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Sportello unico IVA in UE: estensione OSS dal 2027

7 Agosto, 2026

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La riforma europea VAT in the Digital Age prosegue con l’aggiornamento delle regole tecniche dei regimi OSS e IOSS. Dal 1° gennaio 2027 trovano applicazione soprattutto chiarimenti e adeguamenti procedurali. Dal 1° luglio 2028, invece, l’OSS verrà esteso a nuove operazioni e sarà introdotto il regime speciale per i trasferimenti transfrontalieri di beni propri, con l’obiettivo di ridurre le identificazioni IVA estere. La riforma non introduce una partita IVA europea unica generalizzata: la semplificazione opera soltanto per le operazioni e alle condizioni previste dalla disciplina unionale.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono aggiornate le disposizioni applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/194 riguardanti i regimi speciali IVA e la cooperazione amministrativa.

L’intervento si inserisce nel pacchetto VAT in the Digital Age – ViDA, approvato nel 2025, e definisce in particolare procedure, comunicazioni elettroniche e scambi informativi necessari per l’attuazione graduale della riforma della registrazione IVA unica.

Occorre però distinguere con precisione tra l’efficacia delle modifiche tecniche dal 1° gennaio 2027 e la decorrenza, fissata al 1° luglio 2028, delle principali innovazioni sostanziali relative all’estensione dell’OSS e ai trasferimenti di beni propri.

Dal 2027: chiarimenti e adeguamenti tecnici

Dal 1° gennaio 2027 entrano in applicazione le modifiche che interessano la disciplina procedurale dell’OSS e dell’IOSS. Si tratta, in particolare, di aggiornamenti delle definizioni, delle modalità di registrazione, dei flussi informativi tra gli Stati membri e delle specifiche tecniche utilizzate per le dichiarazioni e per i messaggi elettronici tra amministrazioni fiscali.

La Commissione europea segnala che, a tale data, le modifiche con impatto diretto sugli utilizzatori dei regimi OSS e IOSS sono prevalentemente chiarimenti normativi e adattamenti dei processi amministrativi. Non decorre invece dal 1° gennaio 2027 il nuovo regime speciale per il trasferimento di beni propri tra Stati membri.

Le imprese e i fornitori di software dovranno comunque monitorare gli adeguamenti dei tracciati e delle procedure, poiché tali modifiche costituiscono l’infrastruttura operativa delle misure che entreranno a regime dal 2028.

Dal 2028 l’estensione dell’OSS

Il 1° luglio 2028 rappresenta la data centrale della componente ViDA relativa alla Single VAT Registration. Da tale data l’OSS sarà esteso a ulteriori operazioni, con la finalità di ridurre i casi nei quali un operatore deve identificarsi ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento o di identificazione.

L’ampliamento riguarderà, nei limiti previsti dalla direttiva IVA e dalle relative disposizioni di attuazione, anche talune cessioni interne B2C effettuate da soggetti non stabiliti nello Stato membro di imposizione, le cessioni di beni con installazione o montaggio, le cessioni effettuate a bordo di mezzi di trasporto passeggeri nell’Unione e specifiche forniture di energia.

Non si tratta quindi di un meccanismo che sostituisce in via generalizzata tutte le posizioni IVA nazionali con una sola partita IVA europea. La semplificazione opera attraverso regimi speciali e per specifiche fattispecie, restando ferme le ipotesi nelle quali l’identificazione IVA locale continua a essere necessaria.

Trasferimenti di beni propri: nuovo regime dal 1° luglio 2028

Dal 1° luglio 2028 sarà introdotto un nuovo regime speciale per il trasferimento di beni propri tra Stati membri, spesso indicato come Transfer of Own Goods – TOOG. La misura è destinata agli operatori che movimentano proprie merci da uno Stato membro a un altro, ad esempio per rifornire un magazzino estero destinato alle vendite nel Paese di arrivo.

Il soggetto passivo che aderisce al regime potrà dichiarare tali trasferimenti mediante una dichiarazione mensile nell’ambito del nuovo sportello dedicato. In presenza delle condizioni richieste, l’acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione sarà esente e il trasferimento non determinerà, di regola, un obbligo di identificazione IVA in quello Stato.

Il regime non è però utilizzabile indistintamente. Riguarda i trasferimenti per i quali il soggetto passivo dispone del pieno diritto alla detrazione dell’IVA nello Stato membro di arrivo. Inoltre, l’adesione richiede la corretta gestione delle informazioni e delle dichiarazioni periodiche previste dalla disciplina europea.

Fase Decorrenza Effetti principali
Adeguamenti OSS e IOSS 1° gennaio 2027 Chiarimenti normativi, aggiornamenti procedurali, flussi informativi e specifiche tecniche dei regimi speciali.
Single VAT Registration 1° luglio 2028 Estensione dell’OSS a nuove operazioni e applicazione di ulteriori misure per limitare le registrazioni IVA multiple.
Regime TOOG 1° luglio 2028 Dichiarazione mensile dei trasferimenti di beni propri tra Stati membri attraverso il nuovo regime speciale, al ricorrere delle condizioni previste.
Fine graduale del call-off stock Dal 1° luglio 2028 Non potranno essere avviati nuovi trasferimenti nel regime di call-off stock; la disciplina transitoria consente il completamento delle operazioni già avviate entro i termini europei.

Il rapporto con il call-off stock

L’introduzione del regime per i trasferimenti di beni propri è collegata al superamento della semplificazione del call-off stock. Dal 1° luglio 2028 non potranno essere effettuati nuovi trasferimenti utilizzando tale regime.

Resta prevista una disciplina transitoria per i beni già trasferiti in call-off stock entro il 30 giugno 2028. Il trasferimento della proprietà al cliente previsto dalla semplificazione dovrà intervenire entro il 30 giugno 2029, nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla normativa unionale.

Le imprese che utilizzano depositi presso clienti in altri Stati membri dovranno quindi riesaminare per tempo contratti, flussi logistici, sistemi ERP e procedure IVA, valutando se utilizzare il nuovo regime TOOG oppure adottare modelli operativi alternativi.

Effetti operativi per le imprese

Per le imprese italiane che effettuano vendite online, distribuzione transfrontaliera o movimentazioni di stock in altri Paesi UE, la riforma può ridurre costi amministrativi, dichiarazioni locali e necessità di rappresentanze fiscali. Il beneficio, tuttavia, dipenderà dal tipo di operazione, dal Paese di stabilimento del soggetto passivo e dalla sussistenza delle condizioni richieste per ciascun regime speciale.

La preparazione dovrebbe iniziare con una mappatura delle attuali identificazioni IVA estere e dei flussi di merce intracomunitari. Particolare attenzione va riservata ai trasferimenti verso magazzini propri, ai depositi presso clienti, alle vendite B2C locali effettuate da soggetti non stabiliti e alla gestione del diritto alla detrazione nello Stato membro di destinazione.

È inoltre opportuno verificare con i fornitori dei gestionali l’evoluzione delle funzionalità OSS, IOSS e TOOG. L’adeguamento non riguarda soltanto l’invio delle dichiarazioni, ma anche la corretta raccolta dei dati relativi a movimentazioni, Stati membri coinvolti, natura delle operazioni e trattamento IVA delle operazioni successive alla movimentazione dei beni.

Infografica

I iva unica ue sportello unico oss 2027

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