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Concordato preventivo biennale 2026-2027, rottamazione quinquies locale e pagamenti PA: le novità del decreto fiscale

15 Maggio, 2026

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Il concordato preventivo biennale 2026-2027 si prepara a cambiare volto. Gli emendamenti al decreto fiscale, approvati in Commissione Finanze del Senato il 14 maggio 2026, puntano ad allargare la platea dei soggetti ISA ammessi all’istituto, abbassando le barriere per chi ha punteggi inferiori a 8 e prevedendo percentuali dimezzate per chi rinnova dal biennio precedente. In parallelo, la rottamazione quinquies si estende ai tributi locali affidati ad AdER – IMU, TARI, sanzioni – purché il Comune deliberi l’adesione entro il 15 giugno 2026. Sul fronte dei pagamenti della PA ai professionisti, il correttivo al decreto fiscale mira a reintrodurre una soglia minima di debito esattoriale (5.000 euro) affinché scatti il meccanismo di compensazione-blocco, attenuando la portata della stretta in vigore dal 15 giugno 2026. Attenzione: si tratta ancora di emendamenti in fase di conversione, non di norme definitivamente approvate. Il quadro normativo di riferimento è già però integrato da un elemento consolidato: il decreto MEF dell’11 maggio 2026, che ha definito la metodologia per l’elaborazione delle proposte CPB 2026-2027, confermando il meccanismo di gradualità al 50% per il maggior reddito concordato nel primo anno del biennio.

Le nuove fasce ISA per l’accesso al CPB 2026-2027

La novità più rilevante riguarda il concordato preventivo biennale per il biennio d’imposta 2026-2027. L’intervento guarda soprattutto ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non raggiungono il voto 8.

Nella prima impostazione dell’istituto, il voto ISA ha avuto un ruolo centrale. Non solo come indicatore di affidabilità, ma anche come parametro per graduare l’incremento reddituale richiesto dalla proposta dell’Agenzia delle Entrate. Ora il disegno cambia in parte: la proposta punta a rendere gestibile anche l’ingresso dei soggetti con punteggio ISA inferiore a 8, persino sotto la soglia della sufficienza fiscale (sotto il voto 6).

Non si tratta di un accesso “gratuito”. Il contribuente meno affidabile dovrebbe accettare una proposta più onerosa, ma con un limite massimo all’incremento. Ed è proprio questo tetto a rendere l’adesione meno aleatoria.

La disciplina del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 già prevede un meccanismo di gradualità. Il maggior reddito stimato non entra nella proposta in modo secco e immediato: la metodologia accompagna il contribuente verso livelli di maggiore affidabilità.

Per i contribuenti con punteggi ISA elevati erano già previste soglie differenziate. L’emendamento aggiunge due nuove fasce per i punteggi più bassi:

Punteggio ISA nel periodo precedente Rettifica massima Novità emendamento
ISA pari a 10 10% Già vigente
ISA almeno 9 e inferiore a 10 15% Già vigente
ISA almeno 8 e inferiore a 9 25% Già vigente
ISA almeno 6 e inferiore a 8 30% Nuova (emendamento)
ISA inferiore a 6 35% Nuova (emendamento)

La logica è evidente: più basso è il voto ISA, maggiore è lo sforzo richiesto al contribuente, ma lo sforzo viene delimitato. Questo può fare la differenza per molte partite IVA che, senza un tetto, avrebbero trovato la proposta insostenibile.

Un esempio pratico. Si consideri un professionista con reddito dichiarato 2025 pari a 48.000 euro e punteggio ISA 7. Con la rettifica massima al 30%, il reddito concordato non potrebbe spingersi oltre 62.400 euro, salvo coordinamento con gli altri criteri metodologici. Il dato non va letto come automatismo, ma serve a capire la logica del limite.

Vale ricordare, inoltre, che il decreto MEF dell’11 maggio 2026 conferma un ulteriore meccanismo di gradualità: il maggior reddito concordato rispetto al 2025 rileva, per l’anno 2026, solo nella misura del 50%, anche ai fini IRAP, con l’obiettivo di accompagnare progressivamente il contribuente verso la piena affidabilità ISA.

Rinnovo CPB: percentuali dimezzate per chi ha già aderito

C’è poi un passaggio meno appariscente, ma molto importante nella prassi. L’emendamento guarda ai contribuenti che hanno già scelto il concordato per il biennio 2024-2025 e che ora devono decidere se rinnovare l’adesione per il 2026-2027.

