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Sport Bonus 2025 per gli impianti sportivi, domande a partire dal 30 maggio 2025

19 Maggio, 2025

In data 30 maggio 2025, come stabilito dall’apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, prenderà avvio il procedimento amministrativo per l’accesso al c.d. “Sport Bonus 2025”, misura agevolativa che riconosce un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate in favore di impianti sportivi di proprietà pubblica. L’agevolazione, introdotta dall’art. 1, commi 621-626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e successivamente confermata dall’art. 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), rappresenta uno strumento di incentivazione fiscale destinato a mobilitare risorse private per il potenziamento dell’impiantistica sportiva di proprietà degli enti pubblici. La dotazione finanziaria complessiva per l’anno 2025 ammonta a 10 milioni di euro, con modalità di accesso articolate in due finestre temporali distinte.

Inquadramento normativo

Evoluzione del quadro normativo di riferimento

Il credito d’imposta per erogazioni liberali a favore degli impianti sportivi pubblici trova la sua disciplina originaria nei commi 621-626 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). In attuazione del comma 627 della medesima legge, il D.P.C.M. 30 aprile 2019 ha definito le disposizioni applicative necessarie all’operatività dell’agevolazione, delineando in modo puntuale:

  • I soggetti beneficiari dell’agevolazione;
  • L’ambito oggettivo di applicazione;
  • Le modalità procedurali per l’accesso al beneficio;
  • I meccanismi di fruizione del credito d’imposta;
  • Le cause di revoca e le procedure di recupero.

La misura, inizialmente prevista per il solo anno 2019, è stata successivamente prorogata dalle varie leggi di bilancio intervenute negli anni, fino alla recente conferma disposta dall’art. 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

Finalità e obiettivi dell’intervento normativo

La ratio sottostante all’introduzione dello Sport Bonus va individuata nella volontà del legislatore di implementare un meccanismo di incentivazione fiscale in grado di:

  1. Canalizzare risorse private verso il potenziamento delle infrastrutture sportive pubbliche, in un contesto di crescente contrazione della spesa pubblica in conto capitale;
  2. Promuovere partnership pubblico-private nel settore dell’impiantistica sportiva, secondo uno schema collaborativo già sperimentato in altri ambiti (cfr. Art Bonus, di cui all’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83);
  3. Favorire interventi di rigenerazione e ammodernamento del patrimonio impiantistico esistente, spesso caratterizzato da obsolescenza strutturale e inadeguatezza funzionale;
  4. Incentivare la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, con l’obiettivo di incrementare l’offerta di spazi per l’attività fisica e sportiva.

Tale finalità si inserisce nel più ampio contesto della promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione sanitaria, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita delle comunità, conformemente agli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di infrastrutture sportive.

Analisi dell’ambito soggettivo di applicazione

Beneficiari del credito d’imposta

L’art. 2 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 individua con precisione la platea dei soggetti ammessi a beneficiare del credito d’imposta, che risulta così articolata:

  1. Persone fisiche – Tutti i soggetti IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi diversi, ecc.)
  2. Enti non commerciali – Rientrano in questa categoria:
    • Gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
    • I trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,
    • Gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
    • Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS.
  3. Soggetti titolari di reddito d’impresa – Categoria eterogenea che comprende:
    • Imprenditori individuali,
    • Società di persone (s.n.c., s.a.s.),
    • Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.),
    • Enti commerciali,
    • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

È importante rilevare che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, sono ammesse all’agevolazione anche le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, purché operanti mediante stabile organizzazione.

Destinatari delle erogazioni liberali

I destinatari delle erogazioni liberali devono necessariamente essere soggetti pubblici titolari o gestori di impianti sportivi. In particolare:

  • Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche;
  • Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni);
  • Enti pubblici non economici;
  • Consorzi tra enti pubblici.

