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Plusvalenza beni strumentali: acconto imposta 2026 da ricalcolare

14 Maggio, 2026

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La cessione di un bene strumentale effettuata nel 2025 può pesare sugli acconti 2026 più di quanto emerga dal saldo dell’anno. La ragione è semplice, ma non immediata: la Legge di Bilancio 2026 ha cancellato, dal 2026, la rateizzazione ordinaria delle plusvalenze su beni strumentali e immobilizzazioni finanziarie non PEX. E, per il primo acconto calcolato con il metodo storico, impone di guardare al 2025 come se la nuova regola fosse già stata applicabile.

Il risultato è un disallineamento da gestire con attenzione. Nel modello Redditi 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, l’impresa può ancora rateizzare la plusvalenza secondo le vecchie regole, se ne ricorrono i presupposti. Però, per determinare l’acconto 2026 con il metodo storico, la stessa impresa deve ricostruire un’imposta 2025 “virtuale”, calcolata senza quel frazionamento. Non sempre, certo. Solo quando la plusvalenza rientra tra quelle che dal 2026 non sono più rateizzabili.

La nuova regola sulle plusvalenze dal 2026

L’art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha riscritto l’art. 86, comma 4, del TUIR. La modifica riduce in modo netto l’ambito della rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali.

Fino al periodo d’imposta 2025, la plusvalenza realizzata su beni strumentali posseduti da almeno tre anni poteva concorrere al reddito in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei quattro successivi. Nella prassi, quindi, una plusvalenza di € 100.000 poteva generare un imponibile annuo di € 20.000 per cinque anni.

Dal 2026, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, questa facoltà viene meno per la generalità dei beni strumentali e patrimoniali. La plusvalenza entra tutta nel reddito dell’esercizio in cui viene realizzata. Senza più la “spalmatura” quinquennale.

La norma non tocca i beni merce, perché la loro cessione genera ricavi. Non si parla, quindi, di plusvalenze patrimoniali ex art. 86 TUIR. Il confine è tecnico, ma decisivo. Un macchinario iscritto tra le immobilizzazioni segue una logica. Un bene destinato alla vendita ne segue un’altra.

Plusvalenza beni strumentali e acconto storico

Il passaggio più delicato riguarda gli acconti. Per il primo periodo d’imposta di applicazione della nuova disciplina, cioè il 2026 per i soggetti solari, l’acconto calcolato con il metodo storico non può limitarsi all’imposta effettiva del 2025.

Occorre rideterminare l’imposta del periodo precedente come se, nel 2025, fossero già state operative le nuove regole. In altri termini, se nel 2025 una società ha venduto un bene strumentale e ha scelto la rateizzazione in cinque quote, l’acconto 2026 non guarda alla sola quota tassata nel 2025. Deve considerare l’intera plusvalenza.

Qui si annida l’errore più probabile. Il saldo 2025 e l’acconto 2026 non viaggiano sulla stessa base logica. Il saldo resta ancorato alla disciplina vigente per il 2025. L’acconto, invece, subisce un ricalcolo figurativo imposto dalla norma transitoria.

Non è una variazione del reddito 2025. Non cambia il debito a saldo. Cambia il parametro storico per determinare quanto versare in anticipo per il 2026.

Cosa resta rateizzabile

La stretta non cancella ogni forma di rateizzazione. Restano due aree espressamente preservate, con condizioni precise.

Operazione Regime dal 2026
Cessione di beni strumentali materiali o immateriali Tassazione integrale nell’esercizio di realizzo. Non è più ammessa la rateizzazione quinquennale ordinaria.
Cessione di immobilizzazioni finanziarie non PEX Tassazione integrale nell’esercizio di realizzo. Viene meno il precedente frazionamento collegato all’iscrizione tra le immobilizzazioni.
Cessione di azienda o ramo d’azienda Rateizzazione ancora possibile, se l’azienda o il ramo sono posseduti da almeno tre anni.
Cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti da parte di società sportive professionistiche Rateizzazione possibile, se il diritto è posseduto da almeno due anni, nei limiti della quota riferibile al corrispettivo in denaro.
Partecipazioni PEX Regime proprio dell’art. 87 TUIR. La logica non è quella della rateizzazione ex art. 86, ma dell’esenzione parziale.

