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Responsabilità fiscale presidente ASD: il subentro non basta per pagare

6 Maggio, 2026

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Il nuovo presidente di una associazione sportiva dilettantistica non eredita automaticamente i debiti fiscali lasciati dalla precedente gestione. Ma non può neppure rifugiarsi dietro un semplice “non c’ero”. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9937 del 17 aprile 2026, ridisegna il confine: serve una verifica concreta della condotta tenuta dopo il subentro. In pratica, conta ciò che il rappresentante ha fatto, ciò che poteva fare e ciò che ha documentato.

La regola, per le ASD non riconosciute, si muove tra due poli. Da un lato l’art. 38 c.c., che chiama in causa chi agisce in nome e per conto dell’associazione. Dall’altro la particolarità del diritto tributario, dove l’obbligazione nasce dalla legge e impone al legale rappresentante un presidio più ampio sugli adempimenti fiscali. La carica non basta. Però la carica obbliga a guardare.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda una associazione sportiva dilettantistica che aveva omesso la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2007. Non si trattava, almeno secondo l’accertamento, di una posizione priva di movimentazione. L’ente aveva emesso cinque fatture per sponsorizzazioni, con un imponibile complessivo pari a € 106.886.

L’Agenzia delle Entrate, dopo un processo verbale di constatazione redatto nel 2012, aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IVA e IRAP. L’atto era stato notificato anche al presidente in carica al momento della verifica e della notifica. Quel presidente, però, non risultava legale rappresentante nell’anno d’imposta oggetto di recupero.

Da qui nasce il nodo. Il presidente subentrato può essere chiamato a rispondere per una dichiarazione omessa quando non amministrava ancora l’ente? La risposta della Corte non è né assolutoria né punitiva in modo automatico. Ed è proprio questo il passaggio più utile per chi assiste le associazioni sportive.

Perché l’articolo 38 c.c. non crea un automatismo

L’art. 38 del codice civile stabilisce che, per le obbligazioni assunte da chi rappresenta una associazione non riconosciuta, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Nel diritto civile questa responsabilità è tradizionalmente legata alla concreta attività svolta. Non risponde chi ha solo una qualifica scritta su un verbale. Risponde chi ha trattato, firmato, ordinato, assunto obbligazioni. La giurisprudenza la descrive spesso come una garanzia ex lege, accessoria rispetto all’obbligazione dell’ente.

Trasportare lo stesso criterio, senza adattamenti, nel diritto tributario sarebbe però fuorviante. L’imposta non nasce da un contratto firmato con un terzo. Nasce dalla legge. E il rappresentante legale non è soltanto il soggetto che apre il conto corrente o firma una convenzione. È anche il soggetto che deve curare dichiarazioni, versamenti, comunicazioni e correzioni fiscali.

Responsabilità fiscale presidente ASD: cosa cambia nel subentro

La responsabilità fiscale presidente ASD diventa più delicata quando cambia la governance. Il subentrante, secondo la Cassazione, non può limitarsi a dire che la violazione appartiene alla gestione precedente. Deve verificare la posizione fiscale dell’ente e attivarsi, nei limiti consentiti dalla normativa.

Questo non significa che il nuovo presidente paghi sempre per il passato. Sarebbe una responsabilità oggettiva, e la Corte la esclude. Significa, invece, che il presidente deve provare di aver esercitato una diligenza coerente con la funzione assunta. Ha controllato il cassetto fiscale? Ha chiesto le dichiarazioni degli anni precedenti? Ha esaminato fatture, sponsorizzazioni e registri IVA? Ha coinvolto un professionista? Ha verbalizzato le anomalie trovate?

Il punto non è soltanto sapere se l’irregolarità esisteva. Il punto è capire se, una volta assunta la carica, il nuovo legale rappresentante potesse ancora intervenire. Una dichiarazione omessa non si corregge come una dichiarazione infedele già presentata. Se i termini e gli strumenti non permettono più una regolarizzazione utile, la diligenza si sposta sul piano documentale: ricostruire, verbalizzare, valutare i rischi, contestare quando vi sono ragioni fondate.

