Quando l’INPS restituisce contributi previdenziali già portati in deduzione, il fisco non dimentica: quella somma deve tornare a tassazione. Per i contribuenti in regime ordinario la strada è nota – quadro RM, rigo RM4, con tassazione separata (o ordinaria per opzione) e acconto del 20% con codice tributo 4200. Per i forfetari, invece, il percorso cambia radicalmente. Siccome la deduzione non aveva abbassato il reddito IRPEF ma la base dell’imposta sostitutiva nel quadro LM, è lì che il recupero deve avvenire: il rigo LM35 si compila al netto del rimborso o della compensazione ricevuta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 400 del 9 ottobre 2019, e le istruzioni al modello Redditi PF 2026 confermano questa impostazione. La complicazione vera sorge quando il rimborso supera i contributi versati nell’anno – un’ipotesi che il modello non sa gestire da solo, che nessuna circolare ha ancora risolto ufficialmente, e che richiede una scelta operativa consapevole, documentata e difendibile.
Il principio generale: la forma del recupero segue la forma della deduzione
Il rimborso di contributi previdenziali già dedotti va recuperato a tassazione nell’anno in cui avviene. La logica di fondo è che la somma deve tornare nel circuito impositivo in cui aveva operato la deduzione originaria.
Un contributo previdenziale dedotto abbassa la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta. Quando quell’importo torna indietro – per qualsiasi motivo – il risparmio fiscale ottenuto in passato non può restare intatto. Il principio sottostante è quello della corrispondenza tra il tipo di vantaggio ottenuto e la modalità del suo recupero: se la deduzione aveva ridotto il reddito complessivo IRPEF, il rimborso rientra nell’IRPEF; se invece la deduzione aveva operato nell’ambito del regime forfetario, riducendo la base dell’imposta sostitutiva, è lì che il recupero deve avvenire.
Non importa come torni il denaro – accredito bancario dall’INPS, sgravio contributivo, compensazione in F24 con altri debiti: la logica è sempre la stessa.
Il trattamento in regime ordinario: quadro RM, rigo RM4
Per chi determina il reddito in regime ordinario, il riferimento normativo è l’art. 17, comma 1, lettera n-bis), del TUIR. La norma prevede la tassazione separata per le somme ricevute a titolo di rimborso di oneri già dedotti dal reddito complessivo, oppure per i quali si era fruito di una detrazione in periodi d’imposta precedenti.
Operativamente, il rimborso va nel quadro RM del modello Redditi PF, rigo RM4, colonna 1. La colonna 2 consente di optare per la tassazione ordinaria – scelta che a volte conviene fare, non sempre, a seconda della situazione complessiva della dichiarazione. Con la tassazione separata permane un adempimento da tenere a mente: l’acconto del 20% va versato con il codice tributo 4200, entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi. Nella prassi è proprio qui che si concentrano molti degli scarti nei controlli formali: l’acconto viene dimenticato o calcolato male.
Il regime forfetario: perché il quadro RM non basta
Il forfetario non determina il reddito in modo analitico. Applica un coefficiente di redditività ai ricavi, e su quella base ridotta versa un’imposta sostitutiva – al 15% a regime, al 5% per i primi cinque periodi d’imposta delle nuove attività. I contributi previdenziali si deducono da questo reddito nel quadro LM, al rigo LM35, colonna 1: non riducono il reddito complessivo IRPEF, ma la base dell’imposta sostitutiva. È una distinzione fondamentale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale del rimborso contributi INPS per i forfetari con la risposta all’interpello n. 400 del 9 ottobre 2019: ai soli fini della determinazione del reddito assoggettato a imposta sostitutiva, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente va rettificato e recuperato a tassazione nel periodo successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM. Le istruzioni al modello Redditi PF 2026 confermano questa impostazione.
Portare il rimborso in RM4 – come erroneamente fanno alcuni software di studio configurati male – significa applicare la tassazione separata IRPEF con risultato potenzialmente diverso e metodologicamente non corretto rispetto a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate.
Come si compila il rigo LM35: la tecnica della riduzione
In LM35, colonna 1, si indicano i contributi previdenziali versati nell’anno, al netto del rimborso o della compensazione ricevuta. Il rimborso non aggiunge un rigo separato: scala dai contributi deducibili dell’anno.
Esempio pratico. Un consulente informatico in regime forfetario (codice ATECO 62.01.09, coefficiente di redditività 78%) nel 2024 ha versato contributi INPS per 5.800 euro, dedotti nel quadro LM. Nel 2025 emerge un credito previdenziale di 1.300 euro compensato tramite F24 con i contributi del 2025. In quello stesso anno ha versato nuovi contributi per 4.100 euro. Nel modello Redditi PF 2026 indica in LM35 non 4.100 euro, ma: 4.100 – 1.300 = 2.800 euro.
Il caso critico: rimborso superiore ai contributi dell’anno
Se il rimborso ricevuto supera i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno, LM35 da solo non basta: il rigo non può assumere valori negativi. Questa fattispecie – un’eccedenza mai formalmente risolta dall’Agenzia delle Entrate – è la vera zona grigia della casistica.
In dottrina e nella prassi professionale più recente circolano due soluzioni operative, entrambe prive di validazione ufficiale:
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Soluzione A – LM49 → RP21: l’eccedenza transita al rigo LM49 e poi al rigo RP21 come deduzione dal reddito complessivo IRPEF ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR. Si tratta tuttavia di un percorso pensato per una fattispecie diversa – i contributi versati in eccesso rispetto alla capienza del reddito forfetario – non per l’eccedenza da rimborso.
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Soluzione B – Quadro RM, rigo RM4: preferita da una parte della dottrina e segnalata da Informazione Fiscale (maggio 2026). Quando LM35 non riesce ad assorbire il rimborso, il quadro RM offre un trattamento più difendibile in sede di controllo formale.
Allo stato attuale non esiste una risposta univoca e ufficialmente validata. La via più prudente rimane l’analisi caso per caso, documentando la scelta adottata e le ragioni che la sorreggono.
Casi ibridi: quando il regime cambia tra deduzione e rimborso
Il rigo LM35 è la risposta giusta solo a condizione che la deduzione originaria sia avvenuta in costanza di regime forfetario. Se quel contributo era stato dedotto dal reddito complessivo IRPEF – in un anno di regime ordinario – il percorso cambia. Lo stesso dubbio si presenta se il contribuente, nell’anno del rimborso, non è più nel regime forfetario.
La regola operativa è ricostruire tre dati prima di compilare il modello: (1) in quale anno è stato versato e dedotto il contributo; (2) quale regime fiscale applicava il contribuente in quell’anno; (3) in quale anno avviene il rimborso o la compensazione e in quale regime si trova ora il dichiarante. Solo dopo queste verifiche si sceglie il rigo.
Schema riepilogativo delle situazioni operative
| Situazione | Rigo da usare |
|---|---|
| Contributi dedotti dal reddito complessivo (regime ordinario) | RM4 – tassazione separata (o ordinaria su opzione) |
| Contributi dedotti nel quadro LM in regime forfetario (rimborso ≤ contributi versati nell’anno) | LM35, col. 1 – riduzione dei contributi deducibili |
| Contributi forfetari eccedenti la capienza del reddito forfetario (contributi versati > reddito LM) | LM49 → RP21 (quadro RP) |
| Compensazione F24 di credito INPS (contributi da regime forfetario) | LM35, col. 1 – riduzione (stesso trattamento del rimborso diretto) |
| Rimborso INPS > contributi versati nell’anno (forfetario) | Posizione incerta: LM49 + RP21 oppure RM4 |




