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Principio di onnicomprensività: il nuovo reddito autonomo nel quadro RE

4 Giugno, 2026

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Con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e applicabile a partire dal periodo d’imposta 2025, l’art. 54 del TUIR è stato integralmente riscritto introducendo il principio di onnicomprensività nel reddito di lavoro autonomo. Non si guarda più soltanto al compenso tipico della prestazione: entrano nel perimetro del lavoro autonomo tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività, salvo le esclusioni espressamente previste. I rimborsi analitici delle spese, se correttamente documentati, non concorrono al reddito – né come componente attiva per il professionista, né come base per la ritenuta del committente – creando una vera simmetria tra lato attivo e lato passivo. Per alcune tipologie di spese (vitto, alloggio, viaggio, trasporto taxi/NCC) sostenute nel territorio nazionale, il successivo D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità del pagamento come condizione per la neutralità fiscale. Il Quadro RE di Redditi PF 2026 diventa il punto di arrivo di una classificazione che deve iniziare prima, già in fattura e in contabilità, cambiando non solo i righi di compilazione ma il metodo di lavoro.

Il cuore della riforma: il D.Lgs. 192/2024

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, ha integralmente riscritto l’art. 54 del TUIR in materia di redditi di lavoro autonomo esercitati abitualmente, affiancandolo con i nuovi artt. da 54-bis a 54-octies. La riforma produce effetti a partire dal periodo d’imposta 2025, con prima applicazione nel modello Redditi PF 2026.

La regola non parte più dalla sola nozione di “compenso”, ma da una formula più ampia: tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, se collegati all’attività artistica o professionale.

Il passaggio non è banale. Prima della riforma, alcune componenti positive avevano una disciplina frammentata: alcuni importi venivano letti come compensi, altri come voci autonome, altri ancora seguivano regole particolari. Ora il sistema riporta tutto dentro un criterio unitario.

La domanda operativa cambia. Non basta chiedersi se l’importo sia una parcella. Occorre capire se quella somma sia stata percepita perché il soggetto esercita una professione.

Principio di onnicomprensività e lavoro autonomo

Il principio di onnicomprensività avvicina il lavoro autonomo a una logica già nota per il lavoro dipendente. Il reddito viene costruito con una prospettiva larga, non più limitata alla prestazione professionale in senso stretto.

Nel lavoro autonomo, però, questa logica incontra una particolarità: resta il criterio di cassa. Il professionista tassa ciò che percepisce nel periodo d’imposta, salvo le deroghe previste dalla disciplina. Il nuovo principio, quindi, non sostituisce la cassa. La amplia nel contenuto.

Si consideri un consulente che nel 2025 incassa 12.000 euro per prestazioni professionali e 2.000 euro per un’indennità collegata alla cessazione di un rapporto con un cliente. Con la nuova impostazione, il secondo importo non può essere ignorato solo perché non nasce da una prestazione ordinaria. Va analizzato dentro il perimetro dell’attività professionale.

Il punto tecnico è questo: il collegamento funzionale con l’attività conta più dell’etichetta usata in fattura o nel contratto.

Cosa cambia rispetto alla vecchia impostazione

Nel sistema precedente il professionista ragionava spesso per categorie separate. Da una parte i compensi. Dall’altra alcune componenti positive con regole proprie. Questo metodo creava una dichiarazione più spezzata, a volte anche più incerta.

La riforma prova a superare quella dispersione. Non elimina tutte le distinzioni, perché restano regole specifiche per plusvalenze, minusvalenze, rimborsi, beni strumentali e tassazione separata. Ma cambia la lente di lettura.

Prima si partiva dalla natura formale dell’importo. Ora si parte dal rapporto con l’attività. Questo passaggio incide sulle scritture contabili, sul piano dei conti, sulle causali, sulle fatture e sul controllo delle certificazioni uniche ricevute dai committenti.

Le somme attratte nel reddito

Il nuovo principio porta nel reddito professionale tutti gli importi percepiti in relazione all’attività. La formula è volutamente ampia. Rientrano i compensi ordinari, i compensi in natura, le partecipazioni agli utili e le altre somme collegate alla professione.

Possono rilevare anche importi che, nella prassi, venivano trattati con minore attenzione: indennità contrattuali, corrispettivi accessori, somme riconosciute per accordi collegati allo svolgimento dell’attività, riaddebiti non analitici e rimborsi forfetari.

Non è il nome della voce a decidere. Decide la sostanza. Se una somma remunera, integra o sostituisce un vantaggio economico connesso alla professione, il professionista deve chiedersi dove collocarla nel Quadro RE.

Le esclusioni da non confondere

Onnicomprensività non significa tassare qualunque movimento finanziario. Il nuovo art. 54, comma 2, TUIR prevede esclusioni precise.