Per questi soggetti, se il voto ISA è almeno pari a 8, le percentuali di incremento verrebbero dimezzate:

Punteggio ISA Percentuale ordinaria Percentuale ridotta (rinnovo)
ISA pari a 10 10% 5%
ISA almeno 9 e inferiore a 10 15% 7,5%
ISA almeno 8 e inferiore a 9 25% 12,5%

Il messaggio è abbastanza chiaro: chi ha già sperimentato il concordato e ha mantenuto un buon livello di affidabilità fiscale dovrebbe trovare una proposta meno pesante. Questa scelta può essere letta in due modi. Da una parte, il legislatore cerca di non disperdere la platea dei contribuenti già entrati nel sistema. Dall’altra, ammette implicitamente che il rinnovo non è scontato: se la seconda proposta fosse troppo alta, molti contribuenti potrebbero uscire dall’istituto.

Termine di adesione: dal 30 settembre al 31 ottobre (se gli emendamenti passano)

Altro elemento operativo: il termine per l’adesione al CPB 2026-2027 verrebbe spostato dal 30 settembre (data attualmente vigente in base al Provvedimento AE del 27 febbraio 2026) al 31 ottobre. Si tratta, tuttavia, di una modifica contenuta negli emendamenti in corso di conversione e non ancora definitiva.

La proroga, se confermata, non è secondaria. Il contribuente avrebbe più tempo per leggere la proposta, valutare i dati ISA, stimare l’impatto fiscale e confrontare il reddito concordato con le previsioni economiche dell’attività.

Per i professionisti e le piccole imprese questo passaggio è concreto. La scelta non riguarda solo l’imposta dovuta: incide sulla programmazione finanziaria, sui versamenti, sul rapporto con i clienti e sulla sostenibilità della posizione nei due anni successivi. Un laboratorio artigiano con ordini molto variabili, ad esempio, dovrebbe valutare con attenzione la convenienza. Un buon margine nel 2025 non garantisce lo stesso risultato nel 2026. Lo stesso vale per un consulente che perde un cliente rilevante nei primi mesi dell’anno.

Debiti erariali pregressi e requisiti di accesso

Tra le modifiche più delicate c’è quella sui debiti erariali e previdenziali scaduti. Secondo la ricostruzione degli emendamenti, verrebbe eliminato il requisito legato all’assenza di debiti scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione.

Il tema è tecnico, ma nella pratica pesa molto. Ricordiamo che l’art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede tra le cause ostative all’accesso al CPB la presenza di debiti tributari o previdenziali definitivamente accertati di importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro. Il contribuente che ha debiti iscritti, rateazioni in corso o vecchie pendenze collegate a definizioni agevolate rischia di trovarsi in una zona fragile: una decadenza da una rottamazione o da una dilazione può produrre effetti anche sul concordato.

La modifica mira a evitare questo effetto domino. In sostanza, il mancato rispetto di una rateazione pregressa non dovrebbe travolgere automaticamente il percorso concordatario, se il debito era già cristallizzato prima dell’adesione.

Qui però serve una distinzione netta. L’eliminazione del requisito non significa cancellazione del debito, né immunità da riscossione. Il debito resta. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione conserva i propri poteri. Cambia, semmai, il rapporto tra debito pregresso e accesso al concordato. È un passaggio da maneggiare con prudenza nella comunicazione al cliente: il concordato non è una sanatoria indiretta.

Rottamazione quinquies e tributi locali: le date da segnare

Il secondo blocco di novità riguarda la rottamazione quinquies. L’emendamento approvato in Commissione Finanze del Senato il 14 maggio 2026 prevede l’estensione anche ai tributi locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La misura riguarda carichi locali già passati alla riscossione nazionale: IMU, TARI, sanzioni amministrative e altri importi di competenza degli enti territoriali affidati ad AdER.

Il meccanismo non è automatico per tutti gli enti. Le scadenze operative, secondo le disposizioni approvate, sono le seguenti:

Adempimento Soggetto Scadenza
Comunicazione delibera ad AdER Ente locale 15 giugno 2026
Pubblicazione delibera sul sito istituzionale Ente locale 30 giugno 2026
Presentazione domanda di adesione Contribuente Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026
Comunicazione somme dovute (prospetto AdER) AdER 31 dicembre 2026
Prima rata (o pagamento unico) Contribuente 31 gennaio 2027

Una volta deliberata l’adesione, la rottamazione locale seguirebbe il calendario della definizione statale: pagamento in massimo 54 rate bimestrali su nove anni.

È un’apertura rilevante. Ma il contribuente non potrà presumere che ogni debito locale rientri automaticamente nella definizione. Occorrerà verificare: se il Comune ha deliberato l’adesione, se il carico è effettivamente affidato ad AdER e non al concessionario locale, e se il carico rientra nel perimetro temporale 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Solo dopo queste verifiche si potrà parlare di effettiva definibilità.

Pagamenti PA ai professionisti: la soglia da €5.000 e il correttivo

Il terzo fronte riguarda i pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti. La legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, c. 725) ha già introdotto una stretta in vigore dal 15 giugno 2026. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 estende le verifiche anche ai compensi professionali di qualsiasi importo, eliminando la precedente franchigia dei 5.000 euro che valeva per la regola generale.