Si precisa che, in base all’orientamento della prassi amministrativa (cfr. risposta n. 343/2022 dell’Agenzia delle Entrate), l’erogazione può essere effettuata anche a favore di soggetti privati concessionari o affidatari degli impianti sportivi pubblici, purché:

  1. L’impianto sportivo sia di proprietà pubblica;
  2. L’erogazione sia finalizzata a specifici interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture;
  3. Il concessionario o affidatario sia formalmente autorizzato dall’ente proprietario a ricevere l’erogazione.

Tale interpretazione estensiva risponde all’esigenza di valorizzare il modello gestionale della concessione, ampiamente diffuso nel settore dell’impiantistica sportiva pubblica.

Disciplina dell’ambito oggettivo e requisiti sostanziali

Tipologia di interventi ammissibili

Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente per erogazioni liberali in denaro finalizzate a tre specifiche categorie di interventi:

  1. Interventi di manutenzione su impianti esistenti – Rientrano in questa categoria sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia). Si tratta, in particolare, di:
    • Interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
    • Opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
    • Interventi che non comportano alterazioni della volumetria complessiva degli edifici
    • Modifica della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari
  2. Restauro di impianti sportivi pubblici – Conformemente alla definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
  3. Realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche – Sono ammissibili gli interventi di nuova costruzione, come disciplinati dall’art. 3, comma 1, lett. e) del già citato Testo Unico Edilizia, purché finalizzati specificamente alla creazione di impianti sportivi di proprietà pubblica.

Va precisato che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio, gli interventi non devono necessariamente essere già avviati al momento dell’erogazione, potendo quest’ultima configurarsi anche come finanziamento preventivo di opere future (cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 34/E del 12 aprile 2022).

Quantificazione del beneficio e limiti percentuali

L’art. 3 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 determina la misura del credito d’imposta nella percentuale del 65% dell’importo erogato, stabilendo tuttavia specifici limiti di fruibilità differenziati in base alla tipologia di soggetto:

  1. Persone fisiche ed enti non commerciali – Per tali soggetti, il credito è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile. Tale vincolo va verificato con riferimento al periodo d’imposta in cui è effettuata l’erogazione liberale;
  2. Soggetti titolari di reddito d’impresa – In questo caso, il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui, da calcolarsi sui ricavi dell’esercizio precedente a quello in cui viene effettuata l’erogazione (per il 2025, riferimento ai ricavi 2024).

La disposizione normativa prevede inoltre, per tutti i beneficiari, l’obbligo di ripartizione del credito in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta in cui viene effettuata l’erogazione liberale.

È opportuno evidenziare che la percentuale del 65%, applicata all’importo dell’erogazione, rappresenta una misura particolarmente vantaggiosa nel panorama delle agevolazioni fiscali, superiore a quella prevista per altre tipologie di erogazioni liberali disciplinate dal TUIR (cfr. art. 15, comma 1, lett. h) e i) e art. 100, comma 2, lett. a) e f) del D.P.R. n. 917/1986).

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e della certezza dell’operazione, l’art. 4 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 impone l’utilizzo esclusivo di specifici mezzi di pagamento per l’effettuazione delle erogazioni liberali:

  1. Bonifico bancario
  2. Bollettino postale
  3. Carte di debito, carte di credito e carte prepagate
  4. Assegni bancari e circolari

Non sono pertanto ammesse erogazioni in contanti o mediante altri mezzi di pagamento non espressamente previsti dalla norma. Tale previsione risponde all’esigenza di garantire la piena verificabilità delle operazioni e di prevenire potenziali abusi dell’agevolazione.

