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Quadro RE Redditi 2026: rimborsi, crediti e tracciabilità

19 Maggio, 2026

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Nel quadro RE Redditi 2026 entra a regime una parte molto concreta della riforma del reddito di lavoro autonomo. I rimborsi spese analitici non seguono più il vecchio meccanismo “costo dedotto e rimborso tassato”; la tracciabilità diventa decisiva per alcune spese sostenute in Italia; gli interessi attivi restano redditi di capitale; le cessioni di quote di studi professionali escono dal reddito di lavoro autonomo; l’acquisto della clientela si ammortizza. E, quasi nascosta tra le pieghe operative, arriva una questione delicata: i crediti edilizi acquistati sotto la pari possono produrre componenti positivi nel quadro RE.

Quadro RE Redditi 2026: cosa cambia

Il quadro RE Redditi 2026 non è soltanto un aggiornamento grafico del modello. È, piuttosto, il primo banco di prova dichiarativo per una serie di regole che modificano la determinazione del reddito dei professionisti. Il riferimento di fondo resta l’art. 54 del TUIR, riscritto dal D.Lgs. 192/2024, insieme agli artt. da 54-bis a 54-septies. A questo primo intervento si è poi aggiunto il D.L. 84/2025, convertito dalla L. 108/2025.

La riforma ha introdotto una nozione più ampia di reddito di lavoro autonomo. Il reddito deriva dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica o professionale e le spese sostenute nello stesso periodo. Però il principio non opera in modo cieco. Ci sono esclusioni espresse, regole speciali, decorrenze diverse e casi in cui il legislatore ha scelto di lasciare alcune somme fuori dal quadro RE.

Il punto operativo è qui. Il professionista non può più ragionare solo per “incasso” e “pagamento”. Deve chiedersi che natura ha quella somma, perché è stata percepita, se è documentata, se è tracciata, se è collegata all’incarico, se ha un proprio regime fiscale. Sembra una sfumatura. In realtà cambia l’intera preparazione della dichiarazione.

Area del quadro RE Nuova lettura operativa Errore da evitare
Rimborsi spese per incarichi Non imponibili se analitici, effettivi, documentati e separati dal compenso; Considerare fuori reddito un rimborso generico o calcolato a forfait;
Spese riaddebitate al cliente Non deducibili dal professionista, salvo mancato rimborso nei casi dell’art. 54-ter; Deducerle comunque perché transitate in contabilità;
Spese di vitto, alloggio, taxi e NCC La tracciabilità può decidere imponibilità o deducibilità; Archiviare solo la ricevuta senza verificare il pagamento;
Interessi e proventi finanziari Restano redditi di capitale, fuori dal quadro RE; Attrarli nel lavoro autonomo per effetto dell’onnicomprensività;
Quote di studi associati e STP La cessione genera redditi diversi, non reddito professionale; Applicare ancora la vecchia logica della tassazione separata;
Clientela e segni distintivi Ammortamento massimo del 20% annuo dal 2025; Deducere integralmente il costo sostenuto nel 2025;
Crediti edilizi acquistati Costo deducibile per cassa e valore nominale imponibile quando compensato; Guardare solo al differenziale, ignorando la dinamica del quadro RE.

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Il principio di onnicomprensività

Il nuovo art. 54, comma 1, del TUIR afferma una regola ampia. Nel reddito di lavoro autonomo entrano le somme e i valori percepiti a qualunque titolo in relazione all’attività. È una formula forte, che avvicina la disciplina professionale a una logica più completa rispetto al passato.

La vecchia impostazione ruotava molto attorno al concetto di compenso. Con la riforma, invece, il legislatore prova a catturare anche somme che non hanno la forma classica del corrispettivo professionale, ma che trovano comunque causa nell’attività. Non tutto, però, viene attratto nel quadro RE. La norma stessa contiene esclusioni e qualificazioni speciali.

Nella prassi questa distinzione è fondamentale. Un contributo collegato a un bene strumentale può incidere sul costo fiscalmente riconosciuto. Un credito edilizio acquistato e poi compensato può generare una componente positiva. Un interesse attivo, invece, resta reddito di capitale. Un rimborso analitico per spesa sostenuta nell’incarico può uscire dal reddito, ma solo se rispetta le condizioni.

