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Contributi INPS artigiani e commercianti 2026: F24 pronti per il 18 maggio

21 Aprile, 2026

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Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, l’INPS ha aggiornato il quadro contributivo per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni previdenziali speciali. Il reddito minimale annuo sale a 18.808,00 euro per effetto della rivalutazione ISTAT del +1,4%, con contributi fissi pari a 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti. Le aliquote IVS restano invariate rispetto al 2025: 24% per gli artigiani, 24,48% per i commercianti. I versamenti sul minimale si effettuano in quattro rate tramite modello F24, con prima scadenza il 18 maggio 2026. Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, il reddito concordato rileva anche ai fini previdenziali, con facoltà – non obbligo – di versare i contributi sul reddito effettivo superiore. Sono esonerati dalla metà dei contributi gli over 65 già pensionati presso le gestioni INPS.

Minimale e aliquote 2026

Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, l’INPS ha fissato il quadro contributivo dell’anno. Per effetto della rivalutazione ISTAT del +1,4%, il reddito minimo annuo su cui calcolare il contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) sale a 18.808,00 euro. Su quella base si determinano i contributi fissi, distinti a seconda della categoria di appartenenza.

Le aliquote restano quelle del 2025: 24% per gli artigiani, 24,48% per i commercianti. Quest’ultima percentuale comprende la quota aggiuntiva dello 0,48% destinata al fondo per l’indennizzo in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. n. 178/2020. A questi si aggiunge, per entrambe le categorie, il contributo di maternità di cui all’art. 49, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro annui).

Da notare che a partire dal 2025, per effetto del raggiungimento della soglia prevista dall’art. 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011), anche i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni applicano le medesime aliquote dei titolari: non esistono pertanto aliquote ridotte per i collaboratori giovani.

Categoria Aliquota IVS (fino a 56.224 €) Aliquota IVS (oltre 56.224 €) Contributo minimale annuo di cui IVS di cui maternità
Artigiani 24% 25% 4.521,36 € 4.513,92 € 7,44 €
Commercianti 24,48% 25,48% 4.611,64 € 4.604,20 € 7,44 €

Il contributo fisso sul minimale riguarda ogni singolo soggetto che opera nell’impresa: titolari e collaboratori, ciascuno per la propria quota di reddito. Non è un dato riferito all’azienda nel complesso. Dettaglio che nella prassi viene talvolta trascurato, soprattutto nelle imprese familiari.

Massimali e fasce di reddito

Per i redditi che eccedono il minimale di 18.808,00 euro e fino a 56.224,00 euro si applicano le aliquote ordinarie sopra indicate. Oltre quella soglia scatta l’aumento di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 (convertito dalla L. n. 438/1992).

Il massimale entro cui sono dovuti i contributi IVS è fissato a 93.707,00 euro per chi ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a 122.295,00 euro per gli iscritti privi di tale anzianità. Quest’ultimo importo non è frazionabile su base mensile.

Una disposizione spesso trascurata: gli artigiani e i commercianti over 65 già pensionati presso le gestioni INPS beneficiano anche nel 2026 della riduzione del 50% dei contributi dovuti, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Scadenze F24 sul minimale 2026

I contributi INPS artigiani e commercianti 2026 sul minimale di reddito si versano in 4 rate uguali tramite modello F24. La prima scadenza ordinaria cadrebbe il 16 maggio, ma poiché il 16 è sabato, il termine slitta automaticamente al lunedì successivo ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 241/1997.

Rata Scadenza Note
1ª rata 18 maggio 2026 Il 16 cade di sabato – proroga automatica ex art. 7 D.Lgs. 241/1997
2ª rata 20 agosto 2026 Spostamento per il periodo ferragostano
3ª rata 16 novembre 2026 Scadenza ordinaria
4ª rata 16 febbraio 2027 Scadenza ordinaria

Discorso diverso per i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale: saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026 seguono le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (modello 730/REDDITI PF). Le date esatte potranno essere rideterminate da eventuali provvedimenti di proroga – come spesso accade – pertanto si raccomanda di monitorare le comunicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate nei mesi a venire.

Occorre tenere presente che, se la somma dei contributi sul minimale e quelli a conguaglio versati nel corso dell’anno risulta inferiore a quanto effettivamente dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa 2026, sarà necessario versare un ulteriore importo a saldo entro i medesimi termini IRPEF.

Come scaricare gli F24

Il percorso per recuperare le deleghe precompilate è piuttosto lineare. Occorre accedere al cassetto previdenziale artigiani e commercianti tramite SPID, CIE o CNS. Una volta dentro, si seleziona la posizione contributiva attiva, si naviga verso “Posizione assicurativa” nel menu laterale e si clicca su “Dati del modello F24”. Il sistema restituisce un elenco tabellare con tutti i modelli disponibili, importi e scadenze.

Per ciascuna riga è presente un’icona PDF nell’ultima colonna: cliccando lì si scarica il file, che può poi essere caricato direttamente sull’home banking per il pagamento. Niente di complicato, a patto di avere le credenziali di accesso in ordine. Chi dispone di un delegato – un commercialista o un consulente del lavoro, tipicamente – può affidargli l’intera operazione.

Concordato preventivo biennale

Chi ha aderito alla proposta reddituale del concordato preventivo biennale ai sensi del D.Lgs. n. 13/2024 non è esonerato dall’obbligo contributivo. I contributi fissi sul minimale restano in ogni caso dovuti nella misura ordinaria. Per la quota eccedente il minimale, il reddito concordato costituisce la base imponibile previdenziale di riferimento: è quella la cifra su cui calcolare i contributi IVS aggiuntivi.

Resta però una flessibilità importante: secondo quanto previsto dall’art. 16 del citato decreto, se il reddito effettivo risulta superiore a quello concordato – come rettificato secondo le modalità previste dalla norma – il contribuente può scegliere di versare i contributi sulla cifra più alta. Non un obbligo, ma una facoltà. Vale la pena valutarla caso per caso, anche in chiave di tutela pensionistica a lungo termine.

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