Il percorso parlamentare si è chiuso il 20 maggio 2026. Con 169 voti a favore e 93 contrari, la Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione del D.L. 38/2026, il cosiddetto decreto fiscale. Due giorni dopo, la legge n. 88 è atterrata in Gazzetta Ufficiale. Da lunedì 23 maggio è tutto operativo – salvo alcune norme con decorrenze specifiche che si analizzeranno di seguito.
Il testo uscito dall’iter parlamentare è sensibilmente più corposo rispetto all’originale di marzo. Non è raro che accada, ma in questo caso le aggiunte sono sostanziali: la legge di conversione ha anche assorbito il contenuto del D.L. 42/2026 (il secondo decreto carburanti), contestualmente abrogato. Una tecnica ormai consolidata, che permette di razionalizzare il quadro normativo evitando la proliferazione di decreti paralleli.
IVA sulle permute: cambia il calcolo della base imponibile
La prima modifica, quella all’art. 1, riguarda un tema che aveva già subito una revisione con la L. 199/2025 – e che ora viene nuovamente riscritto. Le operazioni permutative, disciplinate dall’art. 11 del D.P.R. 633/1972, sono quelle in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi viene effettuata a titolo di corrispettivo di un’altra cessione o prestazione, oppure per estinguere un’obbligazione preesistente.
Fino all’entrata in vigore della L. 199/2025, la base imponibile IVA corrispondeva all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili all’operazione. Con il decreto fiscale ora convertito, la regola cambia ancora: si torna a guardare al valore monetario dei beni e dei servizi così come determinato dal contratto. C’è però un pavimento invalicabile – tale valore non può essere inferiore ai costi complessivi sostenuti da ciascuna parte nel momento in cui l’operazione viene eseguita. Va segnalato che questa impostazione – che fissa un limite minimo ancorato ai costi effettivi – si colloca in un’area di tensione con l’art. 73 della Direttiva IVA 2006/112/CE, che àncora la base imponibile al valore soggettivo concordato tra le parti. Il punto merita attenzione in sede di applicazione pratica e, verosimilmente, darà luogo a chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate.
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1.01.2026. Per i contratti stipulati prima di quella data, sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alle regole vigenti fino al 31.12.2025. In nessun caso – precisa la norma – si darà luogo a rimborsi d’imposta o a variazioni rispetto all’imposta già liquidata.
Lavoratori impatriati e regime flat tax: il divieto si estende
L’art. 2 interviene sull’impianto agevolativo previsto per i lavoratori impatriati, coordinando i riferimenti tra il D.Lgs. 147/2015 e il D.Lgs. 209/2023. Il punto centrale è uno: il divieto di cumulo tra il regime degli impatriati e la flat tax per i neo-residenti (di cui all’art. 24-bis del TUIR) viene esteso esplicitamente anche al nuovo regime agevolativo introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023.
Attenzione, però, alla decorrenza. Queste disposizioni troveranno applicazione solo per chi trasferirà la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2027. Chi si è già trasferito – o si trasferisce entro il 2026 – non è toccato dalla modifica.
Lavoratori marittimi: redditi fuori dall’Irpef a certe condizioni
L’art. 2-bis introduce un’esenzione dalla base imponibile Irpef per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai marittimi italiani imbarcati per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi su navi battenti bandiera estera – a condizione che si tratti di navi non incluse nel registro internazionale agevolato.
Una precisazione utile nella pratica: quando la legge fa riferimento ai requisiti reddituali per riconoscere deduzioni, detrazioni o altri benefici (anche non tributari), si tiene conto comunque dei redditi da lavoro dipendente dei marittimi residenti in Italia. Quindi, questi redditi esentati rilevano comunque ai fini ISEE, assegno unico e prestazioni simili.
Pagamenti PA ai professionisti: la soglia che alleggerisce i controlli
L’art. 2-ter risolve un problema pratico che da tempo impensieriva il mondo delle professioni. Secondo la normativa vigente, le pubbliche amministrazioni erano tenute – prima di pagare i compensi ai professionisti – a verificare che gli stessi fossero in regola con gli adempimenti fiscali, compresi i debiti iscritti a ruolo.
Con la nuova norma, questo obbligo di verifica non scatta quando l’ammontare delle cartelle di pagamento è pari o inferiore a 5.000 euro. Si tratta di una soglia di tolleranza – non di un condono, attenzione – che riduce l’onere burocratico per pagamenti di importo contenuto. La misura diventa operativa dal 15 giugno 2026.
Avviamento negativo nelle cessioni di azienda: la rateizzazione
L’art. 3 riguarda i soggetti IAS/IFRS adopter – cioè quelli che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Quando in un’operazione di cessione di azienda o di ramo aziendale (tra quelle previste dall’art. 1, c. 237 della L. 234/2021, ovvero con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali) emerge una differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni – il cosiddetto badwill o avviamento negativo – la quota rilevata nel conto economico non concorre tutta insieme al reddito nell’anno della cessione.
