La legge di bilancio 2026 ha rimesso in campo l’iperammortamento, ma questa volta con paletti di cumulo più stretti di quelli che conoscevamo per Industria 4.0. Chi segue queste pratiche da anni sa che il diavolo, come sempre, si nasconde nel dettaglio del comma 431: l’agevolazione, che maggiora il costo fiscale dei beni 4.0 e degli impianti per l’autoproduzione di energia dal 180% fino a 2,5 milioni di investimento e in misura decrescente sopra questa soglia, richiede l’invio al GSE di cinque comunicazioni distinte e resta cumulabile con altre misure sugli stessi costi solo a patto di “nettizzare” la base di calcolo dagli importi già incassati. Il cumulo è invece escluso con il credito d’imposta beni strumentali 4.0 previsto dalla legge 207/2024, mentre con il bonus Transizione 5.0 la sostituzione è di fatto temporale, dato che quella misura non è più operativa dal 2026.
Cos’è e come funziona l’iperammortamento 2026
Chi si occupa di consulenza agli investimenti l’aveva capito da tempo: prima o poi i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0 avrebbero lasciato il posto a qualcos’altro. Ed eccoci qui. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (la legge di bilancio 2026), all’articolo 1, commi 427-436, ha rispolverato una misura che i più esperti ricorderanno bene: l’iperammortamento, quello che tra il 2017 e il 2019 aveva già fatto scuola.
Non è un ritorno al passato uguale a se stesso, però. Il meccanismo di fondo resta lo stesso (maggiorare il costo fiscale del bene ai fini dell’ammortamento) ma le regole di accesso, e soprattutto quelle di cumulo con altre agevolazioni, sono state ridisegnate in modo più rigido. E qui, va detto senza troppi giri di parole, sta la parte più delicata per chi deve gestire in pratica queste pratiche.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento, o dei canoni di leasing, per gli investimenti realizzati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Riguarda due macro categorie di beni, elencate al comma 429, lettere a) e b).
La prima categoria comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi, indicati rispettivamente negli allegati IV e V della legge di bilancio 2026, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: sono i cosiddetti beni 4.0. La seconda riguarda i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta. Quest’ultima voce, per intenderci, è quella che nel vecchio impianto normativo era coperta dal credito d’imposta Transizione 5.0.
Un dettaglio che merita attenzione, e che nel testo originario della legge non era affatto scontato: con il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88), il legislatore ha eliminato il vincolo che subordinava l’accesso al beneficio alla produzione dei beni all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. La modifica opera retroattivamente dall’1 gennaio 2026, quindi vale anche per gli investimenti già effettuati nei primi mesi dell’anno. Resta invece fermo, per gli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo, il requisito specifico sui moduli.
Le aliquote di maggiorazione a scaglioni
Il costo di acquisizione, o il canone di leasing, dei beni agevolabili è maggiorato con un criterio a scaglioni, calcolato sull’ammontare complessivo dell’investimento effettuato nel periodo agevolato.
| Totale investimenti | Maggiorazione riconosciuta |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% del costo di acquisizione |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 100% |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 50% |
| Oltre 20 milioni di euro | Nessuna maggiorazione sulla quota eccedente |
Con l’aliquota IRES ordinaria ferma al 24% (nel 2026 non è stata prorogata la riduzione premiale al 20% che aveva riguardato il solo periodo d’imposta 2025), un investimento sotto i 2,5 milioni può tradursi, sull’intera vita utile del bene, in un risparmio d’imposta fino al 43,2% del costo sostenuto. Una cifra tutt’altro che marginale, se si pensa che il vecchio credito d’imposta Industria 4.0 viaggiava su percentuali decisamente più contenute.
Il decreto attuativo e l’avvio della piattaforma GSE
Le disposizioni attuative sono arrivate con il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 (firmato dal MIMIT il 4 maggio e dal MEF il 7 maggio, poi registrato dalla Corte dei conti il 18 maggio 2026). Un passaggio, quello del decreto, che ha risolto un dubbio non da poco: da quale periodo d’imposta si può iniziare a dedurre la maggiorazione.
Tradotto in termini operativi: per dedurre la prima quota di iperammortamento nel modello Redditi 2027 occorre inviare al GSE la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre 2026. Non basta aver acquistato il bene, insomma. Serve chiudere il ciclo delle comunicazioni entro quella data, altrimenti la deduzione slitta all’anno successivo. Questo termine convive con quello generale del 15 novembre 2028 previsto per la comunicazione di completamento sull’intero periodo agevolato: la scadenza di fine 2026 riguarda solo chi vuole anticipare la deduzione già sugli investimenti del primo anno.
Diversamente da quanto accadeva con i vecchi crediti d’imposta 4.0, qui il riconoscimento del beneficio non è affatto automatico. È prevista una filiera di comunicazioni telematiche, da trasmettere attraverso la piattaforma del Gestore dei servizi energetici, accessibile dall’area riservata del sito www.gse.it tramite SPID o CIE.
