Il decreto correttivo Omnibus, quarto correttivo della delega fiscale, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, ma alla data di questo articolo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Fino ad allora nulla di quanto segue è diritto vigente, e le indicazioni operative vanno lette al condizionale. Il testo, composto da circa trenta articoli, coordinerebbe i nuovi testi unici della riforma con la normativa previgente e correggerebbe alcune distorsioni emerse nell’applicazione pratica: familiari a carico, fringe benefit auto, crediti d’imposta acquistati dai professionisti, derivazione rafforzata, detrazione IVA.
Prima di tutto: non confondere i tre provvedimenti
In queste settimane circolano tre testi diversi, e diverse sintesi li stanno sovrapponendo. Vale la pena tenerli separati, perché numeri e decorrenze non sono intercambiabili.
Il primo è il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento Ordinario n. 26): è già in vigore come testo, ma le sue disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2027. Il secondo è il Testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento, approvato con D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026: 368 articoli in tre parti, che riordinano regole oggi sparse fra DPR 600/1973, DPR 605/1973, D.Lgs. 218/1997 e altre leggi stratificate, anch’essi applicabili dal 1° gennaio 2027. Il terzo è il correttivo Omnibus, quello di cui si parla qui, che non ha ancora né numero né data di Gazzetta.
Il punto pratico: il D.Lgs. 141/2026 non è il correttivo Omnibus, e chi ha già archiviato i due provvedimenti sotto la stessa voce si troverà a citare la norma sbagliata in una risposta a un cliente o in una memoria. Nessuno dei due, in ogni caso, produce effetti sulle dichiarazioni in corso di predisposizione.
Familiari a carico: la correzione che salva i piani welfare 2025
La disciplina introdotta con decorrenza 2025 ha subordinato il riconoscimento come familiare fiscalmente rilevante, per le persone diverse dal coniuge e dai figli indicate dall’art. 433 del codice civile, al requisito della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’effetto collaterale ha colpito il welfare aziendale: piani già costruiti su familiari non conviventi rischiavano di perdere il trattamento agevolato.
Il correttivo interverrebbe sull’art. 12 del TUIR per circoscrivere quella condizione. Il requisito di convivenza o di assegni alimentari resterebbe rilevante solo dove la singola disposizione fiscale lo richieda espressamente, mentre per le norme che si limitano a rinviare genericamente ai familiari, welfare aziendale compreso, tornerebbe applicabile l’impostazione anteriore al 2025. La modifica avrebbe carattere di salvaguardia e opererebbe già per il periodo d’imposta 2025, con un intervento di coordinamento parallelo sul nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
Chi ha erogato benefit nel 2025 a familiari non conviventi non deve, per ora, fare nulla: conviene però tenere traccia delle posizioni interessate, perché la conferma della retroattività si legge solo sul testo definitivo.
Fringe benefit auto: dall’immatricolazione all’età del veicolo
Restano confermate le percentuali fissate dalla legge di bilancio 2025 per le auto aziendali concesse in uso promiscuo: il fringe benefit si calcola sul valore ACI convenzionale riferito a una percorrenza di 15.000 km annui, nella misura del 50% in via ordinaria, del 10% per i veicoli integralmente elettrici e del 20% per gli ibridi plug-in.
La novità del correttivo è di metodo. Il parametro passerebbe dalla data di prima immatricolazione all’età effettiva del veicolo al momento del godimento: la maggiorazione del 50% dell’imponibile scatterebbe dal sesto anno di vita dell’auto, e resterebbe tale anche in caso di riassegnazione a un dipendente diverso, che oggi genera incertezze applicative. Per gli accessori non censiti nelle tabelle ACI e non addebitati al dipendente si applicherebbe una maggiorazione forfetaria del 5%, al posto di una stima caso per caso.
Esempio. Auto ibrida plug-in con valore ACI convenzionale su 15.000 km pari a 6.000 euro annui: la base imponibile è il 20%, cioè 1.200 euro l’anno in busta paga, tassati all’aliquota marginale del dipendente. La stessa auto, giunta al sesto anno, porterebbe l’imponibile a 1.800 euro. Su un’auto termica con valore ACI di 5.000 euro l’imponibile ordinario è 2.500 euro e salirebbe a 3.750 euro dal sesto anno.
Resta fermo il regime transitorio previsto per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nei mesi successivi, che continuano a seguire le regole anteriori alla legge di bilancio 2025. Le nuove misure a regime riguarderebbero il periodo d’imposta 2026, senza obbligo di rifare i conteggi già effettuati e senza diritto al rimborso delle imposte versate sulle assegnazioni pregresse: anche su questo, però, la formulazione esatta della norma transitoria va letta sul testo pubblicato prima di rettificare qualsiasi cedolino.
Crediti d’imposta acquistati dai professionisti: imposta sostitutiva del 26%
È l’intervento con il maggiore impatto sugli studi. Il correttivo modificherebbe l’art. 54 del TUIR per disciplinare il caso del lavoratore autonomo che acquista sul mercato un credito d’imposta, compresi quelli derivanti dai bonus edilizi ex art. 121 del DL 34/2020, a un prezzo inferiore al valore nominale.
Il differenziale positivo realizzato con la successiva cessione o con l’utilizzo in compensazione concorrerebbe alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma sarebbe assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%, la stessa prevista per i redditi diversi di natura finanziaria. In caso di compensazione parziale, il differenziale si commisurerebbe proporzionalmente al costo di acquisto. Restano fuori dal regime sostitutivo i crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale o artistica, che seguono le ordinarie regole del reddito di lavoro autonomo.
