stretto: capire come funziona ora è utile a chiunque gestisca fatture che arrivano con qualche settimana o mese di ritardo rispetto all’operazione a cui si riferiscono.
Il problema pratico: a quale anno appartiene una fattura in ritardo
La regola generale dell’Iva collega il diritto alla detrazione al momento in cui l’imposta diventa esigibile, che normalmente coincide con l’effettuazione dell’operazione. Nella pratica contabile, però, la fattura non sempre arriva subito: un fornitore può emetterla con giorni o settimane di ritardo, e se l’operazione è effettuata a fine anno la fattura può arrivare direttamente nell’anno successivo. Fino all’entrata in vigore del decreto Omnibus, il testo dell’articolo 25 del DPR 633/1972 imponeva di norma di annotare la fattura con riferimento all’anno di ricezione, il che significava, per queste fatture a cavallo d’anno, imputare la detrazione all’anno successivo rispetto a quello dell’operazione, salvo il ricorso a un meccanismo già esistente ma di applicazione più limitata.
Il registro sezionale: da dove viene e che cosa amplia il decreto Omnibus
Il meccanismo del sezionale non nasce con il decreto Omnibus. La sua funzione era già stata definita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2018, che lo prevedeva per un caso specifico: le fatture d’acquisto ricevute in un determinato anno ma registrate dopo il 31 dicembre di quello stesso anno, purché entro il 30 aprile dell’anno successivo, ai fini dell’esercizio della detrazione già nella dichiarazione relativa all’anno di ricezione. Si trattava, in sostanza, di fatture ricevute in tempo ma annotate con un po’ di ritardo dalla contabilità.
Il decreto Omnibus, riscrivendo l’articolo 25, estende ora la platea dei documenti che possono confluire in questo registro speciale: vi rientrano anche le fatture relative a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile in un determinato anno, ma che vengono materialmente ricevute solo nell’anno successivo, purché la registrazione avvenga comunque entro il 30 aprile di quell’anno successivo. In questo secondo caso il contribuente può scegliere di esercitare la detrazione già con la dichiarazione relativa all’anno in cui l’operazione è stata effettuata, l’anno di insorgenza del diritto, anziché aspettare l’anno di ricezione della fattura. È la vera novità pratica introdotta dalla riforma: prima riguardava solo un ritardo nella registrazione, ora riguarda anche un ritardo nella ricezione stessa del documento.
Come funziona in pratica
Si pensi a una srl che effettua un acquisto a dicembre 2026, con Iva esigibile in quel mese, ma riceve la fattura del fornitore solo a gennaio 2027. In base alla nuova disciplina, l’impresa può registrare quella fattura nella sezione speciale del registro Iva acquisti, purché lo faccia entro il 30 aprile 2027, termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026, ed esercitare la detrazione già nella dichiarazione Iva relativa al 2026, anziché in quella del 2027. Se, poniamo, l’imposta indicata in fattura fosse pari a 4.400 euro, quella somma confluirebbe nella liquidazione e nella dichiarazione dell’anno 2026, l’anno dell’operazione, anche se il documento fisicamente arriva l’anno dopo.
La scelta di usare il sezionale non è però obbligatoria: se l’impresa preferisce, può comunque registrare la fattura secondo le regole ordinarie ed esercitare la detrazione nell’anno di ricezione, il 2027, oppure avvalersi del più ampio termine biennale introdotto dallo stesso decreto Omnibus e rinviare la detrazione fino al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto. Il sezionale è uno strumento in più, utile soprattutto a chi ha interesse a mantenere l’imposta detratta nell’esercizio di competenza dell’operazione, per esempio per motivi di coerenza tra bilancio e dichiarazione Iva.
Perché la distinzione contabile va tenuta ben chiara
Proprio perché il sezionale è un registro a parte rispetto a quello ordinario degli acquisti, la sua funzione resta quella di evitare che le fatture con questa tempistica particolare si confondano con quelle annotate secondo le regole standard, con il rischio di alterare l’imposta detraibile dell’anno sbagliato. Chi tiene la contabilità deve quindi saper distinguere, fattura per fattura, quali documenti rientrano nel campo di applicazione del sezionale, perché relativi a operazioni con esigibilità in un anno ma ricevuti nell’anno successivo entro il 30 aprile, e quali invece vanno registrati con le regole ordinarie. Un errore di classificazione può comportare la necessità di correggere una dichiarazione già presentata, con le complicazioni pratiche che ne derivano.
