L’Assicurazione obbligatoria per sportivi co.co.co. dilettanti
L’art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, come sostituito dal D.Lgs. n. 120/2023, prevede che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) si applica esclusivamente la tutela assicurativa di cui all’art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Quindi, un allenatore o un tecnico con contratto di collaborazione, essendo già assicurato tramite il tesseramento alla propria federazione, non deve essere iscritto anche all’INAIL per la copertura contro gli infortuni sul lavoro.

