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Visto di conformità in dichiarazione dei redditi

Modello 730/2026: guida completa alle novità fiscali

7 Maggio, 2026

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Il Modello 730/2026, relativo ai redditi 2025, non porta solo qualche ritocco formale. Dentro la dichiarazione entrano la nuova Irpef a tre aliquote, il cuneo fiscale riscritto, la stretta sui familiari a carico, il limite agli oneri detraibili sopra € 75.000, il nuovo assetto dei bonus edilizi, le cripto-attività senza franchigia e diverse istruzioni operative su locazioni brevi, precompilata e crediti per le zone montane.

Premessa

La dichiarazione dei redditi 2026 parte da un modello noto, ma con regole meno automatiche rispetto al passato. Il contribuente che si limita ad accettare i dati proposti rischia di non vedere ciò che è cambiato davvero: non tutti i familiari indicati generano ancora detrazione, non tutte le spese detraibili entrano nello stesso plafond, non tutti gli interventi edilizi sostenuti nel 2025 valgono la stessa aliquota.

La parola chiave è Modello 730/2026, perché è qui che molte norme della Legge di bilancio 2025 diventano conteggio concreto. Si passa dalla teoria fiscale alla liquidazione dell’imposta. E, come spesso accade, la differenza non sta nella regola generale. Sta nei righi, nei codici, nelle date e nei requisiti soggettivi.

Il quadro generale del Modello 730/2026

Il 730 resta il modello di riferimento per lavoratori dipendenti e pensionati. La sua forza è sempre la stessa: calcolo guidato, conguagli rapidi, eventuale rimborso in busta paga o pensione quando c’è un sostituto d’imposta. In assenza del sostituto, il modello può comunque essere presentato. In quel caso il rimborso arriva dall’Agenzia delle Entrate, mentre eventuali debiti si pagano tramite F24.

Rispetto alle vecchie versioni, però, il modello ha ampliato il proprio campo di utilizzo. Alcuni redditi a tassazione separata o a imposta sostitutiva possono essere gestiti nel quadro M. Alcune plusvalenze finanziarie, comprese quelle legate alle cripto-attività, possono confluire nel quadro T. Il 730, quindi, non è più soltanto il dichiarativo “semplice” del dipendente con CU e qualche spesa sanitaria. È diventato uno strumento più ampio, ma anche più esposto a errori tecnici.

Restano esclusi i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA. Restano fuori anche alcune ipotesi particolari, come i redditi derivanti da attività di agroenergia qualificati come redditi diversi. In quei casi occorre passare dal modello Redditi PF.

Profilo del contribuente Regola pratica per il 730/2026
Lavoratore dipendente o pensionato Può usare il 730, con conguaglio tramite sostituto d’imposta se presente.
Contribuente senza sostituto Può usare il 730 senza sostituto, indicando correttamente la situazione nel frontespizio.
Redditi a tassazione separata ammessi Possono essere dichiarati nel quadro M, secondo le istruzioni del modello.
Plusvalenze finanziarie e cripto-attività Possono trovare spazio nel quadro T, se il contribuente rientra nel perimetro del 730.
Lavoro autonomo con partita IVA Serve il modello Redditi PF, non il 730.
Redditi d’impresa Sono incompatibili con il 730.

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Calendario e correzioni possibili

La precompilata 2026 è disponibile in consultazione dal 30 aprile. Da quel momento il contribuente può vedere i dati già caricati: Certificazioni Uniche, spese sanitarie, interessi passivi, premi assicurativi, contributi, dati dell’anno precedente e versamenti effettuati con F24.

La fase operativa parte dopo. Dal 14 maggio 2026 si può modificare, integrare e trasmettere il 730. Il termine finale di presentazione è il 30 settembre 2026. La data vale sia per il precompilato sia per il modello ordinario, e vale qualunque sia il canale scelto: invio diretto, CAF, professionista o sostituto.

Un 730 già inviato tramite applicativo web può essere annullato una sola volta entro il 22 giugno 2026. Questa possibilità va usata con prudenza. Dopo l’annullamento, se il contribuente non invia una nuova dichiarazione, la dichiarazione risulta omessa. Non è un semplice “torna indietro”. È una cancellazione del modello trasmesso.

