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Accesso regime forfettario: soglie, errori e partecipazioni da controllare

26 Giugno, 2026

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Il regime forfettario è più insidioso di quanto appaia. Le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate del 2026 ridefiniscono tre aree critiche: il calcolo proporzionato dei ricavi nel primo anno di attività, il trattamento delle somme incassate per errore e poi restituite – su cui l’Agenzia ha cambiato posizione con la risposta n. 68/2026 rispetto alla precedente n. 26/2026 – e la valutazione delle partecipazioni societarie, con regole diverse tra società di persone, Srl e rete-contratto. La soglia di € 85.000 va ragguagliata ad anno nel primo periodo d’imposta, mentre quella di € 100.000 misura la fuoriuscita immediata sull’importo effettivamente incassato. Per le partecipazioni, la causa ostativa è automatica nelle società di persone ma condizionata al controllo e alla riconducibilità dell’attività nel caso delle Srl. La rete-contratto tra professionisti, priva di soggettività tributaria, è compatibile col regime, ma solo se non si trasforma in una società di fatto.

Regime forfettario e soglie da non leggere in modo automatico

Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.

La regola più nota riguarda il limite dei ricavi o compensi. La soglia ordinaria è fissata a € 85.000. Il dato, però, va trattato con attenzione.

Per l’accesso o la permanenza nel regime, i ricavi e i compensi devono essere considerati tenendo conto dell’anno precedente. Se l’attività è iniziata in corso d’anno, il limite di € 85.000 deve essere ragguagliato ad anno, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023. Qui spesso nasce l’errore.

Si consideri un artigiano che apre la partita Iva il 20 ottobre e incassa € 35.000 entro il 31 dicembre. Guardando solo l’importo assoluto, il contribuente resta sotto € 85.000. Ma il ragguaglio cambia tutto. Se i giorni di attività sono 73, il valore annuo teorico diventa € 175.342, calcolato così: € 35.000 / 73 x 365.

In una situazione simile, il limite ragguagliato risulta superato. Il contribuente non potrà quindi applicare il regime nell’anno successivo.

Il punto da non perdere: il limite di € 85.000 non è sempre un importo fisso da confrontare con gli incassi reali. Nel primo anno, quando l’attività non copre dodici mesi, il calcolo deve essere proporzionato al periodo effettivo.

Il limite di € 100.000 segue una logica diversa

Accanto alla soglia ordinaria opera un secondo limite, molto più severo: quello di € 100.000. In caso di superamento, il regime cessa nell’anno stesso, con una conseguenza operativa spesso trascurata: l’IVA deve essere applicata a partire dalla prima operazione che determina il superamento della soglia, non dall’inizio dell’anno o del periodo successivo.

Qui la logica non è la stessa del limite di € 85.000. La soglia di € 100.000 non viene ragguagliata ad anno. Si guarda l’importo effettivamente incassato nel corso del periodo d’imposta.

Un soggetto che apre la partita Iva il 10 dicembre e incassa € 45.000 entro fine anno non supera la soglia di € 100.000. Resta quindi nel regime per quell’anno. Però, ai fini dell’anno successivo, il limite di € 85.000 deve essere verificato con il ragguaglio ad anno.

La differenza sembra sottile. In realtà è decisiva. Il limite di € 100.000 misura una fuoriuscita immediata, collegata agli incassi effettivi. Il limite di € 85.000 governa l’accesso e la permanenza nell’anno successivo, con la correzione temporale quando serve.

Compensi incassati per errore: conta ciò che spettava davvero

Una delle precisazioni più rilevanti arriva dalla risposta n. 68/2026 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 6 marzo 2026. Il documento ridefinisce l’approccio rispetto alla più rigida risposta n. 26/2026 – con la quale l’Agenzia aveva sostenuto che ogni compenso percepito, anche se successivamente restituito, concorreva al raggiungimento del limite – e cambia l’approccio sulle somme percepite per errore.

Il caso riguardava una professionista in regime forfetario che aveva ricevuto compensi superiori al dovuto per un errore amministrativo del committente pubblico (un’ASP). La Certificazione Unica riportava gli importi lordi, senza correggere le somme poi recuperate.

La questione era semplice solo in apparenza: quelle somme dovevano contare per il limite di € 85.000? Secondo la lettura aggiornata dell’Agenzia, no, se il superamento della soglia dipende solo da importi non spettanti e poi restituiti.

