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Iperammortamento 2026: decreto firmato, parte la corsa al GSE

7 Maggio, 2026

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La novità, questa volta, non sta più nella bozza del decreto attuativo. Sta nella firma. Il nuovo iperammortamento 2026 esce dalla fase delle indiscrezioni e si avvicina all’avvio operativo, anche se la piattaforma GSE non è ancora aperta e restano passaggi formali da completare. Per le imprese cambia il livello di affidabilità del quadro: le cinque comunicazioni, l’esclusione del cloud in abbonamento, la perizia obbligatoria e la certificazione contabile non sono più semplici anticipazioni di stampa. Diventano il perimetro su cui preparare gli investimenti.

Dalla bozza firmata al decreto operativo

Il primo articolo sul decreto attuativo aveva un taglio diverso. In quel momento il testo circolava come anticipazione, utile per capire l’impianto, ma non ancora sufficiente per orientare decisioni definitive. Ora il quadro cambia. Il decreto ha incassato la firma del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e questo consente di superare la fase più fragile, quella delle bozze commentate dagli operatori.

Non significa, però, che l’agevolazione sia già materialmente prenotabile. Dopo la firma MIMIT, il provvedimento deve completare il proprio percorso: passaggio presso il Ministero dell’Economia, controllo della Corte dei conti, pubblicazione e successivo decreto direttoriale per termini, modelli e apertura della procedura telematica. In altre parole: la misura non è più solo “in arrivo”, ma non è ancora un click sulla piattaforma.

Questa distinzione pesa. Nella pratica professionale, una cosa è commentare una bozza. Altra cosa è dire a un’impresa che può impostare ordini, pagamenti, contratti di leasing e perizie secondo un percorso ormai definito. La firma non chiude tutto, ma riduce molto l’incertezza.

Iperammortamento 2026: cosa resta da fare

Il punto delicato è proprio questo: la firma politica e amministrativa non coincide con l’apertura dello sportello. Le imprese dovranno attendere i provvedimenti applicativi che renderanno accessibile la procedura informatica. Il GSE avrà un ruolo centrale, molto più marcato rispetto al vecchio iperammortamento di Industria 4.0.

La piattaforma sarà accessibile dall’Area Clienti GSE, con identificazione tramite SPID o carta d’identità elettronica. I modelli di comunicazione e le istruzioni operative arriveranno con successivi atti direttoriali del MIMIT. Fino a quel momento, l’impresa può preparare il fascicolo, ma non può completare la prenotazione.

Questo passaggio non va sottovalutato. Molti investimenti sono già partiti nel 2026, perché la legge primaria è in vigore dal 1° gennaio. La firma del decreto conferma la valorizzazione degli investimenti già effettuati, purché rientrino nei requisiti temporali e tecnici. Serve, però, coordinare le scadenze con la procedura GSE. Qui si giocherà una parte concreta del beneficio.

La notizia vera è quindi doppia: il decreto non è più una semplice indiscrezione, ma l’agevolazione non è ancora pienamente utilizzabile. Le imprese sono nella fase intermedia, quella in cui bisogna preparare i documenti prima che la piattaforma apra.

La base normativa rimane nella legge di bilancio

Il nuovo iperammortamento nasce dai commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, cioè la legge di bilancio 2026. La misura riguarda i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Il periodo agevolato va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La finestra è ampia, ma non illimitata. Per i beni materiali e immateriali compresi negli allegati IV e V, il completamento dell’investimento segue le regole ordinarie dell’articolo 109 del TUIR. Conta, quindi, il momento di effettuazione fiscale dell’investimento.

Si pensi a un ordine firmato nel dicembre 2025, con consegna del macchinario nel febbraio 2026. In linea generale, non è la data dell’ordine a chiudere la porta. Se l’investimento si considera effettuato nel 2026, può entrare nel perimetro della nuova misura. Naturalmente servono gli altri requisiti: bene nuovo, appartenenza agli allegati, interconnessione e documentazione tecnica.

Per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, invece, la lettura cambia. Qui rileva la fine lavori. È una differenza operativa concreta, perché la consegna di singole componenti non basta a dimostrare il completamento dell’intervento energetico.

Il vincolo made in Europe non blocca più i beni 4.0

Uno dei nodi più discussi viene sciolto. Il decreto-legge n. 38/2026 ha eliminato dal comma 427 il riferimento ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. L’effetto decorre dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Per le imprese significa che un macchinario 4.0 prodotto fuori dall’UE non deve essere escluso solo per l’origine geografica. Resta, ovviamente, la verifica tecnica. Il bene deve essere compreso negli allegati, deve possedere le caratteristiche richieste e deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il discorso cambia per gli impianti fotovoltaici. Per la parte solare, continuano a valere i limiti collegati ai moduli previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181/2023. Nella prassi, questo vuol dire che la rimozione del “made in Europe” non libera in modo indistinto tutti gli investimenti energetici.

