Le Casse previdenziali nate con il d.lgs. 103/1996 hanno lanciato, in occasione del loro trentennale, una proposta concreta per colmare una lacuna storica della previdenza dei liberi professionisti: costruire un trattamento di fine attività professionale, finanziato attraverso l’innalzamento del tetto del contributo integrativo dall’attuale 5% al 6%. Il meccanismo non riproduce il Tfr dei lavoratori dipendenti – con cui condivide solo l’intuizione di base – ma punta a dare al professionista la scelta, al momento del pensionamento, tra l’incasso parziale del montante in un’unica soluzione e la conversione integrale in rendita. La proposta dovrà passare da un tavolo tecnico con il Ministero del Lavoro e il MEF, non è ancora norma vigente e non produce oggi alcuna modifica in fattura. Parallelamente, gli Enti 103 chiedono la riduzione dell’aliquota sui rendimenti finanziari dal 26% al 20%, per uniformarsi al trattamento dei fondi pensione.
La proposta sul tavolo
Il trattamento di fine attività professionale nasce da un’esigenza concreta. Molti professionisti arrivano alla fine della carriera con un reddito discontinuo, una pensione calcolata con il metodo contributivo e una fase di passaggio non sempre lineare.
Per un dipendente esiste il Tfr. Per un autonomo ordinistico, invece, la cessazione dell’attività non porta con sé una liquidazione finale. La proposta degli Enti 103 prova a colmare questo spazio.
Il meccanismo immaginato non prevede un accantonamento a carico del committente identico al Tfr. Si ragiona, invece, su una maggiore elasticità del contributo integrativo indicato in fattura. Oggi il limite massimo è fissato al 5% del fatturato lordo. La richiesta è portarlo al 6%.
Questa quota aggiuntiva potrebbe alimentare il montante individuale. Poi, al pensionamento, l’iscritto avrebbe una scelta:
- ricevere una parte del montante in un’unica soluzione;
- convertire l’intero importo in una rendita pensionistica più elevata;
- combinare le due soluzioni, se la disciplina attuativa lo consentirà.
La logica è chiara. Meno scopertura nella fase di uscita dalla professione. Più libertà nella gestione del passaggio alla pensione.
Perché non è un vero Tfr
La parola Tfr aiuta a capire il tema, ma può anche ingannare. Il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti ha una struttura propria, nasce dal rapporto di lavoro subordinato e matura secondo regole codificate dal codice civile e dalla normativa speciale.
Qui si parla d’altro.
Il trattamento di fine attività professionale sarebbe collegato alla previdenza obbligatoria dei professionisti. Non deriverebbe da un datore di lavoro. Non sarebbe retribuzione differita. Non avrebbe, almeno allo stato, la stessa natura giuridica del Tfr.
La distinzione non è formale. È sostanziale. Se si confondono i piani, si rischia di creare aspettative sbagliate. Il professionista potrebbe pensare a una liquidazione certa e automatica. In realtà, la proposta parla di una possibilità da costruire dentro il sistema contributivo delle Casse.
Per questo la disciplina dovrà chiarire diversi punti: quota liquidabile, requisiti di accesso, trattamento fiscale, impatto sulla pensione futura, coordinamento con i regolamenti delle singole Casse.
Il ruolo del contributo integrativo
Il cuore tecnico della proposta è il contributo integrativo. Si tratta della maggiorazione applicata in fattura dal professionista iscritto alla Cassa, con addebito al cliente. La norma di riferimento è l’art. 8 del d.lgs. 103/1996.
La disciplina attuale prevede che il contributo integrativo sia fissato dalla Cassa o dall’ente previdenziale competente, previa approvazione congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La misura non può essere inferiore al 2% né superiore al 5% del fatturato lordo.
Dal 24 agosto 2011, data di entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 148/2011 (di conversione del D.L. 138/2011), una parte di quel contributo può essere destinata all’incremento dei montanti individuali. Questo passaggio ha cambiato il senso del contributo integrativo. Non solo entrata generale per la Cassa, ma anche strumento per migliorare l’adeguatezza delle pensioni.
La nuova proposta va un passo oltre. Chiede di innalzare il tetto al 6% e di rendere più flessibile l’utilizzo della quota destinata al professionista.
È una scelta che però richiede equilibrio. Un punto percentuale in più può sembrare poco. Nella prassi, su molte fatture e per molti anni, può generare risorse rilevanti. Ma aumenta anche il costo finale della prestazione per il cliente.
