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detrazione IVA per attività preparatorie

Detrazione IVA per attivita preparatorie: le future operazioni esenti bloccano il diritto

14 Luglio, 2025

La Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del diritto alla detrazione IVA per le attivita preparatorie, questa volta con un verdetto che fa riflettere. L’ordinanza n. 15638 del 12 giugno 2025 ha infatti negato la detrazione per una società che, pur avendo sostenuto costi legittimi e documentati, si apprestava a svolgere esclusivamente operazioni esenti da imposta.

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Il caso che ha scatenato la controversia

Una società costituita per operare nel settore finanziario – si parlava di collocamento titoli, gestione portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti – aveva fatto quello che, sulla carta, sembrava tutto regolare. Nei primi anni dalla costituzione aveva effettuato acquisti di beni e servizi destinati alla futura attività, senza ancora iniziare le operazioni vere e proprie.

La detrazione IVA sugli acquisti era stata considerata legittima dal soggetto passivo, che aveva maturato un credito poi chiesto a rimborso. Una scelta che, nella prassi professionale, trova spesso solide basi giurisprudenziali. E infatti la società si fondava su un orientamento consolidato della Suprema Corte.

Quando le attività preparatorie danno diritto alla detrazione

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, ormai da tempo, che il diritto alla detrazione IVA può spettare anche per operazioni che precedono l’effettivo avvio dell’attività. Come spesso accade in questi casi, i principi si sono stratificati attraverso pronunce che hanno chiarito i contorni della questione.

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (tra le tante, Cass. nn. 6664/2014, 23994/2018, 4931/2025), ai fini della detrazione devono essere considerate anche le operazioni preparatorie, quelle poste in essere prima ancora che si cominci a produrre ricavi. Il punto, però, è che spetta al soggetto passivo dimostrare l’effettiva riferibilità di questi acquisti alla futura produzione di ricavi.

Nella prassi applicativa si osserva come questa dimostrazione passi attraverso l’analisi della natura dei beni e servizi acquistati, nonché del tempo intercorso tra acquisto e uso. La Cassazione ha precisato che si considera inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi necessari a consentire l’avvio dell’attività caratteristica del soggetto passivo IVA.

Il requisito dell’organizzazione aziendale

Per le attività preparatorie, il diritto alla detrazione IVA è ammesso “purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata”. Una formulazione che lascia spazio a valutazioni caso per caso, ma che richiede pur sempre un collegamento concreto con l’attività futura.

Il mancato utilizzo, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. nn. 7440/2021, 15570/2023, 30685/2024), deve essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente. Un aspetto che spesso viene trascurato nella valutazione preliminare dei casi.

Anche l’Agenzia delle Entrate si è allineata a questa impostazione. Con la risposta a interpello n. 584/2021 ha confermato che, in ragione del principio di neutralità dell’IVA, non è legittimo precludere il diritto alla detrazione per acquisti inerenti a un’attività futura, anche quando il soggetto passivo non abbia ancora effettuato operazioni attive.

La svolta per le operazioni esenti

Ma arriviamo al punto critico del caso esaminato nell’ordinanza n. 15638/2025. La società in questione si apprestava a effettuare operazioni che sarebbero state esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. Attività finanziarie che, per loro natura, non danno diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Qui la Cassazione ha tracciato una linea netta. Non è possibile invocare il diritto alla detrazione IVA, anche quando le operazioni passive “siano del tutto effettive e inerenti all’oggetto sociale dell’impresa”, se i beni e servizi non sono utilizzati per operazioni attive “assoggettate ad imposizione”.

L’imposta risulta quindi indetraibile anche per gli acquisti relativi a operazioni attive che, pur non essendo state ancora poste in essere, “avrebbero costituito operazioni esenti” per la natura dell’attività concretamente esercitata dalla società.

Il tentativo del pro-rata non convince i giudici

La società aveva provato a giocare anche la carta del pro-rata, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare la possibile determinazione dell’imposta detraibile con questo metodo, invece di considerare l’intera IVA “a monte” indetraibile.

Tuttavia, la Cassazione ha ribadito l’accertamento di fatto relativo alla “natura esente dell’intero complesso delle operazioni attive che la società contribuente aveva in programma di svolgere”. Una circostanza che escludeva ogni possibile configurazione alternativa. Quando l’attività è interamente esente, il meccanismo del pro-rata non trova spazio di applicazione.

Le eccezioni che confermano la regola

Interessante notare come la Suprema Corte abbia comunque lasciato aperto uno spiraglio. È possibile concludere in favore del riconoscimento del diritto alla detrazione IVA per attività preparatorie quando queste si riferiscano a operazioni attive che, seppure esenti, garantiscono comunque il diritto alla detrazione “a monte” ex art. 19 comma 3 del DPR 633/72.

Gli esempi citati dalla sentenza riguardano le cessioni di beni “a distanza” verso soggetti passivi che si considerano cessionari e rivenditori, oppure le cessioni di oro di investimento da parte dei produttori. Casistiche particolari che, nella pratica professionale, si incontrano raramente ma che possono fare la differenza.

Implicazioni operative per i professionisti

Questa pronuncia richiede una riflessione attenta da parte di chi si occupa di consulenza fiscale. La detrazione IVA per attività preparatorie resta un diritto riconosciuto, ma la natura delle future operazioni attive diventa elemento discriminante.

Occorre verificare sin dalla fase di costituzione della società quale sarà la natura delle operazioni che verranno effettuate. Se queste rientreranno integralmente nel regime di esenzione dell’art. 10 del DPR 633/72, gli acquisti preparatori non potranno beneficiare della detrazione, indipendentemente dalla loro inerenza all’attività prospettata.

Un aspetto che, nella casistica comune, può riguardare non solo le società del settore finanziario, ma anche quelle che si preparano a svolgere attività sanitarie, educative o di altro tipo rientranti nelle esenzioni previste dalla normiva IVA.

La pianificazione fiscale delle operazioni preparatorie dovrà quindi tenere conto, già in fase progettuale, della natura imponibile o esente delle future attività, per evitare sorprese in sede di accertamento o di richiesta di rimborso.

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