Tipologia di investimento Effetto pratico della modifica
Beni materiali 4.0 degli allegati IV Il requisito di produzione UE/SEE non opera più come vincolo generale.
Beni immateriali degli allegati V Resta centrale la natura ammortizzabile del bene e il collegamento con l’investimento 4.0.
Impianti fotovoltaici Continuano a rilevare i requisiti specifici sui moduli ammessi.
Software in cloud a canone Il problema non è l’origine geografica, ma la natura di servizio non ammortizzabile.

Le cinque comunicazioni cambiano il lavoro dell’impresa

La parte più pesante del decreto è procedurale. Il nuovo iperammortamento non si limita a una perizia e a un calcolo in dichiarazione. L’accesso passa da cinque comunicazioni al GSE. Tre sono legate alla vita dell’investimento. Due servono al monitoraggio annuale della spesa e dell’utilizzo del beneficio.

Questo impianto nasce da una ragione evidente: lo Stato vuole seguire in anticipo l’impatto finanziario della misura. La previsione di costo è rilevante e l’amministrazione non intende scoprirla solo a consuntivo, quando le quote di ammortamento vengono dedotte in dichiarazione.

Adempimento Che cosa deve contenere
Comunicazione preventiva Una o più comunicazioni per ciascuna struttura produttiva, con dati identificativi dell’impresa, investimenti previsti, importi, tipologia dei beni e data prevista di interconnessione o entrata in funzione.
Conferma del 20% Invio entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, con indicazione del pagamento almeno pari al 20% del costo del bene. Nel leasing, rilevano contratto e ordine del concedente al fornitore.
Comunicazione periodica Dal 2027, entro il 20 gennaio di ciascun anno, indicazione degli investimenti effettuati, del costo sostenuto e della previsione di utilizzo del beneficio.
Comunicazione integrativa Entro il 30 giugno successivo, dettaglio del piano di ammortamento e delle quote dell’agevolazione imputate ai singoli esercizi.
Comunicazione di completamento Al completamento degli investimenti, con caricamento di perizia, certificazione contabile e documentazione richiesta. Termine ultimo: 15 novembre 2028.

La conferma del 20% merita attenzione. Non dovrebbe essere usata per modificare liberamente la pratica. I beni inseriti devono restare coerenti con la comunicazione preventiva. Anche gli importi non possono crescere oltre quanto già indicato. È una logica da prenotazione controllata, non da dichiarazione correttiva a posteriori.

Da qui nasce un rischio molto concreto. Un’impresa che presenta una preventiva approssimativa, solo per “mettersi in fila”, potrebbe poi trovarsi bloccata. Se il contratto cambia, se il bene viene sostituito, se l’importo aumenta o se la struttura produttiva è indicata male, la procedura può diventare fragile.

Prima quota già in Redditi 2027, ma solo se la pratica regge

Il vantaggio fiscale non arriva come credito d’imposta. L’iperammortamento aumenta il costo fiscalmente riconosciuto ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il beneficio si manifesta quindi come maggiore deduzione dal reddito d’impresa.

Per gli investimenti completati nel 2026, la prima quota può entrare nella dichiarazione Redditi 2027, relativa al periodo d’imposta 2026. Serve però una sequenza ordinata: bene effettuato secondo l’articolo 109 del TUIR, interconnessione, entrata in funzione, comunicazione di completamento e successivo esito positivo del GSE.

Si consideri una società con esercizio coincidente con l’anno solare. Acquista un centro di lavoro 4.0 a luglio 2026, lo riceve a ottobre, lo installa a novembre e completa l’interconnessione a dicembre. Se la comunicazione di completamento viene trasmessa entro fine 2026, la prima quota può essere agganciata alla dichiarazione 2027. Se la chiusura slitta a gennaio 2027, l’effetto fiscale rischia di spostarsi in avanti.

Qui si vede la differenza rispetto al passato. La contabilità non basta. La data fiscale dell’investimento deve dialogare con i tempi tecnici dell’interconnessione e con il calendario GSE. Un ritardo nella perizia o nella certificazione contabile può diventare un ritardo nella deduzione.

Scaglioni annuali e calcolo della maxi deduzione

Il decreto conferma la struttura per scaglioni. La maggiorazione è riconosciuta nella misura del 180% per investimenti fino a € 2,5 milioni, del 100% per la quota oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni, e del 50% per la quota oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.