La piattaforma, chiamata NPTR5, è operativa dalle ore 12:00 di venerdì 12 giugno 2026, come stabilito dal decreto direttoriale MIMIT del 10 giugno 2026. Le imprese interessate devono trasmettere tre comunicazioni relative alla prenotazione, alla conferma e al completamento dell’investimento, più due comunicazioni periodiche di monitoraggio.
| Comunicazione | Contenuto e termine |
|---|---|
| Preventiva | Una per ciascuna struttura produttiva. Indica dati identificativi dell’investimento, tipologia e ammontare dei beni, data prevista di interconnessione o di entrata in funzione. |
| Di conferma | Entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE. Attesta il pagamento dell’acconto pari almeno al 20% del costo di ciascun bene, con i dati delle fatture. Non può riguardare beni diversi o importi superiori a quelli della preventiva. |
| Di completamento | Entro il 15 novembre 2028, con perizia tecnica asseverata e certificazione contabile a supporto (entro il 31 dicembre 2026 per chi vuole dedurre già nel Redditi 2027). |
| Periodica | Entro il 20 gennaio di ogni anno, con i dati su investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione d’uso del beneficio. |
| Integrativa | Entro il 30 giugno successivo, con il piano di ammortamento e le quote imputate in ciascun esercizio. |
Le regole di cumulo del comma 431
Veniamo al cuore del problema, quello che dà il titolo a questo pezzo. Il comma 431 della legge di bilancio 2026 disciplina il cumulo dell’iperammortamento con regole più stringenti rispetto a quanto previsto in passato per il credito d’imposta beni strumentali 4.0 (legge n. 178/2020).
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee riferite agli stessi costi. A due condizioni però: che il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione, e che non si superi il costo effettivamente sostenuto. Fin qui, si potrebbe dire, nulla di particolarmente nuovo rispetto ai principi generali in materia di cumulo.
Il punto critico arriva subito dopo. Il legislatore ha infatti previsto che, in ipotesi di cumulo, la base di calcolo dell’iperammortamento sia assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sui medesimi costi ammissibili. Nella pratica, l’investimento va “nettizzato” degli importi già incassati a titolo di credito d’imposta, contributo a fondo perduto o altra misura agevolativa che insista sugli stessi costi. È opportuno notare che questa regola non esime dal verificare, caso per caso, la disciplina di cumulo propria di ciascuna delle altre misure che si intendono sommare all’iperammortamento: alcune potrebbero prevedere un divieto espresso, altre regole del tutto diverse.
Su un punto la norma non lascia spazio a interpretazioni: il comma 431 esclude espressamente l’applicazione dell’iperammortamento agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta beni strumentali 4.0, così come rivisto dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il bonus Transizione 5.0 l’incompatibilità non nasce invece da un divieto testuale nello stesso comma, ma dal fatto che quella misura non è più in vigore dal 1° gennaio 2026, essendo stata di fatto sostituita dall’iperammortamento sugli impianti di autoproduzione energetica: due misure che, va ricordato, l’iperammortamento è nato proprio per rimpiazzare, il che rende comunque lineare l’impossibilità di applicarle in parallelo sugli stessi beni.
Esempio: il calcolo base dell’iperammortamento
Si consideri una Srl, periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che acquista un macchinario rientrante nell’allegato V della legge di bilancio 2026. Il costo del bene è pari a 640.000 euro. Il bene entra in funzione ed è interconnesso nel 2026, e l’impresa riceve dal GSE l’esito positivo delle verifiche sulle comunicazioni trasmesse.
Si ipotizzi un coefficiente di ammortamento civilistico allineato a quello fiscale, pari al 20%. Essendo l’investimento sotto la soglia dei 2,5 milioni, si applica la maggiorazione del 180% sull’intero importo. Per il primo esercizio, ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR, il coefficiente va dimezzato.
| Periodo d’imposta | Ammortamento civilistico € | Ammortamento fiscale dedotto € | Variazione in diminuzione (iperammortamento) € |
|---|---|---|---|
| 2026 | 64.000 | 64.000 | 115.200 |
| 2027 | 128.000 | 128.000 | 230.400 |
| 2028 | 128.000 | 128.000 | 230.400 |
| 2029 | 128.000 | 128.000 | 230.400 |
| 2030 | 128.000 | 128.000 | 230.400 |
| 2031 | 64.000 | 64.000 | 115.200 |
| Totale | 640.000 | 640.000 | 1.152.000 |
Si supponga che la stessa impresa dell’esempio precedente abbia richiesto anche il credito d’imposta ZES Unica. Va precisato che l’iperammortamento non costituisce aiuto di Stato, trattandosi di una misura fiscale a carattere generale. Il credito ZES Unica, invece, resta soggetto a limiti più stringenti in quanto qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE.
Il credito d’imposta ZES Unica è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea, con misure che non siano qualificabili come aiuti di Stato (si veda anche il regolamento UE 651/2014, il cosiddetto GBER). L’iperammortamento, non essendo aiuto di Stato, rientra proprio in questa casistica.
Esempio numerico
Investimento: 640.000 euro. Credito d’imposta ZES Unica: 320.000 euro (50% dell’investimento, nei limiti della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027). Investimento nettizzato: 320.000 euro (640.000 meno 320.000).