Il punto critico. L’onnicomprensività non significa che qualunque movimento bancario dello studio diventi reddito professionale. Significa che occorre ricostruire il rapporto causale con l’attività e poi verificare se una regola speciale sposta quel componente fuori dal quadro RE.

Rimborsi spese: la nuova neutralità

La novità più visibile riguarda i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico. L’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR li esclude dalla formazione del reddito quando sono addebitati analiticamente al committente.

La regola opera dal 1° gennaio 2025 per i soggetti solari. Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese riaddebitate continuavano a essere deducibili e i rimborsi continuavano a concorrere al reddito. Dal 2025 il meccanismo si ribalta: il rimborso analitico non è imponibile e la spesa correlata non è deducibile.

Il risultato, almeno in teoria, è neutro. Il professionista non subisce tassazione su somme che servono solo a recuperare un costo sostenuto per il cliente. Però la neutralità non è automatica. Deve poggiare su una ricostruzione precisa.

Si pensi a un consulente che si reca presso la sede del cliente, sostiene € 180 per albergo e € 65 per taxi, paga tutto con carta e poi riaddebita in fattura le due voci, separandole dal compenso. Se la documentazione è conservata e il collegamento con l’incarico è chiaro, il rimborso non concorre al reddito. Allo stesso tempo, quei € 245 non entrano tra le spese deducibili del professionista.

Scenario diverso. Il professionista concorda un rimborso fisso di € 300 per “trasferta”, senza documenti di terzi, anche se indicato in fattura separatamente. Qui il rischio è netto. Non c’è un addebito analitico in senso fiscale. La somma può diventare compenso imponibile.

Anticipazioni in nome e per conto

La nuova disciplina dei rimborsi non deve essere confusa con le anticipazioni in nome e per conto del cliente. Sono due piani diversi. L’anticipazione vera non è una spesa sostenuta dal professionista per lavorare meglio o per eseguire l’incarico. È una spesa del cliente che il professionista materialmente anticipa in forza del mandato.

Il caso classico è il pagamento di diritti, bolli, tasse, visure o somme dovute a uffici pubblici. Il documento deve essere intestato o riferibile al cliente. La spesa, in sostanza, non appartiene al professionista. Per questo continua a restare fuori dal reddito di lavoro autonomo, secondo l’impostazione già consolidata nella prassi.

La distinzione non è accademica. Una notte in albergo usata dal consulente per recarsi dal cliente non è un’anticipazione in nome e per conto. È una spesa propria, sostenuta per eseguire l’incarico. Può essere riaddebitata analiticamente, ma resta diversa da una tassa pagata per il cliente.

Tipo di somma Natura fiscale Esempio pratico
Compenso professionale Reddito di lavoro autonomo; Parcella per consulenza fiscale, legale, tecnica o amministrativa;
Rimborso spese analitico Fuori dal reddito se rispetta i requisiti dell’art. 54, comma 2, lettera b); Albergo e taxi documentati, sostenuti per una riunione presso il cliente;
Rimborso forfetario o parametrico Tendenzialmente imponibile se manca la spesa documentata analitica; Rimborso chilometrico calcolato su tariffa concordata senza fattura di terzi;
Anticipazione in nome e per conto Fuori dal reddito secondo la disciplina tradizionale; Pagamento di diritti camerali, marche o visure per conto del cliente.

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Addebito analitico: che cosa serve

La risposta a interpello n. 270/2025 ha fornito un criterio pratico. L’analiticità dell’addebito richiede due condizioni insieme: la spesa deve essere effettivamente sostenuta dal professionista per l’incarico e deve essere indicata in fattura in modo separato rispetto ai compensi.

La seconda condizione è formale, ma non basta. La prima è sostanziale. Il professionista deve poter esibire una documentazione idonea a dimostrare la tipologia della spesa, l’importo e la riferibilità all’attività professionale svolta per quel committente. La documentazione deve consentire un controllo di coerenza. In altri termini: si deve poter capire perché quel costo è finito in quella fattura.