Se l’errore emerge più tardi, bisogna capire il tipo di correzione. Quando la modifica produce un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, si può usare il 730 integrativo tramite CAF o professionista entro il 26 ottobre 2026. Quando invece la correzione genera un maggior debito o un minor credito, occorre il modello Redditi PF correttivo nei termini, con scadenza ordinaria al 2 novembre 2026.

Data Cosa succede
30 aprile 2026 Accesso in consultazione alla dichiarazione precompilata.
14 maggio 2026 Avvio modifica, integrazione e invio del 730 precompilato.
22 giugno 2026 Ultimo giorno per annullare una sola volta il 730 già inviato via web.
30 settembre 2026 Termine finale di presentazione del 730/2026.
26 ottobre 2026 Termine per il 730 integrativo nei casi ammessi.
2 novembre 2026 Termine ordinario per Redditi PF correttivo nei termini.

Per CAF e professionisti abilitati restano le scadenze intermedie di trasmissione, collegate alla data in cui il contribuente consegna la documentazione. Questo aspetto non interessa solo l’intermediario. Interessa anche il cliente, perché la data di consegna può incidere sulla tempistica del conguaglio.

Data di presentazione al CAF o professionista Termine di trasmissione
Entro il 31 maggio 2026 15 giugno 2026.
Dal 1° al 20 giugno 2026 29 giugno 2026.
Dal 21 giugno al 15 luglio 2026 23 luglio 2026.
Dal 16 luglio al 31 agosto 2026 15 settembre 2026.
Dal 1° al 30 settembre 2026 30 settembre 2026.

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Irpef 2025, tre aliquote stabili

Il 730/2026 applica la nuova struttura Irpef a tre scaglioni. La riduzione da quattro a tre aliquote, introdotta in via sperimentale per il 2024 dal D.Lgs. n. 216/2023, è stata resa strutturale dalla Legge n. 207/2024. Il riferimento tecnico è l’art. 11 del TUIR, come modificato dalla manovra 2025.

Reddito imponibile Aliquota Irpef Lettura pratica
Fino a € 28.000 23% È la fascia che assorbe anche il precedente secondo scaglione fino a € 28.000.
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35% È la fascia intermedia, applicata solo alla quota eccedente € 28.000.
Oltre € 50.000 43% È l’aliquota marginale più alta, applicata alla parte di reddito oltre € 50.000.

Si consideri un reddito imponibile di € 35.000. L’Irpef lorda non si calcola applicando il 35% a tutto il reddito. I primi € 28.000 scontano il 23%, con imposta pari a € 6.440. I successivi € 7.000 scontano il 35%, con imposta pari a € 2.450. L’imposta lorda arriva quindi a € 8.890, prima delle detrazioni.

Il meccanismo è semplice, ma spesso viene raccontato male. L’aliquota dello scaglione superiore non colpisce tutto il reddito. Colpisce solo la parte che supera la soglia precedente. È un dettaglio basilare, eppure nella comunicazione ai contribuenti genera ancora equivoci.

Detrazione lavoro e no tax area

La riforma Irpef si lega alla detrazione per redditi di lavoro dipendente. Per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 15.000, la detrazione è confermata a € 1.955. Il risultato è l’allineamento della no tax area dei lavoratori dipendenti a € 8.500 annui, soglia già prevista per i pensionati.

La detrazione di cui all’art. 13 del TUIR resta rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Non basta quindi leggere il reddito annuo. Occorre verificare anche quanti giorni di lavoro dipendente risultano nella Certificazione Unica. Un lavoratore assunto a metà anno può avere una detrazione riproporzionata, con effetti diversi dal collega che ha lavorato per tutti i dodici mesi.

Resta anche il trattamento integrativo, ma con regole coordinate alla nuova detrazione. Per i redditi fino a € 15.000, il beneficio spetta se l’imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente, calcolata secondo le regole previste e ridotta dell’importo correttivo di € 75 rapportato al periodo di lavoro. Anche qui, il 730 ricontrolla ciò che il sostituto ha applicato durante l’anno.