Occorre quindi guardare ai compensi effettivamente spettanti. Non agli importi transitati sul conto in modo meramente materiale, quando l’incasso deriva da un errore provato e seguito da restituzione.

La soluzione, però, non va trasformata in una scorciatoia. Serve documentazione. Nella prassi, questo significa conservare PEC, conteggi del committente, bonifici di restituzione, trattenute operate e ogni prova del ricalcolo.

Se il quadro LM del modello Redditi è già stato compilato includendo anche i compensi non dovuti, il recupero della maggiore imposta sostitutiva può passare da due strade: dichiarazione integrativa oppure istanza di rimborso all’ufficio competente.

Quando la CU sbagliata non decide da sola

Il dato indicato nella Certificazione Unica ha un peso operativo, certo. Ma non può diventare una verità fiscale intoccabile quando esiste prova contraria.

La risposta n. 68/2026 chiarisce proprio questo passaggio. La mancata rettifica della CU da parte del sostituto non impedisce al contribuente di dimostrare che una parte dei compensi non era dovuta.

Il contribuente deve però muoversi con metodo. Non basta dire che il committente ha sbagliato. Occorre ricostruire l’errore, quantificare le somme, dimostrare la restituzione e correggere la dichiarazione, ove necessario.

La lettura è condivisibile, ma impone prudenza. L’Agenzia valorizza una situazione in cui l’errore è documentato e la restituzione risulta avvenuta. Fuori da questo perimetro, il rischio di contestazione resta alto.

Partecipazioni in società: la causa ostativa non è unica

Il comma 57 dell’art. 1 della legge 190/2014 contiene alcune cause ostative molto sensibili. Tra queste rientrano le partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.

In questi casi la regola è rigida. La partecipazione contemporanea all’esercizio dell’attività individuale preclude il regime. Se la causa ostativa nasce durante l’anno, l’effetto normalmente si produce dall’anno successivo. Va però precisato che la partecipazione in società semplice non costituisce causa ostativa, purché la società non produca redditi di impresa o di lavoro autonomo: una distinzione di prassi consolidata che spesso sfugge.

Si pensi a un veterinario in regime forfettario dal 2022 che, nel 2026, costituisce con i figli una società in nome collettivo per esercitare una clinica veterinaria. La causa ostativa si realizza nel 2026. Il regime cesserà dal 2027.

Per le S.r.l. il ragionamento è diverso. Non ogni partecipazione fa perdere automaticamente il regime. Servono due condizioni cumulative: controllo diretto o indiretto della società e attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente individuale, da verificarsi per sezione del codice ATECO.

Il dato formale della quota non basta. Una partecipazione del 51% in una S.r.l. che gestisce una parafarmacia, posseduta da un veterinario in regime forfettario, non integra di per sé la causa ostativa se l’attività sociale non ricade nella medesima sezione ATECO di quella veterinaria.

Naturalmente la verifica va fatta sul concreto. Codice Ateco, clientela, organizzazione, beni utilizzati e prestazioni rese possono raccontare molto più dello statuto.

Rete-contratto e forfettari: apertura, ma non senza limiti

Un altro chiarimento riguarda la rete-contratto tra professionisti. La risposta n. 24/2026 dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2026, relativa al caso di un medico forfettario che intendeva aderire a una rete, ammette la compatibilità con il regime forfetario, purché la rete resti davvero uno strumento organizzativo. Il riferimento normativo è l’art. 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplina le reti tra professionisti.

Il motivo è abbastanza lineare. La rete-contratto non ha autonoma soggettività tributaria. Costi, ricavi, obblighi e rapporti restano imputati ai singoli partecipanti. Non nasce, solo per questo, una società o associazione rilevante ai fini della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57.

Questo chiarimento apre uno spazio interessante per i professionisti. Permette di condividere personale, strumenti, tecnologia o progetti comuni senza dover costituire uno studio associato o una STP.

Il confine, però, è fragile. Se la rete diventa nella sostanza una società di fatto, con gestione unitaria dell’attività e confusione dei rapporti economici, la causa ostativa può riemergere. Il nome del contratto non salva una struttura costruita male.

