Il pacchetto europeo ViDA – VAT in the Digital Age – ridisegna per tappe il sistema IVA nell’e-commerce, spostando progressivamente la responsabilità fiscale sulle piattaforme digitali che “facilitano” le vendite. Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore una versione aggiornata dell’art. 14-bis della direttiva IVA: il regime del fornitore presunto – già introdotto nel 2021 – viene chiarito e ampliato, estendendo l’obbligo di applicare e versare l’IVA anche quando il cliente non è un semplice consumatore privato, ma un ente o un operatore che non entra nel circuito ordinario degli acquisti intracomunitari imponibili. La riforma procede poi per ulteriori scaglioni: dal luglio 2028, in via facoltativa per gli Stati membri, il fornitore presunto si estende alle piattaforme di locazioni brevi e trasporto passeggeri, diventando obbligatorio dal 1° gennaio 2030. Dal 2030, infine, arrivano i Digital Reporting Requirements con la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni B2B intra-UE. Per le piattaforme, i marketplace e i professionisti che li assistono, non è più tempo di attendere: la compliance richiede già oggi una mappatura accurata dei flussi, degli status IVA dei clienti e dei contratti con i venditori sottostanti.
Il conto alla rovescia è già partito
La riforma europea dell’IVA digitale avanza per tappe. Dal 1° gennaio 2027 cambia il perimetro del “fornitore presunto” nelle vendite facilitate dai marketplace. Non è solo un dettaglio tecnico: le piattaforme saranno chiamate, in più casi, a comportarsi come veri venditori ai fini dell’imposta.
Il pacchetto ViDA – VAT in the Digital Age – non riscrive l’IVA in un solo colpo, ma la sposta un pezzo alla volta verso un sistema più digitale, più tracciabile e, nelle intenzioni del legislatore europeo, meno esposto all’evasione.
La prima scadenza da segnare riguarda il 1° gennaio 2027. Da quella data entrerà in gioco una versione aggiornata dell’art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE. Il cuore resta lo stesso: quando un marketplace facilita certe cessioni, la piattaforma può essere trattata come se avesse acquistato e rivenduto i beni. Una finzione giuridica, certo. Ma una finzione che produce effetti fiscali molto concreti.
Il calendario della riforma
La cornice normativa nasce dalla direttiva (UE) 2025/516 e dai regolamenti (UE) 2025/517 e 2025/518, pubblicati il 25 marzo 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. L’Italia ha già avviato il percorso interno con la legge 17 marzo 2026, n. 36 – legge di delegazione europea 2025 – entrata in vigore il 9 aprile 2026.
Il metodo scelto è graduale: prima gli aggiustamenti su OSS, IOSS e piattaforme e-commerce, poi l’estensione del modello alle piattaforme dei servizi, infine dal 2030 la fatturazione elettronica europea e la comunicazione digitale per le operazioni B2B intra-UE.
| Data | Intervento | Effetto pratico |
|---|---|---|
| 14 aprile 2025 | Entrata in vigore del pacchetto ViDA | Prime regole già operative sul piano unionale; gli Stati membri possono introdurre la fatturazione elettronica domestica senza previa autorizzazione della Commissione. |
| 1° gennaio 2027 | Nuova formulazione dell’art. 14-bis direttiva IVA | Il regime del fornitore presunto viene chiarito e ampliato per alcune cessioni intra-UE facilitate da interfacce elettroniche, esteso anche ai clienti che non sono consumatori privati in senso stretto. |
| 1° luglio 2028 | Fornitore presunto per piattaforme di locazione breve e trasporto passeggeri (facoltativo) | Gli Stati membri possono anticipare in via facoltativa l’obbligo per le piattaforme di alloggi brevi e trasporto su strada. L’applicazione è volontaria in questa fase. |
| 1° gennaio 2030 | Fornitore presunto per piattaforme di locazione breve e trasporto passeggeri (obbligatorio) | Diventa obbligatorio per tutti gli Stati membri il regime del fornitore presunto per le piattaforme di alloggi brevi (fino a 30 giorni) e trasporto passeggeri, quando il fornitore effettivo non applica l’IVA. |
| 1° luglio 2030 | Digital Reporting Requirements (DRR) | Le operazioni B2B intra-UE entrano nel sistema europeo di e-reporting con fatturazione elettronica obbligatoria e segnalazione standardizzata quasi in tempo reale. |
| 1° gennaio 2035 | Allineamento finale dei sistemi nazionali | Gli Stati che hanno già obblighi domestici di reporting in tempo reale devono adeguarsi agli standard europei. |
Perché nasce il fornitore presunto
Nel commercio elettronico transfrontaliero il Fisco fatica a intercettare venditori non stabiliti nell’Unione. Il consumatore compra, il bene arriva, ma il soggetto effettivo che incassa può trovarsi fuori dal radar amministrativo.