Esempio pratico. Un dipendente con reddito annuo di € 14.500 e lavoro per tutto il 2025 può trovarsi nell’area in cui detrazione lavoro e trattamento integrativo incidono in modo decisivo. Se però ha lavorato solo sei mesi, la detrazione rapportata ai giorni può cambiare il risultato. Il dato della CU non va letto in modo isolato.

Nuovo cuneo fiscale nel quadro C

La Legge di bilancio 2025 ha cambiato la tecnica del taglio del cuneo fiscale. Non si tratta più del precedente esonero contributivo in busta paga. Il sistema diventa fiscale e si divide in due blocchi.

Il primo blocco riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a € 20.000. In questo caso viene riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. La percentuale si applica al reddito di lavoro dipendente.

Reddito da lavoro dipendente Somma non imponibile Controllo da fare
Fino a € 8.500 7,1% del reddito da lavoro dipendente. Verificare che il reddito sia effettivamente da lavoro dipendente e non pensione.
Oltre € 8.500 e fino a € 15.000 5,3% del reddito da lavoro dipendente. Controllare altri redditi che possono far superare la soglia complessiva.
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 4,8% del reddito da lavoro dipendente. Verificare il conguaglio del sostituto e il risultato finale del 730.

Il secondo blocco riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 20.000 e non superiore a € 40.000. In questa fascia non c’è una somma non imponibile. C’è un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro.

La detrazione è pari a € 1.000 per redditi oltre € 20.000 e fino a € 32.000. Tra € 32.000 e € 40.000 si riduce progressivamente. La formula pratica è questa: € 1.000 moltiplicato per il rapporto tra € 40.000 meno il reddito complessivo e € 8.000.

Esempio pratico. Un dipendente con reddito complessivo pari a € 36.000 ha diritto a una detrazione teorica pari a € 500. Il calcolo è € 1.000 x [(€ 40.000 – € 36.000) / € 8.000]. Se invece il reddito arriva a € 40.000, la detrazione si azzera.

Il datore di lavoro applica queste misure in via previsionale. La dichiarazione verifica il dato definitivo. Il punto da controllare è l’eventuale presenza di altri redditi: locazioni, cedolare secca, redditi soggetti a imposta sostitutiva, redditi da regime forfetario in alcune verifiche di spettanza delle agevolazioni. Il contribuente può avere ricevuto il beneficio in busta paga e poi doverlo restituire, in tutto o in parte.

Familiari a carico, la stretta vera

La modifica dell’art. 12 del TUIR è una delle novità più pesanti del 730/2026. La tentazione è leggerla come una semplice revisione del prospetto “Familiari a carico”. Non lo è. Cambia il perimetro dei soggetti che possono generare la detrazione per carichi di famiglia.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato resta nel sistema delle detrazioni per carichi di famiglia, se fiscalmente a carico. Per i figli, invece, il quadro si restringe. La detrazione spetta per i figli che hanno compiuto 21 anni e non hanno ancora compiuto 30 anni. La regola non vale per i figli con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992, per i quali non opera il limite dei 30 anni.

Per i figli sotto i 21 anni la detrazione non spetta, perché il sostegno economico è assorbito dall’assegno unico universale. Questo non significa che i figli minori o under 21 spariscano dal 730. Devono ancora essere indicati quando servono per attribuire spese detraibili o deducibili sostenute nel loro interesse, come spese sanitarie, scolastiche o sportive.

Familiare Detrazione per carico 2025 Nota operativa
Coniuge a carico Sì, se ricorrono le condizioni ordinarie. Il reddito complessivo non deve superare € 2.840,51.
Figlio sotto 21 anni No, salvo specifiche situazioni non ordinarie. Va comunque indicato se rilevano oneri sostenuti nel suo interesse.
Figlio da 21 a 24 anni Sì, se fiscalmente a carico. Il limite reddituale è € 4.000.
Figlio da 25 a 29 anni Sì, se fiscalmente a carico. Il limite reddituale è € 2.840,51.
Figlio disabile oltre 30 anni Sì, se fiscalmente a carico. Serve disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992.
Figlio non disabile con almeno 30 anni No. Non rileva il fatto che non percepisca redditi.