Il rimborso chilometrico è il terreno più scivoloso. Se viene determinato con un parametro oggettivo, chilometri percorsi e tariffa pattuita, può apparire analitico. Ma, in assenza di giustificativi fiscali di terzi, l’Agenzia tende a escluderlo dalla categoria dei rimborsi non imponibili. Il prospetto dei chilometri aiuta a spiegare il calcolo. Non sostituisce però la spesa documentata.

Nella gestione di studio conviene separare almeno tre cartelle documentali: fatture e ricevute di terzi, prova del pagamento e collegamento con l’incarico. Una prenotazione alberghiera, una ricevuta POS e una email di convocazione presso il cliente, lette insieme, costruiscono una prova molto più solida.

Come indicare i rimborsi in fattura

La fattura deve evitare formule troppo generiche. Una riga del tipo “rimborso spese sostenute” non racconta quasi nulla. Meglio indicare le voci con una descrizione chiara, senza trasformare la fattura in un archivio infinito di dettagli, ma lasciando una traccia controllabile.

Una fattura ordinata potrebbe distinguere: compenso professionale, rimborso albergo del giorno indicato, rimborso taxi o NCC, rimborso biglietto ferroviario. Ogni voce dovrebbe trovare riscontro nel fascicolo della pratica.

Occorre poi non confondere il profilo reddituale con quello IVA. L’esclusione dal reddito di lavoro autonomo non significa automaticamente esclusione dalla base imponibile IVA. Le vere anticipazioni in nome e per conto seguono l’art. 15 del DPR 633/1972. Le spese sostenute in proprio e riaddebitate possono invece richiedere una valutazione diversa. È un passaggio da non lasciare alla compilazione automatica del gestionale.

Errore frequente. Molti studi rischiano di aggiornare il quadro RE ma non il modello di fattura. Il rimborso resta scritto in modo indistinto, il gestionale lo tratta come compenso o come voce neutra senza controllo, e la contabilità perde la prova dell’analiticità.

Spese non rimborsate dal cliente

La norma non ignora l’ipotesi patologica. Il professionista sostiene la spesa, la riaddebita correttamente, ma il cliente non paga. Poiché la spesa non era deducibile in origine, serviva una regola per evitare un costo rimasto definitivamente a carico del professionista senza alcun riconoscimento fiscale.

L’art. 54-ter, comma 2, del TUIR consente la deduzione delle spese non rimborsate dalla data in cui si verifica uno degli eventi qualificati. Il committente può aver fatto ricorso o essere stato assoggettato a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Oppure la procedura esecutiva individuale può essere rimasta infruttuosa. Oppure, ancora, il diritto alla riscossione può essersi prescritto.

La logica assomiglia a quella delle perdite su crediti nel reddito d’impresa. Il costo non diventa deducibile solo perché il cliente è in ritardo. Serve un indice normativamente qualificato dell’irrecuperabilità o, nel caso delle spese di modesta entità, il decorso del termine annuale previsto dalla legge.

Evento Momento di deduzione Documento da conservare
Liquidazione giudiziale Data della sentenza di apertura; Sentenza o estratto ufficiale della procedura;
Liquidazione controllata del sovraindebitato Data della sentenza di apertura; Provvedimento del tribunale;
Liquidazione coatta amministrativa Data del provvedimento che la dispone; Provvedimento amministrativo;
Amministrazione straordinaria Data di ammissione alla procedura; Decreto o atto di ammissione;
Concordato preventivo Data del decreto di apertura; Decreto di apertura della procedura;
Accordo di ristrutturazione Data di omologazione dell’accordo; Decreto di omologazione;
Piano attestato di risanamento Data certa degli atti esecutivi; Atti e contratti con data certa;
Composizione negoziata Data certa dei contratti o accordi rilevanti; Accordo o contratto concluso;
Esecuzione individuale infruttuosa Data in cui emerge l’infruttuosità; Verbale negativo, pignoramento infruttuoso o atto equivalente;
Prescrizione del credito Periodo in cui matura la prescrizione; Ricostruzione del termine e degli eventuali atti interruttivi.

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Spese di modesta entità

Per evitare procedimenti antieconomici, l’art. 54-ter prevede una regola semplificata per gli importi contenuti. Le spese non superiori a € 2.500, considerando anche il compenso a esse relativo, sono deducibili se il committente non le rimborsa entro un anno dalla fatturazione.