La risposta europea, già dal pacchetto e-commerce del 2017 e poi dal recepimento italiano del 2021 con il D.Lgs. 83/2021, è stata spostare il presidio IVA sul soggetto più visibile: la piattaforma. Non sempre, però. Solo quando essa non si limita a pubblicare un annuncio, ma “facilita” realmente la cessione.
Nella prassi, il marketplace facilita la vendita quando mette in contatto venditore e acquirente e consente la conclusione dell’ordine, gestendo di regola anche pagamento, condizioni commerciali, dati della transazione o flusso logistico. Non è sufficiente una semplice attività pubblicitaria o un link che rinvia altrove.
La doppia cessione nell’IVA e-commerce
La piattaforma considerata fornitore presunto non è il vero proprietario economico dei beni. Tuttavia, ai soli fini IVA, la legge costruisce due passaggi distinti:
- Il primo passaggio va dal venditore sottostante alla piattaforma.
- Il secondo passaggio va dalla piattaforma all’acquirente finale.
Questa scomposizione serve a concentrare l’obbligo di applicare e versare l’imposta sul marketplace. Il fornitore extra-UE resta nella catena economica, ma perde centralità nella riscossione dell’IVA sulla vendita al cliente.
Secondo l’art. 6, comma 7, del DPR 633/1972, entrambe le cessioni si considerano effettuate quando viene accettato il pagamento. È un dettaglio tecnico che pesa: da quel momento si collocano esigibilità, registrazioni e responsabilità dichiarative.
Le operazioni oggi già coperte
L’art. 2-bis del DPR 633/1972, introdotto dal D.Lgs. 83/2021, individua le ipotesi in cui la piattaforma assume il ruolo di fornitore presunto. Il meccanismo opera in due gruppi di casi.
Il primo riguarda fornitori non stabiliti nell’Unione europea: se vendono beni tramite marketplace a consumatori finali, la piattaforma è considerata il soggetto che effettua la cessione – sia per le vendite a distanza intracomunitarie, sia per le cessioni interne con partenza e arrivo nello stesso Stato membro.
Il secondo gruppo riguarda le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, con un limite preciso: il valore intrinseco della spedizione non deve essere superiore a 150 euro. Sopra questa soglia, il marketplace non entra automaticamente nello schema del fornitore presunto per quella specifica regola.
Il punto operativo. Non conta solo dove si trova il venditore. Occorre verificare anche dove sono i beni al momento della vendita, dove arriva la spedizione, chi è il cliente e se la piattaforma ha davvero facilitato l’operazione.
Cosa cambia dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 la nuova versione dell’art. 14-bis della direttiva IVA conferma la regola sulle vendite a distanza di beni importati entro 150 euro. La vera estensione riguarda però le cessioni di beni all’interno della Comunità effettuate da soggetti non stabiliti nell’UE.
La norma allarga il perimetro dei potenziali clienti. Oltre al consumatore privato in senso stretto, entrano nel campo di applicazione anche i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono assoggettati a IVA ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE: vale a dire quei soggetti che, per dimensione o per regime particolare, non rientrano nel circuito ordinario degli acquisti intracomunitari imponibili.
Si pensi a un ente non commerciale che effettua acquisti intra-UE al di sotto della soglia rilevante, oppure a un operatore in regime speciale che non detrae l’imposta. In questi casi la piattaforma può diventare il presidio fiscale dell’operazione, proprio perché il cliente non garantisce il normale meccanismo IVA del ciclo B2B.
Il limite degli acquisti sotto soglia
Il riferimento all’art. 3 della direttiva IVA non è ornamentale. Serve a delimitare il campo di applicazione della norma: restano fuori gli acquisti intracomunitari che diventano imponibili per superamento della soglia annua o per scelta volontaria di imposizione del cliente.
È qui che si annida una possibile trappola operativa: il marketplace dovrà conoscere lo status fiscale del cliente al momento dell’ordine. Un profilo registrato come “business” non è sufficiente a chiarire se gli acquisti intracomunitari di quel soggetto siano imponibili oppure no. La verifica dovrà essere più granulare di quanto i sistemi attuali di molte piattaforme consentano.