La soglia reddituale per essere considerati fiscalmente a carico resta pari a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli fino a 24 anni, il limite è elevato a € 4.000. La riforma non ha riscritto questi importi. Ha ristretto la platea dei soggetti per i quali la detrazione può materialmente spettare.

Il vero taglio riguarda gli altri familiari. Dal 2025 la detrazione per “altri familiari” spetta soltanto per gli ascendenti in linea retta conviventi. Quindi genitori, nonni e bisnonni, purché convivano anagraficamente con il contribuente.

Fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore, discendenti dei figli e altri soggetti prima rilevanti non generano più detrazione per carichi di famiglia. Possono però conservare rilievo per specifiche detrazioni o deduzioni sugli oneri sostenuti nel loro interesse, quando la singola norma agevolativa lo consente. È qui che nasce una delle compilazioni più delicate: soggetto indicato nel prospetto, ma percentuale di carico pari a zero.

Soggetto diverso da coniuge e figli Regola dal 2025
Genitore convivente Può dare diritto alla detrazione per altri familiari, se fiscalmente a carico.
Nonno convivente Può dare diritto alla detrazione, in quanto ascendente in linea retta.
Fratello convivente Non dà diritto alla detrazione per carichi, ma può rilevare per alcuni oneri.
Suocero convivente Non dà più diritto alla detrazione per altri familiari.
Genero o nuora convivente Non dà più diritto alla detrazione per carichi.

Nel frontespizio del 730 il prospetto dei familiari è stato ridisegnato. La colonna G è destinata agli ascendenti conviventi. La colonna P serve per altri familiari conviventi non detraibili come carichi, ma rilevanti per determinate agevolazioni sugli oneri. La colonna 10 accoglie i mesi di detrazione per figli da 21 a 29 anni.

Punto critico. Non bisogna cancellare automaticamente dal prospetto un familiare che non dà più diritto alla detrazione per carichi. In alcuni casi la sua indicazione serve ancora per recuperare la detrazione su spese sostenute nel suo interesse. Il dato va qualificato, non eliminato meccanicamente.

Residenti extra UE e familiari all’estero

Dal periodo d’imposta 2025 entra una limitazione specifica per i contribuenti residenti in Italia che non sono cittadini italiani, né cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Per questi soggetti non spettano le detrazioni per familiari residenti all’estero.

La restrizione non si applica ai cittadini UE, né ai cittadini di Liechtenstein, Islanda e Norvegia. La norma intercetta soprattutto lavoratori extra UE residenti fiscalmente in Italia con coniuge o figli nel Paese d’origine. In passato la detrazione poteva essere riconosciuta, se documentata. Dal 2025, per questa platea, il beneficio viene meno.

Nel 730/2026 il controllo non è solo anagrafico. Serve collegare tre informazioni: cittadinanza del contribuente, residenza fiscale in Italia, residenza del familiare all’estero. Una compilazione superficiale può produrre una detrazione non spettante.

Riordino detrazioni sopra € 75.000

Il nuovo art. 16-ter del TUIR introduce un tetto complessivo agli oneri e alle spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000. La norma opera dal 1° gennaio 2025 e quindi entra per la prima volta nel Modello 730/2026.

Qui serve precisione. Il limite non è un tetto alla detrazione d’imposta già calcolata. È un tetto alla base complessiva degli oneri e delle spese che possono dare diritto alla detrazione. Poi, su quella base, si applicano le aliquote proprie delle singole agevolazioni: 19%, 26%, 30%, 36%, 50% o altre misure previste.

Il meccanismo si costruisce in due passaggi. Prima si individua l’importo base: € 14.000 per redditi complessivi superiori a € 75.000 e fino a € 100.000; € 8.000 per redditi superiori a € 100.000. Poi si applica il coefficiente familiare, determinato in base al numero dei figli fiscalmente a carico.