La deduzione parte dal periodo d’imposta nel quale scade l’anno. La data della fattura diventa quindi decisiva. Un rimborso fatturato il 20 aprile 2025 e non pagato entro il 20 aprile 2026 potrà rilevare nel periodo d’imposta 2026, non nel 2025.

Si consideri una fattura emessa a un cliente per € 1.200 di compenso e € 400 di spese analiticamente riaddebitate. Il cliente non paga. L’importo complessivo collegato resta sotto € 2.500. Se dopo un anno dalla fatturazione non arriva alcun rimborso, il professionista potrà dedurre la spesa nel periodo d’imposta in cui il termine annuale si chiude.

Se, dopo la deduzione, il cliente paga, la somma incassata torna a concorrere al reddito nel periodo di percezione. La norma evita duplicazioni: prima consente il costo quando il credito appare perso, poi tassa il rimborso se il recupero arriva in seguito.

Tracciabilità nei rimborsi analitici

Il D.L. 84/2025 ha aggiunto un’altra condizione, destinata a incidere molto nella vita quotidiana degli studi. Per le spese sostenute nel territorio dello Stato relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, i rimborsi concorrono al reddito se i pagamenti non sono eseguiti con strumenti tracciabili.

La previsione è contenuta nell’art. 54, comma 2-bis, del TUIR. In deroga alla neutralità dei rimborsi analitici, il pagamento non tracciato può far rientrare la somma nel reddito. Il ragionamento è severo: la spesa può anche essere documentata, ma se rientra nelle categorie indicate e viene pagata in contanti, la neutralità reddituale si perde.

Gli strumenti ammessi sono il versamento bancario o postale e gli altri sistemi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. Nella prassi si ragiona su carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e circolari, oltre a strumenti digitali collegati a conti identificabili.

La decorrenza, per i soggetti solari, riguarda il 2025. La norma fa riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025. Questo impone un controllo sul 2025 intero per alcune ipotesi, mentre per le spese di rappresentanza si deve guardare anche al discrimine puntuale del 18 giugno.

Rigo RE15: una sola colonna

La nuova disciplina dei rimborsi si riflette nel modello. Nel quadro RE dei modelli Redditi PF e SP 2026, il rigo RE15 non presenta più i campi che in passato distinguevano le spese non addebitate analiticamente al committente e quelle addebitate analiticamente.

Il motivo è semplice. Le spese analiticamente riaddebitate, dal 2025, non sono più dedotte dal professionista. Non serve quindi mantenerle nello stesso schema dichiarativo. Il rigo RE15 resta destinato all’ammontare deducibile delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande.

Restano però i limiti ordinari: deduzione al 75% e, comunque, entro il 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. La regola vale per le spese proprie del professionista, non per quelle neutralizzate dal riaddebito analitico.

Esempio. Un professionista incassa compensi per € 140.000 e sostiene spese di vitto e alloggio per € 4.800, tutte pagate con carta. Il 75% è pari a € 3.600. Il 2% dei compensi è pari a € 2.800. Nel rigo RE15 l’importo deducibile sarà € 2.800.

Se, nello stesso anno, il professionista sostiene anche € 900 di hotel riaddebitati analiticamente a un cliente e non imponibili come rimborso, quei € 900 non vanno sommati nel calcolo del rigo RE15. Sono fuori dal circuito della deduzione ordinaria.

Interessi attivi e proventi finanziari

Il D.L. 84/2025 ha risolto una possibile ambiguità. Gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale. Lo stabilisce l’art. 54, comma 3-bis, del TUIR.

La norma ha una funzione di chiarimento. Dopo l’introduzione del principio di onnicomprensività, si poteva temere l’attrazione nel quadro RE di proventi finanziari maturati su liquidità professionale. Il legislatore ha scelto diversamente: questi proventi restano nel loro comparto naturale.

Nella pratica non vanno indicati nel quadro RE. Seguono il trattamento proprio dei redditi di capitale, con la ritenuta del 26% quando applicabile. Il professionista deve quindi evitare duplicazioni. Un interesse già assoggettato a ritenuta non può essere ripreso tra le altre somme del rigo RE3 solo perché il conto corrente è usato per l’attività.

