Dal periodo d’imposta 2024, grazie al D.Lgs. 1/2024, i sostituti d’imposta sono esonerati dall’emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai forfettari. Ma attenzione: l’esonero non è automatico per tutti. La Risposta n. 127 del 22 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, quando il compenso non transita dallo SdI tramite fattura elettronica – come accade per i produttori assicurativi di quarto gruppo le cui prestazioni sono esenti IVA e non soggette a obbligo di fatturazione – la CU torna ad essere obbligatoria. Il criterio dirimente non è il regime fiscale del percettore, ma la tracciabilità del dato reddituale. Il sostituto deve verificare non solo se il percettore è forfettario, ma se il compenso è già conosciuto dall’Agenzia tramite SdI. Se la risposta è no, la CU va emessa, usando il codice 25 per i compensi 2024 (CU 2025) e il codice 24 per i compensi 2025 (CU 2026). Lo stesso principio era già stato affermato per i medici convenzionati SSN con l’interpello n. 132/2025. Per le CU omesse nel 2024, l’Agenzia apre alla disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 10 della L. 212/2000, ma solo in presenza di un dubbio normativo effettivo.
Perché la CU non è sparita per tutti
Dal periodo d’imposta 2024 il sistema è cambiato. L’art. 4, comma 6-septies, del D.P.R. 322/1998, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 1/2024, ha eliminato l’obbligo di Certificazione unica per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio.
La semplificazione, però, poggia su un presupposto preciso: l’Amministrazione finanziaria deve ricevere i dati dei compensi attraverso la fattura elettronica. Non è una cancellazione “a prescindere”. È una sostituzione del canale informativo.
Qui sta il nodo. Se la fattura elettronica manca perché l’operazione è legittimamente fuori dall’obbligo di fatturazione, quei dati non arrivano allo SdI. E se non arrivano allo SdI, la CU torna a essere lo strumento necessario per certificare il compenso.
Il caso dei produttori assicurativi
La risposta n. 127/2026 nasce dal caso di un’agenzia assicurativa che si avvale di produttori di quarto gruppo in regime forfettario. Si tratta di collaboratori che operano nell’ambito dell’intermediazione assicurativa e che percepiscono compensi o provvigioni.
Le prestazioni assicurative e le attività collegate possono rientrare tra le operazioni esenti IVA. In particolare, l’art. 10, primo comma, n. 6) del D.P.R. 633/1972 disciplina le operazioni di assicurazione e riassicurazione, e il n. 9) dello stesso articolo riguarda le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a determinate operazioni esenti, comprese quelle assicurative.
Per queste operazioni, l’art. 22, primo comma, n. 6), del D.P.R. 633/1972 prevede che la fattura non sia obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Inoltre, il D.M. 10 maggio 2019 esclude tali prestazioni anche dagli obblighi di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi.
Il risultato pratico è semplice, ma insidioso: il produttore forfettario può non emettere fattura elettronica e l’agenzia non ha un flusso digitale che permetta al Fisco di acquisire i dati. In quel caso l’esonero dalla CU non regge.
La regola operativa per lo studio
La regola da usare in studio non dovrebbe partire solo dalla domanda “il percettore è forfettario?”. Questa domanda, da sola, oggi non basta più.
Occorre verificare se il compenso è stato documentato da fattura elettronica transitata dallo SdI. Se sì, l’esonero dalla CU trova la sua ragione naturale. Se no, si deve capire perché la fattura non c’è.
Quando la mancata fatturazione elettronica dipende da un esonero normativo, come nel caso dei produttori assicurativi di quarto gruppo, il sostituto d’imposta deve rilasciare e trasmettere la Certificazione unica. La CU non serve a calcolare una ritenuta, perché il forfettario non la subisce. Serve a rendere visibile il compenso.
Attenzione al falso automatismo. Non basta dire “è forfettario, quindi niente CU”. La verifica corretta è: “il compenso è già conosciuto dall’Agenzia perché passato dallo SdI?”. Se la risposta è negativa, l’esonero diventa fragile.
Quali operazioni possono essere coinvolte
Il chiarimento riguarda un caso specifico, ma il criterio è più ampio. Non si ferma al solo produttore assicurativo, perché la logica dell’Agenzia è legata alla tracciabilità del dato. Lo stesso principio era già stato affermato in precedenza dall’interpello n. 132/2025, che aveva stabilito l’obbligo di CU per i medici convenzionati SSN in regime forfettario, i cui compensi sono liquidati tramite foglio di liquidazione e non transitano dallo SdI.
Possono essere interessate le operazioni esenti IVA per le quali l’art. 22 del D.P.R. 633/1972 non impone la fattura, salvo richiesta del cliente. Si pensi, nella prassi, alle operazioni assicurative di cui all’art. 10, primo comma, n. 6) e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione collegate alle operazioni indicate al n. 9) del medesimo articolo. Rientrano nell’eccezione anche alcune indennità – come quelle di maternità corrisposte agli iscritti alla Gestione Separata INPS – che non derivano da fattura elettronica.