Reddito complessivo Senza figli 1 figlio 2 figli 3 o più figli o figlio disabile
Oltre € 75.000 e fino a € 100.000 € 7.000 € 9.800 € 11.900 € 14.000
Oltre € 100.000 € 4.000 € 5.600 € 6.800 € 8.000

Un contribuente con reddito complessivo di € 90.000 e due figli fiscalmente a carico ha un limite di spese soggette al riordino pari a € 11.900. Se sostiene spese universitarie, assicurative e ristrutturazioni 2025 soggette al nuovo tetto per € 18.000 complessivi, non tutta la spesa produce detrazione. Bisogna selezionare quali oneri assorbire nel plafond, nel rispetto delle regole del modello.

Il 730 introduce per questo motivo il campo “Riordino della detrazione non automatizzato”. Serve quando il contribuente non vuole seguire l’ottimizzazione automatica proposta dall’Agenzia, ma intende scegliere un diverso ordine di imputazione delle spese. È una casella tecnica, però può valere soldi. Soprattutto quando le spese hanno aliquote diverse.

Esempio pratico. Un contribuente sopra € 75.000 ha € 4.000 di spese al 19% e € 8.000 di spese edilizie 2025 al 50%, entrambe soggette al tetto. Se il plafond disponibile non copre tutto, può essere più conveniente assorbire prima le spese con aliquota maggiore. L’automatismo non va sempre accettato senza verifica.

Spese escluse dal nuovo tetto

Non tutte le spese entrano nel calcolo dell’art. 16-ter. Restano escluse le spese sanitarie detraibili. Restano fuori anche gli investimenti in start-up innovative e PMI innovative, secondo la disciplina richiamata dai chiarimenti dell’Agenzia.

È prevista inoltre una salvaguardia temporale per alcune spese legate a rapporti sorti prima del 2025. Gli interessi passivi e gli altri oneri connessi a mutui e prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024 non entrano nel nuovo limite. Lo stesso ragionamento riguarda i premi di assicurazione relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Restano fuori anche le rate di spese edilizie e altre detrazioni pluriennali sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Spesa o onere Trattamento nel riordino
Spese sanitarie Escluse dal tetto dell’art. 16-ter.
Investimenti in start-up innovative Esclusi dal calcolo del limite.
Investimenti in PMI innovative Esclusi dal calcolo del limite.
Interessi mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024 Esclusi dal nuovo tetto.
Premi assicurativi su contratti fino al 31 dicembre 2024 Esclusi dal nuovo tetto.
Rate bonus edilizi per spese sostenute fino al 2024 Escluse dal tetto, anche se la rata si detrae nel 2025.
Spese edilizie sostenute nel 2025 In linea generale soggette al nuovo limite, se non rientrano in esclusioni specifiche.

Questa distinzione spiega perché nel quadro E compaiono codici diversi per spese simili. Una polizza stipulata il 20 dicembre 2024 non ha lo stesso trattamento di una polizza stipulata il 10 gennaio 2025. Un intervento edilizio pagato nel 2024 non viene gestito come una spesa pagata nel 2025. La data non è un accessorio. È un requisito fiscale.

Oneri specifici nel quadro E

Il quadro E registra anche modifiche puntuali. Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo e della scuola secondaria di secondo grado salgono da € 800 a € 1.000 per alunno o studente. La detrazione resta al 19%, ma su una base più ampia.

La detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti passa da € 1.000 a € 1.100. In questo caso non si ragiona su una spesa documentata nello stesso modo delle altre. Si tratta di un importo forfetario riconosciuto al ricorrere dei presupposti.

Per le assicurazioni, come già visto, la novità sta nella separazione dei codici in base alla data di stipula. I contratti fino al 31 dicembre 2024 e quelli dal 1° gennaio 2025 non sono equivalenti ai fini del riordino delle detrazioni. Il rischio pratico è usare il codice abituale e far rientrare nel tetto una spesa che ne sarebbe esclusa, oppure il contrario.

Bonus edilizi nel 730/2026

Per le spese sostenute nel 2025 cambia il baricentro dei bonus edilizi. La detrazione ordinaria per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio scende al 36%, con limite di spesa ordinariamente pari a € 96.000 per unità immobiliare. La misura sale al 50% se l’intervento riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e il contribuente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

La formula va letta con attenzione. Non basta che l’immobile sia usato come abitazione principale da un familiare. Non basta neppure essere detentore con un contratto personale, se la norma richiede proprietà o altro diritto reale per la maggiorazione. Il 50% è legato a due requisiti: requisito oggettivo sull’immobile e requisito soggettivo sul contribuente.

