info@studiopizzano.it

Credito di imposta sport bonus 2025

Terzo settore IVA: cosa cambia con il D.Lgs. 186/2025 tra proroghe, sport e crisi d’impresa

16 Dicembre, 2025

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

La riforma fiscale fa un altro passo concreto con il D.Lgs. n. 186/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025 e in vigore dal 13 dicembre 2025. Il testo tocca tre fronti che, nella pratica, si incrociano spesso: Terzo settore, IVA e crisi d’impresa. Sullo sfondo c’è anche lo sport dilettantistico, perché il decreto ritocca l’ambito della legge 398/1991.

Terzo settore IVA e rinvio al 2036: che cosa significa davvero

Il punto che fa più rumore è la proroga al 2036 delle regole IVA che avrebbero imposto, dal 1° gennaio 2026, un salto di adempimenti per molti enti associativi. In sostanza slitta l’applicazione delle norme che avrebbero richiesto, per le prestazioni rese verso associati, partecipanti o tesserati, l’ingresso pieno nel perimetro IVA con contabilità e fatturazione.

Qui c’è un aspetto che merita di essere detto con chiarezza: il rinvio non elimina il tema, lo sposta. E, nella prassi, questo spostamento è anche un invito a usare il tempo per sistemare processi interni, tracciabilità dei corrispettivi, anagrafiche, e soprattutto la distinzione tra attività istituzionali e attività commerciali.

Le plusvalenze “figurative” e la nuova opzione di sospensione

Il decreto inserisce nel Codice del Terzo settore un nuovo articolo (art. 79-bis del D.Lgs. n. 117/2017). La logica è semplice: può capitare che un ETS, considerato “commerciale” con i criteri del TUIR, diventi “non commerciale” applicando i parametri dell’art. 79 del Codice. In quel passaggio, il trasferimento di beni dalla sfera d’impresa a quella istituzionale può generare plusvalenze tassabili.

La novità sta nella possibilità di optare, in dichiarazione, per la non concorrenza al reddito imponibile della plusvalenza, a condizione che i beni restino destinati alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Se poi il bene cambia destinazione o viene ceduto, la plusvalenza “sospesa” rientra nel reddito, con regole di calcolo e con una scelta di tassazione immediata o rateizzata (entro quattro esercizi, con possesso minimo triennale).

Esempio pratico (cambiato, ma realistico): un ETS gestisce un piccolo ostello sociale con arredi e attrezzature acquistati negli anni. Se l’attività viene riqualificata come non commerciale, quelle attrezzature passano all’area istituzionale. Senza correttivi, si rischia una tassazione “figurativa” immediata. Con l’opzione, la tassazione può essere sospesa, finché gli arredi restano al servizio dell’attività statutaria.

Soglie e regimi: la partita di ODV e APS

Sulle soglie IVA per ODV e APS, nel materiale di riferimento emergono due messaggi chiave.

Da un lato si parla di una soglia a € 85.000 per l’accesso al regime forfetario ai fini IVA e dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, per chi applica quel regime.

Dall’altro, viene indicato anche un abbassamento da € 130.000 a € 85.000 della soglia entro cui ODV e APS possono avvalersi di specifici regimi agevolati, incluso il regime di esclusione IVA richiamato dal D.L. n. 146/2021 e un regime forfetario con effetti anche sulle imposte dirette.

Questo doppio binario non è un dettaglio da editoriali. È un punto operativo: la scelta del regime e la verifica delle soglie vanno fatte con attenzione, perché non sempre le norme “parlano” allo stesso modo nei vari testi di commento e nelle ricostruzioni.

IVA e Terzo settore: ONLUS, esenzioni e imprese sociali

Il decreto interviene anche per evitare effetti collaterali nella “traduzione” delle agevolazioni IVA dalle ONLUS agli ETS, visto che dal 2026 è prevista l’abrogazione della disciplina di favore ONLUS e che il Codice del Terzo settore aveva programmato sostituzioni testuali nel DPR IVA. Il decreto sceglie una strada diversa: abroga una parte dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017 e modifica puntualmente articoli del D.P.R. n. 633/1972, così da mantenere più stabile l’ambito applicativo delle esclusioni ed esenzioni.

C’è poi un passaggio molto concreto: alcune esenzioni per prestazioni educative, sanitarie e socio assistenziali vengono agganciate alla generalità degli ETS, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società. Per il trasporto di malati o feriti, invece, il riferimento è agli ETS senza eccezioni.

In parallelo viene estesa alle imprese sociali societarie l’aliquota IVA del 5% per determinate prestazioni, con un allineamento al trattamento delle cooperative sociali.

Sport dilettantistico e legge 398/1991: l’estensione alle SSD

Sul fronte sport, il decreto interviene sull’art. 1 della legge n. 398/1991 e chiarisce che la possibilità di applicare il regime agevolato può valere anche per le società sportive dilettantistiche, se nel periodo d’imposta precedente i proventi da attività commerciali non superano € 400.000.

Qui il riflesso pratico è immediato: molte realtà che operano come SSD, e che finora guardavano alla 398 con un misto di interesse e dubbi, si trovano con una cornice più netta. Non è una liberalizzazione indistinta, però. Resta centrale la prova dei proventi commerciali, la gestione contabile, e il presidio dei requisiti sostanziali.

Esempio pratico: una SSD gestisce una scuola calcio e vende merchandising e sponsorizzazioni. Se i proventi commerciali restano sotto € 400.000, il regime può diventare una scelta di semplificazione. Se invece la parte commerciale cresce, la 398 diventa fragile e il salto di regole è dietro l’angolo.

Crisi d’impresa: sopravvenienze attive e interpretazione autentica

Il decreto introduce anche una norma di interpretazione autentica sull’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, per aggiornare il perimetro della detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, alla luce del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019). L’idea è “tradurre” le vecchie categorie (concordato fallimentare, concordato preventivo liquidatorio) nelle nuove procedure, includendo ad esempio concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Inoltre, il decreto estende la logica delle limitazioni alla detassazione anche a ulteriori istituti del nuovo sistema, con una puntualizzazione rilevante: non si dà luogo a rimborso di maggiori imposte versate per interpretazioni difformi pregresse.

Trasporti internazionali ed e-commerce: ritocchi mirati

Il decreto estende la non imponibilità IVA ai trasporti internazionali di beni anche quando i servizi sono resi da intermediari, ampliando quindi il perimetro dell’art. 9 del DPR IVA.

Sul fronte e-commerce, viene abrogato un obbligo di trasmissione dati che era stato introdotto per taluni facilitatori di vendite tramite interfaccia elettronica. La lettura operativa è che il legislatore sta ritarando gli obblighi informativi, probabilmente per evitare sovrapposizioni con altri flussi già presenti.

Articoli correlati per Categoria