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Iper ammortamento 2026 e beni ordinati nel 2025

14 Luglio, 2026

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Un’impresa che ha ordinato un macchinario 4.0 nel 2025 – versando l’acconto e avviando la procedura del credito d’imposta – non è automaticamente esclusa dal nuovo iper ammortamento 2026. Il discrimine non è la data dell’ordine, ma il momento in cui l’investimento si considera fiscalmente effettuato secondo l’art. 109 del TUIR: per i beni mobili, si guarda alla consegna o spedizione. Se questa cade nel 2026, l’investimento è fiscalmente del 2026 e può, in linea di principio, accedere alla maggiorazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 427-436). Il nodo decisivo è però il coordinamento con il vecchio credito 4.0: i due incentivi non si cumulano sullo stesso bene. Chi ha prenotato il credito nel 2025 deve scegliere, documentare la scelta e – se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2026 – ricostruire la mancata fruizione del vecchio beneficio prima di avviare la procedura GSE per il nuovo. Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 e le istruzioni operative del 10 giugno 2026 rendono ora praticabile l’intero iter.

Il dubbio sui beni prenotati nel 2025

Il caso pratico è frequente. Un’impresa ha firmato l’ordine nel 2025, ha versato l’acconto richiesto e ha inserito l’investimento nella procedura del credito d’imposta 4.0. Il macchinario, però, arriva nel 2026. Magari a febbraio. Oppure a luglio, fuori dal termine lungo del vecchio credito.

La domanda è meno banale di quanto sembri: quel bene resta agganciato al vecchio credito 4.0, oppure può entrare nel nuovo iper ammortamento 2026?

La risposta parte da un dato tecnico. Il nuovo incentivo – introdotto dall’art. 1, commi 427-436 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 – non guarda alla semplice prenotazione. Non basta dire che l’ordine è partito nel 2025. Per i beni 4.0 occorre verificare quando l’investimento si considera effettuato, secondo le regole fiscali di competenza. Ed è qui che torna centrale l’art. 109 del TUIR.

Nella prassi aziendale questo passaggio viene spesso sottovalutato. Si tende a confondere l’impegno commerciale con l’effettuazione fiscale. Sono due piani diversi.

Perché conta l’articolo 109 del TUIR

Il decreto attuativo richiama la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi. Per i beni 4.0, questa data si determina secondo le regole generali dell’art. 109 del TUIR. Non secondo il momento dell’ordine. Non secondo il pagamento dell’acconto.

Per i beni mobili, la regola è nota: le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione. Se l’effetto traslativo della proprietà, o di altro diritto reale, si verifica dopo, conta quel momento successivo. Le clausole di riserva della proprietà, invece, non spostano la competenza.

Detta in modo operativo: una macchina ordinata il 20 dicembre 2025, con acconto del 20%, ma consegnata il 15 marzo 2026, è un investimento fiscalmente effettuato nel 2026. Almeno in linea generale. Occorre sempre leggere il contratto, perché gli Incoterms, la consegna franco fabbrica, il collaudo e le clausole di trasferimento possono incidere.

Il pagamento, da solo, non decide. Questo è il primo errore da evitare.

La struttura dell’iper ammortamento 2026

Prima di affrontare il tema del coordinamento con il credito 4.0, è utile richiamare i tratti essenziali del nuovo incentivo. La L. 199/2025 ha reintrodotto una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi – non un credito compensabile in F24, ma una deduzione extracontabile che aumenta le quote di ammortamento fiscalmente rilevanti o i canoni di leasing deducibili.

L’agevolazione copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e si articola in tre scaglioni progressivi:

  • 180% di maggiorazione per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

Sono agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli Allegati IV e V della L. 199/2025 – che sostituiscono i vecchi Allegati A e B della L. 232/2016 – interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sono agevolabili anche gli investimenti in beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Requisito della provenienza geografica. Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 (MIMIT-MEF) ha confermato che i beni degli Allegati IV e V devono essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Questo requisito non è previsto per i beni destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile.

