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Iperammortamento 2026, prenotazioni al via: calendario e rischi

11 Giugno, 2026

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L’iperammortamento 2026 è ora operativo: dopo il visto della Corte dei conti e il decreto direttoriale del MIMIT, le imprese possono finalmente prenotare il beneficio tramite il portale del GSE. La misura, introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, L. n. 199/2025), riconosce una maggiorazione fiscale del costo dei beni strumentali nuovi – fino al 180% sulla prima fascia di investimento – che incide sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing deducibili ai fini IRES e IRPEF. Non si tratta di un credito d’imposta immediato né di una misura automatica: la fruizione è subordinata a un percorso articolato in cinque comunicazioni obbligatorie verso il GSE, con scadenze precise e documentazione tecnico-contabile stringente. Il vero rischio non sta nel prenotare, ma nel far coincidere il calendario industriale – consegna, entrata in funzione, interconnessione – con quello fiscale e procedurale. Chi ha già avviato ordini nel 2026 deve rivedere subito la documentazione; chi deve ancora investire ha la possibilità di pianificare la distribuzione temporale degli investimenti per massimizzare il beneficio sui singoli scaglioni annuali.

Perché l’iperammortamento 2026 parte solo ora

La misura nasce nell’art. 1, commi 427-436, della Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il decreto attuativo, firmato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell’economia, ha dovuto però superare un percorso non breve: confronto tecnico sul perimetro dei beni, esame della Corte dei conti e, infine, decreto direttoriale con modelli, istruzioni e apertura della piattaforma.

Il ritardo non è un dettaglio formale. Molte imprese avevano già avviato ordini, trattative, consegne o installazioni prima che il quadro operativo fosse definito. Questo ha generato una zona grigia: le imprese potevano procedere con gli investimenti – il portale GSE accetterà le comunicazioni anche per beni già ordinati o consegnati – ma la mancanza di istruzioni operative ha rallentato la pianificazione fiscale. Gli investimenti prenotati nel 2025 nell’ambito del credito d’imposta Transizione 4.0 restano agganciati a quella disciplina, mentre i nuovi investimenti 2026 privi di prenotazione valida transitano nel regime dell’iperammortamento.

Beni agevolabili e soggetti interessati

Il beneficio riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa – sia IRES che IRPEF – che investono in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia. Non è la forma giuridica a fare la differenza, ma la natura del bene, il suo impiego nell’attività e il rispetto degli adempimenti procedurali.

I beni agevolati si articolano su due direttrici. La prima è quella tecnologica e digitale, con beni riconducibili agli Allegati IV e V della Legge di bilancio 2026 (aggiornamento della disciplina 4.0). La seconda riguarda beni materiali finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, sistemi di accumulo BESS), con vincoli specifici sull’origine dei componenti per il fotovoltaico.

Un punto critico riguarda i software in cloud: la versione finale della disciplina esclude i servizi in modalità as-a-service (SaaS) dai beni agevolabili. Le soluzioni gestite da fornitori terzi tramite abbonamento ricorrente non rientrano nell’agevolazione, a differenza delle licenze software tradizionali. È saltata anche la clausola che avrebbe limitato l’agevolazione ai beni prodotti in Europa (made in Europe), anche se permangono vincoli specifici per alcune componenti del fotovoltaico.

Tutti i documenti di spesa (ordini, fatture, contratti di leasing) devono contenere obbligatoriamente il riferimento normativo: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 427-436, L. 199/2025“.

Aliquote e tetti annuali: la logica degli scaglioni

L’iperammortamento 2026 funziona con scaglioni annuali di investimento. La maggiorazione è applicata non sul totale complessivo del progetto, ma sugli investimenti completati in ciascun periodo d’imposta.

Fascia annuale di investimento Maggiorazione Costo fiscalmente ammortizzabile Risparmio IRES teorico
Fino a 2,5 milioni di euro 180% 280% del costo 43,2% del costo agevolato
Oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni di euro 100% 200% del costo 24% del costo agevolato
Oltre 10 milioni fino a 20 milioni di euro 50% 150% del costo 12% del costo agevolato

Nota: il risparmio IRES è calcolato con aliquota del 24% applicata alla sola quota di maggiorazione. Non tiene conto di capienza fiscale, limiti specifici e tempi di deduzione.

Le cinque comunicazioni obbligatorie al GSE

La procedura di accesso si articola in cinque flussi comunicativi obbligatori tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile con SPID o CIE. Non è più possibile operare in autodichiarazione postuma come avveniva con i vecchi super e iper-ammortamenti.

Fase Quando Contenuto principale Rischio se manca o è errata
1. Comunicazione preventiva Prima del completamento, per ciascuna struttura produttiva Dati impresa, struttura produttiva, tipologia e importo beni, date previste di entrata in funzione e interconnessione Nessuna prenotazione del plafond; esclusione dall’agevolazione
2. Comunicazione di conferma Entro 60 giorni dall’esito positivo GSE Data e importo acconto pari ad almeno il 20% del costo di ciascun bene; dati fatture. Per il leasing: stipula contratto e ordine della concedente Decadenza della prenotazione
3. Comunicazione di completamento Dopo completamento e interconnessione; entro il 15 novembre 2028 (proroga di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione GSE) Dati finali, perizia tecnica asseverata, certificazione contabile del revisore legale Mancato perfezionamento; perdita definitiva del beneficio
4. Comunicazione periodica annuale Entro il 20 gennaio di ogni anno Investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio Irregolarità nella gestione; possibili verifiche e contestazioni
5. Comunicazione integrativa Entro il 30 giugno successivo alla periodica Piano di ammortamento; quote di maggiorazione imputate per esercizio Contestazioni su fruizione e importi in dichiarazione

Spettanza e fruizione: una distinzione che conta

Il punto tecnico piu insidioso riguarda il calendario fiscale. Il decreto distingue la maturazione del diritto dalla concreta utilizzabilità in dichiarazione. La maggiorazione rileva dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. Conta, in sostanza, l’ultimo dei due eventi: entrata in funzione e comunicazione di completamento.

