Gli enti che gestiscono attività sportive dilettantistiche si trovano di fronte a un modello di Certificazione Unica 2026 profondamente rinnovato. Le modifiche approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026 – che disciplina i redditi 2025 – ridisegnano la struttura informativa dedicata ai rapporti di lavoro sportivo. Non si tratta solo di aggiustamenti formali: cambiano le logiche di compilazione, la distribuzione dei dati tra le sezioni, e soprattutto il modo in cui vengono tracciati i rapporti che restano sotto la soglia di esenzione dei 15.000 euro.
Il quadro normativo di riferimento
Il modello CU 2026, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 (n. 15707), trova la sua base normativa nel D.Lgs. 36/2021 – la Riforma dello sport – che dal 1° luglio 2023 ha ridisegnato il trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi. Il calendario delle scadenze è stato ridisegnato dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2025, che ha introdotto il sistema a tre finestre temporali distinte.
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La soglia di esenzione Irpef rimane ferma a 15.000 euro annui, applicabile sia ai compensi sportivi dilettantistici ex art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021, sia alle retribuzioni degli atleti professionisti under 23 ex art. 36, c. 6-ter. Sul funzionamento di questa franchigia, con la Consulenza giuridica n. 14/2025, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto un nodo interpretativo rilevante: il limite non va ragguagliato al periodo di lavoro nell’anno, e opera come franchigia unica anche in presenza di più contratti con committenti diversi.
Cos’è la CU e chi deve rilasciarla
La Certificazione Unica è, in parole semplici, la “busta paga riassuntiva annuale” che ogni sostituto d’imposta deve consegnare a chi ha lavorato per lui nel corso dell’anno. Per un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) o una società sportiva dilettantistica (SSD), questo significa che ogni volta che si paga qualcuno – un allenatore, un istruttore, un arbitro, un collaboratore amministrativo – scatta l’obbligo di rilasciare la CU.
C’è però un caso in cui la CU non si fa più: dal periodo d’imposta 2024, per i compensi corrisposti a collaboratori in regime forfettario o dei minimi, l’obbligo di rilascio è stato eliminato dal D.Lgs. 1/2024. Quindi, se l’ASD si avvale di un consulente in regime forfettario, niente CU per lui. Attenzione, tuttavia: l’esonero non si applica alle indennità non soggette a ritenuta d’acconto (ad es. indennità di maternità per iscritti al regime dei minimi) né, dal 2026, ai medici di medicina generale in regime forfettario.
Le tre scadenze: quale vale per chi
Fino allo scorso anno, c’era un’unica scadenza per tutti. Ora no. La CU 2026 prevede tre finestre temporali, e usare quella sbagliata può significare essere in ritardo senza saperlo – oppure, al contrario, affannarsi a preparare documenti che si potevano tranquillamente fare più tardi.
Il meccanismo a tre finestre è il vero cambiamento strutturale della CU 2026. Occorre capirlo bene, perché confondere una scadenza con un’altra può significare inviare una CU con tre mesi di anticipo – oppure trovarsi in ritardo senza saperlo.<
| Scadenza | Tipologia di reddito | Note operative |
|---|---|---|
| 16.03.2026 | Lavoro dipendente, assimilati, autonomo occasionale, redditi diversi | Alimenta la precompilata; vale anche per la consegna al percipiente |
| 30.04.2026 | Lavoro autonomo abituale (arti e professioni) e provvigioni per rapporti non occasionali | Solo se la CU contiene esclusivamente questa tipologia |
| 2.11.2026 (slitta dal 31.10, che cade di sabato) |
Redditi esenti o non utilizzabili nella precompilata | Compensi sportivi sotto i 15.000 €, TFR, dati previdenziali |
Per gli enti sportivi dilettantistici: le CU relative a compensi co.co.co. e subordinati che superano i 15.000 euro vanno trasmesse entro il 16.03.2026, perché confluiscono nella dichiarazione precompilata del lavoratore. Quelle con compensi sotto la soglia – redditi esenti – possono attendere il 2.11.2026. Se l’associazione ha corrisposto compensi anche a un professionista con partita Iva per attività abituale (un avvocato, un commercialista), la relativa CU va trasmessa entro il 30.04.2026, ma solo se contiene esclusivamente quel tipo di reddito; altrimenti scatta il termine del 16 marzo. La consegna al percipiente, invece, è sempre entro il 16.03.2026, a prescindere dalla scadenza di trasmissione telematica.
