Con la risposta ad interpello n. 58 del 2 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate ha tracciato un confine netto. Chi ha scelto – anche per ragioni cautelative – di non detrarre l’IVA sulle fatture passive nel periodo di competenza, non può tornare indietro tramite dichiarazione integrativa. L’unica strada percorribile è la domanda di rimborso dell’imposta non dovuta, da presentare entro due anni. Scaduto quel termine, l’imposta è perduta.
Il caso: un’operazione MLBO e un IVA mai detratta
La vicenda nasce da una situazione tutt’altro che rara nella prassi delle operazioni straordinarie. Una società aveva sostenuto costi di transazione nell’ambito di un’operazione di MLBO – il Merger Leveraged Buy-Out, cioè una fusione successiva ad acquisizione con indebitamento – e aveva regolarmente annotato le relative fatture passive sui registri IVA. Fin qui tutto normale. Il problema è che, all’epoca, aveva scelto di non esercitare la detrazione. Perché? Per adeguarsi, con prudenza, all’orientamento allora dominante dell’Agenzia delle entrate, che considerava quella tipologia di spese non detraibile. Va precisato che, nel caso di specie, una parte dei servizi era resa da soggetti non residenti: l’IVA era stata pertanto assolta mediante il meccanismo del reverse charge, con la società nella duplice veste di debitore d’imposta (per autofattura) e di soggetto legittimato alla detrazione mai esercitata.
La situazione è poi cambiata. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22649 e n. 22608 del 9 agosto 2024, ha ribaltato quell’impostazione, riconoscendo la detraibilità dell’IVA sulle spese di transazione nelle operazioni di MLBO. L’Agenzia delle entrate ha poi recepito quel mutamento con la risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026 – si noti: una risoluzione di portata interpretativa generale, non una semplice risposta ad interpello – allineandosi alla posizione della Suprema Corte. A quel punto la società si è posta una domanda legittima: come recupero l’IVA che non ho detratto?
Dichiarazione integrativa: uno strumento utile, ma non in questo caso
La dichiarazione integrativa a favore, disciplinata dall’art. 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/1998, è uno strumento prezioso. Come l’Agenzia aveva già chiarito nella circolare n. 1/2018, essa serve a correggere errori o omissioni che hanno comportato l’indicazione di un imponibile superiore al reale, di un debito d’imposta eccessivo o di un’eccedenza detraibile inferiore a quella spettante. In linea di principio, quindi, anche chi non ha esercitato la detrazione IVA nel periodo corretto può presentare una dichiarazione integrativa, purché si tratti di un errore o di un’omissione.
Il punto cruciale, però, è proprio qui. Nel caso esaminato dall’Agenzia, la mancata detrazione non deriva da un errore o da una dimenticanza. Le fatture erano state annotate regolarmente. La scelta di non detrarre era stata consapevole, ponderata, frutto di un adeguamento deliberato all’orientamento ufficiale del fisco. Non c’è nulla da correggere, tecnicamente. Non c’è stata un’omissione involontaria. C’è stata una scelta.
E una scelta consapevole, per quanto influenzata dalle indicazioni dell’amministrazione, non è equiparabile a un errore. La dichiarazione integrativa, in questo scenario, non è lo strumento adatto.
La detrazione IVA nel periodo di competenza: il quadro normativo
Vale la pena ricordare il meccanismo di fondo. Il diritto alla detrazione IVA – sancito dall’art. 19 del DPR n. 633/1972 – nasce nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Il contribuente deve però esercitarlo entro i termini previsti dalla legge. Se li lascia scadere, lo strumento della dichiarazione integrativa può soccorrere nei casi di errore o omissione, ma non certo per rimediare a scelte volontarie.
| Situazione | Strumento utilizzabile | Termine |
|---|---|---|
| Mancata detrazione per errore/omissione | Dichiarazione integrativa (art. 8, c. 6-bis, DPR 322/1998) | Entro i termini di accertamento |
| Mancata detrazione per scelta consapevole | Istanza di rimborso (art. 30-ter, DPR 633/1972) | 2 anni dalla data del versamento o dal fatto legittimante |
La distinzione tra le due fattispecie non è sottile. Nella prassi, però, può essere difficile da tracciare – ed è per questo che la risposta n. 58/2026 assume un certo rilievo pratico.
