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Detrazione IVA a cavallo d’anno: nuove regole per fatture tardive

24 Giugno, 2026

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Il correttivo Omnibus alla riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 e ora all’esame parlamentare, interviene su uno dei nodi più dibattuti della pratica IVA: le fatture passive ricevute dopo la chiusura dell’anno. La novità centrale è l’estensione del termine per esercitare la detrazione e per registrare le fatture fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo, modificando sia l’art. 19 sia l’art. 25 del D.P.R. 633/1972 e, specularmente, gli artt. 56 e 88 del nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. La stessa modifica introduce la possibilità di retro-imputare la detrazione nella dichiarazione dell’anno di esigibilità, se la fattura arriva prima della presentazione di quella dichiarazione. Il tutto in linea con i principi di neutralità e proporzionalità affermati dal Tribunale dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24. Il testo non è ancora definitivo: prima dell’approvazione finale occorrerà attendere i pareri delle Commissioni parlamentari e il successivo voto definitivo del Consiglio dei Ministri.

Il nodo delle fatture passive ricevute tardi

Nella contabilità IVA il problema non nasce quando la fattura arriva in ritardo di qualche giorno. Nasce quando quel ritardo cade tra dicembre e gennaio. Una questione apparentemente tecnica diventa così un tema di liquidazioni, dichiarazioni e rischio di perdita definitiva del diritto alla detrazione.

Si pensi a un’impresa che riceve una fornitura a dicembre 2026. Il fornitore emette la fattura differita e il Sistema di Interscambio (SdI) la recapita solo nei primi giorni di gennaio 2027. L’operazione, sul piano sostanziale, appartiene al 2026. La fattura, però, entra nella disponibilità del cliente nel 2027. Da qui la frattura: l’IVA è divenuta esigibile in un anno, ma il documento che permette l’esercizio della detrazione arriva nell’anno successivo.

La disciplina vigente, dopo la stretta introdotta dall’art. 2, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha gestito questa situazione in modo rigido. In corso d’anno è ammessa una certa elasticità, perché l’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 consente di considerare nella liquidazione del mese precedente le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo. Ma tale meccanismo si ferma davanti al cambio d’anno: la norma esclude espressamente i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Il risultato è noto agli studi professionali. Le fatture di dicembre recapitate a gennaio non possono essere trattate come se fossero arrivate a dicembre. E l’Agenzia delle Entrate ha costruito su questo dato una lettura molto prudente, ribadita con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018.

La regola attuale tra art. 19 e art. 25

Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti ruota attorno all’art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione stabilisce che il diritto sorge quando l’imposta diviene esigibile e fissa il termine massimo di esercizio nella dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Questa regola non vive da sola. Deve essere letta insieme all’art. 25 del Decreto IVA, che disciplina la registrazione degli acquisti. La fattura deve essere annotata prima della liquidazione periodica nella quale il contribuente esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione del documento, con riferimento allo stesso anno. Il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale è fissato al 30 aprile dell’anno successivo ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Nella prassi amministrativa, soprattutto dopo la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’esercizio effettivo della detrazione richiede la presenza congiunta di due presupposti:

  • l’effettuazione dell’operazione, cioè il requisito sostanziale;
  • il possesso di una valida fattura d’acquisto, cioè il requisito formale.

A questi si aggiunge la registrazione nel registro IVA acquisti. Nel mondo della fatturazione elettronica questo aspetto pesa ancora di più: la disponibilità del documento coincide, di fatto, con il recapito tramite SdI. Ove la consegna telematica non vada a buon fine, fa fede la data di “presa visione” nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Detrazione IVA a cavallo d’anno: cosa cambia con il correttivo

L’art. 12 dello schema di decreto legislativo correttivo Omnibus interviene modificando sia l’art. 19 sia l’art. 25 del D.P.R. 633/1972. La stessa correzione viene replicata nel nuovo Testo unico IVA, approvato con D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (rispettivamente agli artt. 56 e 88), in vista della sua applicazione dal 1° gennaio 2027.