Non concorrono al reddito:

  • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (es. contributo integrativo Cassa professionale)

  • Il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente

  • riaddebiti delle spese sostenute per l’uso comune di immobili utilizzati per l’attività, anche in modo promiscuo (es. studio condiviso con costi comuni ripartiti tra più professionisti)

Queste esclusioni non smentiscono l’onnicomprensività. La delimitano. E la rendono applicabile senza tassare somme di puro passaggio.

La simmetria costi-ricavi: il meccanismo essenziale

La riforma introduce una simmetria fondamentale che l’articolo 54-ter TUIR disciplina espressamente. Il rimborso analitico non concorre al reddito sul lato attivo e, simmetricamente, la spesa corrispondente è indeducibile sul lato passivo.

Il risultato è la piena neutralità fiscale: né ricavo, né costo.

Questa simmetria ha anche un effetto sulla ritenuta d’acconto: i rimborsi analitici che non concorrono al reddito del professionista non sono soggetti a ritenuta da parte del committente. Si tratta di un’implicazione operativa rilevante, che deve riflettersi sulla compilazione della parcella e sulla gestione degli adempimenti del sostituto d’imposta.

Se però il committente non esegue il rimborso, il professionista può dedurre la spesa ai sensi dell’art. 54-ter, comma 1, TUIR, al verificarsi di specifiche condizioni:

  • Il committente ha fatto ricorso a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

  • Le spese non siano rimborsate entro un anno dalla loro fatturazione, se l’ammontare complessivo di compenso e spese è inferiore a 2.500 euro

Il caso dei rimborsi spese

I rimborsi spese sono il terreno dove il nuovo principio mostra meglio i suoi effetti pratici.

Se il professionista anticipa una spesa per conto del cliente e la riaddebita in modo analitico, il rimborso resta fuori dal reddito. Allo stesso tempo, la spesa non è deducibile. Il risultato è neutro.

Se invece il professionista espone un rimborso generico, senza documentazione puntuale, quella somma diventa componente positivo, attratta dall’onnicomprensività nel reddito.

La differenza pratica è netta. Una voce “biglietto treno Napoli-Roma del 12 marzo, incarico Alfa S.r.l., pagato con carta” è una cosa. Una voce “rimborso trasferta 250 euro” è un’altra. La prima può restare neutra. La seconda rischia di essere trattata come compenso.

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 270 del 23 ottobre 2025, chiarendo che il rimborso chilometrico concorre alla formazione del reddito se non è sufficientemente analitico e documentato. Non è sufficiente una semplice indicazione forfettaria basata su chilometri percorsi e tariffa pattuita: occorrono elementi che consentano un controllo di coerenza e correttezza.

La tracciabilità come condizione sostanziale

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (c.d. Decreto fiscale) ha introdotto nell’art. 54, comma 2-bis, TUIR una deroga rilevante: in deroga al principio generale di irrilevanza reddituale dei rimborsi analitici, è richiesto che alcune spese siano sostenute con strumenti di pagamento tracciabili.

Ambito di applicazione: l’obbligo riguarda le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), limitatamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese sostenute all’estero non sono soggette all’obbligo di tracciabilità.

Per “pagamento tracciabile” si intende ogni transazione eseguita mediante versamento bancario o postale ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Nella prassi, questo significa eliminare il contante dalle trasferte professionali nazionali. Il professionista che paga l’hotel in contanti e poi lo riaddebita al cliente potrebbe trovarsi con un rimborso che concorre al reddito, vanificando la neutralità fiscale.

Quadro RE: il riflesso operativo

Nel modello Redditi PF 2026, il principio di onnicomprensività entra soprattutto attraverso i righi iniziali del Quadro RE.

Nel rigo RE2 confluiscono i compensi derivanti dall’attività professionale o artistica, indicati al netto dell’IVA, comprensivi di tutte le somme che hanno natura di compenso.

Nel rigo RE3 vanno collocate le altre somme e i valori percepiti in relazione all’attività, diversi da quelli di RE2. Restano fuori gli interessi e gli altri proventi finanziari, che seguono la disciplina propria dei redditi di capitale.

I rimborsi analitici che non concorrono al reddito non vanno né in RE2 né in RE3: semplicemente non confluiscono nel Quadro RE. Questo aspetto operativo è fondamentale: la neutralità si costruisce prima, in fattura e in contabilità, non nel momento della compilazione della dichiarazione.

Il rischio vero non è solo omettere un importo. È inserirlo nel rigo sbagliato e creare incoerenze con certificazioni, ISA e contabilità.

