Il decreto fiscale n. 38/2026, convertito nella legge n. 88/2026, cambia in modo sensibile il rapporto tra iperammortamento e concordato preventivo biennale. La novità non è solo l’eliminazione del vincolo “Made in UE” per molti beni agevolabili. Il punto più delicato riguarda il CPB: la maggiorazione fiscale dell’iperammortamento entra tra le componenti che possono ridurre il reddito concordato, con effetto pratico già dal biennio 2026-2027. Restano però limiti, controlli e una lettura operativa non banale.
Il decreto fiscale corregge il perimetro dell’agevolazione
L’iperammortamento torna al centro della pianificazione fiscale delle imprese. Dopo la reintroduzione prevista dalla legge di bilancio 2026, il decreto fiscale n. 38/2026 interviene su due aspetti che, nella prassi, rischiavano di ridurre molto l’efficacia della misura.
Il primo riguarda l’origine dei beni. La versione iniziale dell’agevolazione collegava il beneficio, per una parte importante degli investimenti, alla produzione dei beni nell’Unione europea o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
Quel vincolo viene ora eliminato per i beni strumentali agevolabili ordinari. In sostanza, una macchina utensile, un robot industriale, un sistema automatizzato o un bene 4.0 prodotto fuori dall’Unione europea può rientrare nell’iperammortamento, se rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma.
Non tutto viene liberalizzato, però. Per il fotovoltaico resta un presidio specifico sui moduli ammessi. Nel caso degli impianti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, il richiamo resta ai moduli individuati dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 181/2023. Quindi moduli con celle prodotte nell’UE e determinati livelli di efficienza, oppure moduli prodotti nell’UE con celle ad alta efficienza.
È una distinzione da non sottovalutare. L’apertura ai beni extra UE non vale come lasciapassare generale per ogni investimento energetico.
Iperammortamento nel CPB: la modifica che pesa di più
La seconda novità è più tecnica, ma forse più importante. Il decreto fiscale modifica l’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024, cioè la norma che disciplina il reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale.
Prima dell’intervento, l’impresa che aderiva al CPB si trovava davanti a un problema concreto. Il reddito concordato veniva fissato dall’Agenzia delle Entrate e alcune componenti “straordinarie” potevano poi aumentarlo o ridurlo. L’iperammortamento, però, non figurava chiaramente tra queste voci.
Il risultato era paradossale. L’impresa poteva avere diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento, ma quella deduzione rischiava di non incidere davvero sul reddito concordato. O, quantomeno, di restare in una zona grigia.
Con la modifica, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’iperammortamento non rileva nella determinazione della proposta di reddito. Poi, durante il periodo concordato, determina una corrispondente variazione del reddito da tassare.
Tradotto in termini operativi: l’Agenzia formula la proposta senza considerare il beneficio. L’impresa, se sostiene investimenti agevolabili, potrà poi portare in diminuzione la deduzione maggiorata secondo le regole fiscali ordinarie.
Qui sta la vera “salvezza” della deduzione.
Come funziona il saldo netto extra concordato
Nel CPB il reddito concordato non resta sempre identico al valore accettato dal contribuente. L’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede una serie di componenti che vanno considerate fuori dalla proposta, ma che poi incidono sul reddito effettivamente imponibile.
Si tratta, nella sostanza, del saldo netto tra voci come plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, utili o perdite da partecipazioni in soggetti trasparenti e in GEIE. Ora, a queste componenti, si aggiunge anche la maggiorazione da iperammortamento.
La logica è questa: prima si prende il reddito concordato. Poi si calcola il saldo netto delle componenti rilevanti. Se il saldo è positivo, il reddito aumenta. Se il saldo è negativo, il reddito diminuisce. Resta il limite generale del reddito minimo di € 2.000, ove applicabile.
Ecco perché la novità non va letta come una deduzione isolata e sempre piena. L’iperammortamento entra in un conteggio complessivo.
| Voce | Effetto sul reddito concordato |
|---|---|
| Plusvalenze e sopravvenienze attive | Aumento |
| Minusvalenze e sopravvenienze passive | Riduzione |
| Perdite su crediti | Riduzione |
| Utili da partecipazioni rilevanti | Aumento |
| Perdite da partecipazioni rilevanti | Riduzione |
| Maggiorazione da iperammortamento | Riduzione |
La contabilità dovrà quindi ricostruire il saldo in modo puntuale. Non basta indicare l’investimento agevolabile. Occorre seguire il riflesso fiscale annuale delle quote.
Un esempio pratico sul reddito concordato
Si consideri una società che aderisce al CPB per il biennio 2026-2027. L’Agenzia delle Entrate propone un reddito d’impresa concordato pari a € 120.000 per il 2026.