Procedura amministrativa e tempistiche 2025

Finestre temporali e dotazione finanziaria

Per l’anno 2025, il Dipartimento per lo Sport ha confermato il meccanismo delle due finestre temporali già sperimentato negli anni precedenti, prevedendo un plafond complessivo di 10 milioni di euro così articolato:

  1. Prima finestra: dal 30 maggio 2025 (ore 16:00) al 30 giugno 2025
    • Dotazione: 5 milioni di euro
    • Periodo di presentazione delle istanze: 30 giorni
    • Durata complessiva della procedura: 120 giorni
  2. Seconda finestra: dal 15 ottobre 2025 per i successivi 30 giorni
    • Dotazione: 5 milioni di euro + eventuali residui della prima finestra
    • Periodo di presentazione delle istanze: 30 giorni
    • Durata complessiva della procedura: 120 giorni

L’art. 6, comma 5, del D.P.C.M. 30 aprile 2019 prevede espressamente che le somme rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscano nella dotazione della seconda, secondo un meccanismo di riassegnazione automatica che massimizza l’efficienza allocativa delle risorse disponibili.

Iter procedurale articolato per le imprese

L’accesso al credito d’imposta da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa è subordinato a un articolato iter procedurale, analiticamente disciplinato dagli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 30 aprile 2019. Tale procedimento si differenzia sostanzialmente da quello previsto per le persone fisiche e gli enti non commerciali, in quanto caratterizzato da un meccanismo autorizzatorio preventivo, funzionale al monitoraggio del rispetto del limite complessivo di spesa. Le fasi principali possono essere così sintetizzate:

  1. Presentazione dell’istanza – L’impresa interessata deve presentare apposita richiesta telematica al Dipartimento per lo Sport, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale. L’istanza deve contenere:
    • Dati identificativi del soggetto erogante (codice fiscale, denominazione, sede legale),
    • Ammontare dell’erogazione liberale che si intende effettuare,
    • Individuazione del soggetto destinatario e dell’impianto oggetto dell’intervento,
    • Specificazione della tipologia di intervento (manutenzione, restauro, nuova realizzazione),
    • Dichiarazione circa il rispetto del limite del 10 per mille dei ricavi.
  2. Valutazione e autorizzazione – Il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza dei requisiti formali e la disponibilità di risorse nel plafond della finestra di riferimento, autorizza l’impresa a effettuare l’erogazione liberale. L’autorizzazione viene concessa secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle istanze fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
  3. Effettuazione dell’erogazione – Solo a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’impresa può procedere con l’erogazione liberale, utilizzando esclusivamente i mezzi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 4 del decreto. L’erogazione deve essere effettuata entro i termini indicati nell’autorizzazione;
  4. Comunicazione dell’avvenuta erogazione – Entro 10 giorni dall’effettuazione dell’erogazione, l’impresa deve darne comunicazione al Dipartimento per lo Sport, allegando la documentazione comprovante il versamento (ricevuta di bonifico, contabile bancaria, ecc.);
  5. Certificazione dell’ente beneficiario – L’ente pubblico destinatario dell’erogazione è tenuto a certificare l’avvenuta donazione, specificando l’importo ricevuto e la finalizzazione delle somme ricevute agli interventi ammissibili;
  6. Autorizzazione alla fruizione del credito – A seguito della verifica della documentazione attestante l’effettiva erogazione, il Dipartimento per lo Sport autorizza formalmente l’impresa a usufruire del credito d’imposta, pubblicando sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio fiscale;
  7. Notifica all’Agenzia delle Entrate – Contestualmente, il Dipartimento trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti autorizzati, con indicazione del codice fiscale e dell’importo del credito riconosciuto a ciascuno.

È rilevante notare che, conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 30 aprile 2019, l’elenco dei soggetti ammessi viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo il criterio cronologico di ricevimento delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Tale meccanismo, configurabile come una sorta di “click day”, impone alle imprese interessate una particolare tempestività nella presentazione delle istanze, soprattutto in considerazione della limitata dotazione finanziaria.

