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Accertamento ASD dopo la chiusura: il presidente può pagare

15 Maggio, 2026

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Con l’ordinanza n. 4450 del 27 febbraio 2026, la Corte di Cassazione affronta un tema che riguarda da vicino migliaia di presidenti di associazioni sportive dilettantistiche: l’accertamento fiscale resta valido anche dopo la cessazione dell’ente o il cambio di denominazione, e il presidente può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari. Non si tratta, però, di una responsabilità automatica legata alla carica: ciò che conta davvero è il ruolo gestionale concreto svolto nel periodo d’imposta contestato. La Corte accoglie parzialmente il ricorso solo perché i giudici regionali non avevano valutato un pagamento IVA effettuato tramite modello F24, rinviando al merito per la rideterminazione del debito residuo. Per i professionisti che assistono ASD non riconosciute, la pronuncia aggiunge un tassello a un quadro giurisprudenziale consolidato che impone attenzione massima alla documentazione della gestione, alla ricostruzione degli F24 versati e all’analisi della reale discontinuità tra enti in caso di cambio di denominazione o presunta fusione.

Il punto deciso dalla Cassazione

La vicenda riguarda una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e il mancato versamento dell’IVA. L’anno d’imposta era il 2007, un periodo ormai lontano, ma ancora utile per capire come ragiona la giurisprudenza quando il debito fiscale resta agganciato alla vita dell’ente.

L’avviso di accertamento era stato notificato al presidente, quale legale rappresentante dell’associazione. Il contribuente aveva cercato di difendersi sostenendo, tra le altre cose, che l’associazione fosse cessata o comunque confluita in un diverso soggetto associativo. Una linea difensiva comprensibile nella pratica, ma debole se non viene sostenuta da prove solide sulla reale discontinuità tra i soggetti.

La Suprema Corte ha confermato il principio di fondo: per le associazioni non riconosciute, la cessazione formale dell’ente non basta a cancellare la pretesa tributaria. L’avviso può essere intestato all’associazione e notificato al soggetto che la rappresentava, quando esiste il collegamento con la gestione che ha generato il debito.

Il ricorso è stato accolto solo su un profilo diverso. I giudici regionali non avevano esaminato la deduzione del contribuente relativa a un pagamento parziale dell’IVA mediante modello F24. Da qui la cassazione con rinvio, limitata alla verifica del debito residuo. È un dettaglio processuale, ma nella difesa tributaria può valere molto.

Accertamento ASD: il nodo della notifica

Il problema nasce dal rapporto tra atto impositivo e soggetto destinatario. Nella prassi, molte associazioni sportive vengono chiuse, rinominate o sostituite da nuovi enti quando cambiano il direttivo, la sede, il progetto sportivo o la gestione dell’impianto.

Questi passaggi non hanno sempre lo stesso significato giuridico. Un cambio di denominazione non equivale a una fusione. Una nuova sigla non dimostra, da sola, che il precedente centro di imputazione sia davvero sparito. E la cessazione dell’attività non rende intoccabili le annualità pregresse.

La Cassazione valorizza un dato semplice: l’associazione non riconosciuta non gode della piena separazione patrimoniale tipica degli enti riconosciuti. Per questo, quando emergono debiti fiscali, l’Amministrazione può rivolgersi anche alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente.

Qui occorre non semplificare troppo. La notifica all’ultimo legale rappresentante può essere valida, ma la responsabilità patrimoniale richiede una verifica ulteriore. Serve capire chi ha diretto la gestione nel periodo d’imposta interessato, chi ha firmato i contratti, chi ha gestito gli incassi, chi ha curato o omesso gli adempimenti.

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Il discrimine sta nell’autonomia patrimoniale. Le associazioni riconosciute, disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, hanno personalità giuridica. Il patrimonio dell’ente resta, di regola, separato da quello degli amministratori. Non è una barriera assoluta, ma è una protezione forte.

Le associazioni non riconosciute seguono invece gli articoli 36, 37 e 38 del codice civile. L’art. 38 c.c. consente ai terzi di far valere i propri diritti sul fondo comune e aggiunge la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione.

Nel settore sportivo dilettantistico questo aspetto pesa molto. Tante ASD sono nate come associazioni non riconosciute, spesso con assetti amministrativi leggeri: verbali non sempre ordinati, contratti di sponsorizzazione firmati dal presidente senza un controllo fiscale strutturato, incassi commerciali trattati come se fossero semplici contributi.

