La sentenza T-233/25, pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea il 22 aprile 2026, disegna un perimetro molto netto in materia di nota di variazione IVA: chi ha acquistato un credito commerciale da un altro operatore non può emettere la nota di credito per recuperare l’IVA non incassata, anche se il debitore è finito in procedura concorsuale. Il diritto alla rettifica della base imponibile appartiene esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’operazione imponibile originaria, cioè a chi ha versato l’imposta all’Erario. La decisione europea si allinea perfettamente alla prassi dell’Agenzia delle Entrate – da ultimo con l’interpello n. 235/2024 – e alla lettura restrittiva dell’art. 26 del DPR 633/72 consolidata in giurisprudenza. Per il cessionario del credito rimane aperta un’unica strada: l’istanza di rimborso straordinario ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, da presentare entro due anni dalla definitività del piano di riparto o dalla chiusura della procedura.
Il caso: subappalto, fallimento e cessione del credito
Al centro del caso c’è una società di costruzioni romena che aveva stipulato un contratto di appalto con una committente. Per realizzare le opere, l’appaltatrice aveva a sua volta affidato parte dei lavori in subappalto a un’altra impresa. Il triangolo contrattuale – committente, appaltatore, subappaltatore – funziona bene finché tutte le parti onorano i propri impegni. Ma quando la committente entra in procedura fallimentare, i flussi di pagamento si interrompono.
L’appaltatore rimane insolvente nei confronti del subappaltatore. Grazie a una mediazione, quest’ultimo ottiene il pagamento parziale di quanto dovuto. Per la quota residua, però, le due società concludono un accordo diverso: il subappaltatore acquisisce direttamente il credito che l’appaltatore vantava nei confronti della committente ora in procedura concorsuale. In sostanza, il subappaltatore compra il diritto di credito che non era suo.
Dopo la chiusura della procedura fallimentare, il subappaltatore emette note di variazione (le cosiddette “fatture di storno” nel diritto rumeno) nei confronti della massa del fallimento e chiede all’erario il rimborso dell’IVA corrispondente. L’amministrazione finanziaria romena si oppone: a emettere quella nota, sostiene, avrebbe potuto essere solo l’appaltatore originario, non chi ha acquistato il credito. Il Tribunale UE dà ragione all’autorità fiscale.
Il ragionamento giuridico: artt. 90 e 63 della Direttiva IVA
Il punto di partenza del ragionamento dei giudici europei è l’art. 90 della direttiva 2006/112/CE. La norma consente la riduzione della base imponibile quando il corrispettivo non viene percepito dal soggetto passivo, in tutto o in parte, dopo che l’operazione è stata effettuata. È il fondamento normativo europeo della nota di credito per mancato incasso.
Il Tribunale chiarisce però che questa facoltà – anzi, questo diritto – spetta solo ai soggetti passivi che hanno effettuato l’operazione imponibile e che pertanto sono debitori dell’IVA verso l’Erario. Non si estende a terzi “ai quali detti soggetti passivi abbiano ceduto il credito” che derivava dall’operazione originaria.
Il ragionamento è coerente con l’art. 63 della stessa direttiva, che fissa il momento in cui l’IVA diventa esigibile: al momento della realizzazione dell’operazione, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia già stato pagato o meno. L’imposta è dovuta dal fornitore del bene o dal prestatore del servizio anche se il cliente non ha ancora versato nulla. Solo quel fornitore – soggetto passivo al momento del fatto generatore – può in seguito rettificare il debito d’imposta quando il pagamento non arriva (sentenza T-233/25, punto 32).
Nel caso concreto, il credito acquisito dal subappaltatore nei confronti della committente fallita “non era connesso al pagamento effettivo né alla possibilità reale di un pagamento futuro del credito da parte del committente”. Non sussisteva, quindi, alcun fondamento per una riduzione della base imponibile a favore del subappaltatore (punto 37 della sentenza).
Il diritto alla rettifica – precisa il Tribunale – apparteneva unicamente all’appaltatore, che era il soggetto passivo al momento in cui la prestazione era stata effettuata, cioè quando si era verificato il fatto generatore dell’imposta e ne era sorta l’esigibilità. Quell’appaltatore rimaneva debitore dell’IVA anche dopo la cessione del credito di diritto civile al subappaltatore (punto 40). La cessione del credito non trasferisce la qualità di debitore dell’imposta.
Non c’è violazione del principio di neutralità, conclude il Tribunale, perché il subappaltatore non aveva la qualità di soggetto passivo debitore per l’operazione effettuata verso la committente. Aveva acquistato un credito commerciale, non assunto una posizione tributaria.
Il diritto italiano: art. 26 DPR 633/72 e la prassi dell’Agenzia
L’orientamento europeo trova un preciso corrispettivo nella prassi italiana. L’art. 26, comma 2, del DPR 633/72 disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile IVA e, nella giurisprudenza di legittimità, la sua applicazione “presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile” (Cass. n. 8455/2001). Il collegamento con i soggetti che hanno posto in essere l’operazione non è un dettaglio formale: è il presupposto costitutivo del diritto.