Ecco come funziona, spiegato in modo pratico:
- Entro il 16 marzo 2026 vanno inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate le CU che riguardano redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente (tra cui le co.co.co. sportive, qualificati come redditi assimilati ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR) e lavoro autonomo occasionale. È anche il termine per consegnare la CU al lavoratore, indipendentemente dalla scadenza di trasmissione telematica.
- Entro il 30 aprile 2026 vanno inviate le CU che riguardano esclusivamente lavoro autonomo abituale – cioè professionisti con partita Iva che esercitano la propria attività in modo continuativo e organizzato – ovvero provvigioni per rapporti non occasionali.
- Entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato, quindi slitta al lunedì successivo) vanno inviate le CU che contengono esclusivamente redditi esenti o che non entrano nella dichiarazione precompilata. Tra questi, i compensi sportivi fino a 15.000 euro lordi annui.
Un esempio concreto per capire le scadenze. L’ASD Pallavolo Romagna ha pagato nel 2025: un allenatore co.co.co. con 12.000 euro (sotto la soglia di esenzione), un preparatore atletico con partita Iva con 20.000 euro (sopra la soglia, redditi di lavoro autonomo abituale), e un commercialista con partita Iva per la consulenza fiscale (3.000 euro). Dovrà fare così: la CU del commercialista va inviata entro il 30 aprile 2026 (lavoro autonomo abituale, CU con esclusivamente questa tipologia); quella del preparatore atletico entro il 30 aprile 2026 (lavoro autonomo abituale sportivo con redditi parzialmente imponibili – la CU contiene esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale); quella dell’allenatore co.co.co. entro il 2 novembre 2026 (reddito esente sotto i 15.000 euro). Tutte e tre però vanno consegnate fisicamente all’interessato entro il 16 marzo 2026.
Punti 787-790: arriva la tracciatura temporale del rapporto sportivo
La sezione “Redditi lavoro sportivo” della CU dedicata ai rapporti dipendenti e assimilati si arricchisce di quattro nuovi campi. Si tratta dei punti dal 787 al 790, che fanno la loro comparsa proprio quest’anno, ma con un ambito di applicazione preciso: questi campi devono essere compilati esclusivamente quando gli importi riportati nei campi 781, 782, 784 e 785 sono inferiori alla franchigia di 15.000 euro. Se la franchigia è superata, i dati relativi ai giorni e alle detrazioni saranno riportati nei punti 6, 8, 9 e 10 secondo le regole ordinarie.
Il punto 787 chiede quanti giorni ha coperto il rapporto di lavoro sportivo nel corso del 2025. I punti 788 e 789 servono invece a indicare quando è partito e quando si è concluso il rapporto. Il punto 790 va barrato quando il collaboratore risultava ancora in attività al 31 dicembre 2025, ed è alternativo alla compilazione del punto 789.
La ricaduta operativa è tutt’altro che secondaria. Nelle edizioni precedenti del modello, quando un lavoratore sportivo percepiva compensi che non superavano i 15.000 euro annui, le istruzioni imponevano di riportare comunque i giorni di detrazione al punto 6. Con la CU 2026 questa regola scompare: per i redditi sportivi sotto franchigia, i giorni vanno indicati esclusivamente al nuovo punto 787, mentre il punto 6 resta vuoto. Il punto 6 alimenta i calcoli che riguardano la somma integrativa e l’ulteriore detrazione collegate al cuneo fiscale – tenerlo vuoto quando ci sono solo compensi sportivi esenti evita sovrapposizioni nei conteggi automatici.
Nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” (campi 718-741)
È una sezione nuova, pensata per raccogliere le informazioni necessarie alla verifica del cuneo fiscale – sia la cosiddetta “somma integrativa” che l'”ulteriore detrazione” introdotte dalla riforma fiscale. Va compilata se nella stessa CU sono presenti redditi di lavoro dipendente o assimilato. Il campo 718 (Tipologia) vuole il codice 1 se ci sono redditi da lavoro subordinato, codice 2 se ci sono solo redditi assimilati (come le co.co.co.).
