Gli acconti 2026 non si calcolano sempre prendendo il dato 2025 e riportandolo in avanti. Per diversi contribuenti, soprattutto quando si usa il metodo storico, occorre prima rideterminare l’imposta dell’anno precedente secondo regole fiscali particolari. Alcune agevolazioni devono essere ignorate. Alcune deduzioni devono essere sospese o frazionate. Alcune plusvalenze, anche se rateizzate in dichiarazione, vanno trattate come se fossero tassate per intero. E sull’IRAP entrano in gioco aumenti temporanei per banche, assicurazioni, intermediari finanziari e imprese del comparto energetico.
Il tema è tecnico, certo. Ma nella pratica è molto concreto. Un acconto calcolato sul solo rigo dichiarativo può risultare insufficiente, oppure versato con modalità non corrette. Il professionista, quindi, deve distinguere tra imposta effettivamente dovuta per il 2025 e imposta teorica da assumere solo per determinare gli acconti 2026.
Perché gli acconti 2026 richiedono più attenzione
La regola generale è nota. Gli acconti delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP possono essere determinati con due criteri: metodo storico e metodo previsionale.
Con il metodo storico si prende come riferimento l’imposta dovuta per l’anno precedente. Nel caso degli acconti 2026, il dato di partenza è l’imposta 2025, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute. In un anno ordinario il calcolo è relativamente lineare. Si leggono i righi del modello REDDITI o IRAP, si applicano le percentuali previste e si determina quanto versare.
Nel 2026, però, questo automatismo diventa fragile.
Il legislatore ha previsto numerose norme di ricalcolo. In sostanza, per calcolare gli acconti occorre chiedersi: quale sarebbe stata l’imposta 2025 se certe agevolazioni non fossero state applicate, oppure se alcune nuove regole fossero state già operative? La risposta non coincide sempre con l’imposta indicata in dichiarazione.
Il metodo previsionale segue un’altra strada. Si stima l’imposta che sarà dovuta per il 2026, tenendo conto dei redditi attesi, delle ritenute, degli oneri deducibili o detraibili e dei crediti d’imposta. Anche qui, però, alcune norme impongono di non considerare determinati benefici. Il previsionale non è una zona franca.
Il doppio binario tra dichiarazione e acconto
Il punto più insidioso è questo: la dichiarazione 2025 può essere corretta, ma non bastare per calcolare l’acconto 2026.
Si pensi a una società che ha beneficiato dell’IRES premiale. Il saldo 2025 riflette l’aliquota ridotta. Per l’acconto 2026, se si usa il metodo storico, l’imposta deve essere ricostruita come se quella riduzione non fosse mai stata applicata.
Oppure si pensi a un’impresa che nel 2025 ha rateizzato una plusvalenza su un bene strumentale. La dichiarazione 2025 può contenere solo la prima quota. Ai fini dell’acconto 2026, però, la stessa plusvalenza potrebbe dover essere considerata per intero, salvo le eccezioni previste per aziende, rami d’azienda e diritti sportivi professionistici.
Il risultato è un doppio binario:
- imposta reale 2025, valida per saldo e dichiarazione;
- imposta teorica 2025, valida solo per determinare gli acconti 2026.
Questa distinzione va tenuta ferma. Senza, il rischio di errore è alto.
Mappa delle misure da controllare
Il quadro degli obblighi di ricalcolo non riguarda tutti i contribuenti allo stesso modo. Alcune norme sono generali, altre colpiscono settori specifici.
