Il Consiglio dei ministri del 22 aprile 2026 ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che raccoglie in 368 articoli la normativa su adempimenti fiscali, accertamento e controlli, dando così forma all’ottavo – e atteso – testo unico della riforma tributaria avviata con la legge n. 111/2023. Il provvedimento non inventa istituti nuovi, ma porta a sistema regole già esistenti, consolida la delega unica per gli intermediari – già operativa dall’8 dicembre 2025 – e riordina le disposizioni sul reporting dei CASP per le cripto-attività, già introdotte in attuazione della Direttiva DAC8. Prima di produrre effetti concreti dovrà superare il vaglio parlamentare e, salvo correzioni rilevanti, le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Un testo unico per mettere ordine in decenni di norme sparse
Un testo unico che mette ordine in decenni di normativa sparsa. Semplice a dirsi, molto meno a farsi. Eppure il Consiglio dei ministri, riunito il 22 aprile 2026 a Palazzo Chigi (comunicato n. 170), ha varato – in esame preliminare – lo schema di decreto legislativo che raccoglie in 368 articoli le regole su adempimenti fiscali, accertamento e controlli. Il provvedimento, proposto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti su impulso del viceministro Maurizio Leo, nasce dentro la riforma tributaria della legge n. 111 del 9 agosto 2023 e segue la logica già adottata per gli altri testi unici: ricognizione delle norme vigenti, coordinamento sistematico, abrogazione espressa di tutto ciò che è incompatibile o superato.
Il decreto non è ancora definitivo. Dopo l’esame preliminare arriva il vaglio parlamentare – con le commissioni competenti di Camera e Senato – e solo dopo il Governo potrà approvarlo in via definitiva. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027. Ma il testo già delinea con chiarezza la direzione: meno sportelli fisici, più delega ai professionisti, trasparenza sui proventi digitali.
Il cantiere della riforma e i decreti già pubblicati
Il testo unico si inserisce in un cantiere di riforma avviato da tempo. Recepisce e porta a sistema due interventi già pubblicati: il d.lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024, che aveva avviato la razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi e introdotto la delega unica, e il d.lgs. n. 81/2025, orientato a correzioni e integrazioni in materia di adempimenti e concordato preventivo biennale. Il nuovo provvedimento, in sostanza, li consolida nell’impianto sistematico, aggiungendo novità sia di natura procedurale che sostanziale.
La struttura è in tre parti. La prima riguarda gli adempimenti veri e propri: anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili, dichiarazioni dei redditi e IVA, indici sintetici di affidabilità (ISA) e liquidazioni periodiche. La seconda parte abbraccia collaborazione, controlli e accertamento, con istituti come il concordato preventivo biennale, gli interpelli per nuovi investimenti, i poteri dell’amministrazione finanziaria e le procedure di accertamento con adesione. La terza parte contiene le disposizioni transitorie e finali.
La delega unica al professionista: un istituto già operativo, ora codificato
Tra le novità di sistema c’è quella codificata dall’art. 46 del testo unico: il cosiddetto “modello unico” di delega. È bene precisare, tuttavia, che non si tratta di un istituto del tutto nuovo. La delega unica era già stata introdotta dall’art. 21 del d.lgs. n. 1/2024 e resa operativa dall’8 dicembre 2025 attraverso il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 539154/2025. Il testo unico la recepisce e la consolida nell’architettura sistematica del nuovo corpus normativo.
La logica è semplice – forse ovvia, ma fino a pochi mesi fa mancante nella sua forma compiuta. Il contribuente che vuole autorizzare il proprio commercialista o consulente del lavoro ad operare per suo conto sui servizi digitali non deve più rilasciare atti separati per ogni funzione. Un solo documento – il modello “UNICA” – valido per la totalità dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Gli intermediari abilitati sono quelli indicati al comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 322/1998: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e altri soggetti iscritti agli albi professionali abilitati alla trasmissione telematica. La delega ha una durata definita: scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del suo conferimento. Quindi, se il mandato è conferito nel 2026, cesserà di avere efficacia il 31 dicembre 2030. È sempre possibile revocarla prima; per la rinuncia da parte dell’intermediario vale una regola precisa: occorre farlo esclusivamente per via telematica.
Un punto resta aperto. Il contribuente conserva l’obbligo di individuare specificamente i servizi che intende delegare: la delega unica non è quindi una delega in bianco. Le modalità operative concrete sono rinviate a futuri provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il testo definitivo dovesse richiedere aggiornamenti rispetto a quanto già operativo.
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 46 del testo unico (schema di d.lgs. approvato il 22/04/2026); art. 21 d.lgs. n. 1/2024 (norma istitutiva) |
| Destinatari | Intermediari abilitati ex art. 3, comma 3, DPR 322/1998 |
| Ambito della delega | Totalità dei servizi digitali di AdE e AdER (con indicazione puntuale da parte del contribuente) |
| Durata | Fino al 31 dicembre del 4° anno successivo al conferimento |
| Revoca / rinuncia | Sempre possibile; la rinuncia dell’intermediario solo in via telematica |
| Operatività attuale | Dall’8 dicembre 2025 (Provv. AE n. 539154/2025); vecchie deleghe valide fino al 28/02/2027 |
Digitalizzazione degli sportelli: il confronto a distanza con il Fisco
Gli articoli 47 e 48 del testo unico adempimenti e accertamento puntano a ridurre la presenza fisica agli sportelli. L’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione servizi telematici per la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e – aspetto più significativo – deve consentire un confronto a distanza tra il contribuente (o il suo delegato) e gli uffici durante le attività di controllo, scambio documentale incluso.