Software SaaS esclusi. Il decreto attuativo ha inoltre escluso i software in cloud erogati in modalità as-a-service (con canoni di abbonamento ricorrenti) dall’elenco dei beni immateriali agevolabili.

Iper ammortamento 2026 e credito 4.0 non convivono

La stessa disciplina contiene una barriera netta. L’iper ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 previsto per gli investimenti prenotati nel 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 446). Il legislatore ha voluto evitare una doppia agevolazione sullo stesso bene.

Qui nasce il vero punto critico. Se l’impresa ha prenotato il credito 4.0 nel 2025, ma poi decide di non utilizzarlo, può transitare sull’iper ammortamento? Il decreto attuativo di maggio 2026 ha sostanzialmente chiarito che la rinuncia volontaria alla prenotazione del credito 4.0 del 2025 consente l’accesso all’iper ammortamento, quando l’effettuazione fiscale cade nel 2026 e ricorrono tutti i requisiti previsti dalla nuova disciplina. Il passaggio non è però automatico.

Occorre coordinare la rinuncia al credito 4.0, le comunicazioni già inviate e la nuova procedura GSE. Un’impresa che ha già ricevuto conferme o ha impostato compensazioni deve ricostruire tutto il fascicolo. Non basta una scelta contabile a posteriori. Un credito 4.0 già utilizzato – anche solo in parte – complica drasticamente il quadro: il rischio non è solo perdere il beneficio, ma una contestazione per indebita fruizione.

La consegna dopo il 30 giugno cambia lo scenario

Il vecchio credito d’imposta 4.0 aveva una coda temporale. Gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025, con ordine accettato e acconto almeno pari al 20%, potevano essere completati entro il 30 giugno 2026. Se il completamento avviene oltre questa data, il credito 4.0 non è più fruibile.

Proprio per questo, in tali casi, il bene può essere ricondotto al nuovo iper ammortamento, se ricorrono tutti gli altri requisiti. Si consideri un esempio. Una società industriale ordina nel novembre 2025 un centro di lavoro interconnesso, versando 80.000 euro su un costo di 400.000 euro. Il fornitore consegna il bene il 10 luglio 2026. Il credito 4.0 non può essere utilizzato, perché il completamento supera il 30 giugno. L’investimento è però fiscalmente del 2026. Se il bene rientra negli allegati, entra in funzione ed è interconnesso, la strada dell’iper ammortamento resta percorribile – fermo restando il requisito della produzione UE/SEE.

Il caso opposto richiede più attenzione. Se lo stesso bene viene consegnato il 10 maggio 2026, il credito 4.0 potrebbe spettare, se la prenotazione è corretta. L’iper ammortamento resta escluso, salvo rinuncia coordinata e documentata.

Tabella di orientamento

Situazione Effetto fiscale prevalente Rischio operativo
Ordine e acconto nel 2025, consegna nel 2025 Investimento 2025. Si resta fuori dal nuovo iper ammortamento. Verificare corretta comunicazione 4.0 e utilizzo del credito.
Ordine nel 2025, consegna entro il 30 giugno 2026 Investimento effettuato nel 2026 secondo art. 109 TUIR, ma potenzialmente coperto dal credito 4.0 prenotato. Non cumulare. Serve scegliere e documentare il percorso.
Ordine nel 2025, consegna dopo il 30 giugno 2026 Il credito 4.0 non spetta. Possibile accesso all’iper ammortamento se presenti tutti i requisiti (incluso made in UE/SEE). Ricostruire la mancata fruizione del vecchio credito e avviare correttamente la procedura GSE.
Ordine nel 2026, consegna entro il 30 settembre 2028 Applicazione ordinaria dell’iper ammortamento. Attenzione a entrata in funzione, interconnessione, requisito made in UE/SEE e documentazione tecnica.

Il contratto può spostare la risposta

Nel controllo documentale non basta guardare la fattura. Anzi, spesso la fattura arriva prima del bene o dopo il collaudo. Occorre leggere ordine, conferma d’ordine, DDT, clausole di consegna, eventuali verbali di collaudo e condizioni generali.

