Chi nel 2025 ha guadagnato su Bitcoin e perso in borsa si trova di fronte a una delle regole fiscali più fraintese del sistema tributario italiano: non è possibile usare la minusvalenza su azioni per abbattere la plusvalenza su cripto-attività. Le due partite viaggiano su binari separati, dichiarate in sezioni distinte del quadro RT del modello Redditi PF 2026, e tassate in modo autonomo. L’aliquota del 26% colpisce l’intera plusvalenza da Bitcoin – 2.600 euro su 10.000 guadagnati – senza che i 4.000 euro persi in borsa possano scalare nemmeno un centesimo di quell’imposta. La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre eliminato dal 1° gennaio 2025 la franchigia di 2.000 euro che valeva per il biennio 2023-2024: ogni euro di plusvalenza cripto è ora imponibile. Sul fronte della dichiarazione, la sezione V-A del quadro RT è stata ristrutturata con nuovi righi dedicati alle operazioni 2025. E dal 2026 la tassazione sale al 33% per le cripto-attività ordinarie, con eccezione per i token di moneta elettronica in euro conformi al Regolamento MiCA, che rimangono al 26%
Premessa
Nel 2025 guadagno di 10.000 euro su Bitcoin e perdita di 4.000 euro su azioni. Possibile compensare e tassare solo i 6.000 euro di differenza? No. La normativa impone un sistema a comparto chiuso: le minusvalenze azionarie non scalano le plusvalenze da cripto-attività, e viceversa. Il contribuente pagherà l’imposta sostitutiva del 26% sull’intera plusvalenza di 10.000 euro (pari a 2.600 euro), mentre la minusvalenza su azioni di 4.000 euro resta isolata nel proprio comparto. I due risultati vanno dichiarati in sezioni separate del quadro RT del modello Redditi PF 2026.
Il caso è apparentemente semplice, ma nasconde una trappola in cui cadono in molti: chi ha guadagnato su Bitcoin e perso in borsa nel corso del 2025 spesso dà per scontato di poter bilanciare i due risultati, pagando le tasse solo sul netto. Non funziona così. La normativa vigente, introdotta dalla Legge n. 197/2022 e successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), tiene le cripto-attività in un binario fiscale autonomo rispetto agli strumenti finanziari tradizionali. I due binari non si incrociano.
Le plusvalenze da cripto-attività: la norma di riferimento
Dal 2023 le plusvalenze realizzate su cripto-attività – cioè Bitcoin, Ethereum e qualsiasi altro asset digitale basato su tecnologia blockchain – rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria. Lo stabilisce l’art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. Concretamente, il prelievo scatta quando il contribuente vende, permuta con un’altra tipologia di cripto-attività, ottiene un rimborso, oppure percepisce proventi da staking o vincolo temporaneo dei token.
Vale la pena chiarire subito una cosa: lo scambio tra cripto-attività con le medesime caratteristiche e funzioni non è fiscalmente rilevante. Cambiare Bitcoin con Ethereum – due asset con funzioni diverse – genera invece un evento fiscale. La conversione tra stablecoin in euro conformi al regolamento MiCA e l’euro in sé non costituisce realizzo.
Per il caso in esame – plusvalenza da Bitcoin maturata nel 2025 – l’aliquota applicabile è il 26%. Sul netto imponibile, cioè sulla plusvalenza di 10.000 euro, l’imposta sarà di 2.600 euro. Nessun meccanismo consente di abbatterla con la minusvalenza da azioni.
Addio alla franchigia di 2.000 euro dal 2025
Fino al 31 dicembre 2024 esisteva una franchigia di 2.000 euro sui redditi da cripto-attività. Nei periodi d’imposta 2023 e 2024, chi aveva guadagnato meno di quella soglia non doveva versare nulla. La Legge di Bilancio 2025 – art. 1, comma 25, L. n. 207/2024 – ha eliminato questa soglia di esenzione a partire dal 1° gennaio 2025. Da quest’anno il prelievo scatta su qualsiasi importo, anche minimo. Chi compila il modello Redditi 2026 relativo al periodo d’imposta 2025 non può più avvalersi di quella protezione.
Attenzione: nel quadro RT del modello Redditi PF 2026, la franchigia di 2.000 euro compare ancora nei righi RT41 e RT42, ma esclusivamente per le operazioni antecedenti al 2025 (ad esempio le compensazioni di minusvalenze riportate dagli anni precedenti con plusvalenze maturate prima del 2025). Per le operazioni realizzate nel 2025 si utilizzano i nuovi righi RT41A e RT42A, nei quali non è prevista alcuna franchigia e ogni euro di plusvalenza concorre alla base imponibile.
Il sistema a comparto chiuso: perché le minus azionarie non scalano le plus cripto
Qui sta il punto più delicato, quello che disattende le aspettative di molti contribuenti. La normativa italiana adotta un sistema per cui le minusvalenze possono compensare solo le plusvalenze dello stesso tipo. Le cripto-attività formano un comparto a sé stante: le perdite su Bitcoin o Ethereum scalano solo i guadagni su Bitcoin o Ethereum (o su altre cripto-attività), ma non toccano le plusvalenze su azioni, ETF, obbligazioni o derivati. E, specularmente, le minusvalenze su azioni non scalano le plusvalenze da cripto.
La stessa logica vale nel senso opposto: eventuali minus su cripto non possono essere usate per abbattere plusvalenze su titoli in borsa. I due mondi fiscali coesistono senza mai sovrapporsi.