Quattro casi pratici da tenere sul tavolo

Situazione Soluzione operativa Perché
Partita Iva aperta il 20 ottobre. Incassi entro fine anno pari a € 35.000. Il contribuente esce dal regime nell’anno successivo. Il limite di € 85.000 va ragguagliato ad anno. Il valore teorico supera la soglia.
Partita Iva aperta il 10 dicembre. Incassi entro fine anno pari a € 45.000. Il contribuente non supera la soglia di € 100.000 nell’anno di apertura. L’IVA non si applica retroattivamente. La soglia di € 100.000 non si ragguaglia ad anno. Resta però da verificare il limite di € 85.000 per l’anno successivo.
Professionista in regime forfettario che nel 2026 entra in una S.n.c. con attività coincidente. Il regime cessa dal 2027, salvo causa già esistente nell’anno precedente. La partecipazione in società di persone integra automaticamente la causa ostativa.
Professionista che controlla una S.r.l. con attività non riconducibile alla propria (diversa sezione ATECO). La partecipazione non fa decadere automaticamente dal regime. Per le S.r.l. servono entrambe le condizioni: controllo e riconducibilità dell’attività economica per sezione ATECO.

Gli errori più comuni nella verifica annuale

Nella gestione pratica del regime forfettario, gli errori si ripetono. Il primo è confrontare gli incassi del primo anno con € 85.000 senza ragguaglio. Il secondo è confondere la soglia di € 85.000 con quella di € 100.000, dimenticando che quest’ultima provoca la fuoriuscita immediata con obbligo di applicazione dell’IVA sulle operazioni successive al superamento.

Il terzo riguarda le somme non spettanti. Dopo la risposta n. 68/2026, non è corretto sostenere che ogni incasso materiale pesi sempre sulla soglia. Ma non è corretto neppure sostenere il contrario in modo automatico.

La somma incassata per errore va esclusa solo se il fatto è dimostrabile, l’errore è reale e la restituzione è certa. Il fascicolo documentale diventa, in sostanza, parte della difesa preventiva.

Il quarto errore riguarda le partecipazioni. Molti contribuenti ragionano solo sulla percentuale posseduta. Invece, per le S.r.l., il punto vero è la combinazione tra controllo e attività riconducibile per sezione ATECO. Il quinto errore, spesso sottovalutato, è non verificare la soglia dei redditi da lavoro dipendente o pensione (€ 30.000, elevata a € 35.000 per il solo 2025): una causa ostativa autonoma, distinta da quella sui ricavi.

Una verifica pratica prima della dichiarazione

Prima di chiudere la dichiarazione, il professionista dovrebbe costruire una piccola scheda di controllo. Niente di complicato, ma ordinato.

  1. Data effettiva di apertura della partita Iva o di inizio attività
  2. Giorni di attività nel primo anno
  3. Ricavi o compensi incassati e loro eventuale ragguaglio ad anno
  4. Presenza di incassi anomali o non spettanti, con fascicolo documentale completo
  5. Documenti che provano eventuali restituzioni (PEC, note dell’ente, bonifici, ricalcoli)
  6. Redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente (verifica soglia € 30.000/€ 35.000)
  7. Partecipazioni in società di persone, associazioni, imprese familiari o S.r.l.
  8. Eventuale adesione a reti professionali o accordi organizzativi simili

Questa verifica riduce il rischio di accorgersi troppo tardi della fuoriuscita. E consente anche di spiegare la posizione del contribuente in caso di controllo.

La linea che emerge dai chiarimenti del Fisco

Il quadro che si ricava dalle ultime risposte non è permissivo. È più selettivo.

Da un lato, l’Agenzia riconosce che il regime non può saltare per un incasso non spettante, quando l’errore è provato e il denaro è stato restituito. Dall’altro lato, chiede di guardare alla sostanza delle operazioni.

La rete-contratto è ammessa se resta rete-contratto. La S.r.l. non è sempre ostativa, ma lo diventa quando il contribuente la controlla e l’attività ricade nella medesima sezione ATECO della sua. La S.n.c., invece, resta un ostacolo molto più diretto, senza margini di valutazione sostanziale.

Il regime forfettario non vive più solo di conti rapidi. Vive di qualificazioni giuridiche corrette, documenti conservati bene e verifiche fatte prima, non dopo.

Infografica

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