Il regime agevolato della legge n. 398/1991 non elimina gli obblighi dichiarativi. Se l’associazione incassa corrispettivi da sponsorizzazioni, pubblicità o altre attività commerciali, deve gestire correttamente dichiarazioni, IVA e versamenti. Su questo punto occorre aggiungere un avvertimento ulteriore: la Cassazione, con l’ordinanza n. 9973 del 14 aprile 2023, ha stabilito che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi comporta la decadenza dal regime agevolato ex L. n. 398/1991, con la conseguenza che l’Ufficio può procedere con accertamento in via ordinaria, rideterminando integralmente il reddito imponibile e l’IVA dovuta. In questo quadro, tuttavia, rimane fermo il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti qualora sussistano i requisiti sostanziali, in applicazione del principio di neutralità dell’imposta.

La responsabilità non nasce dalla sola carica

Il presidente non risponde automaticamente perché il suo nome compare nello statuto o in un verbale. La responsabilità ex art. 38 c.c. guarda all’attività negoziale concretamente svolta. La giurisprudenza costante – dalla sentenza n. 25650/2018 all’ordinanza n. 27519/2025 – ribadisce che la responsabilità personale e solidale non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, bensì all’attività negoziale che si risolve nella creazione di rapporti obbligatori tra l’ente e i terzi.

Per le obbligazioni tributarie il ragionamento ha una sua particolarità. Il debito d’imposta non nasce da un atto negoziale ma dalla legge. Tuttavia la giurisprudenza, fin dalla sentenza n. 16344/2008, ha esteso il perimetro dell’art. 38 c.c. anche ai debiti di natura tributaria, collegando la responsabilità al soggetto che, nel periodo di investitura, ha diretto la gestione complessiva dell’associazione e ha così determinato – con atti positivi od omissioni – l’insorgere del debito d’imposta.

Tradotto in termini pratici: il presidente che ha firmato i contratti di sponsorizzazione, gestito il conto corrente, approvato pagamenti e omesso dichiarazioni si trova in una posizione molto esposta. Diverso è il caso di chi ha avuto una carica meramente formale e riesce a provare di non aver partecipato alla gestione.

La prova non è sempre facile. Nel mondo associativo le funzioni non sono tracciate con precisione. Questo crea un cortocircuito: chi ritiene di essere stato solo una figura di rappresentanza può trovarsi costretto a dimostrare, anni dopo, la propria estraneità operativa.

Da segnalare anche la sentenza n. 26544 del 2 ottobre 2025, con cui la Cassazione ha precisato che neppure la qualità di componente del consiglio direttivo è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità solidale: occorre provare che il singolo consigliere abbia concretamente agito in nome e per conto dell’associazione nel periodo rilevante. Il principio vale sia per i consiglieri sia per l’ex presidente che abbia lasciato la carica prima del periodo d’imposta contestato.

Cessazione dell’ente e debiti pregressi

La cessazione della ASD non produce una sorta di azzeramento fiscale. Il debito maturato prima della chiusura resta. E se l’ente non ha patrimonio, il tema si sposta sulle persone fisiche che hanno gestito l’associazione nel periodo rilevante.

Il messaggio operativo è netto: chi chiude una ASD senza ricostruire le annualità fiscali aperte lascia un rischio sospeso. Quel rischio può riemergere anni dopo, sotto forma di avviso di accertamento, cartella o intimazione di pagamento.

È opportuno, in questo contesto, non sopravvalutare il richiamo all’art. 65, comma 4, del DPR n. 600/1973 che talvolta la giurisprudenza utilizza in modo analogico per giustificare la notifica al soggetto che risponde della posizione dell’ente estinto. Quella norma è dettata per gli eredi delle persone fisiche e il suo adattamento all’associazione estinta è operazione analogica che va maneggiata con cautela: la base della pretesa verso il legale rappresentante resta l’art. 38 c.c. e non una fictio di successione dell’ente.

Cambio nome e continuità sostanziale

Nel caso esaminato, il contribuente aveva richiamato una presunta fusione o incorporazione in un’altra associazione. I giudici di merito avevano però letto l’operazione come un semplice cambio di denominazione. La Cassazione non ha ribaltato questo accertamento di fatto.

