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Concordato Preventivo Biennale e Modifiche Ateco 2025: gli Accordi Restano Validi anche con cambio ISA

16 Luglio, 2025

Il passaggio alla nuova classificazione Ateco 2025 aveva generato non poche incertezze tra i professionisti del settore fiscale. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24.06.2025 n. 9/E, ha chiarito definitivamente la permanenza degli effetti degli accordi di concordato preventivo biennale sottoscritti per il periodo 2024-2025 quando il contribuente si trova a dover modificare il proprio codice Ateco senza che vi sia una sostanziale variazione dell’attività concretamente esercitata.

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Concordato Preventivo Biennale e Modifiche Ateco 2025: quando la forma non segue la sostanza

La questione era tutt’altro che scontata. L’introduzione della nuova classificazione Ateco 2025 ha rappresentato ben più di una semplice revisione numerica, assistendo a una modificazione della logica stessa che sta alla base dell’identificazione delle attività economiche, con riflessi non marginali sulla corretta applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.

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Quello che si verificava nella prassi quotidiana era un fenomeno abbastanza singolare: un cambiamento che comportava, in numerosi casi, l’applicazione di modelli ISA diversi rispetto al passato, pur in assenza di qualsiasi variazione dell’attività concretamente svolta. Il legislatore aveva pensato a tutto, tranne a questo scenario paradossale.

Il caso emblematico del commercio elettronico

Prendiamo l’esempio che meglio illustra la portata del problema. Un operatore che nel 2023 vendeva esclusivamente orologi e articoli di gioielleria attraverso piattaforme online era inquadrato nel codice ATECO 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet di qualsiasi prodotto), con applicazione del modello ISA CM90U.

Con l’arrivo del 2025, ecco il ribaltone. Lo stesso soggetto viene ora ricondotto al codice ATECO 47.77.00 (commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria), cui corrisponde il modello ISA EM15A, specificamente calibrato sulla tipologia merceologica trattata. Stesso negozio online, stessi prodotti, stesso imprenditore… ma tutto “ufficialmente” diverso.

Il quadro normativo della cessazione degli accordi

La disciplina normativa della cessazione del concordato per variazione dell’attività trova la propria fonte nell’articolo 21, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13/2024. Il meccanismo è piuttosto chiaro: l’accordo smette di produrre effetti quando si verifica una modifica dell’attività durante il biennio concordatario rispetto a quella del periodo precedente.

Ma c’è un’importante eccezione. La stessa norma prevede una clausola di salvaguardia: la cessazione non opera qualora per le nuove attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA. Ed è proprio qui che si giocava la partita interpretativa.

L’interpretazione dell’Agenzia: il buon senso vince

Il riferimento al modello ISA contenuto nella disposizione legislativa ha talvolta generato equivoci interpretativi. Alcuni si chiedevano: se cambia l’ISA applicabile, automaticamente decade l’accordo? L’Agenzia ha chiarito che no, non è così semplice.

Il ragionamento dell’Amministrazione è lineare quanto convincente: la norma utilizza il richiamo all’ISA in funzione meramente strumentale, con l’obiettivo di preservare il concordato quando, nonostante l’attività sia formalmente mutata, permanga una sostanziale omogeneità nella tipologia di business esercitata.

Una situazione rovesciata rispetto alla norma

Nel caso affrontato dalla circolare ci troviamo in una situazione diametralmente opposta a quella tipica. L’attività resta invariata nella sostanza, ma cambia radicalmente il modello ISA applicabile. È come se il legislatore avesse pensato al caso di chi cambia mestiere, non a quello di chi fa sempre lo stesso lavoro ma con un’etichetta diversa.

Questa circostanza, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, non può comportare la decadenza dall’accordo concordatario, in quanto la variazione del modello ISA non deriva da una modifica dell’attività esercitata, bensì dalla diversa logica classificatoria adottata.

Precisazioni terminologiche per evitare equivoci

È importante fare una distinzione che spesso sfugge. Quando si fa riferimento a “diverso ISA”, non ci si riferisce alla fisiologica evoluzione dei modelli esistenti ma al vero e proprio cambio del modello ISA di riferimento conseguente alla riclassificazione Ateco. Non stiamo parlando dell’aggiornamento annuale degli indicatori, ma di un cambio di modello tout court.

La coerenza con l’orientamento generale

La posizione dell’Amministrazione si fonda su un ragionamento logico che tiene conto della natura meramente classificatoria del cambiamento di codice Ateco. Non è la prima volta che l’Agenzia privilegia la sostanza rispetto alla forma, ed anche in questo caso il principio trova conferma.

Nella prassi professionale si osserva come tale principio risulti coerente con l’orientamento generale dell’Agenzia, che tende a privilegiare la sostanza economica rispetto alla forma giuridica o classificatoria. Una linea che, va detto, facilita non poco la vita a contribuenti e consulenti.

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