Quando un credito viene cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili OIC, la perdita diventa fiscalmente deducibile in modo automatico, senza che l’imprenditore debba dimostrare l’insolvenza del debitore. L’art. 101, comma 5, del TUIR costruisce un sistema a doppio binario: le perdite da mera inesigibilità continuano a richiedere gli elementi certi e precisi nel senso tradizionale, mentre quelle derivanti dall’estinzione del titolo giuridico trovano il proprio fondamento direttamente nella cancellazione contabile operata secondo l’OIC 15. Le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 8445/2024 e 27096/2025 hanno confermato questo orientamento per le perdite da transazione, precisando tuttavia che l’atto estintivo deve risultare documentato con data certa e che la contabilizzazione deve rispettare rigorosamente il principio di competenza. Il percorso legislativo che ha portato a questo assetto – dal D.L. 83/2012 alla Legge di Stabilità 2014 – esprime una scelta di raccordo strutturale tra fisco e bilancio che l’interprete non può disattendere.
Perdite su crediti: non serve la certezza, basta l’alta probabilità
Il punto di partenza è meno ovvio di quanto sembri. Nel dibattito fiscale sulle perdite su crediti si tende spesso a ragionare in termini di certezza o incertezza del mancato pagamento. Ma la questione, come chiarisce da tempo la dottrina più autorevole sosteneva già allora che il diritto tributario non richiede la prova di un evento, bensì un giudizio di alta probabilità della perdita economica. Non si tratta di una distinzione puramente teorica.
Nella pratica, lo scrutinio degli “elementi certi e precisi” richiesto dall’art. 101, comma 5, del TUIR non deve caricarsi del peso di una prova storica documentata. Serve piuttosto una prova indiziaria sufficiente, capace di collocare la perdita in un “momento temporale” in cui essa appare abbastanza probabile da essere rilevata in bilancio. L’approccio è probabilistico e non fotografico.
Il raccordo con i principi contabili OIC: un’osmosi legislativa
La disposizione davvero rilevante è quella contenuta nell’inciso finale dell’art. 101, comma 5, TUIR. La norma stabilisce – in modo esplicito – che gli elementi certi e precisi “sussistono inoltre in caso di cancellazione dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Non è una previsione accessoria. È una scelta di campo.
Il richiamo che la legge primaria fa all’Organismo Italiano di Contabilità produce quello che in dottrina si definisce un fenomeno di osmosi legislativa. In sostanza, la soluzione contabile adottata dall’OIC viene elevata al rango della norma fiscale: chi interpreta la disposizione – sia il contribuente, sia l’Amministrazione finanziaria – non può spingersi a sindacare la scelta contabile purché essa sia corretta e coerente con il principio contabile applicabile. Come osservava Massone (in “I nuovi principi contabili OIC e la loro valenza giuridica alla luce del principio della derivazione rafforzata”, Diritto e Pratica Tributaria, n. 3/2020, CEDAM), il rapporto tra regole fiscali e principi contabili segue la stessa logica che interseca il diritto commerciale con le discipline aziendali ispirate agli standard internazionali. All’interprete residua solo una facoltà di recepimento. Nulla di più.
Cancellazione dei crediti dal bilancio: i casi previsti dall’OIC 15
Il principio contabile OIC 15, al paragrafo 71, elenca le situazioni che impongono di eliminare un credito dall’attivo patrimoniale. Sono casi eterogenei, ma tutti accomunati da un tratto comune: l’estinzione della titolarità del diritto contrattuale derivante dal credito. Rientrano in questo perimetro il pagamento integrale, la prescrizione del diritto alla riscossione, la transazione con il debitore, la rinuncia al credito, le rettifiche di fatturazione e qualsiasi altro evento che faccia venire meno il diritto di esigere determinate somme.
