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Credito d’imposta gasolio autotrasporto: estensione a luglio 2026, ma restano da definire le domande

31 Luglio, 2026

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Il D.L. 27 luglio 2026, n. 133 estende al mese di luglio 2026 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per l’incremento del costo del gasolio. La misura copre quindi gli acquisti effettuati da marzo a luglio 2026 e dispone di risorse complessive pari a 322 milioni di euro. Il decreto ministeriale del 23 maggio 2026 disciplina il beneficio per il periodo marzo-giugno, ma l’estensione a luglio richiede l’adeguamento delle disposizioni applicative e l’emanazione del decreto direttoriale del MIT che aprirà la procedura telematica. Le imprese possono già organizzare la documentazione, ma non possono ancora presentare l’istanza né utilizzare il credito in compensazione.

Ambito soggettivo e veicoli ammessi

Il credito d’imposta per il caro gasolio destinato all’autotrasporto merci viene prorogato al mese di luglio 2026. L’estensione è disposta dal D.L. 27 luglio 2026, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 2026 ed entrato in vigore il 28 luglio 2026, che incrementa contestualmente la dotazione finanziaria da 300 a 322 milioni di euro.

La disposizione interviene sull’agevolazione introdotta dall’articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il beneficio era inizialmente riferito agli acquisti di gasolio effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026; il D.L. n. 89/2026 lo aveva esteso a giugno e il D.L. n. 133/2026 include ora anche gli acquisti effettuati nel mese di luglio.

Il decreto interministeriale 23 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, contiene la disciplina attuativa della misura. Tuttavia, poiché il provvedimento è stato emanato prima della proroga a luglio, occorrerà verificare le modalità con cui il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recepirà il nuovo periodo agevolato e disciplinerà la trasmissione delle domande.

Il credito d’imposta spetta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato che esercitano le attività di trasporto di merci indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1995.

Rientrano nel perimetro agevolativo:

  • le persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • le persone fisiche o giuridiche munite della licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nel relativo elenco;
  • le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina unionale per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

L’agevolazione riguarda il gasolio impiegato per l’esercizio dell’attività di trasporto mediante veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e appartenenti alla categoria ambientale Euro V o superiore. Restano pertanto esclusi i consumi relativi a veicoli Euro IV e alle categorie ambientali antecedenti.

Misura del credito e plafond

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta in misura non superiore al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio. Il calcolo deve confrontare il costo del carburante acquistato in ciascuno dei mesi agevolati con il prezzo medio del gasolio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.

La percentuale del 70% costituisce un limite massimo. Se l’ammontare complessivo dei crediti richiesti supera le risorse disponibili, il beneficio spettante alle singole imprese sarà ridotto proporzionalmente. Non è quindi corretto qualificare il 70% come percentuale automaticamente riconosciuta in sede di domanda.

Elemento Disciplina
Periodo agevolato Acquisti di gasolio da marzo a luglio 2026
Risorse disponibili 322 milioni di euro
Misura massima 70% della maggiore spesa sostenuta
Parametro di confronto Prezzo medio del gasolio rilevato dal MASE per febbraio 2026
Veicoli interessati Massa massima complessiva almeno pari a 7,5 tonnellate, classe Euro V o superiore
Utilizzo del credito Esclusivamente in compensazione tramite modello F24
Scadenza di utilizzo 31 dicembre 2026

Esclusione delle imprese in difficoltà

Il credito non spetta alle imprese in difficoltà alla data di riferimento prevista dalla disciplina attuativa, individuata nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026. La verifica deve essere svolta applicando la definizione contenuta nell’articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014.

Particolare attenzione è necessaria per le società di capitali che abbiano subito una perdita di oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, nonché per le imprese soggette a procedura concorsuale per insolvenza o che presentino gli ulteriori indici di difficoltà previsti dalla disciplina europea. Per le PMI, occorre considerare le specifiche deroghe previste dalle norme unionali e dal provvedimento attuativo.

Domanda ancora non presentabile

La domanda dovrà essere trasmessa mediante la piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il decreto attuativo stabilisce che il termine iniziale e quello finale per l’invio delle istanze saranno fissati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La pubblicazione del decreto ministeriale non equivale all’apertura della procedura. L’impresa non può ancora presentare la domanda, né può preventivamente determinare un credito definitivo, poiché l’importo spettante dipenderà anche dall’eventuale riparto proporzionale delle risorse disponibili.

Il decreto direttoriale dovrà inoltre chiarire il coordinamento della piattaforma con l’estensione al mese di luglio 2026. Sino a tale provvedimento, è prudente evitare indicazioni perentorie su termini di presentazione, modelli, credenziali di accesso o specifici campi dell’istanza.

Documenti da predisporre

In attesa dell’apertura della piattaforma, le imprese possono predisporre un fascicolo documentale riferito a ciascun mese compreso tra marzo e luglio 2026. La raccolta preventiva è particolarmente utile per evitare errori nell’associazione tra fatture, quantità di gasolio e veicoli ammissibili.

  • Fatture di acquisto del gasolio, intestate al soggetto che richiede il credito.
  • Prospetti analitici dei rifornimenti, soprattutto in caso di carte carburante o fatturazione riepilogativa.
  • Indicazione dei litri acquistati e del relativo imponibile per ciascun documento.
  • Targhe dei veicoli utilizzati nell’attività di trasporto ammessa.
  • Documenti di circolazione idonei a dimostrare massa complessiva e classe ambientale del mezzo.
  • Documentazione relativa al titolo di disponibilità del veicolo, se non di proprietà, quale leasing, locazione, noleggio o comodato.
  • Prospetto di riconciliazione tra consumi fatturati, mezzi agevolabili e periodo di acquisto.

Per i rifornimenti effettuati mediante fuel card, la sola fattura riepilogativa potrebbe non essere sufficiente se non consente di individuare quantità, data del rifornimento e veicolo rifornito. È quindi opportuno conservare i report analitici messi a disposizione dal gestore della carta.

Le fatture riferite promiscuamente a veicoli agevolabili, veicoli esclusi o consumi estranei all’attività di trasporto devono essere supportate da criteri di imputazione verificabili. L’impresa dovrebbe poter dimostrare, per ogni litro oggetto dell’istanza, il collegamento con un mezzo ammissibile e con l’attività prevista dalla norma.

Fruizione in compensazione

Il credito riconosciuto dal MIT potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 trasmesso utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La compensazione sarà consentita dal decimo giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie e degli importi riconosciuti. L’utilizzo resta comunque precluso fino all’istituzione del codice tributo e alla comunicazione delle modalità operative da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il credito deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026. Non è quindi sufficiente la presentazione dell’istanza: occorre attendere il provvedimento di concessione, verificare l’importo effettivamente attribuito e utilizzare il corretto codice tributo nel modello F24.

Regime fiscale e limiti

Il contributo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, purché il cumulo non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto. L’impresa dovrà quindi verificare con attenzione l’interazione con eventuali altri contributi, rimborsi o misure compensative riferiti ai medesimi acquisti di carburante.

Non si applicano il limite annuale di 250.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU, né il limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000. Restano fermi gli ordinari controlli sull’utilizzo del credito e l’obbligo di presentare il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Infografica

I credito imposta gasolio autotrasporto dl 133 2026 proroga luglio

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