Quote di associazioni e STP

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale non concorrono al reddito di lavoro autonomo. La regola riguarda anche le società tra professionisti e le altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate.

Il nuovo art. 54, comma 3-ter, del TUIR qualifica tali componenti come redditi diversi. La conseguenza è rilevante: la cessione della quota dello studio associato o della STP non passa dal quadro RE. Trova invece collocazione nel regime dei redditi diversi, con tassazione sostitutiva del 26% quando ricorrono i presupposti.

La determinazione del costo fiscale richiede attenzione. Si applica il criterio dell’art. 68, comma 6, del TUIR: il costo si aumenta o si riduce dei redditi e delle perdite imputate al socio; inoltre si scomputano gli utili distribuiti, fino a concorrenza dei redditi già imputati.

Esempio. Un professionista possiede una quota in uno studio associato con costo originario di € 40.000. Negli anni gli sono stati imputati redditi per € 25.000 e perdite per € 5.000. Ha ricevuto distribuzioni per € 10.000. Il costo fiscale rettificato, in modo semplificato, diventa € 50.000: costo originario più redditi imputati, meno perdite, meno utili distribuiti nei limiti dei redditi imputati. Se cede la quota a € 70.000, la plusvalenza potenziale è € 20.000.

C’è un profilo che merita prudenza. Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Parte della dottrina ha segnalato una possibile criticità sulla retroattività, perché il D.L. 84/2025 è entrato in vigore nel 2025. Tuttavia, nella compilazione dichiarativa il dato normativo espresso non può essere ignorato.

Clientela acquistata e segni distintivi

Dal periodo d’imposta 2025 entra nel modello Redditi 2026 la nuova disciplina del costo di acquisizione della clientela. L’art. 54-sexies, comma 3, del TUIR stabilisce che le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e degli elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

La quota massima annua è quindi il 20%. La norma supera la vecchia impostazione che, in alcune letture di prassi, aveva consentito la deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento. Dal 2025, per i soggetti solari, il costo entra in un piano di ammortamento.

Esempio. Un professionista acquista nel 2025 un pacchetto clienti per € 120.000. La quota massima deducibile nel 2025 è € 24.000. Lo stesso criterio si applicherà negli anni successivi, fino a esaurimento del costo, salvo particolarità contrattuali o eventi che modifichino la situazione.

Se l’acquisto riguarda un elemento distintivo dello studio, come una denominazione professionale o un segno utilizzato nell’attività, la logica è analoga. Bisogna però distinguere ciò che ha un valore autonomo e documentato da una generica spesa di marketing. Il contratto, la perizia o la documentazione negoziale diventano centrali.

Bene o costo immateriale Regola fiscale Rigo da presidiare
Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno e brevetti Ammortamento massimo al 50% del costo; RE10A;
Altri diritti pluriennali Deduzione secondo la durata di utilizzazione prevista; RE10A;
Clientela acquisita Ammortamento massimo al 20% dal 2025; RE10A;
Denominazione e segni distintivi Ammortamento massimo al 20% se riferibili all’attività professionale; RE10A.

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Crediti edilizi comprati sotto la pari

La questione dei crediti d’imposta da bonus edilizi acquistati a un prezzo inferiore al valore nominale è tra le più delicate. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i professionisti, il valore nominale del credito e il relativo costo di acquisto concorrono entrambi alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, quando l’acquisto rientra nel nuovo quadro dell’art. 54.

La dinamica non si limita al differenziale. Il costo di acquisto è componente negativo deducibile nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto, secondo il principio di cassa. Il valore nominale del credito, invece, diventa componente positivo quando il credito viene utilizzato in compensazione nel modello F24.

Se la compensazione avviene in più anni, anche l’imponibilità segue le quote compensate. Non si tassa subito tutto il valore nominale, salvo uso integrale. Si guarda alla quota effettivamente utilizzata.

Esempio. Nel 2025 un professionista acquista un credito edilizio nominale di € 100.000 pagando € 78.000. Nel 2025 compensa in F24 € 20.000. In assenza di indicazioni diverse, il costo di € 78.000 può essere indicato tra le altre spese documentate, mentre i € 20.000 compensati rilevano come componente positivo. Le successive quote compensate produrranno componenti positivi nei rispettivi periodi.

