Doveva essere il fiore all’occhiello della Manovra 2026: un’agevolazione triennale da 8,4 miliardi, pensata per rimpiazzare i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 e rilanciare gli investimenti delle imprese in beni strumentali innovativi. Invece l’iperammortamento 2026, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (commi 427-436), è ancora fermo al palo. Il motivo principale è un requisito sulla provenienza dei beni agevolabili – la clausola “made in EU” – che ha di fatto paralizzato la misura prima ancora della sua piena operatività. Il 12 marzo 2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato stampa n. 13, annunciando l’eliminazione di quella clausola tramite un prossimo decreto fiscale: un segnale politico importante, ma privo di immediato valore normativo. Il decreto non è ancora stato approvato e le imprese restano in attesa di un quadro certo.
L’iperammortamento 2026 doveva rappresentare il nuovo pilastro degli incentivi agli investimenti produttivi, sostituendo i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0 con una maxi deduzione del costo dei beni strumentali innovativi. La scelta, in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2026, di subordinare il beneficio ai soli beni prodotti in UE o SEE ha tuttavia generato un blocco di fatto: molti macchinari tecnologicamente avanzati provengono da Paesi extraeuropei, rendendo di difficile applicazione il vincolo di origine e inducendo il MEF a ripensare la disciplina. Con il comunicato stampa n. 13 del 12 marzo 2026 il Ministero dell’Economia ha annunciato la soppressione della clausola made in EU tramite un prossimo decreto fiscale, confermando la volontà politica di aprire l’agevolazione anche ai beni extra UE, ma senza effetti normativi immediati. In attesa del provvedimento correttivo e del decreto attuativo MIMIT-MEF, le imprese si muovono in un contesto sospeso: la misura è formalmente in vigore dal 1 gennaio 2026 ed è dotata di stanziamenti per 8,4 miliardi nel triennio 2026-2028, ma la mancanza delle regole operative e l’incertezza sull’accesso rendono opportuno pianificare con attenzione gli investimenti, valutando tempi, provenienza dei beni e documentazione necessaria.
Lo stallo che dura da gennaio
La storia comincia nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. Il comma 433 della L. 199/2025 prevedeva un decreto attuativo congiunto MIMIT-MEF, da emanare entro il 31 gennaio 2026, per definire procedure, modalità di accesso, termini e contenuti delle comunicazioni, nonché la documentazione richiesta per fruire dell’iperammortamento. La scadenza è trascorsa senza che il decreto fosse pubblicato, lasciando la disciplina priva del tassello operativo essenziale.
Già in sede di prima applicazione era emersa la criticità del vincolo territoriale: la norma limita il beneficio agli acquisti di beni prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, rinviando – per i beni materiali – ai criteri di origine del Codice doganale dell’Unione e prevedendo, per i beni immateriali, parametri stringenti sulla localizzazione delle attività di sviluppo. Nella prassi, considerato che molti macchinari e soluzioni digitali di fascia alta provengono da Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e altri Paesi extra UE, il vincolo si è tradotto in un ostacolo sostanziale alla programmazione degli investimenti.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha reso noto di aver trasmesso al MEF il proprio schema di decreto attuativo già il 5 gennaio 2026, primo giorno lavorativo utile dell’anno, rivendicando il rispetto del termine e riportando l’attenzione sul passaggio di competenza al Ministero dell’Economia.
Cosa ha bloccato il decreto fiscale
Il Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2026 avrebbe dovuto approvare il decreto fiscale contenente, fra l’altro, la modifica alla disciplina dell’iperammortamento 2026, ma l’esame si è concluso con un rinvio. Il giorno successivo il MEF è intervenuto con il comunicato stampa n. 13, anticipando l’intenzione di sopprimere la clausola made in EU e presentando il futuro decreto come lo strumento di correzione della Manovra 2026 su più fronti: tassa sui pacchi, imponibile IVA delle permute e, appunto, iperammortamento.