Serve però una lettura prudente. Non ogni mediazione rientra automaticamente in questo perimetro. Una mediazione immobiliare ordinaria, ad esempio, non va confusa con l’intermediazione collegata a operazioni finanziarie, assicurative o assimilate espressamente elencate nell’art. 10 del decreto IVA.
Come compilare la Certificazione unica
L’Agenzia delle Entrate fornisce anche una traccia operativa per le annualità già interessate dal cambio normativo. È un passaggio delicato, perché molti sostituti hanno interpretato l’esonero in senso pieno.
| Compensi corrisposti | Modello CU | Indicazione operativa | Codice (punto 6) |
|---|---|---|---|
| Anno 2024 | CU 2025 | Somme non assoggettate a ritenuta corrisposte a soggetti in regime forfettario per le quali non si applica l’esonero ex comma 6-septies | Codice 25 |
| Anno 2025 | CU 2026 | Somme non assoggettate a ritenuta corrisposte a soggetti in regime forfettario per le quali non si applica l’esonero ex comma 6-septies (inclusi produttori assicurativi di quarto gruppo) | Codice 24 |
La distinzione tra codice 25 e codice 24 nasce dal diverso assetto delle istruzioni CU tra le annualità. Per il 2024 si usa il codice 25 nella CU 2025. Per i compensi 2025, da riportare nella CU 2026, la soluzione indicata è il codice 24.
Un esempio pratico per non sbagliare
Si consideri un’agenzia assicurativa che nel 2025 corrisponde 6.000 euro a un produttore di quarto gruppo in regime forfettario. Il produttore svolge attività esente IVA e non emette fattura elettronica, perché l’operazione rientra nel perimetro dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972.
In questa situazione l’agenzia non applica ritenuta d’acconto, perché il percettore è forfettario. Tuttavia deve predisporre la CU 2026, indicando il compenso e usando il codice 24 nel punto 6 dei dati fiscali.
Diverso il caso di un consulente informatico forfettario che emette regolare fattura elettronica tramite SdI per una prestazione professionale. In quel caso il dato è già acquisito dal sistema. Il sostituto, salvo casi particolari, non deve inviare la CU per quel compenso.
Il problema delle CU già omesse
Il punto più scomodo riguarda i compensi 2024. Molti sostituti, leggendo la nuova norma, hanno escluso tutti i forfettari dal flusso CU. Era una lettura comprensibile, ma non sempre corretta.
La risposta n. 127/2026 apre quindi il tema delle CU tardive o correttive. L’Agenzia richiama l’incertezza interpretativa e, per gli anni 2024 e 2025, prospetta la possibile disapplicazione delle sanzioni da parte degli uffici competenti ai sensi dell’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che tutela il contribuente di fronte a obiettive condizioni di incertezza normativa.
Occorre però evitare una conclusione troppo comoda: la disapplicazione non è un condono automatico. Il sostituto deve poter dimostrare che l’errore nasceva da un dubbio normativo effettivo, non da una semplice disattenzione organizzativa.
Nella pratica conviene mappare subito i compensi corrisposti a forfettari senza fattura elettronica. Poi si valuta se trasmettere le CU mancanti o rettificare quelle già inviate. Meglio farlo con una nota interna, utile anche in caso di controllo.
La check list per lo studio
Per gestire correttamente il caso, lo studio dovrebbe inserire un controllo specifico nelle procedure annuali. Non serve complicare troppo il processo. Serve però una domanda in più.
- Verificare se il percettore applica il regime forfettario o di vantaggio
- Controllare se il compenso è documentato da fattura elettronica transitata dallo SdI
- Se la fattura elettronica non c’è, individuare il motivo dell’assenza
- Distinguere tra omissione irregolare della fattura ed esonero normativo dalla fatturazione
- Per le operazioni esenti e non fatturate, valutare l’obbligo di CU (incluse le ipotesi di indennità non derivanti da fattura, come alcune indennità di maternità INPS)
- Scegliere il codice CU corretto in base all’annualità di riferimento: codice 25 per i compensi 2024, codice 24 per i compensi 2025
Questa verifica evita il rischio più frequente: trattare tutti i forfettari allo stesso modo. Dal 2024 non è più una scorciatoia sicura.
Il vero criterio è la tracciabilità del compenso
La risposta dell’Agenzia delle Entrate segue una linea precisa. La semplificazione resta, ma solo quando il Fisco riceve già il dato tramite un altro canale digitale.
Quando il compenso non passa dallo SdI e non passa dai corrispettivi telematici, la Certificazione unica conserva la sua funzione. Non è un adempimento duplicato. È l’unico canale informativo rimasto.
Per imprese, agenzie assicurative e studi professionali il messaggio operativo è netto: l’esonero CU per i forfettari va applicato dopo una verifica documentale, non per automatismo anagrafico. Il regime fiscale del percettore è solo il primo pezzo del ragionamento.