| Fattispecie | Imposte interessate | Controllo operativo |
|---|---|---|
| IRES premiale | IRES | Nel metodo storico si ricalcola l’IRES 2025 senza aliquota ridotta al 20%. |
| Super deduzione nuove assunzioni | IRPEF e IRES | Il beneficio va neutralizzato sia nello storico sia nel previsionale. |
| Iper-ammortamenti 2026 | IRPEF e IRES | Nel previsionale l’agevolazione non riduce l’acconto 2026. |
| Svalutazioni per perdite attese su crediti | IRES e IRAP | Per banche e assicurazioni si considera la deduzione frazionata. |
| DTA qualificate e componenti differite | IRES e IRAP | Occorre ricostruire quote deducibili, sospensioni e limiti su perdite fiscali ed ACE. |
| Plusvalenze patrimoniali | IRPEF e IRES | Per molte plusvalenze il ricalcolo storico assume la tassazione integrale. |
| Deduzione forfetaria benzinai | IRPEF e IRES | Nel metodo storico la deduzione non abbatte la base dell’acconto. |
| Noleggio occasionale unità da diporto | IRPEF e IRES | I proventi agevolati entrano nella base teorica dell’acconto. |
| Aumento aliquote IRAP | IRAP | Intermediari, assicurazioni ed energia devono usare l’aliquota maggiorata. |
| Ritenute su obbligazioni | IRPEF e IRES | Non si tiene conto del 70% di alcune ritenute scomputate. |
Questa tabella va letta come una lista di controllo. Non sostituisce il calcolo. Serve a non perdere un passaggio.
Acconti 2026 con metodo storico
Nel metodo storico, l’acconto si calcola sull’imposta del periodo precedente. La particolarità del 2026 è che, in molti casi, l’imposta 2025 va prima ricalcolata.
Non si tratta di correggere la dichiarazione. Non si sta dicendo che il saldo 2025 sia sbagliato. Si costruisce solo una base teorica, richiesta dalla legge, per evitare che determinati benefici o differimenti producano un effetto finanziario anche sugli acconti.
Il meccanismo è spesso peggiorativo. Il contribuente ha fruito di una riduzione nel 2025, ma per l’acconto 2026 deve ragionare come se quella riduzione non ci fosse stata. Oppure ha potuto rinviare una quota di imponibile, ma per l’acconto deve considerarla subito.
Nella pratica, il calcolo dovrebbe seguire quattro passaggi:
- individuare l’imposta effettivamente dovuta per il 2025;
- verificare se il contribuente rientra in una delle norme di ricalcolo;
- ricostruire l’imposta 2025 teorica secondo la disciplina speciale;
- applicare le regole ordinarie di versamento dell’acconto 2026.
Sembra una procedura semplice. Non lo è sempre. Soprattutto quando si sovrappongono più norme: per esempio IRES premiale, super deduzione e plusvalenze nello stesso periodo.
Metodo previsionale: meno automatico di quanto sembri
Il metodo previsionale consente di calcolare l’acconto sulla base dell’imposta che si presume dovuta per il 2026. Di solito viene scelto quando il contribuente prevede un calo dell’imponibile o minori imposte.
Però il metodo previsionale richiede prudenza. L’acconto insufficiente espone a sanzioni e interessi, salvo ravvedimento. Inoltre alcune agevolazioni non possono essere considerate anche se, in dichiarazione, produrranno un beneficio.
È il caso della super deduzione per nuove assunzioni. Anche se l’impresa prevede di maturare il beneficio nel 2026, l’IRPEF o l’IRES presunta deve essere calcolata senza tenerne conto. Lo stesso vale, con logica simile, per i nuovi iper-ammortamenti: l’agevolazione può incidere sulla dichiarazione 2027 relativa al 2026, ma non può ridurre l’acconto previsionale 2026.
La scelta del previsionale, quindi, non elimina la necessità di leggere le norme speciali. La rende diversa. Qui non si ricostruisce l’imposta 2025. Si depura l’imposta 2026 stimata da alcune componenti che la legge vuole neutralizzare.
IRES premiale e acconto IRES 2026
L’IRES premiale è stata introdotta dall’art. 1, commi 436-444, della legge n. 207/2024. La misura prevede, in presenza di precise condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato.
Il beneficio non è automatico. La società deve accantonare almeno l’80% dell’utile 2024. Deve reinvestire una parte degli utili in beni strumentali collegati ai piani 4.0 e 5.0. Deve anche effettuare nuove assunzioni. Le regole attuative sono state definite con il DM 8 agosto 2025.
Per i soggetti con esercizio solare, la misura opera solo per il 2025. Questo dato temporale incide direttamente sugli acconti.
Nel metodo storico, per determinare l’acconto IRES 2026, la società deve assumere come imposta 2025 quella che si sarebbe determinata senza IRES premiale. L’imposta effettivamente versata con aliquota ridotta non è la base corretta.