L’eliminazione del vincolo territoriale richiede una modifica di norma primaria: non è sufficiente un decreto attuativo, ma occorre un atto avente forza di legge (decreto-legge o legge di conversione). Proprio l’inserimento della misura all’interno di un decreto fiscale “omnibus” – che deve ospitare anche la proroga del contributo sui piccoli pacchi extra UE, le nuove regole sulle ritenute per le agenzie di viaggio e la ridefinizione dell’imponibile IVA nelle permute – contribuisce all’incertezza sui tempi di approvazione.
Nel frattempo, le imprese che dall’1 gennaio 2026 hanno avviato investimenti in beni rientranti negli allegati tecnici o pianificato ordini significativi operano in un quadro sospeso: l’iperammortamento è formalmente vigente, ma di fatto inutilizzabile. Mancano il decreto attuativo, la piattaforma GSE per l’invio delle comunicazioni e i modelli operativi; sullo sfondo rimane il dubbio sull’accesso per i beni non prodotti in UE/SEE, che dovrebbe essere superato solo con l’entrata in vigore del provvedimento correttivo.
Il ministro Urso e il rimpallo con il MEF
Il tema è emerso con particolare evidenza nel question time al Senato del 12 marzo 2026, dedicato agli strumenti di sostegno alla crescita industriale. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato durata triennale e peso finanziario dell’iperammortamento, sottolineando l’avvenuta trasmissione allo stesso MEF, già nei primi giorni di gennaio, del proprio schema di decreto attuativo.
Urso ha inoltre ricordato di aver proposto, in fase di costruzione della Legge di Bilancio, una disciplina “direttamente applicabile” in grado di funzionare senza decreti attuativi, nonché di aver espresso riserve iniziali sul vincolo made in Europe, preferendo un criterio di preferenza per i beni europei piuttosto che un requisito selettivo di accesso. Il quadro che ne emerge è quello di un disallineamento interno all’esecutivo che non è stato risolto nella fase parlamentare e che oggi si riflette sulla mancata operatività di una misura dal valore potenziale molto elevato.
Come funziona l’iperammortamento: struttura del beneficio
La misura disciplinata dai commi 427-436 della L. 199/2025 sostituisce i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0, ma ne modifica radicalmente la tecnica agevolativa. Non si tratta più di un credito utilizzabile in compensazione tramite modello F24: l’agevolazione opera come maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, incidendo direttamente sulla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing ai fini IRPEF e IRES.
Il beneficio si distribuisce lungo la vita utile fiscale del bene: un’impresa che acquista un macchinario da 1 milione di euro, con maggiorazione del 180%, ottiene una base ammortizzabile, ai soli fini fiscali, pari a 2,8 milioni. Con un coefficiente ordinario del 20%, la quota deducibile annua passa da 200.000 a 560.000 euro, con un risparmio di imposta complessivo, al 24% di IRES, di circa 432.000 euro rispetto al solo ammortamento ordinario.
Aliquote e fasce di investimento
La legge prevede aliquote di maggiorazione decrescenti per scaglioni di investimento complessivo per periodo d’imposta.
| Fascia di investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Tra 2,5 e 10 milioni di euro | 100% |
| Tra 10 e 20 milioni di euro | 50% |
| Oltre 20 milioni di euro | Nessuna maggiorazione |
Il periodo di riferimento copre gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con possibilità di consegna dei beni entro il 2029 in presenza di ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro le scadenze fissate dalla norma, secondo uno schema analogo alle precedenti misure per i beni 4.0.
Beni agevolabili e requisiti tecnici
La disciplina individua due grandi categorie di beni agevolabili:
- beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma Industria 4.0, elencati negli allegati IV e V alla L. 199/2025, che aggiornano gli ex allegati A e B delle precedenti manovre;
- impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo e gestione energetica.
Per il fotovoltaico, l’accesso è subordinato al rispetto di specifici requisiti di efficienza dei moduli, differenziati in funzione delle tecnologie e delle soglie prestazionali previste dal D.Lgs. 9 dicembre 2023, n. 181 e dalla relativa disciplina attuativa.
