L’Agenzia delle Entrate ha consolidato la propria posizione in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale 2024, chiarendo definitivamente che la presentazione dei modelli ISA risulta obbligatoria in senso assoluto, senza eccezioni rilevanti. La recente circolare n. 11/E del 18 luglio 2025 ha infatti fugato ogni residuo dubbio interpretativo, stabilendo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (CPB) per il periodo 2024-2025 debbano ottemperare a tale obbligo, sebbene limitatamente a finalità statistiche.
Disciplina dell’acquisizione dei dati precalcolati
La normativa vigente impone una procedura standardizzata per l’importazione delle variabili precalcolate nell’ambito del software di compilazione degli ISA. Tale adempimento risulta inderogabile, salvo specifiche circostanze di esclusione che non comportino l’esonero dalla presentazione del modello stesso.
Secondo quanto stabilito dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente può esimersi dall’acquisizione delle variabili precalcolate esclusivamente nei casi in cui sussistano cause di esclusione dall’applicazione dell’ISA, pur permanendo l’obbligo di compilazione del modello. In tali circostanze limitate, il soggetto passivo può limitarsi alla mera valorizzazione dei campi previsti dal modello, senza procedere all’importazione dei dati precalcolati dal sistema telematico dell’Agenzia.
Obblighi per i soggetti professionali in forma societaria
Una specifica previsione normativa, contenuta nel provvedimento n. 131055/2025, ha esteso l’obbligo di compilazione – ancorché limitato ai soli fini statistici – agli esercenti attività professionali organizzati in forma imprenditoriale. Tale disposizione interessa direttamente le società tra professionisti (Stp) e le società tra avvocati (Sta), nonché tutte le strutture societarie operanti nei seguenti ambiti:
- Studi di ingegneria (codice ATECO 71.12.10)
- Attività legali (codice ATECO 69.10.10)
- Servizi di commercialisti (codice ATECO 69.20.01)
- Attività di esperti contabili (codice ATECO 69.20.03)
- Consulenza del lavoro (codice ATECO 69.20.04)
- Studi di architettura (codice ATECO 71.11.09)
- Progettazione archeologica (codice ATECO 71.11.01)
- Servizi veterinari (codice ATECO 75.00.00)
L’estensione dell’obbligo a tali categorie professionali risponde all’esigenza di acquisire elementi informativi necessari per l’elaborazione degli indici di affidabilità fiscale nelle annualità future.
Specificità operative per esistenze e rimanenze
La circolare dell’Agenzia ha fornito istruzioni dettagliate per la corretta compilazione dei righi da F06 a F09, relativi alle esistenze iniziali e finali delle scorte. Particolare attenzione deve essere prestata alla distinzione tra:
- Valutazione delle rimanenze al costo (righi F06 e F07): in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 93 del DPR 917/1986
- Calcolo percentuale di completamento (righi F08 e F09): secondo i criteri stabiliti dal comma 6 dell’articolo 92 del medesimo decreto
Tale distinzione assume rilievo cruciale in considerazione delle recenti modifiche apportate alla disciplina del reddito d’impresa, che hanno inciso significativamente sui meccanismi di determinazione delle rimanenze relative a opere, forniture e servizi.
Concordato preventivo biennale e acquisizione dati
Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025, permane l’obbligo di acquisizione delle variabili precalcolate, nonostante la sussistenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Tale previsione trova giustificazione nell’articolo 13 del D.Lgs. 13/2024, che mantiene in capo ai soggetti aderenti tutti gli ordinari obblighi dichiarativi.
La ratio di tale disposizione risiede nella necessità di garantire la corretta costruzione della base dati per l’applicazione degli ISA nelle annualità successive al biennio oggetto di concordato. Inoltre, i dati acquisiti risultano funzionali all’elaborazione della metodologia del concordato per il biennio 2025/2026, definita dal decreto ministeriale del 28 aprile 2025.
Esclusioni dall’applicazione e obblighi residuali
Nel rispetto delle consolidate indicazioni fornite dall’Agenzia (circolari 16/E/2020 e 6/E/2021), i contribuenti che risultano esclusi dall’applicazione degli ISA ma rimangono tenuti alla presentazione dei modelli possono evitare l’acquisizione delle variabili precalcolate. In tali casi, l’adempimento si limita alla compilazione dei dati presenti nel modello stesso.
Tuttavia, per i soggetti aderenti al concordato preventivo, tale facoltà non trova applicazione. Nonostante il raggiungimento del massimo grado di affidabilità fiscale per effetto dell’adesione stessa, permane l’obbligo di procedere all’acquisizione completa dei dati precalcolati.