Meccanismi di fruizione differenziati per categoria di beneficiari

Modalità di utilizzo per persone fisiche ed enti non commerciali

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale (per le erogazioni 2025, Modello REDDITI 2026) ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

L’art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 30 aprile 2019 delinea un meccanismo di fruizione a “utilizzo diretto” che si sostanzia nella riduzione dell’imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale modalità si differenzia sostanzialmente dal sistema di compensazione “orizzontale” previsto per i titolari di reddito d’impresa.

Appare opportuno evidenziare alcuni elementi rilevanti:

  • Obbligatorietà della ripartizione triennale – Anche per questi soggetti, il credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare nelle dichiarazioni dei redditi relative a tre periodi d’imposta consecutivi.
  • Impossibilità di riporto a nuovo – L’eventuale quota di credito che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi né può essere chiesta a rimborso.
  • Dichiarazione integrativa – In caso di omessa indicazione, in tutto o in parte, del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Disciplina specifica per i soggetti titolari di reddito d’impresa

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’art. 7 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 prevede un meccanismo di fruizione basato sull’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Le peculiarità di tale sistema possono essere così sintetizzate:

  1. Decorrenza dell’utilizzo – Il credito è utilizzabile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, sul sito internet del Dipartimento per lo Sport, dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo.
  2. Modalità tecniche di compensazione – La compensazione deve essere effettuata presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
  3. Controllo preventivo – L’ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto del modello F24. A tal fine, il Dipartimento trasmette preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti autorizzati con i relativi importi.
  4. Rilevanza fiscale – Conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, comma 623, della legge n. 145/2018, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Tale caratteristica ne potenzia significativamente l’appetibilità rispetto ad altre forme di incentivazione.
  5. Indicazione in dichiarazione – Nonostante l’irrilevanza ai fini della determinazione del reddito, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Un aspetto particolarmente rilevante è costituito dalla disapplicazione, disposta dall’art. 1, comma 624, della legge n. 145/2018, dei limiti ordinariamente previsti per l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione. Non trovano infatti applicazione:

  • Il limite annuale di € 250.000 per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007
  • Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 (attualmente fissato a € 2.000.000)

Tale deroga consente alle imprese di maggiori dimensioni di accedere pienamente al beneficio, senza incorrere nelle limitazioni quantitative ordinariamente previste per le compensazioni.

Sistema di controlli e regime sanzionatorio

Revoca del beneficio e recupero del credito indebitamente fruito

L’art. 8 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 delinea un articolato sistema di controlli e un rigoroso regime sanzionatorio per i casi di indebita fruizione del credito d’imposta. Tale disciplina si basa su un meccanismo di cooperazione amministrativa tra il Dipartimento per lo Sport e l’Agenzia delle Entrate, che operano secondo un protocollo di interscambio informativo particolarmente pervasivo.

Il comma 1 del citato articolo prevede espressamente che il credito d’imposta sia revocato nei casi di accertata insussistenza di uno dei requisiti previsti. Tale revoca può conseguire:

  • A controlli ex ante, effettuati dal Dipartimento prima dell’autorizzazione all’erogazione;
  • A verifiche ex post, successive all’effettuazione dell’erogazione liberale;
  • Ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.

Rilevante è la previsione di cui al comma 3, che impone all’Agenzia delle Entrate di trasmettere al Dipartimento, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. Tale flusso informativo consente un monitoraggio costante dell’utilizzo del beneficio e l’individuazione tempestiva di eventuali anomalie.

Il procedimento di recupero, disciplinato dal comma 4, si articola nelle seguenti fasi:

  1. Accertamento dell’indebita fruizione – L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, rileva l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta;
  2. Comunicazione al Dipartimento – L’Agenzia trasmette la relativa comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo Sport;
  3. Recupero del credito – Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.L. n. 40/2010, provvede al recupero dell’importo indebitamente fruito;
  4. Maggiorazione di interessi e sanzioni – All’importo da recuperare si aggiungono interessi e sanzioni secondo le disposizioni vigenti.