Quanto al riporto delle minusvalenze cripto eccedenti, la regola è analoga a quella degli altri comparti: se nel 2025 le minus su cripto superano le plus dello stesso comparto, la differenza è deducibile nei quattro anni successivi, ai sensi dell’art. 68, comma 9-bis del TUIR. Minus 2025 utilizzabile fino al 2029, minus 2026 fino al 2030.
La compilazione del quadro RT: sezioni separate e righi dedicati
La struttura del quadro RT del modello Redditi PF 2026 riflette esattamente questa divisione. Le due tipologie di reddito vanno indicate in sezioni distinte, senza che i dati dell’una interferiscano con quelli dell’altra.
Le plus/minusvalenze su strumenti finanziari tradizionali – azioni, ETF, derivati – si dichiarano nelle sezioni classiche del quadro RT. Le plus/minusvalenze su cripto-attività vanno invece esclusivamente nella sezione V-A “Criptoattività”. Come accennato, nell’edizione 2026 del modello la sezione V-A è strutturata su una doppia coppia di righi: RT41/RT42 per le operazioni antecedenti al 2025 (con applicazione della franchigia residua ove pertinente) e RT41A/RT42A per le operazioni 2025 (senza franchigia). Il calcolo dell’imposta sostitutiva al 26% confluisce nella sezione V-B. Le eventuali minusvalenze cripto riportate dagli anni precedenti (dal 2023 in poi) si indicano nei righi dedicati alle eccedenze di periodo precedente della stessa sezione V-A.
| Tipologia di reddito | Sezione dati reddito | Sezione plus/minus | Sezione imposta |
|---|---|---|---|
| Cessione di partecipazioni non qualificate (ordinarie) | Sez. I-A o II-A | Sez. VI (RT51 o RT52) | Sez. I-B o II-B (imposta sostitutiva 26%) |
| Cessione di partecipazioni non qualificate in società a regime privilegiato | Sez. I-A o II-A | Sez. VI (RT51 o RT52) | Sez. I-B o II-B (imposta sostitutiva 26%) |
| Cessione di partecipazioni qualificate quotate in società a regime privilegiato (dal 2019) | Sez. I-A o II-A | Sez. VI (RT51 o RT52) | Sez. I-B o II-B (imposta sostitutiva 26%) |
| Cessione di partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato | Sez. IV-A | Sez. VI (RT56) | Sez. VI-B (IRPEF sul 100%) |
| Cessione di cripto-attività (operazioni 2025) | Sez. V-A (RT41A/RT42A) | Sez. V-A (senza franchigia) | Sez. V-B (imposta sostitutiva 26%) |
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La documentazione del costo di acquisto: un obbligo pratico
Nella sezione dedicata alle cripto, il contribuente riepiloga i corrispettivi percepiti, il costo di acquisto documentato e la plusvalenza netta. Il calcolo è semplice nella struttura ma richiede documentazione precisa: in assenza di prova del prezzo di acquisto, il costo si considera pari a zero e l’intera somma ricevuta diventa base imponibile. Conservare i report degli exchange o del wallet è quindi un obbligo pratico, non solo formale.
Il regime del risparmio amministrato per le cripto
Una parentesi utile: se le cripto-attività sono custodite presso un intermediario nazionale abilitato – una banca, un intermediario finanziario o anche un gestore di wallet che abbia optato per questo regime – il contribuente può affidarsi al regime del risparmio amministrato. In questo caso l’intermediario applica direttamente l’imposta, trattiene la ritenuta e si occupa della comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Il titolare del conto non deve indicare nulla nel quadro RT della propria dichiarazione dei redditi. I codici tributo di riferimento sono il 1715 per il versamento in regime dichiarativo (a cura del contribuente tramite F24) e il 1716 per il risparmio amministrato e gestito (versamento a cura dell’intermediario).
Nella pratica, tuttavia, la maggior parte degli exchange operativi in Italia non offre ancora il regime amministrato per le cripto, e il contribuente si trova a dover gestire autonomamente la dichiarazione.
DAC8 operativa dal 2026: fine dell’anonimato fiscale sugli exchange
Sul fronte del monitoraggio, la situazione ha subito un’accelerazione decisiva. La Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025, è entrata in vigore il 6 gennaio 2026. Dal 1° gennaio 2026 gli exchange autorizzati nell’Unione Europea sono obbligati a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei clienti residenti in Italia: saldi, transazioni e indirizzi wallet. Non si tratta più di una prospettiva futura: chi non dichiara le proprie plusvalenze cripto opera in un contesto in cui l’Amministrazione finanziaria riceve già i dati direttamente dalle piattaforme.
Uno sguardo al 2026: l’aliquota sale al 33%
Chi realizza plusvalenze su cripto-attività nel 2026 – da dichiarare nel modello Redditi 2027 – dovrà fare i conti con l’aliquota del 33%, come fissato dall’art. 1, comma 24, L. n. 207/2024. Fa eccezione una categoria specifica: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al Regolamento MiCA, per i quali la Legge di Bilancio 2026 ha inserito un secondo periodo nel comma 24 dell’art. 1 della L. 207/2024, confermando l’aliquota agevolata del 26%. Per i redditi 2025 – quelli oggetto di dichiarazione adesso – l’aliquota rimane al 26%, ma senza la franchigia che valeva per il biennio 2023-2024.
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