Si consideri una cessione di ramo d’azienda realizzata nel 2025. Se il ramo era posseduto da almeno tre anni, la plusvalenza poteva essere rateizzata nel 2025 e la medesima possibilità resta ammessa anche dal 2026. In questo caso, il ricalcolo dell’acconto non dovrebbe sterilizzare la rateizzazione, perché la nuova disciplina non la elimina per quella fattispecie.

Diverso il caso del singolo bene strumentale. Qui il legislatore ha cambiato strada. La vecchia rateizzazione resta utilizzabile per il 2025, ma non può essere ignorata quando si calcola l’acconto 2026 con il metodo storico.

L’esempio numerico

Si ipotizzi una società Alfa Srl, con esercizio coincidente con l’anno solare. Nel 2025 vende un impianto industriale posseduto da oltre tre anni. Il prezzo di vendita è pari a € 200.000. Il valore fiscale residuo del bene è pari a € 80.000. La plusvalenza è quindi pari a € 120.000.

Per il 2025 la società applica la disciplina ancora vigente. Sceglie la rateizzazione in cinque quote costanti. La quota imponibile dell’anno è pari a € 24.000.

Voce Importo
Prezzo di cessione € 200.000
Valore fiscale residuo € 80.000
Plusvalenza complessiva € 120.000
Quota imponibile 2025 con rateizzazione € 24.000
Quote rinviate ai periodi successivi € 96.000

Ai fini del saldo IRES 2025, limitando l’esempio alla sola operazione e usando l’aliquota del 24%, l’imposta collegata alla quota dell’anno è pari a € 5.760. Il dato è corretto per il saldo.

Per l’acconto IRES 2026 calcolato con il metodo storico, però, la base cambia. La società deve assumere l’imposta 2025 che si sarebbe determinata applicando la nuova disciplina. Quindi non € 24.000, ma l’intera plusvalenza di € 120.000.

Calcolo Importo
IRES sul saldo 2025, con quota rateizzata di € 24.000 € 5.760
IRES figurativa per acconto 2026, su plusvalenza intera di € 120.000 € 28.800
Maggior base imponibile da considerare solo per l’acconto € 96.000
Maggior IRES figurativa sul ricalcolo € 23.040

Se l’acconto complessivo è dovuto nella misura del 100%, la quota riferibile a questa operazione è pari a € 28.800. La prima rata, ordinariamente pari al 40%, sarebbe € 11.520. La seconda, pari al 60%, sarebbe € 17.280.

Naturalmente, nella realtà il calcolo non vive isolato. Entrano perdite, ACE residue dove ancora rilevanti, crediti, maggiorazioni, altre variazioni fiscali e l’eventuale metodo previsionale. L’esempio serve solo a mostrare il meccanismo.

Il punto da non confondere con l’Irap

L’IRAP richiede una lettura separata. La modifica dell’art. 86 TUIR incide sulla determinazione del reddito d’impresa. La base IRAP delle società di capitali segue invece le regole del D.Lgs. 446/1997, con partenza dal valore della produzione.

Se la plusvalenza da cessione del bene strumentale transita tra i componenti ordinari rilevanti del conto economico, essa può già concorrere integralmente alla base IRAP 2025. In tale caso, non si crea lo stesso scarto che si osserva nell’IRES: l’IRAP potrebbe già avere assorbito l’intera plusvalenza nel saldo 2025.

Non basta quindi prendere il ricalcolo IRES e replicarlo meccanicamente sull’IRAP. Occorre verificare come l’operazione è stata contabilizzata, quale natura ha il bene ceduto e se il componente è rilevante nella base regionale.

Per questo, nei conteggi di studio, è opportuno costruire due binari. Uno per le imposte sui redditi. Uno per l’IRAP. Sembrano vicini, ma non sempre portano allo stesso risultato.

Le quote pregresse non vanno trascinate nel ricalcolo

Un altro punto operativo riguarda le plusvalenze realizzate in anni anteriori al 2025. Si pensi a una plusvalenza del 2023, già rateizzata, con quota imponibile che continua a concorrere al reddito 2025.