Nel metodo previsionale, invece, l’IRES premiale non ha effetto, perché non incide sull’IRES attesa per il 2026. Il beneficio è limitato al 2025.
Esempio pratico. Una società ha un reddito imponibile 2025 di € 400.000 e applica l’IRES premiale al 20%. L’IRES effettiva è € 80.000. Senza beneficio, con aliquota ordinaria al 24%, sarebbe stata € 96.000. Per l’acconto 2026 con metodo storico, il riferimento è € 96.000. Non € 80.000.
È qui che si vede la natura finanziaria della norma. Il legislatore concede il beneficio sul 2025, ma non consente che lo stesso beneficio riduca anche l’acconto dell’anno successivo.
Super deduzione assunzioni: la sterilizzazione è doppia
La super deduzione per nuove assunzioni nasce dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023. Consente una maggiorazione del costo incrementale del lavoro riferito alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Il perimetro soggettivo è ampio. Possono fruirne i titolari di reddito d’impresa, quindi società commerciali e imprese individuali. Possono fruirne anche esercenti arti e professioni, inclusi gli studi associati e le forme collettive di lavoro autonomo.
La misura era stata prevista inizialmente per il 2024. La legge n. 207/2024 ne ha disposto la proroga per il 2025, 2026 e 2027, per i soggetti solari.
Ai fini degli acconti, però, il beneficio viene neutralizzato.
Nel metodo storico, l’imposta 2025 va rideterminata senza la super deduzione. Nel metodo previsionale, l’imposta 2026 presunta va calcolata senza considerare la super deduzione che sarà poi indicata nel modello REDDITI 2027.
Ai fini IRAP non vi sono effetti, perché la misura opera sul reddito ai fini IRPEF o IRES e non incide sul tributo regionale.
Esempio. Un professionista con dipendenti o una società ha maturato nel 2025 una super deduzione che riduce l’imponibile di € 30.000. Se usa il metodo storico per l’acconto 2026, deve ricostruire l’IRPEF o l’IRES 2025 eliminando quella variazione in diminuzione. Se usa il previsionale, deve stimare il 2026 senza scontare il beneficio, anche se lo maturerà.
Questo è un passaggio spesso sottovalutato. Chi segue solo il risultato della dichiarazione rischia di calcolare un acconto troppo basso.
Iper-ammortamenti: il beneficio non anticipa l’acconto
La legge n. 199/2025 ha introdotto una nuova maggiorazione del costo d’acquisto, ai fini degli ammortamenti, per alcuni investimenti in beni strumentali 4.0 e in beni collegati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.
Il beneficio è riservato ai titolari di reddito d’impresa. Restano fuori gli esercenti arti e professioni. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La disciplina degli acconti è particolare.
Con il metodo storico non si pone un vero ricalcolo dell’IRPEF o dell’IRES 2025. L’agevolazione parte dal 2026, quindi non era presente nell’imposta 2025. Di conseguenza non c’è un beneficio storico da neutralizzare.
Con il metodo previsionale, invece, l’acconto 2026 deve essere determinato senza tener conto dell’iper-ammortamento. L’impresa può effettuare l’investimento nel 2026 e può maturare il beneficio. Ma, ai soli fini dell’acconto, deve stimare l’imposta come se non fruisse della maggiorazione.
Anche qui l’IRAP resta fuori. L’agevolazione non rileva ai fini del tributo regionale.
La logica è coerente con quella della super deduzione. Il beneficio fiscale è concesso in dichiarazione, ma non deve abbattere il versamento anticipato.
Banche e assicurazioni: perdite attese su crediti
Per banche, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione, uno dei blocchi più tecnici riguarda le svalutazioni per perdite attese su crediti.
L’art. 1, comma 56, della legge n. 199/2025 modifica il regime di deducibilità delle svalutazioni operate in bilancio sui crediti del primo e secondo stadio di rischio. La deduzione integrale nell’esercizio di imputazione viene sostituita da una deduzione in quote costanti nell’esercizio di rilevazione e nei quattro successivi.
