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Retro imputabilità IVA: l’Italia verso il recepimento della sentenza UE

25 Febbraio, 2026

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Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha confermato che l’ordinamento italiano si adeguerà in tempi brevi alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea sulla retro imputabilità IVA delle fatture di acquisto. La notizia è emersa da un incontro svoltosi nei giorni scorsi tra lo stesso Leo, l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria. Sullo sfondo, la questione del nuovo Testo Unico IVA atteso per il 2027 – che dovrà essere strutturalmente coerente con i principi europei – e, in parallelo, la possibilità già oggi percorribile per i contribuenti di invocare in autonomia gli effetti della pronuncia giudiziale. Con alcune cautele, però, che i professionisti faranno bene a tenere a mente.

La sentenza T-689/24 del Tribunale UE

Tutto nasce dalla sentenza T-689/24 dell’11 febbraio del Tribunale dell’Unione europea (causa I.S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej), emessa nell’ambito di un ricorso che riguardava la Polonia e relativo alla detrazione IVA su acquisti di gas ed energia elettrica. Il caso era specifico, ma il principio affermato è di portata generale: una norma nazionale che impedisce al soggetto passivo di esercitare la detrazione dell’IVA nella dichiarazione del periodo in cui si sono verificate le condizioni sostanziali – intendendo per tali l’esigibilità dell’imposta ai sensi dell’art. 167 della Direttiva IVA 2006/112/CE e il possesso della fattura ai sensi dell’art. 178 della medesima Direttiva – purché la fattura sia già stata ricevuta prima della presentazione di quella dichiarazione, viola i principi di neutralità e proporzionalità del tributo.

In sostanza, il Tribunale UE ha stabilito che chi ha già la fattura in mano non può essere costretto ad aspettare il periodo successivo per detrarre l’imposta. La fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita stessa del diritto. E qui entra in gioco la normativa italiana: l’art. 14 del Decreto Legge 119/2018 ha modificato l’art. 1, comma 1, del DPR 100/1998, introducendo quella disposizione che esclude la possibilità di imputare a dicembre le fatture recapitate nei primi giorni di gennaio dell’anno nuovo. Secondo ANC e Confimi Industria, il DPR 100 nella sua versione originaria era già conforme al diritto europeo; il problema è nato proprio con quella restrizione di fine anno.

Il contenzioso europeo e la posizione della Commissione

La questione non è nuova. Le due associazioni avevano già presentato una denuncia formale alla Commissione europea nel marzo 2020 – la seconda, dopo quella del maggio 2017. Quest’ultima era stata archiviata dalla Commissione anche sulla scorta della circolare 1/E/2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti interpretativi sulle modifiche introdotte dal DL 50/2017 in materia di registrazione delle fatture e detrazione IVA. A marzo 2023, tuttavia, la Commissione aveva ritenuto di non avviare una procedura d’infrazione contro l’Italia neppure sulla base della seconda denuncia – una valutazione che, a questo punto, appare difficile da difendere: la sentenza del Tribunale UE la smentisce nei fatti.

Il prossimo intervento normativo

Il viceministro Leo ha prospettato correttivi normativi in uno dei prossimi provvedimenti. L’ipotesi più concreta, secondo quanto filtrato dall’incontro, è che le modifiche vengano inserite nel decreto fiscale attualmente in preparazione. Un passaggio necessario anche per scongiurare future procedure d’infrazione, visto che la sentenza T-689/24 rende ormai del tutto evidente l’incompatibilità della normativa italiana vigente – nella parte relativa alla restrizione di fine anno dell’art. 1 DPR 100/1998 come modificato dall’art. 14 DL 119/2018 – con il diritto UE.

Il Testo Unico IVA 2027, già in cantiere con i suoi 171 articoli e quattro allegati che razionalizzeranno oltre 70 provvedimenti, sarà ovviamente tenuto ad allinearsi alla stessa impostazione. Ma l’urgenza di intervenire – anche solo per chiarire il quadro applicativo ai contribuenti – sembra orientare verso un’azione normativa più immediata. Sul tavolo, nel confronto tra Leo, ANC e Confimi Industria, c’erano anche altri suggerimenti per semplificare e razionalizzare il futuro testo unico, tra cui l’eliminazione del décalage sugli acquisti intracomunitari e il riordino della disciplina del reverse charge in edilizia.

