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Domanda ISCRO 2026, richieste aperte fino al 31 ottobre

22 Giugno, 2026

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Dal 15 giugno 2026 è aperta la finestra per presentare la domanda ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa riservata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno subito una flessione significativa del proprio reddito da lavoro autonomo. La richiesta va trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre 2026. Per accedere è necessario superare un doppio test reddituale: il reddito 2025 deve risultare inferiore al 70% della media 2023-2024 e non deve comunque superare la soglia assoluta di € 12.749,18. L’indennità, erogata per sei mesi, va da un minimo di € 255,53 a un massimo di € 817,69 mensili. Non possono presentare domanda nel 2026 coloro che hanno già fruito della prestazione nel 2024 o nel 2025, anche in caso di fruizione parziale. Presentare la domanda richiede una piccola istruttoria previdenziale e fiscale: confondere ricavi, reddito fiscale e reddito utile ai fini ISCRO è il rischio operativo principale.

Domanda ISCRO 2026: chi può presentarla

La finestra per la domanda ISCRO 2026 è operativa dal 15 giugno 2026. Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio n. 1987/2026.

Il termine finale resta quello ordinario del 31 ottobre. Dopo quella data, salvo diverse istruzioni, la richiesta non può essere trasmessa.

L’indennità riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. Il riferimento è l’art. 2, comma 26, della L. 335/1995.

Non basta però avere una partita IVA. Occorre svolgere attività di lavoro autonomo abituale, secondo l’art. 53, comma 1, del TUIR.

Rientrano anche i partecipanti a studi associati e società semplici. La condizione è che il reddito sia qualificato come reddito di lavoro autonomo.

Restano fuori, nella prassi, i redditi di impresa. Non rilevano neppure i redditi da lavoro dipendente o parasubordinato.

Da misura sperimentale a tutela stabile

L’ISCRO nasce come misura sperimentale per il triennio 2021-2023. La base originaria è l’art. 1, commi 386-400, della L. 178/2020.

La legge di bilancio 2024 ha poi stabilizzato lo strumento. Il passaggio a regime decorre dal 1° gennaio 2024.

Il riferimento attuale è l’art. 1, commi 142-155, della L. 213/2023. La misura resta selettiva, non generalizzata.

Qui sta il primo punto operativo. L’ISCRO non è un bonus per tutte le partite IVA. È una tutela per chi subisce una flessione reddituale rilevante.

Requisiti soggettivi da verificare subito

Il richiedente non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto. Non deve neppure essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie.

La verifica va fatta alla data di presentazione della domanda. Una doppia copertura previdenziale può bloccare l’accesso.

Serv anche l’assenza dell’Assegno di inclusione. Questo requisito deve permanere per tutto il periodo di fruizione.

Il professionista deve essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. È un requisito spesso sottovalutato, ma nella pratica pesa molto.

Infine, la partita IVA deve essere attiva da almeno tre anni. Conta l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata.

Requisito Verifica pratica Possibile criticità
Iscrizione alla Gestione Separata Posizione previdenziale coerente con l’attività autonoma Versamenti presenti ma iscrizione non formalizzata
Partita IVA attiva da almeno tre anni Controllo data di apertura e attività esercitata Variazioni attività o cessazioni intermedie
Assenza di pensione diretta Verifica posizione personale del richiedente Pensioni anche pro quota
Assenza di altre gestioni obbligatorie Controllo su eventuali casse professionali o altre iscrizioni Attività mista o rapporto parallelo
Regolarità contributiva Presenza dei versamenti dovuti alla Gestione Separata Debiti, omissioni o posizione non allineata

Il doppio test reddituale

La parte più delicata resta il reddito. La domanda ISCRO 2026 impone due verifiche distinte.

La prima riguarda il reddito 2025. Deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo del 2023 e del 2024.

La seconda verifica riguarda il limite assoluto. Per il 2026, il reddito dichiarato nell’anno precedente non deve superare € 12.749,18.

Il dato è quello indicato dalla circolare INPS n. 4/2026. La soglia viene aggiornata annualmente in base alla variazione ISTAT.