Nel bilancio bancario, la classificazione degli stadi di rischio segue una logica progressiva:
| Stadio | Significato operativo |
|---|---|
| Primo stadio | Non emerge un aumento significativo del rischio rispetto all’iscrizione iniziale. Le perdite attese sono valutate su 12 mesi. |
| Secondo stadio | Il rischio di credito aumenta in modo significativo. La perdita attesa riguarda l’intera durata residua del credito. |
| Terzo stadio | Le esposizioni sono deteriorate. La valutazione è analitica e guarda all’intera vita del credito. |
La modifica riguarda le svalutazioni relative ai crediti del primo e secondo stadio. Non va confusa con il trattamento delle esposizioni deteriorate, che segue logiche diverse.
Per il metodo storico, l’IRES 2025 deve essere rideterminata come se il nuovo regime di deducibilità frazionata fosse già applicabile. Per il metodo previsionale, l’IRES 2026 stimata deve tenere conto della nuova deduzione in cinque quote.
Un altro dettaglio pesa. Le DTA iscritte per effetto di questa disciplina non possono essere trasformate in crediti d’imposta secondo il meccanismo previsto dall’art. 2, commi 55-58, del D.L. n. 225/2010. È una precisazione non secondaria per gli intermediari che gestiscono portafogli crediti rilevanti.
DTA qualificate: il ricalcolo più difficile
La parte più complessa riguarda la sospensione della deduzione di componenti negativi connessi alle DTA qualificate.
La legge n. 199/2025 interviene su regimi transitori già ritoccati più volte. In gioco ci sono:
- svalutazioni e perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni;
- quote di ammortamento dell’avviamento e di altre attività immateriali che hanno generato DTA qualificate;
- perdite attese su crediti emerse in sede di prima applicazione dell’IFRS 9.
La questione non riguarda soltanto la percentuale di deducibilità dell’anno. Riguarda anche lo slittamento di quote da un esercizio all’altro, il coordinamento con la legge di bilancio 2025 e l’effetto sulla base degli acconti.
Per il 2025 alcune quote risultano azzerate. Per il 2026 vengono previste percentuali ridotte. Per il 2027 e gli anni successivi, le quote cambiano ancora. Quindi il professionista non può ragionare per abitudine. Deve ricostruire il piano fiscale delle deduzioni.
Per le svalutazioni e perdite su crediti pregresse, la percentuale 2025 è pari a 0%. Nel 2026 la quota prevista è 2,75%. Per il 2027 la legge n. 199/2025 indica 2,52%, per il 2028 8,22% e per il 2029 6,21%.
Per avviamento e altre attività immateriali con DTA qualificate, la quota 2025 è pari a 0%. Nel 2026 la deduzione è 3,25%. Nel 2027 scende a 8,22% rispetto al precedente assetto, mentre nel 2028 e nel 2029 salgono le quote di recupero.
Per le perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, la quota 2025 è pari a 0%, quella 2026 è 2,5%, quella 2027 è 6,33%, poi seguono quote più alte negli esercizi successivi.
La difficoltà non è solo aritmetica. Il ricalcolo influenza anche l’utilizzo di perdite fiscali ed eccedenze ACE.
Perdite fiscali ed eccedenze ACE: limiti temporanei
La legge n. 199/2025 introduce limitazioni temporanee all’utilizzo delle perdite fiscali di cui all’art. 84 del TUIR e delle eccedenze ACE.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, il computo in diminuzione del reddito può avvenire solo entro il maggior reddito imponibile prodotto dal differimento delle quote previsto dalla legge n. 207/2024. Il limite massimo è pari al 35% dello stesso maggior reddito.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, il meccanismo cambia base. Il limite riguarda il maggior reddito imponibile determinato dalle disposizioni della legge n. 199/2025. In questo caso la soglia sale al 42%.
Queste regole valgono anche nel consolidato fiscale nazionale e mondiale. Il reddito complessivo globale si considera formato prioritariamente dal maggior reddito imponibile prodotto dalle norme di differimento.
Nella pratica, il calcolo dovrebbe essere sviluppato per stratificazioni:
- determinazione del risultato fiscale ordinario;
- individuazione delle quote deducibili sospese o ridotte;
- determinazione del maggior reddito imponibile;
- applicazione dei limiti a perdite fiscali ed eccedenze ACE;
- calcolo dell’IRES e, ove previsto, dell’IRAP teorica per gli acconti.