L’altro effetto della stessa riforma: un termine più lungo per tutti
L’articolo 12 del decreto Omnibus non tocca solo le fatture a cavallo d’anno gestite con il sezionale: ha anche esteso da uno a due anni, in via generale, il termine per esercitare la detrazione dell’Iva sugli acquisti. Il comma 1 dell’articolo 19 del DPR 633/1972 stabilisce ora che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Il comma 1 dell’articolo 25 è stato modificato in modo coerente, imponendo che le fatture d’acquisto e le bollette doganali siano annotate entro lo stesso termine. La novità più significativa, rispetto al testo previgente, sta proprio nella scomparsa dell’obbligo di annotare la fattura con riferimento all’anno di ricezione: oggi il contribuente può scegliere liberamente quando registrare il documento, in qualunque momento compreso nel triennio che va dall’anno di ricezione della fattura ai due anni successivi.
La regola che non cambia: le condizioni restano quelle dell’anno di insorgenza
Questa libertà di scelta sul quando non tocca però un punto fermo della disciplina, che il decreto conferma espressamente: la misura dell’imposta ammessa in detrazione va sempre determinata in base alle condizioni esistenti nell’anno in cui il diritto è sorto, cioè quello in cui l’operazione è stata effettuata e l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente da quando la fattura viene poi registrata ed esercitata la detrazione. Per la generalità dei contribuenti, che detraggono integralmente l’Iva sugli acquisti, questa regola ha un impatto limitato. Per i soggetti che applicano invece il pro rata di detrazione, cioè le imprese che svolgono sia operazioni imponibili sia operazioni esenti e che quindi detraggono l’Iva solo in percentuale, il punto diventa invece decisivo, perché il pro rata può variare sensibilmente da un anno all’altro in base al mutare del proprio volume d’affari.
Un esempio: perché rinviare la detrazione non conviene sempre
Si pensi a un’impresa che nel 2027 effettua un acquisto con Iva esigibile in quell’anno, quando il proprio pro rata di detrazione è pari al 15%, e che riceve la relativa fattura sempre nel 2027. Se l’impresa decidesse di rinviare la registrazione e l’esercizio della detrazione al 2029, ultimo anno utile del nuovo termine biennale, magari perché nel frattempo il proprio pro rata è salito al 60%, il rinvio non le porterebbe alcun vantaggio: l’imposta ammessa in detrazione resta comunque quella calcolata con il pro rata del 15%, l’anno in cui il diritto alla detrazione è effettivamente sorto. La sola conseguenza pratica del rinvio, in questo caso, sarebbe quella di posticipare nel tempo un beneficio già limitato in partenza, senza alcun recupero della quota di imposta non detraibile per effetto del pro rata più basso.
| Anno di insorgenza del diritto | Pro rata dell’anno di insorgenza | Anno in cui si registra la fattura | Iva effettivamente detraibile |
|---|---|---|---|
| 2027 | 15% | 2027 (subito) | 15% dell’imposta |
| 2027 | 15% | 2029 (rinviata al termine massimo) | 15% dell’imposta, invariato |
Che cosa cambia in pratica per chi tiene la contabilità
Per i soggetti che applicano il pro rata di detrazione, la scelta di quando registrare una fattura e detrarre l’imposta non può più basarsi soltanto sulla comodità organizzativa o sulla volontà di guadagnare tempo: conviene sempre verificare qual è il pro rata dell’anno in cui il diritto alla detrazione nasce, perché è quella la percentuale che resta fissata indipendentemente dal momento in cui la fattura viene poi effettivamente registrata. Per tutti i contribuenti, invece, resta comunque rilevante distinguere correttamente le fatture da annotare nel sezionale da quelle ordinarie: un errore di classificazione può alterare l’imposta detraibile dell’anno di competenza, con il rischio di dover poi correggere la dichiarazione già presentata.
Infografica




