Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89 – il cosiddetto “decreto accise” – porta con sé una misura fiscale di immediato impatto operativo: il rinvio dei versamenti di saldo e primo acconto dal 30 giugno al 20 luglio 2026 per tutti i soggetti ISA, i forfetari, i contribuenti in regime di vantaggio e i soci di enti trasparenti aventi i requisiti. La proroga non è una novità in assoluto – il sistema la conosce da anni – ma quest’anno introduce una variante significativa: la maggiorazione per chi sceglie il pagamento differito nei 30 giorni successivi sale dallo 0,40% allo 0,80%. Chi non versa entro il 20 luglio e vuole utilizzare il termine aggiuntivo deve quindi calcolare un interesse corrispettivo doppio rispetto al recente passato. La scadenza ultima, per effetto della sospensione feriale degli adempimenti, non è il 19 agosto – che pure sarebbe il trentesimo giorno – ma il 20 agosto 2026.
Il rinvio nasce dal decreto accise
La proroga dei versamenti entra nel decreto-legge n. 89/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026. Il provvedimento nasce in un contesto differente, quello dei prezzi petroliferi e delle misure di sostegno ad alcuni comparti economici. All’interno di quel decreto trova però spazio anche una norma fiscale di immediata ricaduta pratica.
L’art. 6 del D.L. 89/2026 interviene sui versamenti dovuti entro il 30 giugno 2026: si tratta delle somme che emergono dalle dichiarazioni dei redditi, dall’IRAP e, ove il contribuente abbia optato per il versamento dell’IVA alle stesse scadenze, anche dall’IVA. Il rinvio riguarda il saldo 2025 e il primo acconto 2026, secondo la logica consueta dei versamenti dichiarativi.
La ragione pratica è chiara. La campagna dichiarativa 2026 si è innestata su una fase di aggiornamento degli applicativi, soprattutto per ISA e concordato preventivo biennale. L’applicativo “Il tuo ISA 2026 CPB 1.0.0” è stato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate solo il 13 maggio 2026, oltre il termine ordinario del 30 aprile. Gli studi professionali si sono trovati con tempi stretti, calcoli da rivedere, software non sempre allineati. Come spesso accade, la proroga arriva quando il sistema è già sotto pressione.
Chi rientra nel perimetro della proroga
La proroga non riguarda tutti i contribuenti in modo indistinto. Il perimetro è quello indicato dall’art. 6 del D.L. 89/2026 e rispecchia la struttura già vista nelle analoghe proroghe degli anni precedenti.
Rientrano prima di tutto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, a condizione che dichiarino ricavi o compensi entro il limite stabilito dal relativo decreto ministeriale di approvazione dell’ISA.
Il beneficio si estende anche a chi presenta cause di esclusione dagli ISA. Questo passaggio è rilevante perché evita una lettura troppo restrittiva della norma: non conta solo l’effettiva applicazione dell’indice, ma il semplice fatto che l’attività ricada nell’area ISA, anche se una causa oggettiva ne impedisce l’applicazione concreta.
Sono compresi inoltre:
- i contribuenti nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 98/2011
- i contribuenti nel regime forfetario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, per i quali la proroga riguarda soprattutto l’imposta sostitutiva e i versamenti previdenziali collegati al modello Redditi
- i soci e partecipanti a società, associazioni e imprese trasparenti ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché l’ente partecipato possieda i requisiti richiesti (es. il socio di una società di persone che svolge attività soggetta a ISA)
Quali versamenti seguono il nuovo calendario
Il rinvio riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali in scadenza al 30 giugno 2026. In termini operativi, il riferimento principale è al saldo delle imposte 2025 e al primo acconto 2026.
Per le persone fisiche, il calendario intercetta l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali, le imposte sostitutive e, quando dovuti, i contributi previdenziali liquidati nel quadro RR. Per le società e gli altri soggetti collettivi vengono in rilievo IRES, IRAP e le altre imposte emergenti dal modello dichiarativo.
Per i forfetari, il tema riguarda soprattutto l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%. Va però evitata ogni semplificazione eccessiva: ogni posizione va letta sul modello dichiarativo effettivamente predisposto. Un contribuente può non avere IRAP, può non avere IVA a debito da versare in questa sede, ma può comunque avere importi significativi da versare in base alla propria dichiarazione.
La novità vera è lo 0,80%
Il rinvio al 20 luglio senza maggiorazione non sorprende più di tanto: il sistema conosce proroghe simili almeno dal 2020. La vera novità di quest’anno è la misura della maggiorazione per chi sceglie di pagare nei 30 giorni successivi.
Il D.L. 89/2026 fissa la maggiorazione allo 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, rispetto allo 0,40% delle precedenti annualità (e rispetto alla disciplina ordinaria dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 435/2001 per i contribuenti non prorogati). Il raddoppio non è solo nominale: incide sui calcoli, sulle deleghe F24, sui piani di rateazione e sulle verifiche interne degli studi.
Esempio pratico. Si consideri un contribuente ISA con saldo e primo acconto complessivo di 12.000 euro:
- Se paga entro il 20 luglio 2026: nessuna maggiorazione, versa 12.000 euro
- Se sceglie il differimento al 20 agosto 2026: applica lo 0,80%, pari a 96 euro, per un totale di 12.096 euro (prima dell’eventuale rateazione)
Il punto è operativamente delicato. Non basta spostare la data nel gestionale: occorre modificare anche la percentuale applicata al differimento, altrimenti si genera un versamento insufficiente.
Il punto tecnico sul 20 agosto 2026
Una delle imprecisioni più frequenti riguarda la data del termine maggiorato. Partendo dal 20 luglio 2026, il trentesimo giorno successivo cade aritmeticamente il 19 agosto 2026 – che nel 2026 è un mercoledì, non un giorno festivo.
Il termine operativo è però il 20 agosto 2026 per effetto della sospensione feriale degli adempimenti e dei versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto, prevista dall’art. 37, comma 11-bis, primo periodo, del D.L. 223/2006. La norma dispone che gli adempimenti e i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 241/1997 con scadenza nel predetto periodo possano essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione aggiuntiva.
Chi resta fuori dalla proroga
I soggetti che non rientrano nel perimetro del D.L. 89/2026 mantengono il calendario ordinario. Per loro il termine per il pagamento senza maggiorazione resta il 30 giugno 2026.
Rimane ferma la possibilità del differimento al 30 luglio 2026 con la maggiorazione ordinaria dello 0,40%, secondo la disciplina generale dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001. La nuova percentuale dello 0,80% non si applica a questi soggetti.
Nel mese di luglio 2026 convivono quindi due calendari distinti:
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Il calendario aggiornato: riepilogo scadenze
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Scadenziario rateale: soggetti NON prorogati
Per chi resta nel calendario ordinario, la rateazione può partire dal 30 giugno 2026, con piano fino a 7 rate e chiusura al 16 dicembre 2026. Se il contribuente sceglie il differimento al 30 luglio 2026, l’importo da rateizzare va prima maggiorato dello 0,40% e il piano si riduce a 6 rate.
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Scadenziario rateale: soggetti ISA e forfetari
Per i soggetti ammessi alla proroga, la prima rata può essere versata entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, con piano fino a 6 rate. Se il contribuente sceglie il differimento al 20 agosto 2026, l’importo deve essere prima maggiorato dello 0,80% e il piano si riduce a 5 rate.
Gli interessi indicati sono quelli di rateazione, cosa diversa dalla maggiorazione dello 0,40% o dello 0,80% che si applica in via preventiva all’importo complessivo quando si sceglie il pagamento differito.