Il trattamento della prima cessione
Quando opera la finzione giuridica del fornitore presunto, la prima cessione – dal fornitore sottostante alla piattaforma – è trattata come operazione esente ma con diritto alla detrazione. La fonte europea è l’art. 136-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto dal pacchetto e-commerce del 2021. Nell’ordinamento interno il riferimento si trova negli artt. 10, terzo comma, e 19, comma 3, lett. d-bis), del DPR 633/1972.
La seconda cessione – quella verso il cliente finale – è quella su cui la piattaforma applica l’IVA nel luogo corretto, eventualmente tramite OSS o IOSS se ne ricorrono le condizioni. Il meccanismo evita che l’imposta si perda nel passaggio con un venditore extra-UE difficilmente raggiungibile, e al tempo stesso consente al fornitore sottostante di non subire un’IVA a monte irrecuperabile.
Un esempio pratico
Una società cinese vende piccoli accessori elettronici tramite un marketplace. I beni sono già stoccati in un magazzino italiano. Un cliente francese, non soggetto passivo, acquista tramite la piattaforma.
In questo caso la vendita è facilitata dall’interfaccia elettronica. Il fornitore è extra-UE. Il bene parte dall’Italia e arriva in Francia. La piattaforma viene trattata come fornitore presunto: si genera una prima cessione (venditore cinese – piattaforma), esente con diritto alla detrazione, e una seconda cessione (piattaforma – cliente francese), su cui si applica l’IVA del Paese di destinazione, oppure tramite regime OSS.
Si prenda ora un caso diverso. Un piccolo ente tedesco acquista tramite marketplace beni presenti in Italia da un venditore extra-UE. L’ente non è tenuto ad applicare l’IVA sugli acquisti intracomunitari perché resta sotto soglia. Dal 2027, proprio questo tipo di cliente potrà ricadere nell’area della nuova formulazione dell’art. 14-bis, rendendo la piattaforma il soggetto passivo responsabile dell’IVA sulla cessione.
Le verifiche da fare subito
Per i venditori online il rischio è pensare che la riforma riguardi soltanto i grandi colossi come Amazon o eBay. È vero solo in parte: le piattaforme principali saranno in prima linea, ma gli effetti si ripercuotono anche sui fornitori che vendono attraverso di esse.
Un operatore serio dovrebbe già mappare le seguenti informazioni:
- dove sono stabiliti i fornitori che vendono tramite la piattaforma;
- dove si trovano fisicamente i beni prima della vendita;
- se la piattaforma interviene nel pagamento o nelle condizioni della cessione;
- quale status IVA dichiara l’acquirente e se tale dichiarazione è verificabile;
- quali regimi speciali OSS o IOSS vengono utilizzati e per quali operazioni;
- come vengono conservati i dati utili a dimostrare il trattamento applicato.
Il tema non è soltanto dichiarativo: è contrattuale, tecnologico e documentale. Se la piattaforma diventa fornitore presunto, i flussi informativi con il venditore sottostante devono essere coerenti. Prezzi, aliquote, resi, note di credito e rimborsi non possono restare affidati a procedure non strutturate.
Il punto debole della riforma
La logica europea è comprensibile: presidiare l’IVA dove l’informazione transita davvero. Il marketplace conosce l’ordine, intercetta il pagamento e spesso governa la logistica. È quindi il soggetto tecnicamente più controllabile.
Il punto debole resta però la qualificazione dei rapporti. Non tutte le piattaforme “facilitano” nello stesso modo: alcune ospitano annunci, altre gestiscono quasi ogni aspetto della transazione. Fra questi estremi esiste una zona grigia, e proprio lì nasceranno le principali contestazioni.
Un altro nodo riguarda i clienti non ordinari: enti, piccoli soggetti passivi, regimi speciali, operatori senza pieno diritto di detrazione. Dal 2027 la piattaforma dovrà leggere con maggiore precisione queste posizioni, non sempre supportata da documenti affidabili al momento dell’ordine.
La direzione è tracciata
La riforma ViDA non introduce soltanto nuovi adempimenti. Sposta il baricentro dell’IVA: meno fiducia nella dichiarazione spontanea del singolo venditore estero, più responsabilità sugli intermediari digitali.
Per i marketplace è un salto di qualità nella compliance. Per i venditori extra-UE è un vincolo ulteriore. Per i professionisti è il momento di rivedere contratti, procedure OSS/IOSS e mappatura dei flussi. Aspettare il 2027 può sembrare comodo, ma nella pratica è già tardi per chi gestisce molti Paesi, molti venditori e molte categorie merceologiche.