Le istruzioni ufficiali sono inequivocabili: il campo 718 deve essere compilato ogni volta che risulta valorizzato almeno uno tra i campi 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 – a prescindere dall’entità del reddito complessivo del percipiente e anche quando questo superi i 40.000 euro. La sezione è quindi obbligatoria in tutti gli esempi pratici dell’articolo che riguardano contratti di lavoro (subordinati o co.co.co.). Fa eccezione soltanto una CU che certifica esclusivamente dati previdenziali, TFR o redditi da pensione.
Il codice da inserire al campo 718 cambia a seconda della natura giuridica del rapporto:
Importante: il campo 718 va compilato anche quando il reddito complessivo del percipiente supera i 40.000 euro e le misure del cuneo fiscale non spettano. Il codice dipende dalla tipologia reddituale, non dalla spettanza concreta del beneficio.
Il punto centrale è questo: la somma integrativa e l’ulteriore detrazione spettano esclusivamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente ex art. 49, c. 1 TUIR – non ai titolari di redditi assimilati come le co.co.co. Per le co.co.co. sportive si compila solo il campo 718 con codice 2, e i campi successivi (719, 720, 721, 724 e seguenti) non si compilano o non sono obbligatori.
Il campo 720 accoglie l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico ex art. 49, c. 1, TUIR, al lordo della franchigia di 15.000 euro, già riportato ai campi 781 e 784 della sezione “Redditi lavoro sportivo”. Si precisa espressamente che il campo 720 deve essere compilato anche qualora negli stessi campi 781 e 784 siano riportati importi inferiori alla franchigia.
È necessario chiarire un equivoco che si presta a facili semplificazioni: non esiste una regola che escluda la compilazione del campo 720 per il solo fatto che il campo 718 riporti il codice 2. Il ragionamento corretto è il seguente:
- Co.co.co. ordinaria (non sportiva): il campo 718 = codice 2 (reddito assimilato ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR, non derivante da art. 49 TUIR), e il campo 720 non si compila semplicemente perché i campi 781 e 784 sono vuoti – non per effetto diretto del codice 2 al campo 718.
- Co.co.co. sportiva dilettantistica (ex art. 37 D.Lgs. 36/2021): il reddito è assimilato ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR, quindi il campo 718 = codice 2; ma i campi 781 e 784 vengono compilati e, di conseguenza, il campo 720 deve essere compilato anche in questo caso, indipendentemente dal codice 2 al punto 718.
- Atleta dilettante con contratto subordinato: il reddito è ex art. 49 TUIR, il campo 718 = codice 1, i campi 781 e 784 vengono compilati e il campo 720 deve essere compilato.
Il campo 719 accoglie il reddito di lavoro dipendente già riportato nei campi 1 e/o 2 della CU, derivante esclusivamente da rapporti di lavoro subordinato ex art. 49 TUIR. Non vi rientrano i redditi da co.co.co. (comprese le co.co.co. sportive), i cui importi eventualmente presenti in cumulo ai campi 1 e 2 trovano separata evidenza al campo 720.
Quando il campo 718 = codice 1, diventano obbligatori anche:
- il campo 721 (giorni di lavoro dipendente relativi ai soli rapporti subordinati, già compresi al campo 6)
- il campo 722 (data inizio rapporto di lavoro dipendente con il sostituto dichiarante)
- il campo 724 (codice: 1 se la somma integrativa è stata erogata in tutto o in parte; 2 se non è stata erogata o è stata interamente recuperata in sede di conguaglio)
Quando il campo 718 = codice 2, nessuno di questi campi aggiuntivi è reso obbligatorio dalle Specifiche tecniche per effetto del codice stesso.
Sezione “Altri sostituti”: i campi 557-564 per i conguagli
La sezione “Altri sostituti” si aggiorna con otto nuovi punti, dal 557 al 564. I primi quattro (557-560) servono a dare visibilità ai redditi di lavoro sportivo erogati da precedenti datori di lavoro e poi oggetto di conguaglio presso il sostituto che emette la CU: i punti 557 e 559 riguardano il lavoro sportivo dilettantistico (distinto tra contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato), mentre i punti 558 e 560 sono riservati al lavoro sportivo professionistico dei lavoratori under 23. In tutti i casi, gli importi vanno indicati al lordo della franchigia di 15.000 euro, anche quando il totale percepito nell’anno resta al di sotto di quella cifra.