Rimane essenziale il requisito dell’interconnessione: il bene deve essere collegato ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in mancanza di interconnessione non è possibile fruire dell’iperammortamento.
Perizie e documentazione
Per i beni con costo unitario superiore a 300.000 euro è richiesta una perizia tecnica asseverata che attesti il rispetto dei requisiti tecnici 4.0 e l’interconnessione; per importi inferiori è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Nella prassi, ciò impone alle imprese di coinvolgere fin da subito tecnici abilitati, integrando la dimensione fiscale con quella ingegneristica e IT.
Un aspetto spesso trascurato riguarda gli acconti d’imposta: la maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto non è considerabile ai fini del calcolo degli acconti IRPEF e IRES 2026, che devono essere determinati con i criteri ordinari, salva diversa indicazione in futuro. Ne deriva che il vantaggio si manifesta solo in sede di dichiarazione, senza immediato alleggerimento degli esborsi in corso d’anno.
Il ruolo del GSE e la cascata di adempimenti
L’iperammortamento 2026 recepisce in parte l’impostazione procedurale sperimentata con Transizione 5.0, prevedendo l’intervento del Gestore dei servizi energetici (GSE) come snodo procedurale per l’accesso al beneficio. Il diritto alla maggiorazione è condizionato all’invio di specifiche comunicazioni telematiche tramite una piattaforma dedicata, la cui attivazione è subordinata all’emanazione del decreto attuativo MIMIT-MEF.
Secondo le bozze finora circolanti, la procedura sarebbe articolata in tre passaggi:
- comunicazione preventiva, da inviare prima o contestualmente all’avvio dell’investimento;
- comunicazione di conferma, entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, con prova del pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo del bene;
- comunicazione di completamento, da trasmettere entro il 15 novembre 2028.
Si tratta di un iter sensibilmente più complesso rispetto al precedente iperammortamento pre-2020, che non prevedeva comunicazioni al GSE. Poiché ogni fase è logicamente e cronologicamente dipendente dalla precedente, il ritardo nell’emanazione del decreto attuativo produce un effetto a catena: fino all’apertura della piattaforma, non è possibile inviare comunicazioni, e senza comunicazioni non si consolida il diritto al beneficio.
Il rischio è che la compressione dei tempi riduca lo spazio utile per fruire delle quote di ammortamento maggiorato già nel 2026, con possibili ricadute sulla pianificazione fiscale delle imprese che intendono effettuare investimenti rilevanti nell’anno.
Cosa serve adesso per sbloccare la situazione
Il percorso di normalizzazione, sul piano teorico, è lineare: occorre anzitutto l’approvazione del decreto fiscale in Consiglio dei Ministri, con la soppressione della clausola made in EU inserita nella L. 199/2025. A seguire, il decreto attuativo congiunto MIMIT-MEF – che il MIMIT dichiara di aver già predisposto – dovrà essere finalizzato, registrato e pubblicato, consentendo infine al GSE di attivare la piattaforma e mettere a disposizione modelli e istruzioni operative.
Anche in uno scenario ottimale, l’intero processo richiederà diverse settimane, durante le quali le imprese dovranno valutare se anticipare comunque ordini e investimenti, confidando nell’efficacia retroattiva della correzione normativa, oppure attendere la pubblicazione degli atti di secondo livello.
Per gli investimenti già effettuati dall’inizio dell’anno in beni non prodotti in UE/SEE, l’indicazione che emerge dal comunicato MEF è di non sospendere i piani, confidando nel fatto che la futura soppressione del vincolo renderà tali beni eleggibili all’iperammortamento con effetto dal 1 gennaio 2026. Resta tuttavia fondamentale ribadire che, fino all’entrata in vigore della norma correttiva e alla definizione delle procedure GSE, si tratta di una prospettiva fondata su un annuncio politico, e non ancora su un testo normativo vigente.



