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Regime iva riaddebito spese ai clienti

26 Settembre, 2025

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Dal primo gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica sostanziale nel trattamento fiscale del riaddebito spese ai clienti per i professionisti italiani. Il D.Lgs. 192/2024, attuativo della riforma fiscale, ha stravolto le regole precedenti introducendo il principio di neutralità per le spese analiticamente riaddebitate. Un cambiamento che tocca sia i professionisti in regime ordinario che quelli forfettari, seppur con alcune differenze operative.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Dal 2025 il riaddebito spese ai clienti è fiscalmente neutro se addebitato analiticamente, sia per professionisti ordinari che forfettari.
  • In regime ordinario le spese riaddebitate non concorrono al reddito, ma non sono più deducibili. L’IVA su tali spese resta detraibile.
  • Per i forfettari: le spese anticipate “in nome e per conto” restano escluse dal fatturato; le spese intestate al professionista sono imponibili.
  • Ai fini IVA, solo le spese “in nome e per conto” del cliente sono escluse dalla base imponibile; tutte le altre vanno assoggettate a IVA ordinaria.
  • Dal 2025 il riaddebito non è più soggetto a ritenuta d’acconto del 20% e non incide sui contributi previdenziali.
  • Restano criticità e dubbi applicativi su spese miste, rimborsi non analitici e documentazione richiesta.

Le due tipologie di mandato e i riflessi fiscali

Nella prassi professionale occorre distinguere due fattispecie distinte quando si parla di spese anticipate per conto del cliente. Il mandato con rappresentanza si verifica quando il professionista agisce “in nome e per conto” del committente – situazione già disciplinata dall’articolo 15, comma 1, numero 3 del DPR 633/1972. In questo caso i documenti risultano intestati direttamente al cliente e il riaddebito spese ai clienti non ha mai costituito materia imponibile.

Diversa la configurazione del mandato senza rappresentanza, dove il professionista sostiene spese “per conto” ma intestate al proprio nome. Qui la riforma ha prodotto i suoi effetti più significativi. Fino al 2024 queste spese concorrevano alla formazione del reddito professionale, generando un meccanismo di doppia tassazione che la normativa ha finalmente superato.

Il regime ordinario dopo la riforma del 2025

Per i professionisti in regime ordinario, l’articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR stabilisce ora che non concorrono alla formazione del reddito “le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”. Il riaddebito analitico delle spese rappresenta dunque una mera partita di giro.

La contropartita di questa neutralità reddituale si manifesta nell’articolo 54-ter, comma 1 del TUIR: le spese riaddebitate non risultano più deducibili per il professionista che le sostiene. Un meccanismo che elimina alla radice la precedente asimmetria fiscale. Il professionista continua a portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti, ma non può più dedurre il costo dal reddito imponibile.

Restano tuttavia alcune tutele per il professionista. L’articolo 54-ter, comma 2 prevede la deducibilità delle spese non rimborsate entro un anno dalla fatturazione, per importi comprensivi del compenso non superiori a 2.500 euro. Si consideri inoltre la deducibilità nei casi di prescrizione del credito o esito infruttuoso di azione esecutiva.

Regime forfettario: un quadro di sostanziale continuità

Per i forfettari il riaddebito spese ai clienti mantiene caratteristiche peculiari. La relazione tecnica al D.Lgs. 192/2024 chiarisce che la modifica non determina effetti finanziari rispetto alla legislazione previgente. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato con l’interpello 428/2022 che i rimborsi di spese anticipate “in nome e per conto” del cliente non rilevano nel calcolo del fatturato forfettario.

Diversamente, continuano a essere rilevanti i rimborsi delle spese sostenute dal professionista forfettario per l’esecuzione dell’incarico (viaggi, vitto, alloggio) quando intestate al suo nome. In questo caso l’IVA assolta non è detraibile e diventa componente del costo da riaddebitare al cliente.

Questioni operative nella gestione IVA

Il trattamento IVA del riaddebito presenta aspetti di particolare complessità. Occorre distinguere tra spese sostenute “in nome e per conto” (articolo 15 DPR 633/1972) e quelle sostenute “per conto” del cliente ma intestate al professionista. Nel primo caso l’esclusione dalla base imponibile è consolidata, nel secondo il riaddebito rimane soggetto ad IVA ordinaria.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo rigoroso il requisito della “regolare documentazione” richiesto dall’articolo 15. Nella pratica professionale si osserva come le spese documentate da scontrino fiscale non possano beneficiare dell’esclusione IVA, diversamente da quelle supportate da fattura intestata al cliente.

È opportuno notare come il riaddebito di spese comuni tra professionisti che condividono lo stesso studio segua regole specifiche. Secondo la Circolare 58/E del 2001, tali operazioni devono essere fatturate con applicazione dell’IVA ordinaria, configurandosi come prestazioni di servizi tra mandatario e mandante.

Aspetti previdenziali e ritenute d’acconto

Dal 2025 il riaddebito analitico delle spese non è più soggetto a ritenuta d’acconto del 20%. Un cambiamento significativo che semplifica gli adempimenti per committenti e professionisti. Anche sotto il profilo previdenziale, le spese riaddebitate analiticamente non concorrono più alla base di calcolo dei contributi.

Tuttavia permangono alcune criticità applicative. Come spesso accade nella transizione normativa, mancano ancora chiarimenti ufficiali su casistiche particolari, come il trattamento delle spese miste o dei rimborsi forfettari non analitici.

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