Esempio pratico. Una società completa la comunicazione e mette in funzione il bene il 31 dicembre 2026. Il GSE rilascia la ricevuta il 7 gennaio 2027. La spettanza resta agganciata al 2026, poiché la comunicazione di completamento è stata trasmessa entro tale periodo. L’utilizzo in dichiarazione presuppone però la disponibilità della ricevuta GSE prima della scadenza ordinaria del modello Redditi relativo al 2026. La ricevuta GSE non sposta il periodo di spettanza, ma è la condizione necessaria per esporre la maggiorazione nel modello dichiarativo.

Il nodo dell’interconnessione tardiva

Il caso piu delicato – e statisticamente frequente – è quello del bene consegnato e messo in funzione in un anno, ma interconnesso solo nell’anno successivo. Si pensi a un impianto complesso installato nel dicembre 2026 con collaudi informatici completati nei primi mesi del 2027.

In questa situazione l’ammortamento ordinario può iniziare nel 2026 secondo le regole civilistiche e fiscali. La maggiorazione, invece, slitta al 2027, poiché il completamento del percorso GSE richiede l’avvenuta interconnessione. Il problema è il recupero della quota maggiorata riferibile al primo esercizio: per analogia con la prassi sull’iperammortamento 4.0, la quota non fruita nel 2026 si spalmerebbe sulle annualità residue del piano di ammortamento. Il decreto non risolve espressamente questo punto per il nuovo regime: è necessario e urgente un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

La pianificazione temporale può cambiare il beneficio

Gli scaglioni annuali rendono decisivo il momento di completamento degli investimenti, non il loro valore totale. Occorre scomporre il progetto per periodo d’imposta, verificando quando maturano le condizioni richieste (entrata in funzione, interconnessione, comunicazione di completamento).

Esempio numerico. Una società IRES realizza un investimento complessivo di 5 milioni di euro:

  • Scenario A – tutto nel 2026: maggiorazione su 2,5 mln al 180% (= 4,5 mln) + 2,5 mln al 100% (= 2,5 mln). Totale base aggiuntiva: 7 milioni di euro.
  • Scenario B – 2,5 mln nel 2026 e 2,5 mln nel 2027: ciascuna tranche ricade nella prima fascia annuale. Maggiorazione: 2,5 mln x 180% per ciascun anno = 4,5 mln x 2. Totale base aggiuntiva: 9 milioni di euro.

La differenza è di 2 milioni di euro di base deducibile aggiuntiva. Con IRES al 24%, il vantaggio teorico aumenta di circa 480.000 euro. La pianificazione fiscale deve però seguire la realtà industriale – non il contrario: servono consegne, entrate in funzione, interconnessioni, comunicazioni e documenti coerenti.

Perizia, certificazione contabile e tracciabilità documentale

La procedura richiede una perizia tecnica asseverata per dimostrare le caratteristiche del bene e l’avvenuta interconnessione. Per i beni con costo unitario inferiore a 300.000 euro è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante. Per i beni energetici occorre provare anche il rispetto dei requisiti di autoproduzione e autoconsumo.

Accanto alla perizia è richiesta la certificazione contabile di un revisore legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile.

Documento A cosa serve Presidio consigliato
Ordine e contratto Ricostruire data, oggetto e condizioni dell’investimento; obbligo di indicare il riferimento normativo Fascicolo per singolo bene o progetto
Fatture e pagamenti Provare costo e acconto del 20%; obbligo di indicare il riferimento normativo Tracciabilità bancaria e riconciliazione contabile
Verbali di consegna e collaudo Dimostrare entrata in funzione e completamento Date coerenti con libro cespiti e dichiarazione
Perizia tecnica asseverata Requisiti 4.0 e interconnessione (dichiarazione legale rapp. per beni sotto 300.000 euro) Analisi tecnica aderente al bene reale, non generica
Certificazione contabile (revisore legale) Attestare spese e documentazione aziendale Coinvolgimento anticipato del revisore, non a consuntivo

Cosa deve fare l’impresa prima di accedere al portale

La corsa alla prenotazione può indurre a caricare dati incompleti: è il primo errore da evitare. Prima dell’invio conviene costruire un fascicolo per struttura produttiva e per investimento, con una mappa dei beni, delle date, delle fatture e delle responsabilità interne.

Il commercialista non può lavorare da solo su questa misura. Serve un presidio coordinato: il tecnico che conosce il bene e ne certifica le caratteristiche 4.0, il fornitore che rilascia dati affidabili e imposta correttamente i documenti commerciali, l’ufficio amministrativo che traccia pagamenti e cespiti, il revisore che verifica la coerenza contabile in anticipo.

La domanda corretta non è “quanto vale l’iperammortamento?”, ma: “la società è in grado di dimostrarlo, anno per anno, davanti al GSE e all’Amministrazione finanziaria?”

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