In merito al regime sanzionatorio applicabile, pur in assenza di specifiche disposizioni nel decreto attuativo, trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede, per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, una sanzione dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato, oltre agli interessi di mora.

Va rilevata, peraltro, la recente introduzione di specifiche misure repressive in materia di indebita fruizione di crediti d’imposta, tra cui l’art. 28-ter del D.L. n. 4/2022, che ha esteso la confisca per equivalente al profitto del reato o del prodotto quando non è possibile procedere alla confisca diretta dei beni.

Monitoraggio e trasparenza nell’allocazione delle risorse

Un elemento qualificante del meccanismo dello Sport Bonus è rappresentato dalle misure di trasparenza e pubblicità previste dall’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 30 aprile 2019, che impone al Dipartimento per lo Sport di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale:

  • L’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste;
  • L’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

Tale sistema di pubblicità risponde all’esigenza di garantire la massima trasparenza nell’allocazione delle risorse pubbliche e consente ai soggetti interessati di verificare lo stato della propria domanda e la residua disponibilità di risorse nella finestra di riferimento.

Il Dipartimento pubblica inoltre, al termine di ciascuna finestra, una relazione riassuntiva contenente:

  • Il numero di domande ricevute,
  • Il numero di domande ammesse al beneficio,
  • L’importo complessivo delle erogazioni liberali autorizzate,
  • La distribuzione territoriale degli interventi finanziati.

Tali dati costituiscono un prezioso strumento di analisi dell’efficacia della misura e del suo impatto sul sistema dell’impiantistica sportiva nazionale.

Novità applicative per il 2025 e profili di diritto intertemporale

Innovazioni introdotte dalla legge di bilancio 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), nel confermare l’agevolazione anche per l’anno in corso, ha introdotto alcune rilevanti innovazioni rispetto alla disciplina originaria:

  1. Incremento della dotazione finanziaria – Il plafond complessivo è stato aumentato da 8 milioni (previsti per il 2024) a 10 milioni di euro, con conseguente ampliamento delle possibilità di accesso al beneficio;
  2. Modifiche procedurali – Mentre la disciplina originaria prevedeva una suddivisione in due tranche da 6,6 milioni ciascuna, la nuova formulazione prevede una ripartizione equa (5 milioni per ciascuna finestra);
  3. Estensione dell’ambito oggettivo – È stata esplicitata l’ammissibilità delle erogazioni destinate a impianti sportivi gestiti da concessionari o affidatari privati, risolvendo un dubbio interpretativo che aveva caratterizzato le prime applicazioni della misura;
  4. Semplificazione della procedura di certificazione – È stata introdotta una modalità semplificata di attestazione dell’avvenuta erogazione da parte dell’ente beneficiario.

Tali modifiche si inseriscono in un percorso evolutivo che ha progressivamente affinato il meccanismo agevolativo, recependo le indicazioni emerse dalla prassi applicativa e dalle esigenze manifestate dagli operatori del settore.

Questioni di diritto intertemporale

Un profilo meritevole di attenzione riguarda la disciplina intertemporale applicabile alle erogazioni effettuate a cavallo tra il 2024 e il 2025. In particolare, si pongono due questioni rilevanti:

  1. Erogazioni autorizzate nel 2024 ma effettuate nel 2025 – In questo caso, conformemente al principio di competenza che regola la materia tributaria, trova applicazione la disciplina vigente al momento dell’effettuazione dell’erogazione (quindi quella del 2025);
  2. Richieste presentate nella seconda finestra 2024 in attesa di autorizzazione – Per queste istanze, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, si ritiene applicabile il criterio della continuità procedimentale, con conseguente prosecuzione dell’iter secondo le regole previgenti.

La questione ha rilevanti implicazioni pratiche, soprattutto per quanto concerne i limiti quantitativi di fruizione e le modalità procedurali, ed è auspicabile un chiarimento interpretativo da parte dell’amministrazione finanziaria.

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