I punti 561-564 completano il quadro con i dati temporali del rapporto degli altri sostituti: al punto 561 va indicato il numero dei giorni, ai punti 562 e 563 la data di inizio e di cessazione, mentre il punto 564 va barrato se il lavoratore era ancora in forza al 31 dicembre 2025 (alternativo al punto 563). Questa struttura è simmetrica a quella dei punti 787-790 per il sostituto dichiarante e garantisce la piena ricostruibilità del percorso lavorativo quando un lavoratore sportivo cambia società o associazione nel corso dell’anno.
Quando il sostituto conguagliante opera il raccordo con i dati degli altri sostituti nell’ambito della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, dovrà compilare anche il campo 733 (sezione “Altri sostituti”), indicando l’importo del reddito di lavoro sportivo dilettantistico al lordo della franchigia già riportato nei punti 781 o 784 della CU dell’altro sostituto. L’importo al campo 733 della CU conguagliante deve coincidere con quello indicato al campo 720 della CU dell’altro sostituto.
In particolare:
- Campo 557: compenso da lavoro sportivo dilettantistico a tempo indeterminato erogato da altro sostituto
- Campo 558: compenso da lavoro sportivo dilettantistico a tempo determinato/co.co.co. erogato da altro sostituto
- Campo 559: compenso da lavoro professionistico under 23 a tempo indeterminato da altro sostituto
- Campo 560: compenso da lavoro professionistico under 23 a tempo determinato da altro sostituto
- Campo 561: giorni del precedente rapporto
- Campi 562-563: date di inizio e fine del precedente rapporto
- Campo 564: da barrare se il lavoratore era ancora in forza al 31.12.2025 (alternativo al campo 563)
Addio ai codici N2 e N3 nel quadro lavoro autonomo
Nel quadro dedicato al lavoro autonomo, la modifica più evidente riguarda la soppressione dei codici N2 e N3, utilizzati fino all’anno scorso per identificare specifiche tipologie di prestazioni sportive. Il codice N2 era previsto per i compensi legati a prestazioni sportive con contratti che non rientravano né nel lavoro subordinato né nella collaborazione coordinata e continuativa, disciplinati dall’articolo 53, comma 2, lettera a) del TUIR (norma abrogata dal D.L. n. 71/2024, conv. in Legge n. 106/2024, con decorrenza 30 luglio 2024). Il codice N3 segnalava i compensi con franchigia di 15.000 euro.
Dal periodo d’imposta 2025 questi due codici scompaiono definitivamente. Per le prestazioni sportive occasionali si utilizza la causale “M”, la stessa prevista per il lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Per i professionisti sportivi con partita IVA che svolgono attività in modo abituale, resta la causale “A”, abbinata al codice 20 da indicare al punto 6. Al punto 4 va riportato l’ammontare lordo corrisposto, comprensivo della franchigia; al punto 7 va indicata la soglia di esenzione goduta (nel limite massimo di 15.000 euro); al punto 8 trova esposizione l’imponibile fiscale effettivo al netto della franchigia indicata al punto 7.
I punti 781-786 restano invariati nella logica
Nessun cambiamento per i punti che vanno dal 781 al 786, presenti nella sezione dedicata ai redditi sportivi. Questi campi erano stati introdotti già con la CU 2025 e mantengono la stessa struttura espositiva. I punti 781 e 784 accolgono il reddito lordo da lavoro sportivo dilettantistico, separato tra contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato. I punti 782 e 785 sono dedicati al reddito dei professionisti sportivi under 23, sempre distinto per durata contrattuale. I punti 783 e 786 servono invece per gli altri redditi di natura non sportiva già riportati ai punti 1 e 2.
Il meccanismo di raccordo con i punti 1 e 2 della CU segue la regola già consolidata: se il compenso complessivo annuo non supera i 15.000 euro, i punti 1 e 2 restano vuoti; se viene superata la franchigia, in quei campi si indica soltanto la parte eccedente. Un lavoratore che ha percepito 18.000 euro nell’anno avrà 18.000 euro al lordo nei punti 781-786, ma solo 3.000 euro nei punti 1 o 2, poiché i primi 15.000 euro sono esenti.