Quella quota non nasce da una plusvalenza realizzata nel 2025. È solo la prosecuzione di una scelta già effettuata in un periodo precedente. La lettura più lineare è quindi quella di non includerla nel ricalcolo dell’acconto 2026 imposto dalla Legge di Bilancio 2026.

Il ricalcolo riguarda le plusvalenze che, guardando al 2025 come periodo precedente, sarebbero state trattate in modo diverso se la nuova disciplina fosse già stata in vigore. Non dovrebbe colpire il residuo di operazioni già cristallizzate in esercizi anteriori.

Qui la modulistica deve essere maneggiata con cautela. Le quote pregresse restano nei righi ordinari di imputazione al reddito. Non sono, però, il bersaglio della norma transitoria sugli acconti.

Dividendi e PEX: perché non sono il centro del problema

Nel dibattito si è creata una certa confusione con le novità su dividendi e participation exemption. La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto requisiti quantitativi più rigidi. Poi il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, è intervenuto in senso opposto, ripristinando il regime di esclusione dei dividendi e quello PEX.

L’art. 11 del D.L. n. 38/2026 ha abrogato i commi da 51 a 55 dell’art. 1 della legge n. 199/2025, con effetto dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, viene meno anche il collegato ricalcolo degli acconti previsto per quelle specifiche misure.

Il tema qui esaminato è diverso. Riguarda la rateizzazione delle plusvalenze di cui all’art. 86, comma 4, TUIR. Quella modifica non è stata cancellata dal decreto fiscale. Per i beni strumentali, quindi, il problema dell’acconto resta.

La distinzione è essenziale. Le plusvalenze PEX seguono l’art. 87 TUIR. Le plusvalenze su beni strumentali seguono l’art. 86 TUIR. Metterle nello stesso contenitore produce solo calcoli sbagliati.

La compilazione del modello Redditi 2026

Nel modello Redditi 2026, per il periodo d’imposta 2025, il vecchio regime continua ad applicarsi alle plusvalenze realizzate nel 2025. La scelta per la rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione. In mancanza, la plusvalenza concorre per intero nell’esercizio di realizzo.

Per i soggetti in contabilità ordinaria, l’attenzione si concentra sul quadro RF. Per i soggetti in contabilità semplificata, il riferimento operativo si sposta sul quadro RG. In entrambi i casi resta centrale il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive del quadro RS.

La logica dichiarativa può essere riassunta così:

  • nel prospetto del quadro RS si documenta la plusvalenza complessiva, la scelta di rateizzazione e il numero delle quote;
  • nel quadro RF, o nel quadro RG per i soggetti semplificati, confluisce la quota imponibile del periodo;
  • il saldo 2025 viene determinato secondo le regole ancora vigenti per quel periodo d’imposta;
  • l’acconto 2026, se calcolato con metodo storico, richiede una base figurativa rideterminata;
  • il calcolo figurativo non cancella la rateizzazione scelta nel 2025, ma serve solo a misurare l’acconto.

È un passaggio di pura tecnica dichiarativa. Ma può generare differenze di cassa rilevanti. Soprattutto per società che hanno ceduto macchinari, impianti, immobili strumentali o partecipazioni non PEX con plusvalenze consistenti.

Metodo previsionale: alternativa possibile, ma rischiosa

Il contribuente può sempre valutare il metodo previsionale. In teoria, se nel 2026 non si ripetono plusvalenze analoghe e il reddito atteso è inferiore, il metodo previsionale consente di ridurre gli acconti.

Qui però serve prudenza. Il metodo previsionale scarica sul contribuente il rischio dell’errore. Se l’imposta effettiva 2026 risulta superiore a quella stimata, possono emergere sanzioni e interessi per insufficiente versamento.

Non basta dire: nel 2026 non venderà altri beni. Occorre costruire un forecast serio. Ricavi, margini, ammortamenti, interessi passivi, perdite utilizzabili, crediti d’imposta, eventuali componenti straordinari. Tutto deve entrare nel prospetto.

La scelta tra storico rideterminato e previsionale non è una formalità. È una decisione di tesoreria fiscale. E come spesso accade, il risparmio di cassa immediato può costare caro se la previsione è troppo ottimistica.

Il caso del sale and lease back

Un cenno merita il sale and lease back. Qui la plusvalenza non va confusa con la rateizzazione opzionale dell’art. 86 TUIR.

