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Regime forfettario beni usati: l’Agenzia delle Entrate chiarisce la compatibilità con il regime del margine

16 Luglio, 2025

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un chiarimento fondamentale per tutti quei contribuenti che intendono avviare un’attività di commercio di regime forfettario beni usati. Con la risposta ad interpello n. 181 del 7 luglio 2025, l’amministrazione finanziaria ha definitivamente stabilito che l’incompatibilità tra regime forfettario e regimi IVA speciali obbligatori sussiste unicamente quando il regime speciale sia già stato applicato in passato dal contribuente. La questione, che da tempo interessava numerosi operatori del settore, trova ora una soluzione chiara e definitiva. Si tratta di un orientamento che apre nuove prospettive per molti contribuenti che intendevano diversificare la propria attività includendo la vendita di beni usati, senza dover rinunciare ai vantaggi fiscali del regime agevolato.

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Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia

L’interpello nasce da una situazione concreta, piuttosto comune nella prassi applicativa. Un contribuente esercente attività di commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici – incluse le relative riparazioni – si trovava nella necessità di transitare dal regime fiscale di vantaggio al regime forfettario beni usati dal 1° gennaio 2025, avendo superato il limite anagrafico di 35 anni.

La particolarità del caso risiedeva nell’intenzione del contribuente di ampliare, dal 2025, la propria attività includendo anche la vendita di piccoli elettrodomestici usati. Quest’ultima tipologia di operazioni sarebbe stata soggetta, ai sensi della normativa IVA, al cosiddetto regime del margine con metodo globale, considerato il valore dei beni commercializzati inferiore a 516,46 euro.

Si poneva quindi il dubbio – peraltro non infrequente nella casistica professionale – circa la possibilità di mantenere il regime forfettario in presenza di un’attività che, per sua natura, dovrebbe essere assoggettata ad un regime IVA speciale obbligatorio.

Incompatibilità tra regimi: il principio generale e le sue eccezioni

Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 9/E del 2019, l’incompatibilità con il regime forfettario beni usati risulta “in re ipsa” ogni qualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi sia obbligatorio ex lege. Tuttavia – e qui sta il punto cruciale della questione – la stessa circolare precisa una deroga significativa.

Nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, risulta ammessa l’applicazione del regime forfettario. La condizione è che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario. È una distinzione sottile ma fondamentale, che spesso viene trascurata nell’analisi dei casi concreti.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato questa disposizione in modo restrittivo, ma nella pratica professionale si osserva come l’amministrazione finanziaria tenda a privilegiare un approccio sostanziale piuttosto che meramente formale.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’orientamento espresso nella risposta n. 181 rappresenta un chiarimento di notevole rilevanza pratica. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso specifico sottoposto, il contribuente può effettivamente adottare il regime forfettario beni usati per l’attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati che intende avviare nel 2025.

Il ragionamento seguito dall’amministrazione finanziaria si basa su un elemento chiave: non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2025 nei quali l’istante abbia applicato il regime IVA del margine, viene meno l’incompatibilità che generalmente caratterizza questa tipologia di operazioni.

Si consideri che questa interpretazione apre scenari interessanti per tutti quei contribuenti che si trovano in situazioni analoghe. Nella prassi spesso accade che operatori economici intendano diversificare la propria attività senza perdere i benefici del regime agevolato.

Aspetti procedurali per l’adesione al regime

Per quanto riguarda gli adempimenti necessari, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise. L’adesione al regime forfettario beni usati dovrà essere comunicata attraverso la dichiarazione di inizio attività, utilizzando il modello AA9/12.

In particolare, sarà necessario barrare la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, comunicando lo svolgimento dell’ulteriore attività. Nel quadro B, nella sezione dedicata ai regimi fiscali agevolati, dovrà essere indicato il valore “2”, attualmente previsto per il regime forfettario.

Successivamente – e questo è un aspetto spesso trascurato – l’adesione al regime forfettario dovrà essere confermata in sede di dichiarazione dei redditi. Sarà necessario attestare tutti i requisiti necessari per l’applicazione del regime, compresa l’assenza delle relative cause ostative.

Novità del regime forfettario per il 2025

È opportuno notare che il regime forfettario beni usati beneficia delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Una modifica particolarmente significativa riguarda l’innalzamento della soglia di reddito da lavoro dipendente che preclude l’accesso al regime agevolato.

Per il solo anno 2025, la soglia è stata elevata da 30.000 a 35.000 euro. Si tratta di una norma transitoria, ma che permette a un maggior numero di contribuenti di accedere o mantenere il regime forfettario anche in presenza di altri redditi.

Nell’esperienza applicativa si osserva come questa modifica possa interessare diverse categorie di lavoratori. Un esempio concreto: un dipendente che nel 2024 ha percepito 32.000 euro di stipendio può ora accedere al regime forfettario per un’attività autonoma, cosa che non sarebbe stata possibile con la precedente soglia di 30.000 euro.

Implicazioni pratiche e criticità ricorrenti

La questione della compatibilità tra regime forfettario beni usati e regime del margine presenta aspetti spesso sottovalutati. Nella casistica comune emerge come molti contribuenti non valutino adeguatamente le conseguenze dell’eventuale applicazione pregressa di regimi speciali.

È fondamentale comprendere che l’incompatibilità non deriva dall’esistenza teorica di un regime speciale per una determinata attività, ma dalla sua concreta applicazione in periodi precedenti. Questo principio ha implicazioni significative per la pianificazione fiscale delle attività economiche.

Un altro aspetto rilevante riguarda la necessità di documentare adeguatamente l’assenza di precedenti applicazioni del regime del margine. Nella pratica professionale si raccomanda di conservare tutta la documentazione relativa alle scelte operate in materia di regimi IVA.

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