Nuovi campi 54 e 55 nella sezione 3-bis e rinumerazione
Nella sezione 3-bis (INPS Gestione Separata parasubordinati sportivi) sono stati introdotti due nuovi campi: il campo 54 (Franchigia previdenziale, nel quale va indicata la quota di franchigia utilizzata, non superiore a 5.000 euro) e il campo 55 (Rimborsi spese forfettarie, che concorrono sia alla franchigia previdenziale di 5.000 euro sia a quella fiscale di 15.000 euro). Questa introduzione ha comportato la rinumerazione di tutti i campi successivi della sezione 3-bis: prestare attenzione ai numeri aggiornati in fase di compilazione.
Perché questi cambiamenti modificano la compilazione
Il modello CU non è mai un documento a sé stante: alimenta la dichiarazione precompilata del lavoratore, dialoga con i sistemi di calcolo delle detrazioni fiscali, incrocia i dati contributivi gestiti dall’INPS. Quando le istruzioni chiedono di separare i giorni di lavoro sportivo esente (punto 787) dai giorni di lavoro dipendente che generano detrazioni (punto 6), costruiscono un canale informativo che verrà utilizzato per calcolare automaticamente la somma integrativa spettante o per verificare la coerenza tra compensi dichiarati e contributi versati.
La nuova sezione sul cuneo fiscale – campi 718-724 – nasce dall’esigenza di dare trasparenza alle componenti reddituali che concorrono al calcolo delle agevolazioni previste dalla Legge n. 207/2024. Senza una corretta compilazione di quei campi, i sistemi automatici non sarebbero in grado di riconoscere se un lavoratore ha diritto o meno a determinate somme esenti, con il rischio di generare incongruenze in fase di dichiarazione dei redditi.
Tabella riepilogativa dei nuovi campi CU 2026 enti sportivi
| Campo | Descrizione | Note operative |
|---|---|---|
| 787 | Numero giorni rapporto sportivo | Solo se compensi sotto 15.000 euro (campi 781/782/784/785 sotto franchigia) |
| 788 | Data inizio rapporto sportivo | Formato gg/mm/aaaa – Solo se sotto franchigia |
| 789 | Data cessazione rapporto sportivo | Solo se concluso nel 2025 – alternativo al punto 790 |
| 790 | Rapporto in essere al 31/12/2025 | Barrare se ancora attivo – alternativo al punto 789 |
| 718 | Tipologia reddito cuneo fiscale | Codice 1 (presenza lavoro dipendente) o codice 2 (solo co.co.co. sportiva) |
| 719 | Reddito lavoro dipendente art. 49 TUIR | Esclusi redditi assimilati e sportivi – solo se codice 1 al punto 718 |
| 720 | Reddito sportivo dilettantistico lordo | Sempre al lordo franchigia, anche sotto 15.000 euro |
| 721 | Giorni lavoro dipendente puro | Solo rapporti subordinati – solo se codice 1 al punto 718 |
| 722 | Data inizio con sostituto dichiarante | Eccezione per cessioni contratto e operazioni straordinarie senza interruzione |
| 723 | Data fine con sostituto dichiarante | Solo se rapporto concluso |
| 557 | Sportivo dilettantistico – tempo indeterminato – altri sostituti | Per conguagli – sempre al lordo franchigia |
| 558 | Sportivo professionistico under 23 – tempo indeterminato – altri sostituti | Per conguagli – sempre al lordo franchigia |
| 559 | Sportivo dilettantistico – tempo determinato – altri sostituti | Per conguagli – sempre al lordo franchigia |
| 560 | Sportivo professionistico under 23 – tempo determinato – altri sostituti | Per conguagli – sempre al lordo franchigia |
| 561-564 | Giorni, date inizio/fine e flag “in forza al 31/12” – altri sostituti | Dati temporali del rapporto sportivo per i conguagli – simmetrici ai punti 787-790 |
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Attenzione agli errori più frequenti
Una delle prime fonti di errore riguarda proprio i giorni da indicare al punto 6 quando ci sono compensi sportivi esenti. Molti operatori, abituati alla logica delle CU precedenti, continuano a inserire i giorni anche per redditi sotto i 15.000 euro. Con la CU 2026 questo genera una doppia contabilizzazione: i giorni finiscono sia al punto 6 sia al punto 787, creando incongruenze nei calcoli della somma integrativa. Il punto 6, d’ora in avanti, va compilato solo per i redditi che effettivamente concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Un altro passaggio critico riguarda il campo 720. Anche quando un lavoratore sportivo dilettantistico percepisce – poniamo – 8.000 euro nell’anno, quindi ben sotto la franchigia, quell’importo va comunque riportato al campo 720 al lordo. Non è sufficiente lasciare vuoti i punti 1 e 2: la certificazione deve dare evidenza del reddito lordo, perché quella informazione serve ai fini contributivi e al monitoraggio dei limiti di esenzione.