L’art. 2425-bis del Codice civile prevede una specifica imputazione della plusvalenza lungo la durata del contratto di leasing. Si tratta di una regola civilistica che incide sulla rappresentazione contabile dell’operazione. Non è, di per sé, la stessa cosa della scelta fiscale di rateizzare una plusvalenza in cinque quote.

Per questo le operazioni di lease back devono essere isolate nella check-list. Inserirle automaticamente tra le plusvalenze colpite dallo stop alla rateizzazione può portare a una forzatura. Occorre leggere contratto, contabilizzazione e riflessi fiscali in modo coordinato.

Le verifiche da fare prima del versamento

Prima della scadenza dell’acconto 2026, gli studi e le imprese dovrebbero fare una ricognizione mirata delle cessioni 2025. Non serve partire da tutto il bilancio. Serve partire dalle plusvalenze.

  1. Individuare tutte le plusvalenze patrimoniali realizzate nel 2025;
  2. distinguere beni strumentali, immobilizzazioni finanziarie, aziende, rami d’azienda e partecipazioni PEX;
  3. verificare se nel modello Redditi 2026 è stata scelta la rateizzazione;
  4. separare le plusvalenze 2025 dalle quote residue di plusvalenze realizzate in anni precedenti;
  5. ricalcolare l’imposta storica 2025 solo per le fattispecie non più rateizzabili dal 2026;
  6. verificare autonomamente l’effetto IRAP, senza copiare il calcolo IRES;
  7. valutare il metodo previsionale solo con un prospetto attendibile del reddito 2026.
  8. Il controllo deve essere documentato. Una scheda di lavoro con il dettaglio delle plusvalenze, la norma applicata e la base dell’acconto può evitare discussioni successive. Anche interne allo studio, non solo con l’Agenzia.

Il rischio più concreto per le imprese

Il rischio non è soltanto pagare meno acconto del dovuto. C’è anche il rischio opposto: applicare il ricalcolo dove non serve e bloccare liquidità senza motivo.

Una cessione di ramo d’azienda non va trattata come la vendita di un singolo macchinario. Una partecipazione PEX non va trattata come una immobilizzazione finanziaria non PEX. Una quota di plusvalenza del 2022, imputata nel 2025, non è una nuova plusvalenza del 2025.

La norma transitoria non chiede un ricalcolo generalizzato di tutte le componenti rateizzate. Chiede di simulare l’applicazione delle nuove regole dove quelle regole avrebbero inciso. Il perimetro, quindi, conta più del calcolo.

Per le imprese con cessioni rilevanti nel 2025, il tema va affrontato prima della liquidazione dell’acconto. Dopo, resta solo la correzione. E la correzione, in materia di acconti, non è mai elegante.

Sintesi operativa

Domanda Risposta operativa
Una plusvalenza su bene strumentale realizzata nel 2025 può essere ancora rateizzata? Sì, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina vigente per il 2025.
La rateizzazione 2025 vale anche per calcolare l’acconto 2026 con metodo storico? No, per le plusvalenze che dal 2026 non sono più rateizzabili occorre rideterminare l’imposta storica.
Le cessioni di aziende o rami d’azienda subiscono lo stesso ricalcolo? Di regola no, perché la rateizzazione resta ammessa anche dal 2026, con possesso almeno triennale.
Le plusvalenze PEX sono coinvolte? No, seguono il regime dell’art. 87 TUIR. Inoltre le restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sono state abrogate dal D.L. n. 38/2026.
Le quote di plusvalenze realizzate prima del 2025 vanno rideterminate? No, la lettura corretta è escluderle dal ricalcolo dell’acconto 2026.
Il metodo previsionale può evitare il maggiore acconto? Sì, ma solo se la previsione dell’imposta 2026 è solida e documentata.

La modifica sulle plusvalenze dei beni strumentali sembra una regola di competenza fiscale. In realtà produce subito un effetto di cassa. Ed è questo il punto che molti rischiano di sottovalutare: nel 2025 la rateizzazione resta, ma nel 2026 l’acconto può già comportarsi come se non ci fosse più.

Infografica

Imposte e plusvalenze beni strumentali

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