Nella pratica accade spesso. L’associazione cambia nome, magari cambia anche presidente, ma conserva atleti, sede, attrezzature, rapporti con sponsor e attività sportiva. In apparenza sembra una nuova realtà, nella sostanza è la prosecuzione della precedente.

Per distinguere davvero le due situazioni occorre guardare ai fatti e non alla delibera assembleare. Contano i rapporti giuridici trasferiti, la continuità del codice fiscale, la gestione dei conti, il passaggio degli sponsor, il destino del fondo comune e la documentazione interna.

Se la continuità sostanziale è evidente, la difesa fondata sul cambio di denominazione rischia di non reggere. Peggio ancora, può spostare l’attenzione del giudice proprio sugli elementi di continuità che il contribuente avrebbe interesse a ridimensionare.

Il pagamento F24 che il giudice deve valutare

L’unico profilo accolto dalla Cassazione riguarda l’omessa pronuncia su un pagamento parziale dell’IVA. Il contribuente aveva sostenuto che una quota del debito fosse già stata versata tramite modello F24 da parte dell’associazione che aveva proseguito l’attività.

La Commissione tributaria regionale non aveva esaminato il punto. Secondo la Corte, questa omissione viola l’art. 112 c.p.c., perché il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può ignorare una questione che, se fondata, riduce il debito.

Il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte servirà a verificare se il versamento sia effettivo, se sia riferibile all’annualità contestata e quale debito residuo rimanga davvero.

Anche quando la responsabilità personale non viene esclusa, il contribuente può ancora ridurre la pretesa. I pagamenti, i ravvedimenti, le compensazioni e gli F24 devono essere ricostruiti con precisione quasi contabile: occorre indicare anno, tributo, codice tributo, importo e nesso con l’accertamento.

Tabella operativa per lo studio

Controllo da svolgere Perché incide sulla difesa
Verificare se la ASD era riconosciuta o non riconosciuta Da questo dipende il livello di autonomia patrimoniale e il possibile richiamo all’art. 38 c.c.
Ricostruire chi gestiva l’ente nell’anno contestato La responsabilità personale si collega alla gestione effettiva, non alla sola etichetta formale.
Controllare contratti di sponsorizzazione e pubblicità Sono spesso la fonte dei ricavi commerciali e dell’IVA oggetto di recupero.
Esaminare dichiarazioni presentate o omesse L’omessa dichiarazione comporta la decadenza dal regime 398/1991 (Cass. n. 9973/2023) e consente all’Ufficio una ricostruzione in via ordinaria.
Recuperare tutti i modelli F24 I versamenti non considerati possono ridurre il debito, anche quando l’accertamento resta valido.
Analizzare cessazione, cambio nome o nuovo ente Serve distinguere la vera discontinuità dalla prosecuzione sostanziale della stessa attività.
Verificare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti Anche in caso di decadenza dal regime 398/1991, il principio di neutralità IVA consente la detrazione se sussistono i requisiti sostanziali.

Esempio pratico sulla stessa attività

Si consideri una ASD non riconosciuta, la “Atletica Valle Blu”. Nel 2023 incassa € 28.000 da sponsorizzazioni locali. Il presidente firma i contratti, gestisce il conto corrente e dispone i pagamenti ai fornitori. La dichiarazione dei redditi non viene presentata; anche l’IVA resta in parte non versata. Per effetto dell’omessa dichiarazione, l’associazione perde il diritto al regime agevolato ex L. n. 398/1991 (Cass. n. 9973/2023), con l’ulteriore conseguenza che l’Ufficio ridetermina il reddito in via ordinaria.

Nel 2024 l’associazione cambia nome in “Atletica Valle Blu Academy”. Mantiene lo stesso campo, gli stessi sponsor principali, lo stesso sito e gran parte del consiglio direttivo. Nel 2026 arriva un avviso di accertamento per il 2023, notificato al presidente che aveva gestito quell’anno.

La difesa basata solo sul cambio di denominazione avrebbe poco spazio. Il presidente dovrebbe concentrarsi su due piani: contestare eventuali errori nella quantificazione del debito – inclusa la detrazione IVA sugli acquisti effettivamente sostenuti – e provare, se possibile, la propria estraneità alla gestione effettiva. Se emergono F24 versati nel frattempo dalla nuova struttura associativa, quei pagamenti vanno prodotti e collegati al debito contestato con indicazione precisa di anno, tributo, codice e importo.