Lo schema di decreto sostituisce, nell’art. 19, il riferimento alla dichiarazione relativa “all’anno” con una formula più ampia: la dichiarazione relativa “al secondo anno successivo a quello” in cui il diritto alla detrazione è sorto. In parallelo, nell’art. 25 viene eliminato il vincolo legato all’anno di ricezione e al medesimo anno, prevedendo la registrazione entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

In sostanza, il legislatore ricostruisce una finestra temporale più larga, recuperando l’assetto precedente alla stretta del 2017. Non è solo un favore operativo per imprese e professionisti: è anche la presa d’atto che la fatturazione elettronica obbligatoria ha cambiato il contesto dei controlli, rendendo superflua la rigidità che nel 2017 aveva una sua ratio anti-evasiva.

Profilo Disciplina attuale Schema correttivo Omnibus
Nascita del diritto Quando l’IVA diviene esigibile Resta collegata all’esigibilità dell’imposta
Termine di detrazione Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto (art. 19)
Registrazione acquisti Entro la dichiarazione dell’anno di ricezione, con riferimento allo stesso anno Entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (art. 25)
Fatture a cavallo d’anno Nessuna retro-detrazione nella liquidazione di dicembre Possibile retro-imputazione in dichiarazione, se la fattura arriva prima dell’invio della dichiarazione annuale dell’anno di esigibilità

La spinta arrivata dal Tribunale UE

La modifica non nasce nel vuoto. Il suo retroterra è la giurisprudenza unionale, in particolare la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea (Tribunale di primo grado) dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24. È importante precisare la fonte: la sigla “T-” identifica il Tribunale UE, organo distinto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il principio espresso è comunque significativo: il soggetto passivo non deve perdere la possibilità di esercitare la detrazione nell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile solo perché la fattura è arrivata dopo, purché il documento sia ricevuto prima della presentazione della dichiarazione di quel periodo.

La logica è quella tipica dell’IVA europea: neutralità e proporzionalità. Il diritto alla detrazione non può diventare un ostacolo formale quando i requisiti sostanziali esistono e il Fisco mantiene la possibilità di controllo. Se l’acquisto è reale, inerente e documentato prima della dichiarazione, il ritardo del documento non dovrebbe trasformare l’IVA in un costo temporaneo o definitivo per il cessionario.

Qui si misura la distanza rispetto alla lettura italiana più tradizionale. L’amministrazione finanziaria ha dato grande peso all’anno di ricezione della fattura. L’approccio europeo, invece, guarda al momento di esigibilità dell’imposta e considera il possesso della fattura come condizione necessaria per esercitare il diritto, non come elemento che ne sposta sempre e comunque l’origine.

Come funziona la retro-imputazione

La retro-imputazione non è una detrazione “libera”. Non consente di anticipare l’IVA senza documento né di forzare la liquidazione periodica di dicembre quando la fattura è arrivata a gennaio. Il punto è diverso: se la fattura arriva prima della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità, il contribuente può – secondo l’interpretazione attualmente prevalente dello schema di decreto – far confluire quella detrazione nella dichiarazione di quell’anno.

Si consideri un acquisto di beni consegnati il 20 dicembre 2026. La fattura elettronica viene ricevuta tramite SdI il 12 gennaio 2027. Con la regola attuale, il contribuente non può inserirla nella liquidazione IVA di dicembre 2026. Con il nuovo assetto, se confermato nel testo definitivo e nei successivi chiarimenti di prassi, potrà registrare il documento in un’apposita sezione del registro acquisti 2027 e riportare l’IVA detraibile nella dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027.

L’apposita sezione del registro acquisti diventa quindi un presidio tecnico indispensabile. Serve a tenere separate le fatture ricevute nel 2027 ma riferite a operazioni con diritto sorto nel 2026. Senza questa separazione, la ricostruzione del dato in dichiarazione rischia di essere opaca e difficilmente difendibile in sede di controllo.