In base alla regola già approvata, la PA deve verificare se il professionista è inadempiente per cartelle di pagamento. Se la verifica è positiva, l’ente paga direttamente l’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito, con l’eventuale eccedenza che va al professionista.

La novità degli emendamenti al decreto fiscale punta a reintrodurre un limite operativo: la compensazione-blocco scatterebbe solo se il debito complessivo iscritto a ruolo supera 5.000 euro. Questo è il punto cruciale da non confondere: la soglia non riguarda l’importo della parcella, ma l’ammontare delle cartelle pendenti.

Un esempio chiarisce la logica. Un avvocato deve ricevere 2.400 euro da un ufficio giudiziario. Se ha cartelle scadute per 6.200 euro, il meccanismo di compensazione resterebbe comunque operativo (debito superiore a 5.000 euro). Se invece le cartelle fossero pari a 3.900 euro, la compensazione non scatterebbe. Si noti che questa disparità si applica solo ai professionisti: le imprese fornitrici di beni e servizi continuano a beneficiare della franchigia dei 5.000 euro sulla singola transazione prevista dal comma 1 dell’art. 48-bis.

I quattro profili da verificare prima dell’adesione

La revisione del concordato preventivo biennale rivela un problema di fondo: l’istituto funziona solo se la proposta viene percepita come credibile. Se il reddito concordato è troppo vicino a un accertamento anticipato, il contribuente si sfila. Se è troppo generoso, il sistema perde efficacia.

Prima di consigliare l’adesione, lo studio professionale dovrebbe verificare almeno quattro profili:

  • Coerenza dei dati ISA 2025: errori nei dati contabili o extracontabili possono alterare la proposta e rendere sbagliata la decisione di adesione.
  • Sostenibilità del reddito concordato: il dato 2025 non basta; serve una stima prudente del 2026 e, ove possibile, del 2027, tenendo conto del meccanismo di gradualità al 50% per il 2026.
  • Debiti fiscali e previdenziali: anche se l’emendamento riduce il peso del requisito ostativo, il debito resta un problema finanziario; una cartella pendente può incidere su rateazioni, DURC, rapporti bancari e pagamenti PA.
  • Definizioni agevolate in corso: chi è in rottamazione quinquies deve rispettare il piano; una decadenza può riaprire la riscossione per l’intero residuo.

Non basterà confrontare reddito dichiarato e reddito proposto. Occorrerà misurare anche gli acconti, l’IRAP quando dovuta, i contributi previdenziali e l’eventuale imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

Sintesi operativa

Misura Effetto pratico Stato
Termine adesione CPB (eventuale 31 ottobre) Più tempo per valutare proposta, ISA e convenienza fiscale Emendamento – non definitivo
ISA tra 6 e 8: rettifica max 30% Nuova fascia ISA basso con tetto alla proposta Emendamento – non definitivo
ISA sotto 6: rettifica max 35% Accesso anche per contribuenti a bassa affidabilità Emendamento – non definitivo
Rinnovo con ISA almeno 8 Percentuali dimezzate per chi ha già aderito al biennio 2024-2025 Emendamento – non definitivo
Metodologia CPB: gradualità 50% per il 2026 Il maggior reddito concordato rileva solo al 50% nel primo anno In vigore (D.M. 11/05/2026)
Debiti al 31/12 precedente Possibile eliminazione del requisito ostativo Emendamento – non definitivo
Tributi locali in rottamazione quinquies Accesso subordinato a delibera dell’ente entro 15/6/2026 e affidamento ad AdER Emendamento approvato in Comm. Senato
Pagamenti PA ai professionisti Compensazione solo se debito a ruolo supera €5.000 (se correttivo approvato) Emendamento – non definitivo

Il decreto fiscale, nella sua fase di conversione, prova a correggere tre rigidità: l’esclusione di fatto dei contribuenti con ISA bassi, il rischio di decadenze aggressive collegate a debiti pregressi, e la stretta sui pagamenti PA ai professionisti anche per posizioni debitorie modeste. Sono correzioni coerenti sul piano operativo, ma non cancellano i rischi. Il concordato resta una scelta impegnativa, la rottamazione resta una definizione da rispettare nel tempo, e i pagamenti PA restano esposti a verifiche, soprattutto per chi ha cartelle rilevanti.

Il punto, quindi, non è aderire o non aderire in modo automatico. È costruire una decisione documentata – con numeri, scenari e margini di rischio – prima che le norme raggiungano la loro forma definitiva. Per molte partite IVA il concordato preventivo biennale potrà diventare più accessibile. Ma più accessibile non significa sempre conveniente.

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