Grazie alla nuova norma, quella componente negativa viene spalmata in quote costanti nell’esercizio di competenza e nei 4 successivi, per un totale di 5 anni. La disposizione opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, quindi retroattivamente a partire dall’esercizio 2024 per chi ha l’anno coincidente con il solare.
Interessi obbligazionari esenti per i sistemi di garanzia dei depositi
L’art. 4 introduce un’esenzione dall’imposta sostitutiva sui proventi finanziari per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 385/1993 (il Testo unico bancario). L’esenzione, disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs. 239/1996, si applica agli interessi maturati a partire dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2028.
Spedizioni di modico valore: il contributo slitta a luglio
L’art. 5 interviene sul contributo previsto per le spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE con valore dichiarato inferiore a 150 euro – una misura introdotta dalla L. 199/2025 per contrastare il fenomeno del cosiddetto “e-commerce low cost” proveniente soprattutto dall’Asia. L’Agenzia delle dogane non ha ancora completato l’adeguamento dei propri sistemi informativi, e così il decreto differisce l’applicazione del contributo: non si applica alle spedizioni effettuate prima del 1.07.2026.
Ritenute sulle provvigioni: novità per le agenzie di viaggio
L’art. 6 ha una doppia anima. Da un lato, sposta ulteriormente in avanti – dal 1.03.2026 al 1.05.2026 – l’efficacia delle norme sulle ritenute per le provvigioni di intermediazione commerciale (agenti, mediatori, rappresentanti, procacciatori d’affari, agenti marittimi, commissari di imprese petrolifere).
Dall’altro, reintroduce un’esenzione specifica per le agenzie di viaggio e turismo: questi soggetti sono esclusi dall’obbligo della ritenuta sulle provvigioni percepite per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone. Un’agevolazione selettiva, limitata quindi alla biglietteria per il trasporto passeggeri e non estesa a tutte le attività delle agenzie.
Iperammortamento e concordato preventivo biennale: il nodo risolto
L’art. 7 contiene una delle novità più attese dal mondo delle imprese. Il c.d. iperammortamento – la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario prevista dall’art. 1, cc. 427-436 della L. 199/2025 – viene liberato dal vincolo che lo legava ai soli beni prodotti all’interno dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Da ora in poi, l’agevolazione si applica indipendentemente dall’origine geografica del bene, con effetto sugli investimenti dal 1.01.2026.
Il secondo intervento dell’art. 7 chiarisce un aspetto che aveva generato dubbi in sede applicativa: la maggiorazione dell’iperammortamento non rileva nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale. In pratica, le imprese che aderiscono al CPB possono comunque fruire dell’iperammortamento, ma questo beneficio determinerà una rettifica (in riduzione) del reddito concordato, secondo le regole previste per ciascuna fattispecie.
Concordato preventivo biennale: termini e nuove soglie ISA
L’art. 7-bis affronta direttamente il concordato preventivo biennale 2026-2027, intervenendo su tre fronti. Il primo è quello dei tetti alla proposta, che variano in funzione del punteggio ISA ottenuto nell’anno precedente (sul reddito rettificato, non sul semplice reddito dichiarato – una distinzione rilevante nella pratica). La tabella seguente riassume la struttura.
| Punteggio ISA (anno precedente) | Tetto massimo proposta CPB |
|---|---|
| Pari a 10 | +10% reddito rettificato |
| Tra 9 e 10 (escluso) | +15% reddito rettificato |
| Tra 6 e 8 (escluso) | +30% reddito rettificato |
| Tra 1 e 6 (escluso) | +35% reddito rettificato |
Il secondo intervento riguarda i software ISA: per il 2026, i programmi di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono stati resi disponibili entro il 15.05.2026, anziché entro il 15 aprile come originariamente previsto. Il terzo – forse il più pratico per chi opera nelle professioni – è la proroga del termine di adesione: il 31.10.2026 sostituisce la scadenza precedentemente fissata al 30 settembre. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine cade all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo.
Transizione 5.0: credito d’imposta all’89,77% e regole nuove
L’art. 8 introduce un meccanismo di liquidazione per le imprese che hanno già presentato le comunicazioni per il bonus Transizione 5.0 e hanno ottenuto dal GSE la conferma tecnica di ammissibilità dell’investimento. A questi soggetti spetta, nel 2026, un credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto nelle comunicazioni, con riferimento agli investimenti in beni strumentali degli allegati A e B alla L. 232/2016 e alle spese di formazione del personale. La percentuale dell’89,77% non è arbitraria: rappresenta la quota proporzionale derivante dal riparto delle risorse disponibili rispetto al totale degli importi prenotati dalle imprese aventi diritto.
