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Acconti 2026 concordato preventivo: navigare tra metodo storico e imposta sostitutiva

17 Luglio, 2025

I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 si trovano a dover gestire un meccanismo complesso per il calcolo degli acconti relativi al 2026. La normativa prevede regole specifiche che meritano un’analisi approfondita, soprattutto alla luce delle recenti modifiche introdotte dal decreto correttivo della riforma fiscale.

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Le regole del metodo storico nel concordato preventivo

L’articolo 20 del decreto legislativo n. 13/2024 stabilisce che “l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi” derivanti dall’applicazione del concordato stesso.

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Tuttavia, la prassi applicativa ha evidenziato alcune criticità interpretative. L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha chiarito che “per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, l’acconto 2025 calcolato utilizzando il metodo storico, va determinato facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e irap per il 2024”.

Nella prassi professionale si osserva che questa regola non è sempre di immediata applicazione. Chi adotta il metodo storico per il calcolo degli acconti deve considerare che si applica una maggiorazione del 10% della differenza tra il reddito concordato per il 2025 e quello dichiarato per il 2024, quando questa differenza risulti positiva.

La maggiorazione degli acconti: aspetti spesso trascurati

Un aspetto che talvolta sfugge nella gestione operativa del concordato riguarda l’applicazione delle maggiorazioni agli acconti. Come spesso accade nell’esperienza applicativa, le regole si articolano diversamente per IRPEF/IRES e IRAP.

Per le imposte sui redditi, se l’acconto è determinato secondo il metodo storico, “è dovuta una maggiorazione del 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente”. Diversamente, per l’IRAP, “in caso di metodo storico la misura della maggiorazione è del 3 per cento della differenza”.

È importante e fondamentale notare che nella determinazione dell’acconto mediante il metodo storico, “non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva”. Questa precisazione assume particolare rilevanza per i contribuenti che hanno optato per il regime sostitutivo nel primo anno di adesione al concordato.

Imposta sostitutiva: benefici e limitazioni

Il regime dell’imposta sostitutiva rappresenta una delle agevolazioni più significative del concordato preventivo. Tuttavia, le recenti modifiche normative hanno introdotto dei limiti che è opportuno considerare attentamente.

“Sono state stralciate le imposte agevolate del 10, 12 e 15% nel caso di un’eccedenza superiore a 85mila euro: quindi sul differenziale oltre questo importo si tornerà ad applicare l’aliquota Irpef del 43% (con relative addizionali) o l’aliquota Ires del 24%” per le società di capitali.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato questa limitazione come una misura antielusiva volta a evitare che i contribuenti con redditi elevati possano beneficiare eccessivamente del regime agevolato. Nella pratica professionale si osserva come questa soglia di 85.000 euro influenzi significativamente le valutazioni di convenienza economica dell’adesione al concordato.

Il calcolo previsionale: un’alternativa strategica

Quando si opta per il calcolo previsionale degli acconti, “la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’importo complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie”.

Questo meccanismo presenta vantaggi evidenti per quei contribuenti che prevedono un incremento significativo del reddito rispetto all’anno precedente. Si consideri che la scelta tra metodo storico e previsionale può essere effettuata annualmente e richiede una valutazione attenta delle proiezioni reddituali.

Criticità ricorrenti nella gestione degli acconti

Nell’esperienza applicativa emergono frequentemente problematiche legate alla corretta determinazione della base di calcolo degli acconti. Un elemento spesso trascurato riguarda la gestione delle componenti straordinarie del reddito, che sono escluse dal calcolo del reddito concordato ma possono influenzare il calcolo degli acconti secondo le regole ordinarie.

Il consolidato fiscale presenta ulteriori complessità. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, “per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB, sarà ovviamente cura della ‘consolidata’ comunicare alla ‘consolidante’ l’eventuale applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2 del citato articolo 20 in caso di applicazione del cosiddetto ‘metodo storico'”.

Le tempistiche e gli adempimenti

“Resta ferma in calendario la scadenza del 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione) per il pagamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025”. È necessario ricordare che gli effetti del concordato si manifestano a partire dal secondo acconto, quando occorre adeguare il versamento tenendo conto dei redditi concordati.

I soggetti ISA che conseguono un punteggio elevato beneficiano di limitazioni agli incrementi proposti dall’Amministrazione. “Sono previsti dei tetti agli incrementi di reddito e valore della produzione, ovvero dei limiti alla proposta del fisco per i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che ottengono un punteggio elevato (non inferiore a 8)”.

Secondo quanto previsto dalla norma, questi limiti si articolano in percentuali diverse: “10%, in caso di livello di affidabilità pari a 10; 15%, in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; 25%, in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9”.

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