Calcolo iperammortamento: 576.000 euro (320.000 per 180%). Risparmio IRES: 138.240 euro (576.000 per 24%). Beneficio totale del cumulo: 458.240 euro (320.000 di credito ZES Unica più 138.240 di risparmio IRES).
In questo modo si rispettano entrambi i vincoli imposti dal legislatore: il cumulo non supera il costo sostenuto, ed è rispettato il divieto di doppio finanziamento richiamato anche dalla circolare RGS-MEF n. 33/2021. Va detto però, con onestà, che il comma 431 nel richiamare “altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute” non chiarisce fino in fondo se debba intendersi riferito anche alle agevolazioni fiscali in senso stretto, categoria nella quale rientra il credito ZES Unica. Nella normativa europea, aiuti di Stato e agevolazioni fiscali restano concettualmente distinti: sarà quindi necessario attendere chiarimenti ufficiali sull’esatta portata della regola di nettizzazione rispetto a misure di questo tipo.
Si ipotizzi ora che la stessa impresa voglia cumulare l’iperammortamento con la Nuova Sabatini, misura considerata a tutti gli effetti aiuto di Stato in regime GBER (regolamento UE n. 651/2014). In questo caso il cumulo è ammesso, perché nessuna delle due discipline prevede un divieto in tal senso.
Esempio numerico
Investimento: 640.000 euro. Contributo Nuova Sabatini: circa 64.000 euro (pari al contributo in conto interessi maturato su un finanziamento agevolato di durata quinquennale). Investimento nettizzato: 576.000 euro (640.000 meno 64.000).
Calcolo iperammortamento: 1.036.800 euro (576.000 per 180%). Risparmio IRES: 248.832 euro (1.036.800 per 24%). Beneficio totale del cumulo: 312.832 euro (64.000 di contributo Sabatini più 248.832 di risparmio IRES), comunque inferiore al costo complessivo sostenuto.
Lo stesso approccio operativo va replicato ogni volta che il cumulo riguardi altre misure, come i bandi POR FESR o le agevolazioni SIMEST. Su queste ultime vale la pena soffermarsi, perché la componente agevolativa non è sempre della stessa natura.
La quota a fondo perduto SIMEST riduce direttamente la base di calcolo dell’iperammortamento, che si applica solo al costo effettivamente sostenuto al netto del contributo. Il finanziamento agevolato SIMEST, invece, non riduce la base di calcolo, e non dovrebbe rilevare a questo fine nemmeno il suo equivalente sovvenzione lordo (l’ESL).
Restano fermi, in ogni caso, i limiti generali della disciplina sugli aiuti di Stato, incluso il regime de minimis disciplinato dal regolamento UE 2023/2831 (massimale di 300.000 euro nell’arco di tre anni, calcolato su base mobile), gli eventuali massimali previsti dalle singole misure SIMEST e, sempre, il divieto di doppio finanziamento sul medesimo investimento.
Checklist operativa per il cumulo
Per chi deve mettere le mani su questi calcoli tutti i giorni, conviene ridurre la complessità normativa a una sequenza di controlli verificabili. Ecco la procedura che, nella pratica, si sta rivelando più utile per costruire un fascicolo difendibile in caso di controllo.
| Step | Attività | Verifica | Esito atteso |
|---|---|---|---|
| I | Individuare il bene agevolato | Verificare l’appartenenza agli allegati IV o V e il possesso dei requisiti richiesti | Bene ammissibile |
| II | Determinare il costo agevolabile | Individuare il costo fiscalmente rilevante del bene | Costo corretto |
| III | Censire le altre agevolazioni | Elencare contributi, crediti d’imposta, PNRR, ZES, Nuova Sabatini, SIMEST, POR FESR | Elenco completo |
| IV | Verificare la disciplina delle altre misure | Accertare se ciascuna misura consente il cumulo o prevede divieti | Compatibilità giuridica |
| V | Verificare i costi finanziati | Controllare se le agevolazioni insistono sugli stessi costi | Sovrapposizioni individuate |
| VI | Rideterminare la base di calcolo | Sottrarre le sovvenzioni riferite agli stessi costi dalla base dell’iperammortamento | Base netta |
| VII | Calcolare la maggiorazione | Applicare la percentuale di maggiorazione alla base netta | Maggiorazione corretta |
| VIII | Verificare il limite di cumulo | Controllare che il beneficio complessivo non superi il costo sostenuto | Limite rispettato |
| IX | Verificare la documentazione | Controllare perizia, certificazione contabile, comunicazioni GSE e documenti delle altre misure | Documentazione completa |
| X | Predisporre il fascicolo finale | Archiviare prospetto di calcolo, verifiche svolte e documentazione a supporto | Fascicolo difendibile |
Un’ultima osservazione, quasi scontata ma non troppo: la vera criticità di gestione dell’iperammortamento non sta nella maggiorazione in sé, che resta piuttosto generosa. Sta nella tenuta documentale, negli scadenzari delle comunicazioni GSE e nella verifica puntuale, misura per misura, delle regole di cumulo. Chi trascura questi aspetti rischia di scoprire, magari in sede di controllo, di aver perso un beneficio che sulla carta gli spettava.