Le Casse 103 e i numeri del sistema
Gli Enti interessati sono quelli nati, o comunque coinvolti nel perimetro, della previdenza professionale costruita sul d.lgs. 103/1996. Il riferimento riguarda Enpab, Enpaia per alcune gestioni, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi e, per quanto attiene alla gestione dei giornalisti autonomi, Inpgi nella sua residua Gestione Separata – essendo la gestione principale dei giornalisti dipendenti confluita nell’Inps dal 1° luglio 2022, per effetto della legge n. 234/2021.
Il sistema non è marginale. I dati diffusi in occasione del trentennale indicano oltre 221.000 iscritti, circa 24.000 pensionati e un patrimonio complessivo superiore a €11 miliardi. Nel trentennio, gli Enti avrebbero destinato circa €1 miliardo all’incremento dei montanti contributivi individuali.
Di questo importo, circa €588 milioni derivano dalla ripartizione di quote del contributo integrativo. Altri €375 milioni, invece, riguardano ulteriori rivalutazioni dei montanti individuali.
Questi numeri spiegano perché la proposta non sia solo simbolica. Il contributo integrativo, se usato bene, può incidere davvero sulla posizione previdenziale dell’iscritto.
| Profilo | Regola attuale | Ipotesi proposta | Effetto possibile |
|---|---|---|---|
| Contributo integrativo | Da 2% a 5% del fatturato lordo | Innalzamento del tetto al 6% | Maggiori risorse previdenziali |
| Destinazione al montante | Possibile, nei limiti regolamentari | Maggiore flessibilità | Pensione più adeguata o quota liquidabile |
| Uscita dalla professione | Nessuna liquidazione tipo Tfr | Quota in un’unica soluzione | Sostegno nella fase di transizione |
| Rendita pensionistica | Calcolo contributivo | Possibile rendita più alta | Maggiore stabilità nel lungo periodo |
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Trattamento di fine attività professionale e convenienza
Il trattamento di fine attività professionale va valutato con cautela. Perché non sempre la liquidazione immediata è la scelta migliore.
Si consideri un professionista che, al pensionamento, abbia maturato un montante previdenziale significativo. Se una parte venisse liquidata subito, avrebbe disponibilità finanziaria immediata. Potrebbe usarla per chiudere lo studio, sostenere spese familiari, pagare debiti professionali o accompagnare una riduzione graduale dell’attività.
La stessa scelta, però, ridurrebbe la base trasformata in rendita. Quindi la pensione mensile potrebbe risultare più bassa. Per chi ha altri redditi o un patrimonio personale, la liquidazione può essere utile. Per chi dipende quasi solo dalla pensione, invece, la rendita più alta potrebbe essere più prudente.
Ecco il nodo. La proposta dà flessibilità, ma la flessibilità non coincide sempre con convenienza.
Un esempio pratico
Si immagini una professionista iscritta a una Cassa 103 che fattura €80.000 annui. Con un contributo integrativo al 5%, in fattura espone €4.000. Se il tetto salisse al 6%, il contributo massimo diventerebbe €4.800.
La differenza è €800 all’anno. Se una quota di questa maggiore contribuzione confluisse nel montante individuale per vent’anni, l’effetto non sarebbe trascurabile. Dipenderebbe dai rendimenti, dalle rivalutazioni e dalle regole interne della Cassa.
Al pensionamento, la professionista potrebbe trovarsi davanti a due strade. Incassare una quota subito oppure aumentare la pensione. La prima opzione dà liquidità. La seconda protegge meglio il reddito futuro.
Il legislatore dovrà evitare una trappola: trasformare una misura previdenziale in un anticipo che impoverisce troppo la pensione futura. Serve un limite, forse anche una simulazione obbligatoria prima della scelta.
I nodi fiscali e attuariali
La proposta apre almeno quattro questioni tecniche.
La prima riguarda il fisco. Bisogna capire come tassare la quota eventualmente liquidata in un’unica soluzione. Sul piano sistematico, il riferimento naturale è il regime della tassazione separata già applicato alle prestazioni in capitale delle forme pensionistiche complementari (art. 17 e ss. TUIR), nonché la qualificazione reddituale delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 50, c. 1, lett. h-bis) TUIR. Oggi non c’è una risposta, perché la misura non esiste ancora: il legislatore dovrà scegliere tra l’assimilazione a tale regime, una tassazione ordinaria o un regime specifico da costruire.