Il GSE deve comunicare il credito utilizzabile entro il 30.04.2026, dandone preventiva notizia all’Agenzia delle Entrate. Il credito è spendibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare entro il 31.12.2026, trascorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE. Non si applicano i limiti ordinari di cui all’art. 1, c. 53 della L. 244/2007, all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 31 del D.L. 78/2010. Il credito è fiscalmente neutro: non entra nella base imponibile IRES/IRPEF né in quella IRAP e non influisce sul calcolo degli interessi passivi ai sensi degli artt. 61 e 109, c. 5 del TUIR.
La norma introduce anche un obbligo di filiera per il settore marittimo: gli interventi di decarbonizzazione delle navi – compresi miglioramento dell’efficienza energetica, riqualificazione di navi esistenti e applicazione di tecnologie di propulsione a zero emissioni – devono essere realizzati presso cantieri situati all’interno dell’Unione europea.
Alle medesime imprese è riconosciuto anche un contributo aggiuntivo per le spese sostenute in impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo. Il contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’importo del credito d’imposta richiesto per le stesse spese nelle comunicazioni originarie. L’erogazione avviene a cura del Ministero delle imprese e del made in Italy, su indicazione del GSE.
Fondo per le imprese artigiane: 50 milioni tra 2027 e 2028
L’art. 8, cc. 4-sexies e 4-octies istituisce presso il MIMIT un fondo dedicato alle imprese artigiane, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro per il 2027 e 30 milioni per il 2028. Lo strumento è finalizzato alla concessione di agevolazioni per l’accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, collegati a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale. Le modalità operative verranno definite con apposito decreto ministeriale.
America’s Cup Napoli 2027: regime fiscale per gli sportivi
L’art. 8, cc. 4-novies e 4-decies prevede un regime fiscale ad hoc per la 38ª edizione dell’America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. I non residenti che prestano la loro attività all’ente organizzatore o alle squadre partecipanti, negli anni 2026 e 2027, percepiscono redditi da lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e non sono soggetti a ritenute né a imposte sostitutive sui redditi.
Per chi invece si trasferisce in Italia durante il medesimo periodo e vi diventa fiscalmente residente, i redditi da lavoro legati all’evento concorrono al reddito complessivo solo per il 35% del loro ammontare. I benefici non sono cumulabili con il regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023), con gli incentivi per il rientro dei ricercatori (art. 44 D.L. 78/2010) né con la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR).
Accise sui carburanti: la seconda proroga temporanea
L’art. 8-bis interviene sul capitolo carburanti, estendendo la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL impiegati come carburanti per un ulteriore periodo: dall’8 aprile al 1° maggio 2026. Per lo stesso periodo è previsto l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale (metano) usato come carburante, con l’aliquota ridotta estesa anche ai biocarburanti e al biodiesel. Si tratta della seconda proroga, dopo quella già disposta dal D.L. 33/2026 (che copriva il periodo dal 19.03 al 7.04.2026), ora assorbito nel testo della L. 88/2026.
Credito carburante agricolo: 20% sugli acquisti di marzo 2026
L’art. 8-ter risponde all’aumento dei prezzi dei carburanti con un credito d’imposta straordinario per le imprese agricole. Il credito copre fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina nel solo mese di marzo 2026, destinati ai mezzi utilizzati per le attività agricole – compreso il riscaldamento di serre adibite alla coltivazione di piante orticole. La spesa deve essere documentata dalle relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Il tetto complessivo di spesa è fissato in 30 milioni di euro per il 2026. Il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31.12.2026, è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi (purché il cumulo non ecceda il costo sostenuto) e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Non si applicano i limiti ordinari di compensazione. Le modalità operative e i controlli saranno definiti con decreto del Ministero dell’Agricoltura, di concerto con il MEF.
Internazionalizzazione: fondo perduto fino al 30% per le PMI
L’art. 8-quater potenzia lo strumento Simest per le imprese che si trovano a fronteggiare gli effetti del caro energia o le conseguenze del conflitto nell’area del Golfo Persico. Nel limite di 800 milioni di euro disponibili nel fondo rotativo di cui all’art. 2, c. 1 del D.L. 251/1981, la quota di cofinanziamento a fondo perduto – normalmente fissata al 10% – viene portata fino al 20% per le imprese che:
-
presentano domanda entro il 31.12.2026;
-
riguardano iniziative di transizione digitale o ecologica (ai sensi dell’art. 7 del D.M. 1.06.2023);
-
hanno subito un impatto negativo da aumento dei costi energetici o da contrazione del fatturato legata al conflitto in Medio Oriente.
Per le PMI (come definite dall’allegato 1 al regolamento UE n. 651/2014), la soglia può arrivare fino al 30%. Il tetto complessivo delle erogazioni a fondo perduto è di 160 milioni per il 2026 e 140 milioni per il 2027.