| Evento estintivo (OIC 15, par. 71) | Effetto sul credito | Rilevanza fiscale (art. 101, c. 5, TUIR) |
|---|---|---|
| Pagamento integrale | Estinzione del titolo | Nessuna perdita |
| Prescrizione | Estinzione per decorso del tempo | Perdita deducibile in automatico (art. 33, c. 5, D.L. 83/2012) |
| Transazione con il debitore | Riduzione o estinzione parziale/totale | Perdita deducibile – Cass. ord. nn. 8445/2024 e 27096/2025 (con data certa e rispetto della competenza) |
| Rinuncia al credito | Estinzione volontaria | Perdita deducibile |
| Cessione pro soluto | Trasferimento sostanziale dei rischi | Perdita deducibile – risposta AdE n. 146/2023 |
| Rettifiche di fatturazione | Estinzione parziale del titolo | Perdita deducibile |
La prescrizione merita un cenno a parte. Con l’art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012, il legislatore ha espressamente previsto che la prescrizione del diritto alla riscossione integra gli “elementi certi e precisi” utili alla deduzione. La prescrizione non richiede che il debitore sia insolvente: si tratta di un effetto legale puro, che scatta per il solo decorso del tempo e per l’inerzia del creditore. E il creditore può scegliere di non agire per motivi commerciali, per antieconomicità del recupero, o per qualsiasi altra ragione: la legge non gliene chiede conto.
Il percorso legislativo che ha semplificato le deduzioni
La normativa attuale è il risultato di un’evoluzione pluriennale. Il D.L. n. 83/2012 ha aperto la strada, introducendo la prescrizione come causa autonoma di deduzione. L’art. 1, comma 160, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha poi completato il quadro, estendendo il principio a tutte le ipotesi di cancellazione dal bilancio operate secondo i principi contabili. Per i soggetti IAS adopter, peraltro, questa norma era solo confermativa di quanto già sancito dal decreto del 2012.
Il disegno si completa con la Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 23/2014), che all’art. 12, comma 1, lettera a), indicava come obiettivo quello di introdurre criteri “chiari e coerenti con la disciplina del bilancio” per individuare il momento di competenza delle perdite su crediti. Un segnale di direzione preciso, in sintonia con il pensiero dottrinale richiamato sopra. Questi aggiornamenti normativi, letti insieme, richiamano il principio della “competenza economica” già indicato nell’art. 2, punto 16, della Legge delega n. 825/1971.
Il doppio binario dell’art. 101, comma 5: due categorie distinte
Tutta questa evoluzione porta a una conclusione interpretativa chiara. L’art. 101, comma 5, TUIR non è una norma a blocco unico. Contiene due regimi distinti, che rispondono a logiche diverse e non si sovrappongono.
Il primo regime riguarda le perdite da inesigibilità. Qui servono ancora gli elementi certi e precisi nel senso tradizionale: l’insolvenza del debitore, l’antieconomicità del recupero, la valutazione qualitativa sull’inerenza della perdita. È il regime ordinario, applicabile quando il credito resta formalmente in vita ma il suo incasso è diventato improbabile.
Il secondo regime riguarda le perdite da estinzione del titolo giuridico. In questi casi la deduzione non è condizionata a nessuna valutazione sulla solvibilità del debitore: la cancellazione dal bilancio operata secondo l’OIC è di per sé sufficiente, a condizione – come precisato dalla giurisprudenza più recente – che l’atto estintivo sia documentato con data certa e che la registrazione contabile avvenga nel corretto esercizio di competenza. Il legislatore ha costruito questa fattispecie autonoma utilizzando consapevolmente la parola “anche” che precede il richiamo ai principi contabili: un termine che esprime una estensione deliberata del campo applicativo e non una mera clausola di stile.