Si pensi a un impianto complesso, composto da più moduli. Una parte viene spedita a marzo 2026. Il montaggio termina a settembre. Il collaudo funzionale è previsto a ottobre. In questi casi l’impresa deve capire se l’operazione resta una cessione di beni, se prevale una prestazione complessa, o se il trasferimento è subordinato al collaudo.

La differenza può incidere molto. Non solo sull’iper ammortamento. Anche sulla corretta imputazione dei costi e sulla rappresentazione in bilancio.

Non basta ricevere il bene

La consegna risolve il tema dell’effettuazione. Non esaurisce però il diritto all’agevolazione. L’iper ammortamento richiede anche l’entrata in funzione del bene. Per i beni 4.0 serve inoltre l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La perizia tecnica asseverata resta un presidio centrale. Accanto a questa, il nuovo impianto richiede la certificazione contabile, rilasciata dal revisore legale o – in assenza di revisore – dal collegio sindacale o da un professionista abilitato. Il GSE riceve le comunicazioni relative a prenotazione, avanzamento e completamento degli investimenti, secondo le istruzioni operative rese disponibili dal 12 giugno 2026 (decreto direttoriale 10 giugno 2026). La procedura non è un dettaglio formale. È parte della spettanza dell’incentivo.

Un bene consegnato a dicembre 2026, ma interconnesso solo nel 2027, può generare un disallineamento temporale. L’effettuazione resta nel 2026. La fruizione della maggiorazione segue però le regole dell’entrata in funzione e dell’interconnessione. Questo punto va gestito prima della chiusura del bilancio.

Check list per imprese e consulenti

  1. Individuare la data effettiva di consegna o spedizione del bene (DDT, verbale di consegna);
  2. controllare eventuali clausole contrattuali che rinviano il trasferimento della proprietà (Incoterms, riserva di proprietà, collaudo);
  3. verificare se il bene era stato prenotato per il credito 4.0 entro il 31 dicembre 2025 e se sono state inviate comunicazioni al GSE;
  4. accertare se il completamento è avvenuto entro o oltre il 30 giugno 2026;
  5. escludere compensazioni già operate sul medesimo investimento (quadri dichiarativi, modelli F24);
  6. verificare la provenienza del bene: deve essere prodotto in un Paese UE o SEE;
  7. verificare l’inclusione del bene negli Allegati IV o V della L. 199/2025 (non si tratta dei soli vecchi allegati A e B);
  8. escludere che si tratti di software SaaS (esclusi dall’agevolazione);
  9. raccogliere DDT, verbali di collaudo, documentazione tecnica e contabile;
  10. programmare interconnessione e perizia tecnica asseverata senza attendere la dichiarazione dei redditi;
  11. predisporre la certificazione contabile del revisore o soggetto abilitato;
  12. trasmettere le comunicazioni previste per l’iper ammortamento tramite piattaforma GSE (operativa dal 12 giugno 2026).

La lettura corretta per il 2026

La soluzione più convincente è questa: l’ordine del 2025 non impedisce, da solo, l’accesso al nuovo iper ammortamento. Per i beni 4.0 consegnati nel 2026 conta l’effettuazione fiscale dell’investimento, costruita sull’art. 109 del TUIR. Questa lettura evita una conseguenza irragionevole: senza tale impostazione, un’impresa che ha ordinato tardi nel 2025 resterebbe intrappolata in una disciplina ormai superata, anche quando il bene entra concretamente nel ciclo produttivo nel 2026.

Rimane però un confine netto: non si può sommare credito 4.0 e iper ammortamento. E non si può trasformare un investimento già agevolato in un altro incentivo con una semplice riclassificazione interna. Il fascicolo deve essere pulito, coerente e difendibile. Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 ha chiarito la percorribilità del percorso di rinuncia, ma la corretta gestione documentale e procedurale rimane interamente a carico dell’impresa e del consulente.

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