La dichiarazione dei redditi delle società di capitali per l’anno d’imposta 2024 presenta significative modifiche strutturali nel quadro RQ modello Redditi, introdotte dal decreto legislativo 192/2024 sulla Riforma Irpef ed Ires. Si tratta di innovazioni che interessano principalmente tre ambiti: il riallineamento dei maggiori valori contabili per operazioni straordinarie, la gestione delle divergenze emerse da cambiamento dei principi contabili e l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta. Il quadro RQ si conferma quale sezione dedicata alla determinazione di imposte che – per loro natura particolare – non trovano collocazione negli altri quadri del modello. Nel dettaglio, accoglie prevalentemente imposte sostitutive o straordinarie, derivanti dall’adesione del contribuente a regimi fiscali specifici.
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Quadro RQ, Operazioni straordinarie: la sezione VI-B
La nuova sezione VI-B disciplina l’imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni per le operazioni straordinarie realizzate dal 1° gennaio 2024. L’articolo 12 del D.Lgs. 192/2024 ha infatti modificato la disciplina dei riallineamenti con efficacia immediata per le operazioni del 2024.
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Per le operazioni del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 resta applicabile il regime precedente, con compilazione della sezione VI-A. La distinzione temporale assume rilevanza pratica considerevole: mentre per il regime pregresso si utilizzava il codice tributo 1126, per le nuove disposizioni sono stati istituiti i codici tributo 1865 e 1866 (risoluzione 36/E/2025).
Il nuovo articolo 176, comma 2-ter, TUIR prevede un’imposta sostitutiva del 18% ai fini IRES e del 3% ai fini IRAP sui maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio dell’operazione.
La sezione VI-B prevede una compilazione articolata. Nel rigo RQ23 per il riallineamento IRES: colonna 1 per l’importo dei maggiori valori di immobilizzazioni materiali e immateriali, colonna 2 per l’imposta al 18%, colonna 3 per eventuali addizionali percentuali, colonna 4 per l’imposta corrispondente e colonna 5 per il totale.
Nel rigo RQ24 per l’IRAP: analoga struttura con aliquota base del 3%, ma in colonna 3 va indicata l’eventuale differenza positiva tra l’aliquota IRAP del contribuente e quella standard per le imprese industriali.
Riallineamento principi contabili: sezione VII-A
Gli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 192/2024 hanno introdotto una disciplina uniforme per il riallineamento delle divergenze emerse dal cambiamento dei principi contabili. La sezione VII-A gestisce questa problematica attraverso due metodologie alternative.
Il metodo del saldo globale (comma 1, art. 11) considera la totalità delle divergenze positive e negative. Se il saldo risulta positivo, viene assoggettato a tassazione separata con aliquota ordinaria IRES e IRAP. Un saldo negativo determina invece deduzione per quote costanti nell’esercizio dell’opzione e nei successivi, per un periodo minimo di 10 anni.
Nella prassi applicativa, il rigo RQ25 raccoglie le divergenze complessive: colonne 1 e 4 per le divergenze positive IRES e IRAP, colonne 2 e 5 per quelle negative, colonne 3 e 6 per i saldi complessivi. Un saldo negativo IRES va indicato nel rigo RF55 con codice 11, mentre quello IRAP nel rigo IC73 del modello IRAP.
Il metodo della singola fattispecie (comma 2, art. 11) consente il riallineamento per componenti reddituali e patrimoniali omogenee. Per ogni fattispecie con saldo positivo si applica imposta sostitutiva del 18% IRES e 3% IRAP, oltre eventuali addizionali. I saldi negativi risultano indeducibili.
I righi RQ26 e RQ27 raccolgono la denominazione delle singole fattispecie (colonna 1) e i valori rilevanti per IRES (colonna 2) e IRAP (colonna 3). Il rigo RQ28 determina l’imposta da versare, con colonna 7 per IRES e colonna 15 per IRAP.
I codici tributo istituiti sono: 1817 e 1818 per l’imposta sostitutiva IRES (rispettivamente saldo globale e singola fattispecie), 1868 e 1869 per l’IRAP (risoluzione 37/E/2025).
Un aspetto spesso trascurato riguarda la possibilità di compensazione per chi si è avvalso delle previgenti disposizioni con versamento entro il 30 giugno 2024: tale imposta va indicata nelle colonne 6 e 14 del rigo RQ28 a riduzione di quella dovuta nel nuovo regime.
Affrancamento straordinario: sezione VII-B
L’articolo 14 del D.Lgs. 192/2024 ha concesso un’opportunità temporanea di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Si tratta di una misura straordinaria, non a regime. L’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025 contenente i dati per la determinazione dell’imposta sostitutiva del 10% ai fini IRES e IRAP.
La sezione VII-B prevede nel rigo RQ29 l’indicazione dell’imponibile da affrancare (colonna 1), l’imposta sostitutiva al 10% (colonna 2) e la prima rata (colonna 3). L’imposta va versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo utilizzando il codice tributo 1867 (risoluzione 35/E/2025).
Nell’esperienza applicativa emerge un aspetto interessante: sono affrancabili anche riserve distribuite tra l’inizio dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2024 e la presentazione della dichiarazione, purché figurino nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 con le condizioni indicate.
Aspetti procedurali e scadenze operative
Le tempistiche di versamento assumono rilevanza strategica. Per la sezione VI-B, il versamento deve avvenire entro il termine del saldo imposte dell’esercizio dell’operazione. Per la sezione VII-A, analogamente, entro il termine del saldo imposte del periodo in cui emergono le divergenze.
La sezione VII-B presenta invece un regime rateale: prima rata entro il termine del saldo imposte 2024, le successive tre con scadenza annuale corrispondente.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo estensivo le condizioni di accesso a tali regimi, ma la prassi professionale suggerisce particolare attenzione nella verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, soprattutto per quanto concerne la natura straordinaria dell’affrancamento di cui all’articolo 14.
Un elemento di criticità ricorrente riguarda la corretta individuazione delle fattispecie nel metodo del riallineamento parziale: la definizione di “componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura” richiede valutazioni caso per caso, considerando tanto la qualificazione di bilancio quanto quella fiscale.
Coordinamento con altri quadri del modello
Le modifiche del quadro RQ si inseriscono in un sistema di coordinamento con altri quadri. Il quadro RV è stato aggiornato per accogliere le nuove disposizioni sulle operazioni straordinarie, mentre il quadro RF presenta modifiche per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e attività agricole.
Il quadro RT è stato modificato per gestire l’affrancamento delle cripto-attività al 1° gennaio 2025 con imposta sostitutiva del 18%, aspetto che nella casistica comune può intersecarsi con le problematiche del quadro RQ per società con portafogli diversificati.