Il confine tra controllo doveroso e colpa automatica

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sufficiente la qualifica rivestita al momento dell’accertamento. Per la Cassazione non bastava. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il presidente subentrato avesse adempiuto agli obblighi tributari su di lui incombenti dopo l’assunzione della carica.

È un equilibrio sottile. Il Fisco non deve inseguire solo chi, anni prima, ha materialmente emesso le fatture o incassato le sponsorizzazioni. Un’associazione continua a esistere anche quando cambia il direttivo. Però l’Amministrazione non può trasformare la successione nella carica in una scorciatoia probatoria.

La responsabilità, allora, diventa responsabilità di presidio. Non una condanna per investitura. Conta la sequenza dei fatti: quando il presidente è entrato, quali poteri aveva, cosa risultava dai documenti, quali verifiche ha svolto, quali rimedi erano ancora praticabili.

I consiglieri del direttivo non sono tutti uguali

Un altro passaggio va letto con attenzione. Nelle associazioni non riconosciute, le cariche interne non hanno tutte lo stesso peso. Se lo statuto attribuisce al consiglio direttivo la gestione dell’ente, l’assunzione della carica può far presumere un coinvolgimento effettivo nelle scelte amministrative, salvo prova contraria.

Diverso è il caso del semplice consigliere privo di rappresentanza e senza operatività concreta. Qui non basta indicare il nome nel direttivo. L’Amministrazione deve dimostrare l’attività negoziale o gestionale svolta in concreto. In altre parole, una cosa è partecipare davvero alla gestione. Altra cosa è risultare in un elenco, magari per ragioni associative o sportive.

Questa distinzione è decisiva nella prassi. Molte ASD hanno direttivi formalmente ampi, ma con una gestione concentrata su poche persone. Il rischio nasce quando i verbali non raccontano la realtà. O, peggio, quando la raccontano male.

Il Registro nazionale non cancella il rischio fiscale

La pronuncia si inserisce in un contesto molto diverso da quello del 2007. Oggi le associazioni sportive vivono dentro un sistema più digitale, più tracciato, più verificabile. Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività, ai fini delle norme che l’ordinamento collega a quella qualifica.

Questa certificazione, prevista dall’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2021 e collegata alla disciplina del Registro, non è però una sanatoria fiscale permanente. L’iscrizione al Registro, l’affiliazione sportiva e il riconoscimento ai fini sportivi non cancellano gli obblighi IVA, IRES, IRAP o dichiarativi quando l’ente svolge attività fiscalmente rilevanti.

Il punto più frequente resta quello delle sponsorizzazioni. Sono entrate commerciali, anche se servono a finanziare l’attività istituzionale. Vanno gestite con attenzione: fatture, tracciabilità, regime IVA applicato, eventuale opzione per la legge n. 398/1991, registrazioni e dichiarazioni.

La due diligence minima prima di accettare la presidenza

Chi assume la presidenza di una ASD dovrebbe pretendere un passaggio di consegne scritto. Non per sfiducia personale. Per proteggere l’ente, il nuovo direttivo e anche chi lascia. Nella prassi, questa fase viene spesso liquidata con un verbale di poche righe. È poco. A volte è pochissimo.

Verifica da fare Perché serve
Cassetto fiscale e posizione anagrafica Permette di individuare dichiarazioni, comunicazioni, avvisi e anomalie già presenti.
Dichiarazioni degli ultimi anni Consente di capire se vi sono omissioni, tardività o incoerenze da gestire.
Fatture emesse e sponsorizzazioni Aiuta a distinguere ricavi istituzionali e proventi commerciali fiscalmente rilevanti.
Regime fiscale applicato Serve a verificare l’opzione per la legge n. 398/1991 o altri regimi utilizzati.
Modello EAS e variazioni rilevanti Incide sull’accesso ad alcune agevolazioni degli enti associativi.
Registri, liquidazioni IVA e versamenti Mostra se la gestione fiscale è coerente con le operazioni realmente svolte.
Verbali del direttivo e assemblee Documenta chi decideva, quali deleghe esistevano e quali controlli sono stati svolti.
Contenziosi, cartelle e avvisi pendenti Evita che il nuovo presidente scopra i problemi solo dopo una notifica.