Elemento Dato operativo Effetto atteso
Operazione Merce consegnata a dicembre 2026 Esigibilità IVA nel 2026
Fattura Ricezione SdI a gennaio 2027 Possesso del documento nel 2027
Liquidazione periodica Liquidazione di dicembre 2026 Nessuna retro-detrazione automatica nella liquidazione mensile
Dichiarazione annuale Fattura ricevuta prima del 30 aprile 2027 Possibile detrazione nella dichiarazione IVA 2027 relativa al 2026 (lettura interpretativa, soggetta a conferma)

Il termine lungo: un punto critico da non banalizzare

Il correttivo introduce anche un termine più ampio per registrare la fattura e per esercitare la detrazione. Qui occorre una lettura rigorosa, perché art. 19 e art. 25 usano parametri temporali diversi. L’art. 19 fa riferimento al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (anno di esigibilità). L’art. 25 fa riferimento al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Per le fatture ricevute nello stesso anno dell’operazione, le due scadenze coincidono. Per le fatture a cavallo d’anno, invece, emerge un disallineamento con rilevanti conseguenze pratiche, come mostra il seguente calcolo:

  • Operazione di dicembre 2026 (esigibilità 2026) – fattura ricevuta nel 2027
  • Termine secondo art. 19: dichiarazione relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029
  • Termine secondo art. 25: dichiarazione relativa al 2029 (secondo anno successivo al 2027 di ricezione), da presentare entro il 30 aprile 2030

Questa differenza di un anno non è irrilevante. La soluzione interpretativa più prudente – in attesa del testo definitivo e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – è quella di operare entro il termine più breve (quello dell’art. 19) per non incorrere nella decadenza del diritto. Il coordinamento tra le due norme dovrà essere chiarito, auspicabilmente già nel testo definitivo del decreto o in una successiva circolare.

Perché cambia la ratio anti-evasiva

La stretta del 2017 aveva una finalità comprensibile: accorciare i tempi, avvicinare detrazione e registrazione, rendere più immediati i controlli. In un sistema basato ancora su flussi documentali meno presidiati, quella scelta aveva una sua logica. La fatturazione elettronica obbligatoria, estesa ai privati dal 2019, ha però spostato il baricentro.

Oggi il documento passa per il Sistema di Interscambio. L’amministrazione conosce la fattura, la data di recapito, il soggetto emittente e il destinatario in tempo reale. Non siamo più nel mondo in cui la fattura passiva poteva emergere solo dalla contabilità del contribuente. È per questo che la relazione tecnica allo schema di correttivo considera superata la vecchia ragione anti-evasiva della stretta del 2017.

Un eccesso di formalismo, in materia IVA, può diventare distorsivo: rischia di penalizzare soggetti passivi che hanno acquisti reali, fatture valide e una documentazione completamente tracciata nel circuito elettronico.

Effetti per imprese e studi professionali

Per le imprese, la modifica ha un impatto pratico immediato sulla chiusura IVA di fine anno. Le fatture di dicembre ricevute a gennaio non saranno più un’anomalia da gestire con il rischio costante di perdere il diritto o di collocarlo in modo non corretto. Resta però necessario costruire procedure interne chiare, perché “c’è più tempo” è la sintesi più pericolosa che si possa fare di questa norma.

Gli studi professionali dovranno aggiornare le istruzioni operative ai clienti, distinguendo con precisione almeno tre piani: liquidazione periodica, registrazione nel registro acquisti e dichiarazione annuale. I software gestionali dovranno distinguere chiaramente data operazione, data fattura, data ricezione SdI e periodo di detrazione. Non è un dettaglio informatico: è la condizione per difendere la scelta in caso di controllo.

Controllo Perché serve Errore da evitare
Data di effettuazione operazione Individua l’anno di esigibilità dell’IVA Guardare solo alla data fattura
Data di ricezione SdI Accerta il possesso formale del documento Registrare una fattura non ancora disponibile sul SdI
Sezione registro acquisti Separa le fatture ricevute nell’anno successivo ma riferite all’anno precedente Mischiare fatture ordinarie e fatture da retro-imputare
Pro-rata e limiti oggettivi Applica le condizioni esistenti quando il diritto è sorto Usare le percentuali dell’anno di ricezione senza verifica dell’anno di esigibilità
Dichiarazione IVA Coordina la detrazione con il periodo corretto Confondere liquidazione mensile e dichiarazione annuale

Le condizioni sostanziali restano decisive

L’allungamento dei termini non sana tutto. L’IVA resta detraibile solo se l’acquisto è inerente, se il soggetto passivo ha diritto alla detrazione e se non operano limiti oggettivi o soggettivi. Le condizioni esistenti al momento in cui il diritto nasce continuano a pesare: un contribuente con pro-rata dovrà valutare la detraibilità secondo le regole dell’anno di esigibilità dell’imposta, non dell’anno di ricezione.