Si consideri un professionista con reddito 2023 pari a € 18.000 e reddito 2024 pari a € 14.000. La media è € 16.000.

Il 70% della media è € 11.200. Se nel 2025 il reddito dichiarato è € 10.000, il primo test risulta superato.

Lo stesso reddito 2025, pari a € 10.000, resta anche sotto la soglia di € 12.749,18. In questo esempio il requisito reddituale tiene.

Attenzione ai quadri dichiarativi. Ai fini ISCRO rilevano i redditi di lavoro autonomo indicati nei quadri RE, RH o LM. Il quadro cambia in base alla forma dell’attività. Per il forfettario, il dato transita dal quadro LM: si tratta del reddito imponibile calcolato dopo l’applicazione del coefficiente di redditività e la deduzione forfettaria dei contributi previdenziali.

Come si calcola l’importo mensile

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti l’anno anteriore alla domanda.

Per la domanda 2026, quindi, il calcolo guarda ai redditi 2023 e 2024.

La media annua viene divisa per due per ottenere la base semestrale. Su questo valore semestrale si applica il 25%, ottenendo l’importo complessivo semestrale. Dividendo per sei si ricava la rata mensile teorica.

L’importo così ottenuto è poi ricondotto ai limiti mensili fissati per l’anno. Per il 2026 il minimo è € 255,53.

Il massimo mensile, sempre per il 2026, è € 817,69. La prestazione viene erogata per sei mensilità.

Passaggio Esempio 2026 Risultato
Reddito 2023 € 18.000 Media annua: € 16.000
Reddito 2024 € 14.000
Base semestrale € 16.000 / 2 € 8.000
25% della base semestrale € 8.000 x 25% € 2.000 (importo semestrale totale)
Importo mensile teorico € 2.000 / 6 mesi € 333,33 mensili
Verifica limiti 2026 Min. € 255,53 – Max. € 817,69 Indennità mensile: € 333,33 (nei limiti)

Il dato teorico non va letto da solo. Il minimo e il massimo annualmente rivalutati possono cambiare il risultato finale.

L’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Non dà diritto ad accredito di contribuzione figurativa.

La prestazione concorre alla formazione del reddito. Anche questo aspetto va considerato nella pianificazione fiscale personale.

Come inviare la richiesta all’INPS

La domanda si presenta tramite il portale INPS. Servono credenziali digitali: SPID almeno di livello 2, CIE, CNS o eIDAS.

Il percorso passa dal “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Il servizio è raggiungibile dalla sezione dedicata a sostegni, sussidi e indennità.

In alternativa, la ricerca interna del sito INPS consente di digitare “ISCRO”. Da lì si accede alla prestazione corretta.

Dal 27 maggio 2026, la domanda può essere presentata anche attraverso la Piattaforma intermediari INPS (Fascicolo digitale delle pratiche patrocinate), accessibile da patronati e dalla sezione dei servizi per il cittadino. Per attivare la pratica è sufficiente selezionare l’ambito “Ammortizzatori Sociali” e la voce ISCRO.

È possibile usare anche il Contact center. I numeri ordinari sono 803 164 da rete fissa (gratuito) e 06 164 164 da rete mobile (a pagamento secondo le tariffe del gestore).

Resta utilizzabile il canale degli istituti di patronato. Per molte posizioni complesse, questa strada può ridurre errori formali.

Redditi da autocertificare e controlli successivi

Nella domanda per il 2026 il professionista deve autocertificare i redditi prodotti per gli anni di interesse.

La dichiarazione non chiude il controllo. L’INPS può incrociare i dati con l’Agenzia delle Entrate.

Il punto è delicato. Un errore sul reddito di riferimento può generare rigetto, revoca o recupero della prestazione.

Conviene quindi ricostruire prima i redditi 2023, 2024 e 2025. Non basta guardare il fatturato.

Nel regime forfettario, il reddito rilevante deriva dall’applicazione del coefficiente di redditività e dalla deduzione dei contributi previdenziali obbligatori. Solo il dato così calcolato va confrontato con le soglie ISCRO.