Nel corso dello stesso periodo, la società realizza una plusvalenza di € 18.000. Registra anche una sopravvenienza passiva di € 6.000. Inoltre, acquista un bene 4.0 agevolabile e matura una maggiorazione da iperammortamento pari a € 40.000 riferita alla quota di competenza dell’anno.
Il calcolo, semplificando, diventa questo:
| Elemento | Importo |
| Reddito concordato 2026 | € 120.000 |
| Plusvalenza | + € 18.000 |
| Sopravvenienza passiva | – € 6.000 |
| Maggiorazione iperammortamento | – € 40.000 |
| Reddito imponibile rideterminato | € 92.000 |
Senza la modifica introdotta dal decreto fiscale, la deduzione da iperammortamento avrebbe potuto non ridurre il reddito concordato. Con la nuova impostazione, invece, entra nel saldo netto.
Naturalmente l’esempio presuppone che il bene sia effettivamente agevolabile, correttamente interconnesso e documentato. Se manca uno di questi passaggi, il beneficio si indebolisce. O salta del tutto.
Beni extra UE: apertura ampia, ma non senza condizioni
L’eliminazione del vincolo territoriale sui beni prodotti fuori dall’UE amplia il perimetro degli investimenti. Questo interessa molte imprese manifatturiere, logistiche e tecnologiche, perché numerosi macchinari avanzati provengono da mercati extra europei.
Si pensi a un’impresa che acquista un centro di lavoro prodotto in Giappone, oppure un impianto di automazione proveniente dagli Stati Uniti. Prima della modifica, il requisito geografico poteva bloccare l’agevolazione. Ora il punto si sposta sui requisiti tecnici e documentali.
Il bene deve rientrare tra quelli agevolabili. Deve essere nuovo. Deve essere destinato a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per i beni 4.0, serve l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
È opportuno notare anche un altro profilo: la provenienza estera del bene non elimina i controlli sulla corretta qualificazione dell’investimento. Anzi, nella prassi potrebbe renderli più sensibili. Schede tecniche, contratti, dichiarazioni del fornitore, perizia o attestazione dovranno essere allineati.
La novità apre la porta, ma non semplifica tutto.
Le aliquote dell’iperammortamento
La misura opera attraverso una maggiorazione del costo di acquisizione. Non si tratta di un credito d’imposta da compensare subito in F24. Il beneficio passa dalla deduzione di maggiori quote di ammortamento o maggiori canoni di leasing.
La struttura prevista dalla legge di bilancio 2026 resta articolata per scaglioni:
| Fascia di investimento | Maggiorazione del costo | Costo fiscalmente riconosciuto |
| Fino a € 2,5 milioni | 180% | 280% del costo |
| Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni | 100% | 200% del costo |
| Oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni | 50% | 150% del costo |
Un bene acquistato per € 500.000, se rientra nella prima fascia e rispetta i requisiti, consente una maggiorazione di € 900.000. Il costo fiscalmente ammortizzabile diventa quindi pari a € 1.400.000.
Il vantaggio, però, si distribuisce nel tempo. Segue il piano di ammortamento fiscale del bene o la deduzione dei canoni di leasing. Questo punto va spiegato bene alle imprese. Non c’è un incasso immediato. C’è una riduzione progressiva della base imponibile IRES o IRPEF.
Per l’IRAP il discorso è diverso. L’iperammortamento è costruito ai fini delle imposte sui redditi. Non va trattato come un beneficio automaticamente rilevante anche per l’imposta regionale.
CPB e convenienza: il beneficio non è automatico
L’inserimento dell’iperammortamento tra le componenti extra concordato rende il CPB più compatibile con gli investimenti. Ma non significa che aderire sia sempre conveniente.
La scelta va letta su almeno quattro piani.
- I. Il primo è il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate. Se la proposta è già molto alta rispetto alla redditività attesa, la deduzione da iperammortamento potrebbe non bastare.
- II. Il secondo è il calendario degli investimenti. La deduzione matura secondo le regole dell’ammortamento. Un bene consegnato a fine anno, non interconnesso o non pronto all’uso può generare effetti limitati nel primo periodo.
- III. Il terzo è il saldo netto delle componenti extra concordato. Una forte plusvalenza può assorbire, in parte o del tutto, il beneficio dell’iperammortamento.
- IV. Il quarto è la liquidità fiscale. Un credito d’imposta produce un effetto più immediato. L’ammortamento maggiorato, invece, lavora negli anni.
È qui che molte analisi rischiano di diventare troppo ottimistiche. Il decreto fiscale migliora la disciplina. Non trasforma l’iperammortamento in un bonus “cash”.