Questa impostazione crea un effetto temporale non banale. Nell’anno di acquisto può emergere un costo elevato, mentre l’imponibilità del valore nominale può distribuirsi nel tempo. Va verificato il raccordo con eventuali regimi particolari, con il concordato preventivo biennale e con la corretta rappresentazione nei prospetti interni.

Per i crediti acquistati prima del 2024, secondo i chiarimenti dell’Agenzia, il nuovo principio di onnicomprensività non dovrebbe produrre rilevanza reddituale. Le quote compensate dopo il 2024 non vanno automaticamente tassate solo perché l’utilizzo avviene nel nuovo periodo. Qui la data di acquisto del credito è essenziale.

Contributi per beni strumentali

La risposta a interpello n. 277/2025 ha affrontato il trattamento dei contributi in conto impianti percepiti dai professionisti. Il tema è cambiato perché il nuovo art. 54 attribuisce rilievo più ampio ai proventi collegati all’attività. Tuttavia, il contributo non va letto solo come incasso. Va collegato al bene cui si riferisce.

Se il contributo è incassato nello stesso anno in cui viene acquistato il bene strumentale, gli ammortamenti vanno calcolati sul costo netto. Se il bene costa € 50.000 e il professionista riceve nello stesso anno un contributo di € 15.000, il costo fiscalmente rilevante per l’ammortamento diventa € 35.000.

Più complesso è il caso del contributo incassato in un anno successivo all’acquisto. In quel caso occorre confrontare le quote già dedotte con quelle che sarebbero state deducibili se il contributo fosse stato considerato fin dall’origine. La differenza genera una componente positiva, presumibilmente da indicare tra le altre somme e valori, in assenza di istruzioni più specifiche.

Esempio. Nel 2023 un professionista acquista un macchinario da € 40.000, ammortizzabile al 20%. Deduce € 8.000 nel 2023 e € 8.000 nel 2024. Nel 2025 riceve un contributo di € 10.000. Il costo netto teorico sarebbe stato € 30.000, con quota annua di € 6.000. Nei due anni precedenti avrebbe dedotto € 12.000, non € 16.000. La differenza di € 4.000 diventa componente positivo nel 2025. Dal 2025, gli ammortamenti residui si calcolano sul costo ridotto dal contributo.

Il passaggio richiede un prospetto extracontabile. Senza una ricostruzione storica delle quote già dedotte, il rischio è duplicare il beneficio: prima deduzione piena del bene, poi contributo non correttamente neutralizzato.

Spese di trasferta dei dipendenti

La tracciabilità riguarda anche le spese rimborsate ai dipendenti per le trasferte. Per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenuti nel territorio dello Stato, la deducibilità richiede il pagamento tracciabile.

Il punto pratico è spesso sottovalutato. Lo studio può rimborsare il dipendente con bonifico, ma la spesa originaria potrebbe essere stata pagata dal dipendente in contanti. In questo caso il pagamento tracciato del rimborso non risolve il problema, perché la norma guarda alla tracciabilità della spesa sottostante.

Per le trasferte dei dipendenti, il rigo da presidiare è il RE11, relativo alle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato. Se il requisito della tracciabilità manca, la spesa indeducibile non deve essere inserita tra gli oneri deducibili.

Nella prassi conviene aggiornare le policy interne. Ogni nota spese dovrebbe chiedere, oltre alla ricevuta, anche l’evidenza del pagamento. Per taxi e NCC, in particolare, la ricevuta cartacea non basta se non dimostra lo strumento utilizzato.

Spese di rappresentanza e omaggi

Le spese di rappresentanza e gli omaggi hanno una regola specifica. Per i professionisti, la deducibilità richiede il pagamento con strumenti tracciabili per le spese sostenute dal 18 giugno 2025. Fino al 17 giugno 2025, non opera lo stesso vincolo introdotto dal D.L. 84/2025.

La norma si inserisce nell’art. 54-septies del TUIR. Le spese di rappresentanza restano deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ma dal 18 giugno 2025 il limite quantitativo non basta più. Serve anche il requisito del pagamento tracciabile.