Se si salta un passaggio, il risultato finale rischia di essere incoerente.
Maggiori acconti e divieto di compensazione
Il tema della compensazione merita un paragrafo autonomo. Non tutti i maggiori acconti possono essere pagati usando crediti fiscali.
L’art. 1, comma 20, della legge n. 207/2024 stabilisce che, sulla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto degli obblighi di ricalcolo collegati ai commi 14-19 della stessa legge, non si può utilizzare la compensazione.
Il divieto opera in due direzioni.
Non è ammessa la compensazione orizzontale nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Non è ammessa neppure la compensazione verticale o interna nell’ambito dello stesso tributo, per esempio usando un credito IRES 2025 per ridurre l’acconto IRES 2026 dovuto per effetto del ricalcolo.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo con le risoluzioni n. 38/E del 6 giugno 2025 e n. 43/E del 20 giugno 2025.
Questo punto è operativo, non teorico. Un F24 formalmente compilato con compensazione potrebbe non rispettare il vincolo previsto dalla norma. E non basta dire che il credito esiste.
Plusvalenze patrimoniali: il cambio che tocca molte imprese
La modifica al regime delle plusvalenze patrimoniali è probabilmente la più interessante per la generalità delle imprese.
L’art. 1, comma 42, della legge n. 199/2025 interviene sull’art. 86, comma 4, del TUIR. La vecchia regola consentiva, per i beni posseduti da almeno tre anni, di scegliere tra tassazione integrale nell’esercizio di realizzo e rateizzazione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, questa possibilità viene fortemente ridotta.
Per la generalità dei beni, la plusvalenza concorre al reddito per intero nell’esercizio in cui è realizzata. La rateizzazione resta solo in due ambiti:
- cessione di aziende o rami d’azienda posseduti da almeno tre anni;
- cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per società sportive professionistiche, se i diritti sono posseduti da almeno due anni.
Per gli altri beni strumentali, quindi, il frazionamento ordinario viene meno.
Ai fini degli acconti 2026 il legislatore anticipa l’effetto. Nel metodo storico, l’imposta 2025 deve essere ricalcolata applicando le nuove disposizioni. Questo significa che una plusvalenza 2025 rateizzata può dover essere considerata integralmente imponibile solo per il calcolo dell’acconto.
Esempio. Una società ha venduto nel 2025 un impianto posseduto da oltre tre anni, realizzando una plusvalenza di € 100.000. In dichiarazione sceglie la rateizzazione in cinque quote da € 20.000. Per calcolare l’acconto 2026 con metodo storico, la base teorica deve considerare € 100.000, non € 20.000. Se l’aliquota IRES è 24%, il solo effetto teorico sulla base IRES è pari a € 19.200 di maggiore imposta rispetto alla quota annuale, prima delle regole percentuali sugli acconti.
Il contribuente potrebbe non percepire il problema, perché la dichiarazione 2025 è formalmente corretta. Il ricalcolo vive solo per l’acconto.
Plusvalenze e IRAP: attenzione a non forzare la regola
La modifica dell’art. 86 del TUIR non si trasferisce automaticamente sull’IRAP.
Per società di capitali, enti commerciali e soggetti che determinano la base IRAP secondo il principio di derivazione dal bilancio, rileva il valore iscritto a conto economico. È la logica della cosiddetta presa diretta.
Per le società di persone in regime naturale, invece, le plusvalenze patrimoniali sono generalmente irrilevanti ai fini IRAP.
Questo significa che il ricalcolo delle plusvalenze riguarda IRPEF e IRES, non il tributo regionale. Confondere i due piani può produrre un acconto IRAP non dovuto o sovrastimato.
Deduzione forfetaria dei benzinai
Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono applicare una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa. La misura tiene conto dell’incidenza delle accise sul volume d’affari.
Le percentuali sono differenziate per scaglioni:
| Volume d’affari | Riduzione del reddito |
|---|---|
| Fino a € 1.032.000 | 1,1% |
| Oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000 | 0,6% |
| Oltre € 2.064.000 | 0,4% |
La deduzione rileva ai fini IRPEF e IRES. Non rileva ai fini IRAP.