La distinzione tra codice 1 e codice 2 al campo 718 merita attenzione. Se un ente sportivo ha erogato sia compensi da lavoro dipendente sia compensi sportivi da co.co.co., deve indicare il codice 1, perché nella CU è presente almeno una componente di lavoro subordinato. Se invece ci sono esclusivamente co.co.co. sportive, va il codice 2, e i campi dal 719 al 723 restano vuoti. Invertire i codici, oppure compilare i campi 719-723 quando al 718 c’è il codice 2, genera scarti in fase di trasmissione o segnalazioni di incoerenza.
Esempio pratico: lavoratore sportivo con compenso inferiore alla franchigia
Prendiamo il caso di Marco, istruttore presso una ASD, che nel 2025 ha percepito 12.000 euro lordi per attività sportiva dilettantistica con contratto di co.co.co. a tempo determinato. Il rapporto è iniziato il 1° marzo 2025 ed è terminato il 30 novembre 2025 (275 giorni).
Nella compilazione della CU 2026, l’ente sportivo dovrà:
- Punto 787: indicare 275 (giorni dal 1° marzo al 30 novembre)
- Punto 788: 01/03/2025
- Punto 789: 30/11/2025
- Punto 790: non barrare (rapporto concluso)
- Punto 720: 12.000 euro (reddito lordo sportivo dilettantistico)
- Punto 718: codice 2 (solo co.co.co. sportiva)
- Punti 719, 721, 722, 723: lasciare vuoti (codice 2 al campo 718)
- Punto 784: 12.000 euro (dilettantistico a tempo determinato – non punto 781, che è riservato al tempo indeterminato)
- Punti 1 e 2: lasciare vuoti (compenso sotto franchigia)
Il punto 6 resta completamente vuoto. Se Marco avesse percepito invece 18.000 euro, al punto 2 andrebbero indicati 3.000 euro (18.000 meno 15.000), mentre al punto 784 l’importo resterebbe 18.000 euro. In tale ipotesi, i punti 787-790 non andrebbero compilati (compenso sopra franchigia), mentre tornerebbero i giorni al punto 6.
Esempio pratico: lavoratore con lavoro dipendente e compensi sportivi
Consideriamo Laura, che nel 2025 ha lavorato come dipendente part-time presso un’azienda privata (reddito 10.000 euro, 200 giorni) e contemporaneamente ha svolto attività di allenatrice presso una SSD con co.co.co. (compenso 8.000 euro, 180 giorni sovrapposti).
Nella CU emessa dalla SSD (senza conguaglio dell’altro rapporto):
- Punto 787: 180 giorni (attività sportiva, sotto franchigia)
- Punto 788: data inizio rapporto sportivo
- Punto 789: data cessazione (o punto 790 se ancora in forza al 31/12)
- Punto 720: 8.000 euro (sportivo dilettantistico lordo)
- Punto 718: codice 2 (solo co.co.co. sportiva presso la SSD)
- Punto 784: 8.000 euro (contratto a tempo determinato)
- Punti 1 e 2: vuoti (sotto franchigia)
Se la SSD effettua il conguaglio anche per il reddito dipendente percepito presso l’azienda privata, allora al campo 718 andrà il codice 1, e i campi 719 (10.000 euro), 721 (200 giorni), 722 e 723 andranno compilati con i dati del rapporto dipendente. In questo caso, il campo 733 della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito – Altri sostituti” dovrà riportare 8.000 euro (il lordo sportivo dell’altro sostituto, corrispondente al campo 720 della CU da esso emessa), e il conguaglio complessivo terrà conto di entrambe le componenti reddituali.