Il riferimento agli scaglioni va letto con cautela. Si tratta di maggiorazione del costo, non di contributo diretto. Un bene da € 500.000 con maggiorazione del 180% non genera un bonus di € 900.000 da incassare. Genera una base fiscale maggiorata: il costo ordinario resta € 500.000, mentre la maggiorazione aggiuntiva è pari a € 900.000. La base su cui calcolare le quote fiscali diventa quindi € 1.400.000.

Investimento agevolabile Maggiorazione spettante
Fino a € 2,5 milioni 180% del costo.
Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni 100% della quota eccedente.
Oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni 50% della quota eccedente.

Un esempio aiuta. Una società investe € 12 milioni in beni 4.0 nel 2026. La maggiorazione extra è pari a € 4,5 milioni sui primi € 2,5 milioni, a € 7,5 milioni sulla fascia successiva fino a € 10 milioni, e a € 1 milione sui restanti € 2 milioni. La maggiorazione complessiva arriva a € 13 milioni. La base fiscale complessiva, solo per l’ammortamento agevolato, diventa € 25 milioni.

Il risparmio reale dipende poi da aliquota IRES o IRPEF, coefficiente di ammortamento, capienza reddituale e durata del piano. Non è un beneficio uniforme per tutti. Un’impresa in perdita, ad esempio, non ottiene lo stesso effetto finanziario immediato di una società con redditi imponibili elevati.

Perizia e certificazione contabile senza scorciatoie

Il fascicolo tecnico diventa centrale. Il decreto richiede una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, per attestare caratteristiche del bene e interconnessione. Possono intervenire ingegneri, periti industriali o enti di certificazione accreditati. Per alcuni settori, come quello agricolo, rilevano anche figure tecniche specifiche.

Il passaggio non è banale. Nel vecchio schema Industria 4.0, per investimenti sotto determinate soglie, molte imprese si erano abituate alla dichiarazione del legale rappresentante. Ora la bozza firmata spinge verso una documentazione più strutturata. Se non interverranno semplificazioni ufficiali, la perizia diventa un costo e un passaggio da programmare per tempo.

Accanto alla perizia compare la certificazione contabile. Deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con i documenti contabili dell’impresa. Per i soggetti non sottoposti a revisione legale, servirà un revisore iscritto nella sezione A del registro o una società di revisione.

La criticità è evidente. L’impresa dovrà coordinare tecnico, commercialista, revisore, fornitore e, spesso, società di leasing. Non è una pratica da chiudere negli ultimi giorni di dicembre. Se l’analisi tecnica arriva tardi, la comunicazione di completamento può slittare. E con essa può slittare anche l’utilizzo fiscale della prima quota.

Software in cloud: il nodo politico resta aperto

Il tema più controverso riguarda i software fruiti in cloud tramite canoni di abbonamento. Il decreto firmato non recupera l’apertura che era stata ipotizzata nelle versioni precedenti. Restano fuori, quindi, le soluzioni erogate in modalità SaaS quando il costo si presenta come canone di servizio e non come bene immateriale ammortizzabile.

Attenzione, però: non vuol dire che tutti i software siano esclusi. I beni immateriali compresi nell’allegato V possono rimanere agevolabili quando sono acquistati come beni ammortizzabili e rispettano i requisiti richiesti. La frattura si crea sul modello economico del cloud. Licenza capitalizzabile da una parte, abbonamento dall’altra.

Il problema è più ampio della tecnica fiscale. Oggi molte imprese non comprano più software installati localmente. Usano piattaforme gestionali, MES, sistemi di analisi dati, strumenti di cybersecurity e ambienti applicativi in abbonamento. Se l’iperammortamento resta agganciato solo a beni ammortizzabili, una parte rilevante della trasformazione digitale moderna resta ai margini.

Confindustria ha chiesto di sciogliere il nodo, anche attraverso una modifica normativa o una lettura interpretativa. La richiesta è comprensibile. Incentivare la digitalizzazione senza considerare il modello as-a-service rischia di creare un incentivo formalmente moderno, ma costruito su una fotografia ormai parziale del mercato.

Il punto prudenziale è netto: fino a un chiarimento ufficiale, i canoni SaaS non dovrebbero essere trattati come agevolabili solo perché il software svolge funzioni 4.0. Serve distinguere contratto, natura del costo e trattamento contabile.

Investimenti già fatti nel 2026: serve ordine documentale

La firma del decreto rassicura le imprese che hanno già investito nei primi mesi del 2026. La decorrenza della misura dal 1° gennaio consente di non lasciare scoperti gli investimenti anticipati, purché correttamente effettuati e documentati. Ma proprio questi casi richiedono più attenzione.