Per il metodo storico, l’imposta del periodo precedente deve essere determinata senza tener conto della deduzione. Quindi l’acconto 2026 calcolato sul 2025 richiede una base più alta rispetto a quella effettiva.
Nel metodo previsionale, invece, la deduzione che si prevede di maturare nel 2026 può essere considerata. È una differenza non banale rispetto ad altre agevolazioni, come la super deduzione assunzioni.
Esempio. Un gestore carburanti con volume d’affari di € 900.000 applica una deduzione pari all’1,1%. La riduzione teorica del reddito è € 9.900. Nel metodo storico, per l’acconto 2026, quella deduzione va esclusa dal calcolo dell’imposta 2025 teorica.
Noleggio occasionale di unità da diporto
Il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto è disciplinato dall’art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005. La durata complessiva non deve superare 42 giorni.
I proventi possono essere assoggettati, su richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20%.
Ai fini degli acconti, però, il regime sostitutivo non alleggerisce la base.
Se il contribuente ha applicato il regime nel 2025 e calcola l’acconto 2026 con metodo storico, deve rideterminare l’IRPEF o l’IRES 2025 facendo concorrere quei proventi al reddito complessivo. Se invece usa il metodo previsionale e prevede di applicare il regime nel 2026, deve stimare l’imposta come se i proventi concorressero al reddito ordinario.
C’è un dettaglio tecnico. La norma richiama espressamente l’acconto IRPEF. Tuttavia, dopo l’estensione soggettiva del regime anche a soggetti IRES, le istruzioni ai modelli dichiarativi considerano interessato anche l’acconto IRES. La lettura è logico-sistematica, ma il disallineamento letterale resta.
È uno di quei punti in cui la prassi dichiarativa pesa quanto la norma scritta.
IRAP maggiorata per intermediari e assicurazioni
La legge n. 199/2025 ha introdotto un aumento temporaneo di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per alcuni intermediari finanziari e per le imprese di assicurazione.
La maggiorazione opera per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi. Per i soggetti solari, quindi, riguarda il triennio 2026-2028.
Gli intermediari finanziari interessati applicano l’aliquota del 6,65%. Le imprese di assicurazione applicano l’aliquota del 7,9%.
Sono esclusi dall’aumento alcuni soggetti richiamati dal D.Lgs. n. 446/1997, tra cui SIM e imprese di investimento UE diverse dalle banche, società di gestione di fondi comuni, SICAV, SICAF, società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati.
La legge prevede anche una detrazione di € 90.000 sulla maggiore imposta dovuta, ma non per il 2026. La detrazione opera per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo. Per i soggetti solari, quindi, 2027 e 2028.
Ai fini degli acconti 2026, nel metodo storico si assume come imposta 2025 quella che si sarebbe determinata applicando le aliquote maggiorate. Nel metodo previsionale, l’IRAP 2026 attesa va calcolata direttamente con le aliquote aumentate.
Esempio. Un intermediario finanziario interessato dalla maggiorazione ha una base imponibile IRAP teorica 2025 di € 3.000.000. L’aliquota ordinaria del 4,65% avrebbe prodotto € 139.500. Con aliquota al 6,65%, l’imposta teorica è € 199.500. La differenza di € 60.000 incide sulla base dell’acconto 2026.
Imprese energetiche: aliquota IRAP al 5,9%
Il D.L. n. 21/2026, convertito dalla legge n. 49/2026, ha previsto un aumento temporaneo dell’aliquota IRAP per alcune imprese del comparto energetico.
L’aumento è pari a 2 punti percentuali e opera per il 2026 e il 2027, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Se l’aliquota ordinaria applicabile è 3,9%, l’aliquota sale al 5,9%.
L’ambito soggettivo dipende dall’attività esercitata in via prevalente. Per attività prevalente si guarda all’attività da cui deriva il maggiore ammontare di ricavi nel periodo d’imposta.