Lo stesso vale per le fatture con descrizioni incerte, operazioni promiscue, acquisti soggetti a indetraibilità specifiche o reverse charge gestiti in modo incompleto. Più tempo non significa minore onere probatorio. Significa solo che l’impresa ha più margine per fare bene i controlli. La documentazione tracciata resta la prima e più solida difesa in caso di verifica.

Un esempio dalla pratica

Una società riceve servizi di manutenzione su impianti nel mese di dicembre 2026. Il fornitore conclude l’intervento il 27 dicembre e invia la fattura elettronica il 3 gennaio 2027. Il Sistema di Interscambio recapita il documento il 4 gennaio. L’IVA è esigibile nel 2026, mentre il possesso della fattura si realizza nel 2027.

Con il nuovo schema, se confermato, se la fattura è disponibile prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026 (da presentare entro il 30 aprile 2027), la società potrà optare per la retro-imputazione in dichiarazione. Dovrà però registrare il documento in modo tracciabile, in una sezione che consenta di collegare la ricezione 2027 all’esigibilità 2026. La detrazione entrerà così nella dichiarazione IVA 2027 relativa all’anno 2026.

Se invece la società non intende retro-imputare, o se la fattura arriva dopo il 30 aprile 2027, entrerà in gioco il termine lungo. In questo caso, applicando il limite più prudente (art. 19), la detrazione potrà essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029.

Cosa resta ancora da chiarire

Il correttivo segna una svolta favorevole, ma tre aspetti meritano chiarimenti ufficiali urgenti. Il primo riguarda il rapporto tra liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale: la retro-imputazione non sembra trasformarsi in una riapertura della liquidazione di dicembre, ma opera sul piano dichiarativo. Tuttavia il meccanismo concreto non è ancora codificato in prassi.

Il secondo – già evidenziato – riguarda il coordinamento tra il termine dell’art. 19 (anno di esigibilità) e quello dell’art. 25 (anno di ricezione). Nelle fatture a cavallo d’anno i due termini non coincidono, con uno scarto fino a un anno. Un chiarimento espresso – già nel testo definitivo del decreto o in una circolare – sarebbe indispensabile per la certezza operativa.

Il terzo punto riguarda le dichiarazioni integrative e la gestione dei periodi pregressi. La giurisprudenza europea valorizza la neutralità dell’IVA e il superamento dei formalismi rimediabili; la prassi italiana è stata tradizionalmente più severa. Sarà necessario capire se e in quale misura il nuovo impianto produrrà un cambio di approccio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La linea operativa prudente

In attesa dell’approvazione definitiva e dei chiarimenti di prassi, la gestione più solida è già individuabile. Le imprese dovrebbero censire le fatture passive ricevute nei primi mesi dell’anno e riferite a operazioni dell’anno precedente, distinguendo data operazione, data fattura e data ricezione SdI. Gli studi dovrebbero predisporre sezionali o codifiche contabili dedicate e aggiornare i gestionali per gestire la separazione tra fatture ordinarie e fatture da retro-imputare.

Quando il dato è separato e leggibile, la retro-imputazione non appare come una forzatura ma per ciò che è: l’applicazione di un principio di neutralità IVA dentro una contabilità verificabile. La vera novità, allora, non è solo il maggiore tempo a disposizione. È il cambio di prospettiva: la fattura ricevuta a gennaio non cancella il fatto che l’operazione appartiene a dicembre. Il documento resta indispensabile, ma una volta ricevuto prima della dichiarazione non dovrebbe più impedire al contribuente di collocare la detrazione nel periodo corretto.

Infografica

I Detrazione IVA a cavallo danno

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