Nella prassi, questo cambio di impostazione potrebbe avere effetti concreti. Un contribuente che riceve una richiesta di chiarimenti in sede di verifica potrà rispondere via canale telematico, inviare documenti e interloquire con il funzionario senza presentarsi fisicamente. Si tratta di un modello già praticato in via informale in alcune fasi dell’accertamento con adesione, ma che ora trova una base normativa esplicita.
Il Cassetto Fiscale integrato: un’area unica per tutti i dati
Il testo unico interviene anche sul Cassetto Fiscale, potenziandone la portata. L’obiettivo dichiarato è trasformarlo in una vera area riservata integrata, dove il contribuente – o chi agisce per suo conto – trova tutti i dati e gli atti gestiti dall’Agenzia delle Entrate. La novità più rilevante riguarda l’estensione ai dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in particolare i ruoli relativi agli atti impositivi emessi dall’AdE.
Viene introdotta anche la possibilità di trasferimento massivo dei dati in forma strutturata. Tradotto: non più download uno-a-uno di singoli documenti, ma esportazione organizzata della propria posizione fiscale complessiva. Per uno studio professionale che gestisce decine di posizioni, non è una comodità marginale. È un cambio di metodo.
DAC8 e cripto-attività: il testo unico riordina un recepimento già avvenuto
Gli articoli da 229 a 241 costituiscono la parte forse più tecnica del provvedimento. Occorre precisare, tuttavia, un aspetto che l’articolo non può tacere: il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2226, nota come DAC8, non avviene tramite questo testo unico. Era già avvenuto con il d.lgs. n. 19/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha introdotto nel nostro ordinamento lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività a partire dal 1° gennaio 2026. Il testo unico, quindi, si limita a riordinare e sistematizzare tali disposizioni nel nuovo impianto organico.
I soggetti obbligati sono i prestatori di servizi per le cripto-attività (i cosiddetti CASP – Crypto-Asset Service Providers) e i gestori operanti in Italia. Devono identificare i propri utenti tramite autocertificazioni che attestino la residenza fiscale. La verifica non è puramente formale: occorre valutarne la ragionevolezza rispetto ai dati già acquisiti a fini antiriciclaggio – un meccanismo di cross-check che allinea la normativa fiscale con quella AML.
Dal 1° gennaio 2026 è scattato l’obbligo di comunicazione annuale. I CASP trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati degli utenti residenti nell’Unione europea. Non si tratta solo di dati anagrafici e codice fiscale (o NIF): vanno comunicati anche il valore equo di mercato aggregato delle operazioni di scambio, i trasferimenti e le operazioni di pagamento al dettaglio superiori a 50.000 dollari. Da notare che la prima comunicazione dei dati relativi al 2026 ha scadenza il 31 gennaio 2027, mentre il primo scambio automatico tra Stati UE è previsto per settembre 2027.
| Tipologia di dato | Obbligo di comunicazione |
|---|---|
| Dati anagrafici e NIF dell’utente | Sempre (utenti residenti UE) |
| Valore equo di mercato aggregato delle operazioni di scambio | Sempre |
| Trasferimenti di cripto-attività | Sempre |
| Operazioni di pagamento al dettaglio | Se superiori a 50.000 dollari |
| Prima comunicazione annuale (dati 2026) | Entro il 31 gennaio 2027 |
| Primo scambio automatico tra Stati UE | Settembre 2027 |
Le conseguenze dell’inadempimento sono significative. Se un utente non fornisce le informazioni richieste, il prestatore deve bloccare l’esecuzione delle operazioni. I gestori non comunitari devono registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate italiana, salvo che abbiano già una registrazione in un altro Stato membro. Le violazioni agli obblighi di comunicazione e di verifica fanno scattare le sanzioni amministrative previste per gli operatori finanziari.
Un sistema orientato alla cooperazione digitale e alla trasparenza
Guardando il quadro nel suo insieme, il testo unico costruisce un sistema tributario orientato in modo sempre più esplicito verso la cooperazione digitale e la trasparenza. Da un lato, la delega unica codificata e il cassetto fiscale ampliato alleggeriscono il carico burocratico per contribuenti e professionisti. Dall’altro, il riordino sistematico delle disposizioni DAC8 rafforza gli strumenti di analisi del rischio dell’Agenzia delle Entrate.
Ora il decreto va alle Commissioni parlamentari. Ci vorrà qualche mese prima che il testo definitivo veda la luce – con entrata in vigore dal 1° gennaio 2027. Ma l’impianto è chiaro e, salvo interventi correttivi rilevanti in sede parlamentare, le novità descritte sembrano destinate a trovare applicazione concreta nel prossimo futuro.