Il verbale di consegna dovrebbe indicare i documenti ricevuti, quelli mancanti e le richieste formulate al precedente direttivo. Se emergono criticità, è opportuno inserirle in un verbale successivo. Non serve una liturgia notarile. Servono tracce verificabili.

Un esempio pratico per capire il rischio

Si consideri una ASD che nel 2026 cambia presidente. Il nuovo direttivo scopre che, due anni prima, erano state emesse fatture per sponsorizzazioni, ma non trova dichiarazioni fiscali coerenti. Il presidente subentrante non era presente in quel periodo. Questo dato lo aiuta, ma non chiude la questione.

La condotta prudente passa da alcuni passaggi essenziali. Recuperare le fatture. Verificare i conti correnti. Controllare se esistono dichiarazioni presentate, dichiarazioni omesse o versamenti mancanti. Chiedere al consulente se vi sono ancora strumenti di regolarizzazione. Se non vi sono margini, verbalizzare l’impossibilità di intervenire e conservare la documentazione.

Se invece il nuovo presidente riceve le carte, vede l’anomalia e resta fermo, il discorso cambia. In quel caso non gli viene contestato di avere emesso le vecchie fatture. Gli viene contestato di non aver presidiato il problema quando era ormai lui a rappresentare l’associazione.

Cosa devono fare consulenti e nuovi presidenti

Per i consulenti, l’ordinanza è un avvertimento molto operativo. Ogni cambio di presidente dovrebbe aprire un controllo minimo. Non basta aggiornare il codice fiscale, comunicare la variazione agli organismi sportivi e cambiare le firme in banca.

Occorre costruire un fascicolo di subentro. Dentro dovrebbero entrare statuto, verbali, documenti contabili, dichiarazioni, fatture, contratti di sponsorizzazione, estratti conto, eventuali avvisi, ricevute telematiche e una relazione sintetica sulle criticità. Anche una relazione breve. Ma firmata, datata e comprensibile.

Questa cautela non serve solo in caso di accertamento. Serve anche nella gestione interna. Il nuovo direttivo deve sapere che cosa sta prendendo in mano. E i soci devono capire che la presidenza non è una disponibilità formale, prestata per spirito sportivo. È una funzione amministrativa.

Il punto che la pronuncia lascia aperto

La decisione è condivisibile, ma non elimina ogni incertezza. Il concetto di “diligenza esigibile” resta elastico. Per una piccola ASD di quartiere non può valere lo stesso standard di una realtà strutturata, con sponsorizzazioni significative e consulenza continuativa.

Questo è il punto critico. Se il giudice pretende un controllo troppo sofisticato, la responsabilità rischia di tornare oggettiva per altra via. Se invece accetta verifiche solo apparenti, si apre la strada alla staffetta dei presidenti e alla dispersione delle responsabilità.

La soluzione sta nella prova concreta. Non dichiarazioni generiche, ma documenti. Non frasi difensive, ma condotte. Il presidente diligente non deve dimostrare di avere risolto ogni problema ereditato. Deve dimostrare di averlo cercato, compreso e gestito con gli strumenti disponibili.

Una regola severa, ma non cieca

La Cassazione consegna alle ASD una regola meno comoda di quanto sembri. Il passato fiscale non diventa colpa personale solo perché cambia il presidente. Però il passato fiscale entra nel perimetro di controllo di chi accetta la rappresentanza dell’ente.

Nel dilettantismo sportivo questo passaggio pesa. Molte cariche nascono da disponibilità, amicizia, urgenza organizzativa. Ma davanti al Fisco la buona volontà non sostituisce la contabilità. Chi entra deve guardare. Chi non guarda, quando poteva farlo, si espone.

La differenza è tutta qui. Non paga perché è entrato. Può rispondere se, dopo essere entrato, ha lasciato che il problema restasse invisibile.

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