Chi ha già ordinato o ricevuto beni deve ricostruire subito la sequenza documentale. Ordine, contratto, conferma, fattura, DDT, verbale di installazione, prove di interconnessione, pagamenti e documenti di leasing devono raccontare la stessa storia. Se una data non torna, il fascicolo si indebolisce.

Il caso tipico è quello dell’acconto. La comunicazione di conferma richiede il pagamento di almeno il 20% del costo. Se il pagamento è stato effettuato prima dell’apertura della piattaforma, l’impresa dovrà poterlo collegare con precisione al bene comunicato. Non basta un bonifico generico. Occorre una tracciabilità pulita.

Nel leasing, il tema si sposta sul contratto e sull’ordine della società concedente. Anche qui serve coerenza: bene identificato, fornitore, importo, tempi di consegna e utilizzatore devono essere allineati. Il rischio non è teorico, perché il GSE lavora su dati caricati e documenti allegati.

Come preparare il fascicolo prima dell’apertura GSE

La fase attuale può essere usata bene. In attesa dei modelli ufficiali, l’impresa può già costruire una checklist interna. Il lavoro non deve partire dalla dichiarazione dei redditi, ma dal progetto di investimento.

  • identificazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento;
  • inquadramento del bene nell’allegato IV o V, oppure nella categoria energetica ammessa;
  • verifica dell’effettuazione dell’investimento secondo l’articolo 109 del TUIR;
  • raccolta di ordine, contratto, conferme, fatture e documenti di trasporto;
  • tracciamento dei pagamenti, con evidenza della soglia del 20%;
  • pianificazione della perizia tecnica asseverata e dell’analisi tecnica;
  • incarico al revisore per la certificazione contabile;
  • verifica del piano di ammortamento e delle quote agevolate attese;
  • separazione dei costi SaaS dai software acquistati come beni immateriali;
  • archiviazione delle ricevute GSE e delle eventuali richieste di integrazione.

Questa checklist ha un obiettivo semplice: evitare che la comunicazione preventiva sia compilata con dati non ancora maturi. Il decreto introduce un percorso rigido. Meglio perdere qualche giorno in più nella fase preparatoria che dover spiegare, dopo, perché bene, importo o struttura produttiva non coincidono.

Il rischio vero è sottovalutare il calendario

La firma del decreto è una buona notizia per le imprese, ma non elimina la complessità. Anzi, la rende concreta. Finché il testo era una bozza, il rischio sembrava teorico. Ora le scadenze iniziano a prendere forma e ogni investimento deve essere messo in relazione con i tempi GSE.

Il calendario avrà almeno tre livelli. Il primo riguarda la finestra agevolata, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il secondo riguarda la chiusura delle comunicazioni di completamento, con termine ultimo al 15 novembre 2028. Il terzo riguarda le comunicazioni annuali, dal 2027, con i passaggi del 20 gennaio e del 30 giugno.

Un’impresa strutturata può gestire questi passaggi. Una PMI che compra pochi beni rischia invece di trattare l’iperammortamento come una pratica standard. Sarebbe un errore. Qui serve una regia: fiscale, tecnica e contabile.

La domanda da farsi adesso non è solo “il bene è agevolabile?”. È troppo poco. La domanda corretta è: “l’impresa è in grado di dimostrare, nei tempi GSE, costo, pagamento, interconnessione, completamento e piano di utilizzo fiscale?”. Se manca una risposta, il beneficio è ancora solo potenziale.

La verifica da fare prima degli ordini

Il decreto firmato sposta l’iperammortamento 2026 in una fase nuova. Non si ragiona più su indiscrezioni, ma su un impianto ormai delineato. La misura resta interessante, soprattutto per imprese con investimenti industriali significativi e redditi capienti. Però non è una misura semplice.

Chi sta per firmare ordini dovrebbe evitare una scorciatoia: dare per scontato che ogni investimento “digitale” sia agevolabile. Non è così. Un software in abbonamento può restare fuori. Un impianto fotovoltaico richiede verifiche specifiche. Un macchinario extra UE non è più escluso per origine, ma deve rispettare tutti i requisiti tecnici. Una pratica GSE incompleta può bloccare anche un bene astrattamente corretto.

Il punto operativo è questo: la firma del decreto non chiude il lavoro, lo apre. Da ora in avanti conta la qualità del fascicolo. E, come spesso accade negli incentivi alle imprese, il beneficio non si perde solo per una norma sfavorevole. Si perde anche per una comunicazione fatta male, una perizia tardiva o un costo classificato nel modo sbagliato.

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