Va ricordato che il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), introducendo il comma 3-bis all’art. 26 del DPR 633/72, ha anticipato il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione: per le procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021, non è più necessario attendere la chiusura infruttuosa della procedura, ma è sufficiente l’apertura formale della stessa. Questa semplificazione, tuttavia, riguarda esclusivamente il cedente o prestatore originario – e la sentenza T-233/25 conferma che il beneficio non si trasmette al cessionario del credito.
L’Agenzia delle Entrate, peraltro, si era già espressa in senso restrittivo con la Risposta n. 29/2024, ribadendo che solo il cedente o prestatore originario è legittimato a emettere la nota di variazione in diminuzione. Posizione ulteriormente consolidata con la Risposta n. 235 del 29 novembre 2024 (interpello sull’accollante in liquidazione giudiziale) e con la Risposta n. 79/2025.
Un precedente di segno parzialmente diverso – che l’operatore deve tuttavia tenere ben presente – è la Risoluzione 120/E/2009: in caso di cessione del credito pro soluto, se è il cessionario ad essersi insinuato nel passivo fallimentare (e non più il cedente originario), l’Agenzia ha ritenuto che la nota di variazione possa essere emessa esclusivamente dal cessionario. Si tratta di un’eccezione strutturale, fondata sul fatto che in quella fattispecie è il cessionario ad avere la legittimazione processuale nella procedura – ma essa non contraddice il principio generale, lo delimita: fuori da questo caso specifico, il cessionario non ha titolo.
Il raffronto: cedente originario vs cessionario del credito
| Soggetto | Posizione IVA | Diritto alla nota di variazione | Alternativa ammessa |
|---|---|---|---|
| Cedente/prestatore originario | Soggetto passivo – debitore IVA | ✅ Sì – ai sensi dell’art. 26 DPR 633/72 | – |
| Cessionario del credito (terzo) | Estraneo al rapporto tributario originario | ❌ No – salvo eccezione Ris. 120/E/2009 | Rimborso ex art. 30-ter DPR 633/72 |
| Accollante in liquidazione giudiziale | Terzo rispetto al rapporto originario | ❌ No (interpello n. 235/2024) | Rimborso ex art. 30-ter DPR 633/72 |
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L’interpello n. 235/2024: il caso dell’accollante
L’Agenzia delle Entrate si era già espressa su una fattispecie analoga, seppure strutturalmente diversa, con la risposta all’interpello n. 235 del 29 novembre 2024. Una società della grande distribuzione aveva ceduto il credito commerciale verso un cliente originario, le cui obbligazioni erano state assunte per accollo da un terzo, poi finito esso stesso in liquidazione giudiziale. La domanda era: si può emettere la nota di variazione ex art. 26 nei confronti dell’accollante?
La risposta dell’Agenzia è stata negativa. L’accollante è un soggetto terzo rispetto al rapporto originario, e l’art. 26 del decreto IVA non può essere attivato nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che sia sottoposto a liquidazione giudiziale. L’unica strada percorribile è l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, da presentare entro due anni dalla data in cui si verifica il presupposto per la restituzione – nella prassi, dalla definitività del piano di riparto dell’attivo della liquidazione giudiziale ovvero, in assenza di piano, dalla data di chiusura della procedura.
L’esito è lo stesso della causa T-233/25: chi non era parte dell’operazione imponibile originaria non può correggere il debito IVA di chi lo era.
L’esempio pratico: il rischio fiscale nei contratti di subappalto
Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di un’impresa edile (A) che subappalti i lavori a una seconda impresa (B). A emette fattura verso il committente (C). C non paga e viene dichiarato insolvente. A cede successivamente il credito verso C a B nell’ambito di un accordo transattivo. Ebbene, solo A potrà emettere la nota di variazione IVA nei confronti della liquidazione giudiziale di C, perché A è il soggetto che ha effettuato la cessione di servizi e ha versato l’imposta. B, pur avendo acquisito il credito, non può farlo: dovrà valutare se ricorrere all’istanza di rimborso straordinario ex art. 30-ter del DPR 633/72.
Per chi gestisce portafogli crediti acquistati da terzi, o lavora con strutture di subappalto complesse, la sentenza europea fissa un perimetro chiaro. Acquistare un credito commerciale non significa acquisire la posizione tributaria del cedente: quella rimane in capo all’originario prestatore, che – se non incassa – potrà procedere alla rettifica della base imponibile secondo le condizioni dell’art. 26 del DPR 633/72 e dell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE. Un dettaglio che, nella pratica, incide in modo significativo sulla gestione del rischio fiscale nelle operazioni di cessione del credito e nella strutturazione dei contratti di subappalto.
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