Premi agli atleti dilettanti: esenzione fino a 300 euro
L’art. 9 introduce una soglia di esenzione per i premi versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche: dal 28.03.2026 al 31.12.2026, non si applicano le ritenute alla fonte (ex art. 30, c. 2 del D.P.R. 600/1973) sulle somme di cui all’art. 36, c. 6-quater del D.Lgs. 36/2021, a condizione che l’ammontare complessivo attribuito dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto nel periodo non superi i 300 euro. Attenzione: se il totale supera tale soglia, l’intera somma – e non solo la parte eccedente – è assoggettata a ritenuta.
Lo stesso articolo, al c. 2-bis, aggiorna la platea dei soggetti cui si applica la detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali e dei proventi da raccolta pubblica di fondi: il riferimento passa dalle “associazioni sportive dilettantistiche” (comprese quelle riconosciute dagli enti di promozione sportiva) alle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’art. 6, c. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 36/2021.
Rottamazione quinquies: 5 giorni di tolleranza e regole per gli enti locali
L’art. 10, c. 2-bis introduce una piccola ma concreta tutela per i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quinquies). Secondo le regole ordinarie, la perdita dei benefici della rottamazione scatta in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, di 2 rate anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano dilazionato. Con la modifica, questa decadenza non si verifica se il contribuente versa quanto dovuto entro 5 giorni dalla scadenza dell’unica rata o dell’ultima rata del piano.
L’art. 10-quinquies è invece la disposizione che ha suscitato maggiore interesse nei comuni e negli enti locali. La definizione agevolata delle cartelle esattoriali viene estesa ai debiti (tributari e non, ma con esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei conti) risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023 dai comuni, dalle regioni e dagli altri enti locali che abbiano espressamente deliberato in tal senso – con delibera da comunicare all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2026, termine tassativo. Il calendario operativo è il seguente:
| Fase | Scadenza |
|---|---|
| Comunicazione delibera enti creditori all’agente della riscossione | Entro il 30.06.2026 |
| Disponibilità dati sul portale dell’agente della riscossione | Dal 15.09.2026 |
| Finestra per la dichiarazione di adesione | 16.09.2026 – 31.10.2026 |
| Comunicazione importi da parte dell’agente | Entro il 31.12.2026 |
| Pagamento in unica soluzione | Entro il 31.01.2027 |
| Pagamento rateale (max 54 rate bimestrali) | Scadenze: 31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11 di ogni anno dal 2027 |
| Tasso di interesse in caso di dilazione | 3% annuo dal 1.02.2027 |
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PEX e regime dividendi: il ripristino con effetto dal 1° gennaio 2026
L’art. 11 è probabilmente uno dei più attesi dalle holding e dalle imprese con partecipazioni. Il decreto ripristina, senza soluzione di continuità dal 1.01.2026, il regime di esclusione da tassazione dei dividendi percepiti da titolari di reddito d’impresa – nella misura del 41,86% per gli imprenditori individuali e del 95% per le società – abrogando i requisiti aggiuntivi introdotti dall’art. 87, c. 1.1 del TUIR (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro).
Analogamente viene ripristinata la Participation Exemption (PEX), con la conseguente esenzione per le plusvalenze realizzate su partecipazioni. Torna in vigore anche il previgente regime di tassazione degli utili provenienti da società estere e l’applicazione della ritenuta fiscale dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati UE o aderenti all’accordo SEE. In parallelo rimane applicabile il meccanismo di rimborso previsto dall’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973 per le holding UE con partecipazione superiore al 10%, in attuazione della direttiva madre-figlia.
Imposta di bollo sui conti correnti: 118 euro per le non persone fisiche
L’art. 12 introduce una modifica apparentemente contenuta ma destinata a toccare un’ampia platea di soggetti. L’imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali, società di persone, enti, associazioni, e così via) sale da 100 a 118 euro. La nuova misura si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dal 28.03.2026, che è la data di entrata in vigore del decreto-legge originario.
Pagamenti elettronici: la “moneta elettronica” sostituisce le carte prepagate
L’art. 15-bis aggiorna il quadro normativo sull’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici (di cui all’art. 15, c. 4 del D.L. 179/2012). Il riferimento alle sole “carte prepagate” viene sostituito con la nozione più ampia di “moneta elettronica” recata dal Testo unico bancario – individuata come il valore monetario memorizzato elettronicamente (inclusa la memorizzazione magnetica), rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da soggetti diversi dall’emittente. In questa categoria rientrano, oltre alle tradizionali carte prepagate, anche gli altri strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di moneta elettronica (IMEL), in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/110/CE.
Una modifica che porta ordine terminologico e risolve alcune incertezze interpretative che si erano create nella prassi.
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