Esempio. Un commercialista acquista per 90 un credito di valore nominale 100, con uno sconto del 10%. Utilizzandolo integralmente in compensazione realizza un differenziale positivo di 10, su cui l’imposta sostitutiva sarebbe di 2,60 euro. Se il credito venisse compensato solo per metà, il differenziale rilevante nell’anno sarebbe 5, con imposta di 1,30 euro. Il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria è evidente per chi ha un’aliquota marginale del 43%: su 10 di differenziale, 2,60 euro di imposta invece di 4,30.
Le nuove regole si applicherebbero ai crediti acquistati dall’entrata in vigore del decreto, con facoltà per i professionisti in regime ordinario di optare per l’applicazione retroattiva ai crediti acquisiti già dal periodo d’imposta 2024, senza diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in più. È un’opzione da quantificare posizione per posizione, e da valutare solo a testo pubblicato: l’esercizio passerebbe da dichiarazione integrativa, con i costi e i rischi che comporta.
Redditi agricoli e derivazione rafforzata
Sul fronte agricolo il correttivo amplierebbe la nozione di attività di selvicoltura, estendendola all’utilizzo di determinati immobili strumentali, e restringerebbe l’ambito soggettivo della determinazione forfetaria del reddito prevista dall’art. 56-bis del TUIR, riservandola agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione su base catastale.
Sul fronte IRES, il capitolo più corposo riguarda la derivazione rafforzata e punta a ridurre le divergenze fra valori contabili e fiscali. Le linee di intervento riferite dalle prime letture dello schema sono quattro: rilevanza fiscale delle valutazioni dei titoli operate secondo la corretta applicazione dei principi contabili, con estensione ai soggetti IAS/IFRS per ulteriori categorie di strumenti; deducibilità delle spese per i piani di remunerazione basati su azioni al momento della consegna degli strumenti o dell’estinzione della passività, anziché per imputazione a conto economico; ammortamento fiscale in diciotto anni di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS; definizione unitaria di società holding, con prevalenza dell’attività finanziaria quando supera la metà dei ricavi e proventi complessivi. La decorrenza si collocherebbe sul periodo d’imposta 2026.
Sono misure che incidono sulla fiscalità differita già nel bilancio in corso: la ricognizione dei disallineamenti conviene farla ora, l’iscrizione degli effetti solo dopo la pubblicazione.
Riallineamento delle operazioni straordinarie pregresse
Il correttivo aprirebbe una finestra per le divergenze fra valori civilistici e fiscali generate da operazioni straordinarie anteriori al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti. Il riallineamento ai fini IRES, IRAP e relative addizionali seguirebbe le regole già previste dall’art. 11 del D.Lgs. 192/2024, con opzione da esercitare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026 e versamento in unica soluzione entro il termine di saldo del periodo successivo. Un eventuale accertamento sull’applicazione di quella disciplina non farebbe decadere l’opzione, ma comporterebbe solo il ricalcolo della somma algebrica delle differenze.
IVA: più tempo per la detrazione
Il capitolo IVA è meno appariscente ma tocca un adempimento quotidiano. Secondo le prime letture dello schema, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione verrebbe ampliato, spostandolo alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, contro l’attuale ancoraggio all’anno in cui il diritto è sorto. È la risposta a un problema noto, quello delle fatture che arrivano a cavallo d’anno e delle detrazioni perse per un problema di data.
La portata esatta della modifica, e in particolare il suo raccordo con le regole di registrazione, va verificata sul testo pubblicato: non è materia su cui impostare un recupero di imposta prima di avere la Gazzetta in mano.
Il quadro delle decorrenze
| Intervento | Contenuto | Decorrenza prevista |
|---|---|---|
| Familiari a carico | Requisito di convivenza limitato ai casi espressamente previsti | Periodo d’imposta 2025 (salvaguardia) |
| Fringe benefit auto | Età del veicolo al posto dell’immatricolazione, accessori al 5% | Periodo d’imposta 2026 |
| Crediti d’imposta acquistati | Imposta sostitutiva del 26% sul differenziale | Dall’entrata in vigore, opzione retroattiva al 2024 |
| Redditi agricoli | Selvicoltura e perimetro soggettivo dell’art. 56-bis TUIR | Dall’entrata in vigore |
| Derivazione rafforzata | Titoli, piani azionari, intangibili IAS, nozione di holding | Periodo d’imposta 2026 |
| Riallineamento straordinario | Divergenze da operazioni ante 2024 | Opzione in dichiarazione 2026, versamento successivo |
| Detrazione IVA | Ampliamento del termine di esercizio | Da verificare sul testo pubblicato |
Che cosa fare adesso
Tre cose, e nessuna comporta rettifiche immediate. Censire i piani welfare 2025 che hanno coinvolto familiari non conviventi, per essere pronti a confermarne la tenuta. Fotografare il parco auto aziendale per data di prima immatricolazione, perché la soglia del sesto anno diventerebbe il discrimine e le riassegnazioni interne vanno mappate. Quantificare, per gli studi che hanno acquistato crediti d’imposta dal 2024 in poi, il differenziale realizzato e il confronto fra tassazione ordinaria e sostitutiva, così da decidere sull’opzione retroattiva nel momento in cui diventerà esercitabile.
Tutto il resto attende la Gazzetta Ufficiale. Un decreto approvato dal Consiglio dei ministri può ancora cambiare in sede di firma e di coordinamento formale, e su misure con decorrenza retroattiva la differenza fra la bozza e il testo pubblicato è esattamente ciò che espone chi ha già scritto ai clienti.
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