Un esempio operativo

Voce incassata Trattamento fiscale Effetto operativo
Compenso professionale 30.000 euro Reddito di lavoro autonomo Da indicare in Quadro RE – rigo RE2
Somma accessoria 1.500 euro Attratta dall’onnicomprensività Da classificare nel Quadro RE
Rimborso analitico 600 euro (spesa tracciata) Neutro – non concorre al reddito Fuori da compensi e costi – non in Quadro RE – nessuna ritenuta
Rimborso generico 400 euro (non documentato) Componente positivo tassabile Da indicare nel Quadro RE

Il rapporto con il criterio di cassa

Il criterio di cassa resta centrale. Il reddito di lavoro autonomo continua a guardare al momento della percezione. La riforma, però, coordina meglio il momento dell’incasso con quello della ritenuta operata dal committente.

Quando il committente effettua il pagamento e la somma esce dalla sua disponibilità, può assumere rilievo il momento in cui viene operata la ritenuta. Questo evita disallineamenti legati ai tempi tecnici di accredito, in particolare nei bonifici.

Il punto interessa soprattutto gli incassi a cavallo d’anno. Il professionista deve controllare non solo l’estratto conto, ma anche la certificazione unica e la data in cui il committente ha eseguito il pagamento. Una gestione superficiale può generare doppie letture in dichiarazione.

Fatture e causali contabili

Il nuovo principio obbliga a migliorare la qualità descrittiva delle fatture.

Una fattura con una sola riga cumulativa non aiuta. Una fattura che distingue compenso, rimborso analitico, contributo integrativo e riaddebito forfetario consente invece di compilare il Quadro RE con minore rischio di errore.

Anche le causali contabili devono essere riviste. Non basta registrare “incasso fattura”. Occorre distinguere: ciò che è compenso, ciò che è rimborso neutro non soggetto a ritenuta, ciò che è rimborso tassabile e ciò che resta fuori dal reddito per espressa previsione normativa.

Forfettari: una posizione più definita

Per i contribuenti forfettari, la questione dei rimborsi spese aveva generato iniziale incertezza, poiché il regime della L. 190/2014 non rinvia in modo pieno e diretto alle regole del nuovo art. 54 TUIR. La dottrina maggioritaria e la prassi più recente hanno tuttavia consolidato una posizione favorevole.

Per i forfettari, i rimborsi analitici delle spese sostenute nell’ambito di uno specifico incarico, distintamente addebitati al committente per l’esatto ammontare sostenuto e con richiamo analitico ai documenti di spesa, non rilevano né ai fini della determinazione del reddito imponibile né ai fini del raggiungimento della soglia dei compensi di 85.000 euro.

Il punto più delicato rimane la soglia: se il potenziale superamento dei 85.000 euro dipende proprio da somme riaddebitate al cliente, la documentazione deve essere impeccabile. L’approccio corretto non è prudenziale in senso assoluto, ma documentale: fattura separata, spesa intestata correttamente al professionista, pagamento tracciato e collegamento chiaro con l’incarico.

Il falso mito della semplificazione

La riforma viene spesso presentata come semplificazione. In parte lo è, perché riduce la frammentazione normativa. Ma per gli studi professionali porta un onere nuovo: classificare meglio gli incassi.

Il principio di onnicomprensività non perdona le zone grigie. Se una somma è collegata all’attività, entra nel perimetro del reddito, salvo esclusione. Se si vuole tenerla fuori, serve una ragione normativa e documentale.

Questo è il vero cambio culturale. Non si parte più dalla domanda “dove lo metto?”. Si parte da una domanda più scomoda: “perché questa somma non dovrebbe essere reddito?”.

La procedura interna consigliata

Gli studi dovrebbero adottare una procedura minima strutturata in quattro fasi.

  1. Analisi della fattura attiva: distinguere compensi, contributi previdenziali, rimborsi analitici documentati e rimborsi forfetari

  2. Controllo documentazione: verificare che ogni spesa anticipata sia intestata al professionista e riferibile all’incarico specifico

  3. Verifica tracciabilità: per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi/NCC) con sostenimento nel territorio nazionale, accertare il pagamento con strumenti tracciabili

  4. Raccordo dichiarativo: allineare dati contabili, certificazioni uniche, Quadro RE e ISA prima della compilazione

Per molti professionisti il problema non sarà la norma. Sarà ritrovare, mesi dopo, il documento che giustifica un rimborso escluso dal reddito.

Cosa deve ricordare il professionista

Il principio di onnicomprensività non tassa tutto. Tassa ciò che è collegato all’attività e non rientra in una specifica esclusione normativa.

I rimborsi analitici non sono una zona franca automatica. Devono essere reali, documentati e – per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nel territorio nazionale – pagati con strumenti tracciabili. I rimborsi forfetari restano invece esposti al rischio di tassazione piena.

Il Quadro RE 2026 non va compilato solo partendo dai totali contabili. Va costruito partendo dalla natura degli incassi: compenso, rimborso neutro non soggetto a ritenuta, o componente tassabile. Chi continua a ragionare con la vecchia logica dei “compensi puri” rischia di sottovalutare un impianto normativo che chiede non solo di cambiare rigo, ma di cambiare metodo.

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