Il rimborso ex art. 30-ter: la via che resta aperta
L’Agenzia non lascia il contribuente senza uscita. Lo indirizza verso l’art. 30-ter del DPR n. 633/1972, che consente di chiedere la restituzione dell'”imposta non dovuta”. L’istanza va presentata entro due anni dalla data del versamento dell’imposta, oppure – se posteriore – dal giorno in cui si è verificato il presupposto che legittima la restituzione.
Attenzione, però. Come già chiarito dalla circolare n. 20/2021, l’art. 30-ter è una norma residuale ed eccezionale: trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale. Non serve a rimediare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione, quando quella scadenza sia imputabile alla colpevole inerzia del soggetto passivo. Chi dimentica, trascura, procrastina senza motivo non può usare il rimborso come salvagente tardivo.
Il caso in esame è diverso. La mancata detrazione non nasce da inerzia colpevole. Nasce dall’affidamento riposto nelle indicazioni ufficiali del fisco – un’impossibilità incolpevole del tutto analoga a quella già riconosciuta dall’Agenzia in altri contesti, come nel caso del contribuente che non ha potuto emettere la nota di variazione in diminuzione per ragioni a lui non imputabili (cfr. risposta ad interpello n. 592/2022 e circolare n. 20/2021).
La scadenza: due anni dal 9 agosto 2024
Il punto più operativo della risposta n. 58/2026 riguarda la decorrenza del termine. Il presupposto legittimante il rimborso, secondo l’Agenzia, è rappresentato dalle sentenze della Cassazione – le n. 22649 e n. 22608, entrambe del 9 agosto 2024. È da quella data che i due anni cominciano a scorrere. Si tratta di una posizione interpretativa dell’Agenzia favorevole al contribuente: avrebbe potuto, in linea teorica, sostenere una decorrenza anteriore (ad esempio dalla data di versamento dell’IVA), il che avrebbe già precluso il rimborso per le operazioni meno recenti.
Questo significa che le società che si trovano in situazioni analoghe hanno tempo fino al 9 agosto 2026 per presentare l’istanza di rimborso. Non è un termine lontanissimo. Chi non ha ancora provveduto – o chi non sapeva di poterlo fare – ha interesse a muoversi con una certa tempestività.
Si consideri, a titolo di esempio pratico, il caso di una società che nel 2021 abbia sostenuto 500.000 euro di costi di transazione per un’operazione di MLBO, con IVA ordinaria al 22% pari a 110.000 euro, annotata in registro ma non detratta. Ebbene, quella società potrebbe oggi presentare istanza di rimborso per 110.000 euro – purché rispetti il termine del 9 agosto 2026 e sappia documentare adeguatamente la propria posizione.
Gli oneri probatori: la dimostrazione spetta al contribuente
Ottenere il rimborso non è automatico. Il contribuente deve dimostrare, documentazione alla mano, due cose distinte, che nel loro insieme danno prova della neutralità dell’operazione – requisito sostanziale richiesto dall’Agenzia per escludere qualsiasi arricchimento ingiustificato in capo al soggetto istante.
Prima: di non aver effettivamente detratto l’IVA sulle fatture in questione. Questo dovrebbe risultare dai registri IVA – che, come si ricorderà, erano stati correttamente tenuti dalla società istante.
Seconda: che quella stessa IVA, se era stata imputata come costo in contabilità, sia stata assoggettata a tassazione – cioè che non abbia già prodotto un risparmio fiscale indiretto attraverso la deduzione dal reddito d’impresa. Il fisco, in sostanza, vuole evitare che lo stesso importo generi un doppio beneficio: prima come costo dedotto, poi come imposta rimborsata.
È un onere non trascurabile. Richiede una ricostruzione documentale puntuale degli anni interessati, che in alcuni casi – specie quando le operazioni risalgono a qualche anno fa – può richiedere un lavoro non banale.