I codici ATECO richiamati comprendono:
| Codice | Attività |
|---|---|
| 06 | Estrazione di petrolio greggio e gas naturale |
| 09.1 | Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale |
| 19.2 | Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e combustibili fossili |
| 35.1 | Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica |
| 35.2 | Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte |
| 35.4 | Servizi di intermediazione per energia elettrica e gas naturale |
| 49.50.1 | Trasporto mediante condotte di gas |
Nel metodo storico, l’IRAP 2025 va rideterminata come se l’aliquota maggiorata fosse già vigente. Nel metodo previsionale, l’IRAP presunta 2026 deve essere calcolata usando l’aliquota aumentata.
Esempio. Una società energetica con base imponibile IRAP di € 2.500.000, soggetta ad aliquota ordinaria 3,9%, avrebbe un’imposta pari a € 97.500. Con aliquota al 5,9%, l’imposta sale a € 147.500. Il maggiore importo teorico è € 50.000.
Nella prassi va verificato anche il coordinamento con eventuali maggiorazioni regionali e con altre discipline settoriali. Il rischio non è solo versare poco. È anche applicare un cumulo non dovuto.
Ritenute su obbligazioni: una regola ancora da controllare
Il D.Lgs. n. 239/1996 contiene una disciplina particolare per interessi, premi e altri frutti di alcune obbligazioni, tra cui titoli di Stato e obbligazioni di banche o società quotate.
Ai fini degli acconti IRPEF dei soci di società di persone e degli acconti IRES delle società di capitali ed enti commerciali, non si tiene conto del 70% dell’ammontare di alcune ritenute scomputate per il periodo precedente.
La regola oggi può apparire residuale. Tuttavia è ancora richiamata nelle istruzioni dichiarative. Per questo, in presenza di proventi finanziari rilevanti, il controllo resta opportuno.
Un errore frequente è trattare le ritenute scomputate come se fossero integralmente rilevanti anche nella base dell’acconto. Non sempre è così.
Modello REDDITI PF 2026 e rigo RN61
Quando il ricalcolo riguarda l’IRPEF 2025, il modello REDDITI PF 2026 richiede la compilazione del rigo RN61.
Il contribuente deve barrare la colonna 1 e indicare:
- in colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato;
- in colonna 3, l’imposta netta ricalcolata;
- in colonna 4, il nuovo importo della differenza.
Il rigo RN61 serve a rendere visibile la base teorica usata per gli acconti. Non modifica il senso della dichiarazione. Documenta il passaggio necessario tra imposta effettiva e imposta rideterminata.
Per i modelli REDDITI SC e REDDITI ENC 2026 non è prevista un’indicazione specifica analoga. Questo è un punto pratico non banale: l’assenza di un rigo dedicato non significa assenza dell’obbligo. Significa solo che il calcolo resta nella documentazione interna e nelle carte di lavoro.
Casi pratici di ricalcolo
Un articolo sugli acconti 2026 rischia di restare astratto. Alcuni esempi aiutano a capire dove nasce l’errore.
| Caso | Errore possibile | Correzione da fare |
|---|---|---|
| Società con IRES premiale 2025 | Usare come base l’IRES effettiva al 20%. | Ricalcolare l’IRES 2025 con aliquota ordinaria al 24%. |
| Impresa con super deduzione assunzioni | Far ridurre l’acconto dal beneficio 2025 o 2026. | Neutralizzare la maggiorazione sia nello storico sia nel previsionale. |
| Plusvalenza 2025 rateizzata | Considerare solo la quota imputata nel 2025. | Considerare l’intera plusvalenza, salvo eccezioni. |
| Gestore carburanti | Usare nel metodo storico il reddito già ridotto dalla deduzione forfetaria. | Ricalcolare il 2025 senza deduzione. |
| Impresa energetica | Calcolare l’IRAP storica con aliquota 3,9%. | Usare l’aliquota maggiorata, ad esempio 5,9%. |
| Banca con DTA qualificate | Applicare le vecchie quote deducibili senza limiti. | Ricostruire quote differite e limiti a perdite ed ACE. |
La casistica mostra una cosa chiara. L’errore nasce quasi sempre da un automatismo. Si prende il dato dichiarativo e lo si trasforma in acconto senza chiedersi se la norma impone una base diversa.