La seconda riguarda la sostenibilità attuariale. Le Casse dovranno dimostrare che la liquidazione parziale del montante non compromette l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. L’art. 8 del d.lgs. 103/1996 richiede già l’approvazione congiunta del Ministero del Lavoro e del MEF sulle delibere in materia di contributo integrativo e destinazione ai montanti.
La terza riguarda l’equità tra generazioni. I professionisti più vicini alla pensione potrebbero beneficiare subito della misura. I giovani, invece, ne vedrebbero gli effetti solo nel lungo periodo. Occorre evitare una norma disegnata solo per chi è già alla fine della carriera.
La quarta riguarda il mercato. Se il contributo integrativo sale al 6%, il cliente paga di più. Questo può incidere sui rapporti con privati, imprese e pubbliche amministrazioni. Non sempre il maggior costo viene assorbito senza tensioni.
La richiesta sulla tassazione dei rendimenti
Accanto al trattamento di fine attività, gli Enti 103 chiedono anche la riduzione della tassazione sui rendimenti finanziari. L’obiettivo è passare dal 26% al 20%, uniformandosi al trattamento già riservato ai fondi pensione.
La richiesta non è nuova. Le Casse sostengono da tempo che le risorse investite hanno finalità previdenziale. Per questo, secondo tale impostazione, non dovrebbero subire lo stesso trattamento fiscale di investimenti puramente finanziari. Peraltro, fino al 30 giugno 2014, prima dell’introduzione dell’aliquota al 26%, le Casse erano già assoggettate a regimi più favorevoli.
Secondo le stime diffuse dagli Enti, la riduzione dell’aliquota libererebbe circa €15 milioni all’anno riferiti alle sole Casse 103. Risorse da destinare a welfare professionale, sostegno agli iscritti e rafforzamento delle prestazioni.
Il tema è delicato. Da un lato c’è l’interesse previdenziale. Dall’altro c’è il costo per l’erario. Il confronto politico si giocherà qui, come spesso accade.
L’ampliamento delle platee
Un altro fronte riguarda l’allargamento delle platee assicurate. Gli Enti 103 guardano ai professionisti affini disciplinati dalla legge n. 4/2013 e, in particolare, alle categorie rimaste fuori da una Cassa ordinistica dedicata.
Nel dibattito è emerso anche il caso dei tecnologi alimentari. Si tratta di una categoria ordinistica iscritta alla Gestione separata Inps, per la quale sarebbe in corso un percorso di possibile ingresso nell’area Enpaia.
La questione non è secondaria. La sostenibilità delle Casse dipende anche dalla base degli iscritti. Se gli albi perdono iscrizioni, o se nuove professioni restano fuori dal perimetro previdenziale ordinistico, il modello rischia di indebolirsi.
Cosa deve ancora accadere
Oggi il trattamento di fine attività professionale resta una proposta. Non è una misura vigente. Non può essere applicata dalle Casse senza una modifica normativa e senza regole attuative coerenti.
Il tavolo con il Ministero del Lavoro e il MEF dovrà chiarire almeno cinque aspetti:
- se il tetto del contributo integrativo salirà davvero dal 5% al 6%;
- quale parte del montante potrà essere liquidata in un’unica soluzione;
- quale regime fiscale sarà applicato alla quota incassata;
- quali garanzie attuariali dovranno rispettare le Casse;
- come evitare effetti penalizzanti sulla pensione mensile.
Il punto politico è già visibile. Le Casse chiedono più autonomia e strumenti più flessibili. Il Governo sembra disponibile a discutere. Ma la previdenza non vive di slogan. Vive di numeri, regole e sostenibilità.
Nota di prudenza per professionisti e studi
Per gli studi professionali, la misura merita attenzione ma non va venduta come una certezza. Sarebbe sbagliato dire che i professionisti avranno un Tfr. Sarebbe più corretto parlare di una possibile prestazione previdenziale flessibile, finanziata attraverso il contributo integrativo.
In termini operativi, oggi non cambia nulla in fattura. Il tetto resta al 5%. Le aliquote delle singole Casse continuano a seguire i rispettivi regolamenti. E ogni modifica richiederà approvazione ministeriale congiunta.
Quando arriverà un testo normativo, allora si potrà ragionare su simulazioni, convenienza individuale e impatto fiscale. Prima, no. Prima c’è solo una proposta. Interessante, certo. Ma ancora da scrivere davvero.
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