Cambio del presidente durante l’anno

Il caso più insidioso è il cambio del presidente a metà anno. Si immagini che una ASD abbia avuto un presidente fino al 30 giugno e un altro dal 1° luglio. Nell’anno sono stati firmati contratti pubblicitari, incassati corrispettivi e omessi alcuni versamenti IVA.

Non sarebbe corretto affermare, in modo automatico, che risponde solo il presidente in carica al momento della notifica, né che risponde sempre l’ultimo presidente. La Cassazione, con la sentenza n. 26544 del 2 ottobre 2025, ha chiarito che occorre individuare chi ha agito concretamente in nome e per conto dell’associazione nel periodo rilevante: il presidente uscente può restare esposto per le operazioni compiute durante il suo mandato, il subentrante può rispondere per le omissioni successive o per la gestione complessiva che abbia accettato senza verifiche.

Un verbale di passaggio consegne ben redatto può diventare decisivo. Dovrebbe indicare la situazione fiscale, le dichiarazioni da presentare, i debiti noti, gli F24 effettuati, i contratti commerciali in essere e l’accesso alla contabilità. Poche righe generiche non bastano.

La difesa non deve fermarsi alla nullità

Una linea difensiva costruita solo sulla nullità della notifica può essere fragile. La giurisprudenza tende a salvare l’atto quando il destinatario ha comunque ricevuto l’accertamento e può difendersi nel merito.

Occorre lavorare anche sul merito: ricavi effettivi, natura dei proventi, regime 398/1991 e sua eventuale decadenza, detrazione IVA riconoscibile sugli acquisti, sanzioni, pagamenti già eseguiti, prescrizione o decadenza se concretamente sostenibili, responsabilità personale del singolo rappresentante.

In molti fascicoli il punto più utile non è cancellare integralmente la pretesa. È ridurre il debito al valore corretto e circoscrivere la responsabilità ai soggetti davvero coinvolti nella gestione.

La revisione critica della pronuncia

La lettura più prudente dell’ordinanza evita due estremi. Il primo è rassicurare troppo gli ex presidenti, come se la chiusura della ASD bastasse a chiudere anche i debiti fiscali: non è così. Il secondo è sostenere che ogni presidente risponde sempre, in modo meccanico, per qualunque debito dell’associazione: anche questo non regge.

Il punto corretto sta nel mezzo, ma non è affatto comodo. La responsabilità nasce dalla combinazione tra struttura non riconosciuta dell’ente, debito tributario maturato, gestione effettiva e posizione ricoperta nel periodo rilevante. Se uno di questi elementi manca o viene provato male, la pretesa può perdere forza.

Per il professionista, la domanda da fare non è solo “l’atto è stato notificato bene?”. La domanda vera è più ampia: “chi ha prodotto fiscalmente quel debito, con quali atti, in quale periodo, con quali pagamenti già eseguiti e c’è diritto alla detrazione IVA sugli acquisti?”. Da questa ricostruzione passa la difesa seria.

 

La chiusura di una associazione sportiva non dovrebbe essere gestita come una formalità assembleare. Prima della cessazione occorre una verifica fiscale minima, meglio se documentata. Può sembrare eccessiva per piccole realtà sportive, ma è proprio lì che nascono molti problemi.

Checklist essenziale:

  • Controllare le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP eventualmente dovute per gli ultimi anni
  • Verificare contratti di sponsorizzazione, pubblicità e altri proventi commerciali
  • Ricostruire F24, ravvedimenti e compensazioni già effettuati
  • Verificare se l’associazione aveva correttamente esercitato e mantenuto l’opzione per il regime 398/1991
  • Redigere un verbale di chiusura con indicazione dei debiti fiscali conosciuti
  • Conservare registri, fatture, estratti conto e documenti sociali per i termini di decadenza dell’accertamento
  • Formalizzare il passaggio di consegne in caso di cambio del presidente con indicazione della situazione fiscale in essere

Questa documentazione non impedisce sempre l’accertamento. Però consente una difesa più ordinata e spesso permette di evitare che una contestazione dell’ente si trasformi, senza argini, in una pretesa personale verso chi ha ricoperto ruoli associativi.

Nelle ASD non riconosciute la fiscalità non segue solo l’ente. Segue anche le persone che lo hanno gestito. E quando la carta contabile è debole, la memoria dei fatti arriva quasi sempre troppo tardi.

Infografica

Procedura di pagamento per il presidente

 

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