Scadenze di trasmissione: 16 marzo 2026
La scadenza per la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026 per gli enti sportivi è fissata al 16 marzo 2026, termine valido per tutte le certificazioni contenenti redditi di lavoro dipendente, assimilati e sportivi. La consegna della copia sintetica al lavoratore deve avvenire entro lo stesso termine.
Le certificazioni che riportano esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale (arte o professione) o provvigioni non occasionali possono essere trasmesse entro il 30 aprile 2026. Quelle contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata slittano al 31 ottobre 2026 – termine posticipato al 2 novembre 2026 poiché il 31 ottobre cade di sabato. Attenzione: i compensi sportivi sotto i 15.000 euro non rientrano in quest’ultima categoria, perché pur essendo esenti sono comunque certificabili e rilevanti ai fini dichiarativi.
Sanzioni per omissioni o ritardi
In caso di mancata trasmissione, trasmissione tardiva o certificazione errata, si applica la sanzione di 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 33,33 euro per certificazione, con tetto a 20.000 euro. Esiste inoltre una tolleranza di 5 giorni: se la trasmissione corretta o la ritrasmissione dopo uno scarto avvengono entro 5 giorni dalla scadenza, non si applicano sanzioni.
Per le violazioni in materia di CU è altresì applicabile il ravvedimento operoso, con le relative riduzioni della sanzione edittale (1/9, 1/8, 1/7 del minimo a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione) in aggiunta alle riduzioni automatiche previste per i primi 60 giorni. Il versamento si effettua tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.
Implicazioni per la gestione amministrativa degli enti sportivi
Per chi gestisce la parte amministrativa di associazioni e società sportive dilettantistiche, le novità introdotte si traducono in un aggiornamento delle procedure interne. I software gestionali dovranno essere allineati alla nuova struttura del modello, prevedendo campi aggiuntivi per la registrazione dei giorni di rapporto, per la distinzione tra lavoro dipendente e co.co.co., per l’esposizione separata dei dati relativi al cuneo fiscale, e per il corretto raccordo tra i dati del sostituto dichiarante e quelli degli altri sostituti nei casi di conguaglio.
Chi compila le CU deve comprendere la logica che sta dietro ai nuovi campi, non limitarsi a riempire caselle. Deve sapere quando applicare il codice 1 o il codice 2 al campo 718, deve conoscere la differenza tra redditi che vanno al punto 6 e redditi che vanno al punto 787, deve padroneggiare le regole di raccordo tra importi lordi e importi netti da franchigia. Queste competenze richiedono formazione continua, soprattutto in un ambito – quello sportivo – che negli ultimi anni ha visto riforme normative significative, dalla riforma dello sport introdotta con il D.Lgs. n. 36/2021 alle modifiche sul cuneo fiscale apportate dalla Legge n. 207/2024.
Verifica e controllo prima dell’invio
Prima di procedere alla trasmissione telematica, è consigliabile effettuare una serie di controlli incrociati: verificare che i giorni indicati al punto 787 corrispondano effettivamente al periodo di rapporto; controllare che gli importi lordi esposti nei campi 781-786 siano coerenti con quanto indicato al punto 720; assicurarsi che il punto 6 sia stato compilato solo per i redditi che effettivamente concorrono alla formazione del reddito imponibile; verificare che i punti 787-790 siano stati compilati esclusivamente per i casi in cui i compensi rimangono sotto la franchigia. Un’incongruenza rilevata dopo la trasmissione comporta la necessità di inviare una certificazione sostitutiva, con possibili complicazioni per il lavoratore in fase di dichiarazione dei redditi.
Anche la verifica dei dati anagrafici riveste importanza fondamentale. Codice fiscale del percipiente, dati identificativi del sostituto, residenza fiscale: sono tutti elementi che devono essere aggiornati e corretti. Un errore sul codice fiscale può generare lo scarto dell’intera fornitura telematica, con conseguente necessità di ritrasmettere e rischio di sforare i termini se il problema non viene rilevato tempestivamente.