Per gli studi associati o le società semplici, invece, serve attenzione alla quota imputata al singolo professionista.

Chi può ripresentarsi nel 2026

La domanda 2026 può essere presentata da chi non ha richiesto l’ISCRO per il 2024 o per il 2025.

Può presentarla anche chi aveva trasmesso una domanda negli anni precedenti, ma senza accesso effettivo alla prestazione.

È il caso delle istanze respinte. Lo stesso vale, secondo le indicazioni INPS nel messaggio n. 1987/2026, per le prestazioni revocate dall’origine.

Diverso è il caso di chi ha iniziato a fruire dell’indennità. Ai sensi dell’art. 1, comma 150, della L. 213/2023, l’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio fruizione – anche in caso di fruizione parziale.

La stessa preclusione opera in caso di decadenza per cause diverse dalla revoca dall’origine. Il professionista non può rientrare subito dalla finestra successiva.

Il punto da non sbagliare. Aver percepito – anche parzialmente – l’ISCRO nel 2024 chiude l’accesso sia per il 2025 che per il 2026. Aver fruito della prestazione nel 2025 impedisce la domanda per il 2026 e per il 2027. Una domanda presentata senza questa verifica rischia il rigetto immediato.

La formalizzazione della Gestione Separata

Un nodo pratico riguarda l’iscrizione alla Gestione Separata. Può accadere che i contributi siano stati versati, ma l’iscrizione non risulti formalizzata.

Nel 2026 l’INPS ha chiarito che questa carenza non deve pregiudicare la liquidazione, se l’obbligo contributivo risulta assolto.

La posizione, però, va sistemata. La formalizzazione resta necessaria, anche se non viene trattata come ostacolo sostanziale automatico.

Nella pratica professionale è un passaggio da verificare prima dell’invio. Il fascicolo previdenziale può mostrare incoerenze non visibili dalla sola dichiarazione dei redditi.

Cause di decadenza da non ignorare

La perdita dei requisiti durante il semestre di erogazione può far decadere dal beneficio.

La cessazione della partita IVA nel corso della fruizione comporta decadenza. Lo prevede l’art. 1, comma 151, della L. 213/2023.

Lo stesso accade in caso di pensione diretta. Anche l’iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria può incidere sulla prestazione.

Va monitorata pure la fruizione dell’Assegno di inclusione. La compatibilità non regge durante il periodo coperto dall’ISCRO.

La misura è inoltre incompatibile con NASpI, DIS-COLL, ALAS e indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

Ci sono poi le cariche politiche. Se prevedono indennità di funzione o emolumenti diversi dal solo gettone, possono impedire l’accesso.

Formazione professionale e piattaforma SIISL

L’ISCRO non è costruita soltanto come sostegno economico. La legge collega la misura anche a percorsi di aggiornamento professionale.

I beneficiari sono tenuti a partecipare a tali percorsi. Con il messaggio del 15 giugno 2026, l’INPS ha precisato che i dati dei beneficiari ISCRO vengono trasmessi alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) al fine di facilitare l’accesso ai percorsi di riqualificazione e aggiornamento.

Questo elemento mostra la logica della misura. Non copre solo una perdita di reddito, ma prova a sostenere la continuità dell’attività.

È una tutela ponte. Serve a reggere un semestre fragile, non a sostituire stabilmente il reddito professionale.

Checklist prima dell’invio

Controllo Dato da verificare Perché conta
Partita IVA Apertura da almeno tre anni È requisito di accesso
Redditi 2023 e 2024 Media dei redditi autonomi Serve per il test del 70% e per l’importo
Reddito 2025 Importo dichiarato nell’anno precedente Deve rispettare il doppio limite
Gestione Separata Iscrizione e versamenti Evita blocchi istruttori
Prestazioni incompatibili NASpI, DIS-COLL, ALAS, ADI e pensioni Possono impedire accesso o mantenimento
ISCRO precedenti Fruizione (anche parziale), rigetto o revoca Incide sulla possibilità di ripresentare domanda

Infografica

I iscro2026

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