Cosa può fare oggi il contribuente

In attesa dell’intervento legislativo, ANC e Confimi Industria ritengono che i contribuenti possano già oggi invocare la prevalenza del diritto europeo rispetto alla norma interna – un principio consolidato nell’ordinamento comunitario. Occorre tuttavia precisare che tale meccanismo opera con pienezza solo per le disposizioni self-executing della Direttiva, e che qualsiasi applicazione pratica richiede una valutazione caso per caso, con il supporto di un professionista, senza automatismi. La norma italiana, nella parte in cui limita la retro imputabilità IVA, è ora inconfutabilmente incompatibile con l’interpretazione corretta del principio di neutralità come definita dal Tribunale UE.

Un esempio concreto aiuta a capire la portata pratica. Si pensi a un soggetto che nel 2025 operava in regime IVA ordinario e che dal 1° gennaio 2026 è transitato nel regime forfettario. In questa situazione, potrà valutare di imputare alla dichiarazione IVA 2025 – l’ultima con diritto alla detrazione – le fatture relative a costi del 2025 ricevute fisicamente nei primi giorni del 2026. Condizione necessaria è che non si tratti di fatture relative a beni ammortizzabili o comunque soggette a rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72. Analogamente critica è la situazione di chi aveva cessato l’attività a fine anno.

I limiti operativi nel sistema IVA italiano

Qui occorre mettere i piedi per terra. La struttura del sistema IVA italiano non è identica a quella di altri Paesi europei, e questo crea vincoli specifici che la sentenza non elimina automaticamente.

In Italia non esistono dichiarazioni periodiche IVA in senso tecnico, ma liquidazioni e versamenti con scadenze proprie – sempre anteriori sia alle quattro comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) sia alla dichiarazione annuale. L’art. 25, comma 1, del DPR 633/72 – come modificato dall’art. 13 del D.L. 119/2018 – stabilisce che la fattura ricevuta vada annotata nel registro acquisti entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione, e con riferimento al medesimo anno. Tuttavia, per esercitare la detrazione in una specifica liquidazione periodica, è necessario aver già annotato la fattura entro quel termine. Annotare una fattura non ancora pervenuta fisicamente è, per definizione, impossibile.

Conseguenza pratica: per i contribuenti mensili, l’art. 14 del DL 119/2018 consente di portare in detrazione nella liquidazione del mese M le fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese M+1, purché riferite a operazioni effettuate nel mese M – ma tale finestra non opera a cavallo d’anno. Chi liquida l’IVA ogni mese non può, ad esempio, detrarre in ottobre una fattura di ottobre ricevuta fisicamente dopo la scadenza della liquidazione di quel mese. Il recupero sarà possibile solo nella liquidazione del mese di effettivo ricevimento o, al più tardi, in dichiarazione annuale.

I soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente hanno, in linea teorica, una finestra temporale leggermente più ampia. Tuttavia, anche in questo caso, le associazioni raccomandano prudenza: retro imputare fatture arrivate oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento rischia di creare disallineamenti significativi con le dichiarazioni precompilate dell’Agenzia delle Entrate. Un dettaglio non banale, visto che la precompilata IVA si basa sui dati delle fatture elettroniche transitati dal Sistema di Interscambio.

Si segnala, infine, che con la risposta n. 115/E/2025 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la non emendabilità della dichiarazione IVA per recuperare l’imposta su fatture di acquisto “dimenticate” – una posizione che ANC e Confimi Industria definiscono discutibile e che, alla luce della sentenza T-689/24, appare ulteriormente indebolita.

Tipo di liquidazione Limite pratico per la retro imputazione Rischio principale
Mensile Fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese M+1, riferite al mese M; esclusa la finestra a cavallo d’anno (art. 14 DL 119/2018) Impossibilità di annotare fattura non posseduta; incompatibilità con art. 25 DPR 633/72
Trimestrale Tendenzialmente entro la fine del mese successivo al trimestre Disallineamento con dati precompilata AdE
Annuale (tutti) Dichiarazione annuale dell’anno di ricevimento della fattura Nessuno specifico – è il termine finale garantito dalla legge delega

a situazione, il punto fermo rimane la dichiarazione IVA annuale dell’anno in cui la fattura è effettivamente pervenuta. Questa è la scadenza ultima garantita – e non discutibile – anche ai sensi della legge delega di riforma fiscale. Chi non riesce a fare valere la detrazione nelle liquidazioni periodiche può comunque recuperarla in sede di dichiarazione annuale. Un meccanismo di chiusura che, almeno su questo punto, offre una certezza operativa agli operatori.

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