Rientrano nel perimetro anche gli omaggi e, ai fini del reddito di lavoro autonomo, le spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, antiquariato o collezione, anche se utilizzati come beni strumentali. È una previsione che può sorprendere, perché l’uso nello studio non basta a trasformare fiscalmente quel costo in bene strumentale ordinario.

Il rigo da controllare è il RE16. Le spese indeducibili per mancanza di tracciabilità non devono essere riportate tra le spese di rappresentanza deducibili. Un gestionale che importa automaticamente il conto contabile “omaggi” rischia di sbagliare se non filtra per data e modalità di pagamento.

Spesa Vincolo di tracciabilità Effetto dichiarativo
Vitto e alloggio del professionista in Italia Necessario se rientra nelle regole introdotte dal D.L. 84/2025; Se manca, può saltare deducibilità o neutralità del rimborso;
Taxi e NCC in Italia Pagamento tracciabile richiesto; Contante fiscalmente rischioso;
Trasferte dipendenti Va tracciato il pagamento della spesa sottostante; Possibile esclusione dal RE11;
Spese di rappresentanza Dal 18 giugno 2025 serve pagamento tracciabile; Se manca, fuori dal RE16;
Omaggi Dal 18 giugno 2025 serve pagamento tracciabile; Indeducibilità se pagati in contanti.

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Mappa dei righi da controllare

Il quadro RE Redditi 2026 richiede una mappatura preventiva. Non basta arrivare a giugno o luglio con i saldi dei conti. Serve distinguere la natura fiscale dei movimenti già in contabilità.

Operazione Trattamento Rigo o area
Rimborso analitico documentato per incarico Non imponibile, se rispetta i requisiti; Non confluisce tra i compensi RE;
Spesa analiticamente riaddebitata Non deducibile, salvo mancato rimborso qualificato; Fuori dai costi deducibili ordinari;
Spesa non rimborsata e deducibile ex art. 54-ter Deducibile al verificarsi delle condizioni; Da classificare tra le spese coerenti con la natura del costo;
Vitto e alloggio propri deducibili 75%, entro il 2% dei compensi; RE15;
Spese di rappresentanza deducibili Entro l’1% dei compensi e con tracciabilità dal 18 giugno 2025; RE16;
Ammortamento clientela Quota massima 20% annua; RE10A;
Costo acquisto crediti edilizi Deducibile per cassa; RE19, colonna 4, salvo istruzioni diverse;
Valore nominale crediti edilizi compensati Imponibile per la quota usata in F24; RE3, salvo istruzioni diverse;
Interessi attivi Redditi di capitale; Fuori dal quadro RE;
Plusvalenze quote di studi associati o STP Redditi diversi; Fuori dal quadro RE.

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Controlli prima dell’invio

Il controllo del quadro RE 2026 dovrebbe partire dai mastrini, ma non fermarsi lì. La contabilità registra movimenti. La dichiarazione richiede qualificazioni. Per questo servono controlli incrociati.

  1. Rimborsi in fattura: separare compensi, rimborsi analitici, rimborsi forfetari e anticipazioni in nome e per conto;
  2. Documenti di terzi: verificare che ogni rimborso non imponibile abbia ricevuta, fattura o documento idoneo;
  3. Pagamento: controllare carte, bonifici, POS, app e strumenti usati per vitto, alloggio, taxi e NCC;
  4. Note spese dipendenti: non limitarsi al rimborso pagato dallo studio, ma verificare come il dipendente ha pagato la spesa;
  5. Spese di rappresentanza: dividere quelle sostenute fino al 17 giugno 2025 da quelle sostenute dal 18 giugno 2025;
  6. Crediti edilizi: ricostruire data di acquisto, costo, valore nominale, quote compensate e residuo;
  7. Contributi: collegare ogni contributo al bene strumentale e ricalcolare eventuali ammortamenti pregressi;
  8. Clientela: distinguere il costo di acquisizione della clientela dalle spese commerciali ordinarie;
  9. Partecipazioni professionali: trattare cessioni di quote di associazioni e STP fuori dal quadro RE;
  10. Interessi attivi: evitare duplicazioni se sono già trattati come redditi di capitale.

Infografica

infografica re2026

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