Se si applicasse anche a questi casi il filtro tradizionale degli elementi certi e precisi nel senso dell’insolvenza, si creerebbe una sovrapposizione inutile e contraddittoria con la scelta legislativa: la norma speciale verrebbe annullata dalla norma generale che avrebbe già dovuto cedere il passo.
| Tipo di perdita | Regime applicabile | Prova richiesta |
|---|---|---|
| Perdite da inesigibilità | Prima parte art. 101, c. 5, TUIR | Elementi certi e precisi: insolvenza, antieconomicità del recupero, inerenza |
| Perdite da estinzione del titolo giuridico | Inciso finale art. 101, c. 5, TUIR + OIC 15, par. 71 | Cancellazione dal bilancio secondo i principi contabili + atto con data certa + rispetto della competenza |
Giurisprudenza recente: le ordinanze della Cassazione
Questa lettura trova conferma in due importanti pronunce della Corte di Cassazione. L’ordinanza n. 8445/2024 ha escluso che, nel caso di transazione con il debitore che consente la cancellazione contabile del credito, sia necessario dimostrare l’attivazione giudiziale preventiva o lo stato di insolvenza del debitore: ciò che rileva è l’esistenza di un accordo transattivo formalizzato, con data certa, che riduce o estingue il credito in misura documentata.
L’ordinanza n. 27096 del 9 ottobre 2025 ha confermato il medesimo orientamento, precisando tuttavia un aspetto che l’articolo originario non evidenziava con sufficiente chiarezza: la Corte ha ribadito che la deducibilità automatica presuppone che la cancellazione contabile sia corretta e coerente con i principi OIC applicabili e che l’atto sottostante (transazione, rinuncia, accordo) risulti supportato da elementi obiettivi che giustifichino la scelta economica adottata. Non si tratta, quindi, di una libertà assoluta di cancellare crediti a piacimento: occorre che la fattispecie rientri puntualmente nelle ipotesi tassative dell’OIC 15, paragrafo 71. Un orientamento che ha superato alcune posizioni più restrittive sostenute in passato dall’Agenzia delle Entrate, senza però aprire a utilizzi strumentali dell’istituto.
Cautele operative e principio di competenza
Restano comunque alcune attenzioni pratiche che il professionista non può trascurare. Gli atti alla base della cancellazione devono avere data certa (scrittura privata autenticata, registrazione, PEC, ecc.). La contabilizzazione deve avvenire nel periodo corretto, rispettando il principio di competenza economica: non è ammesso scegliere l’anno più conveniente sotto il profilo fiscale.
Il comma 5-bis dell’art. 101 TUIR consente, in specifici casi, la deduzione anche in un periodo successivo, ma solo fino all’esercizio in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe comunque dovuto procedere alla cancellazione. Occorre inoltre verificare preventivamente l’esistenza di un fondo svalutazione crediti (art. 106 TUIR): la perdita su crediti è deducibile solo per la parte che eccede il fondo già dedotto fiscalmente negli esercizi precedenti.
Un esempio pratico: una società che nel 2025 raggiunge con un cliente una transazione che riduce il credito iscritto in bilancio da 80.000 a 20.000 euro deve cancellare dal bilancio i 60.000 euro di differenza. Quella perdita è deducibile nell’esercizio 2025, senza che sia necessario dimostrare che il cliente fosse insolvente. Basta che l’accordo transattivo sia formalizzato con data certa, che la registrazione contabile segua le istruzioni dell’OIC 15, e che la perdita non sia coperta da un fondo svalutazione crediti già dedotto.
| Aspetto | Contenuto |
|---|---|
| Principio base | Perdite su crediti deducibili per alta probabilità, non certezza. Sistema a doppio binario nell’art. 101, c. 5, TUIR |
| OIC 15, par. 71 | Casi di cancellazione: pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia, cessione pro soluto, rettifiche di fatturazione |
| Evoluzione normativa | D.L. 83/2012 (prescrizione), L. 147/2013 (cancellazione per principi OIC), L. 23/2014 (delega riforma) |
| Giurisprudenza | Cass. ord. nn. 8445/2024 e 27096/2025: cancellazione contabile sufficiente se corretta e con atto dotato di data certa |
| Cautele operative | Data certa degli atti, rispetto del principio di competenza, verifica e utilizzo prioritario del fondo svalutazione (art. 106 TUIR) |