Spesa edilizia sostenuta nel 2025 Aliquota Condizione principale
Intervento su abitazione principale 50% Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento.
Intervento su seconda casa 36% Non opera la maggiorazione prevista per l’abitazione principale.
Intervento su immobile non abitazione principale 36% Si applica l’aliquota ordinaria ridotta.
Bonus mobili collegato a ristrutturazione 50% Massimale di spesa pari a € 5.000.

Nel quadro E il codice “3” nel campo “Percentuale” identifica i casi in cui spetta l’aliquota del 50%. Può sembrare un codice marginale, ma non lo è. Sbagliarlo significa alterare la rata detraibile per il 2025 e per gli anni successivi.

Il bonus mobili è confermato con detrazione del 50% su un tetto di € 5.000. Riguarda mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Gli elettrodomestici devono rispettare le classi energetiche previste dalla disciplina. Anche qui serve coerenza tra data di avvio dei lavori, spesa sostenuta e collegamento con l’immobile ristrutturato.

Superbonus 2025 e caldaie escluse

Il Superbonus sopravvive nel 2025 con aliquota del 65%, ma solo per interventi che rispettano precise condizioni procedimentali. Il riferimento centrale è il 15 ottobre 2024. Entro quella data devono risultare presentate le comunicazioni o adottati gli atti richiesti, a seconda della tipologia di intervento.

Per gli interventi diversi dai condomini, rileva la CILA presentata entro il 15 ottobre 2024. Per i condomini occorre il rispetto delle condizioni legate alla delibera assembleare e alla CILA. Per demolizione e ricostruzione rileva l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Non basta quindi sostenere la spesa nel 2025. Serve guardare indietro, alla situazione amministrativa esistente a metà ottobre 2024.

Dal 2025 sono escluse dalle agevolazioni ordinarie le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. La questione non riguarda solo il Superbonus. Riguarda il perimetro più ampio delle detrazioni edilizie ed energetiche. Un sistema ibrido va valutato diversamente da una caldaia unica. La documentazione tecnica diventa decisiva.

Errore frequente. Inserire una spesa edilizia 2025 copiando la logica del 2024 è pericoloso. Nel 730/2026 bisogna controllare aliquota, titolo soggettivo, destinazione ad abitazione principale, data della spesa e possibile ingresso nel plafond dell’art. 16-ter.

Mance nel turismo e ristorazione

Per i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione viene confermato e ampliato il regime sostitutivo sulle mance. L’imposta sostitutiva resta al 5%, ma la quota di mance agevolabile sale al 30% della retribuzione da lavoro dipendente percepita per le prestazioni rese negli stessi settori.

Sale anche la soglia reddituale di accesso. Il regime riguarda lavoratori con reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a € 75.000. In precedenza la soglia era € 50.000. Il 730 deve quindi distinguere tra mance tassate ordinariamente e mance soggette a imposta sostitutiva, sulla base dei dati indicati nella Certificazione Unica.

Il punto da non perdere è il rapporto tra mance, reddito di riferimento e altre agevolazioni. Le somme assoggettate a imposta sostitutiva possono rilevare in alcune verifiche di soglia. Il dato non va guardato solo come tassazione separata dal resto.

Rimborsi affitto ai neoassunti

Una novità di forte interesse riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che si trasferiscono per ragioni di lavoro a più di 100 chilometri dalla residenza. Le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione ordinaria dell’immobile locato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite di € 5.000 annui.

Il beneficio vale per i primi due anni dall’assunzione. La norma è contenuta nell’art. 1, commi 386-389, della Legge n. 207/2024. Nel 730/2026 la fattispecie confluisce nella sezione VIII del quadro C, nel campo dedicato al welfare aziendale per canoni e spese di manutenzione.

Non ogni rimborso collegato al trasferimento rientra nell’esenzione. La norma parla di canoni di locazione e spese di manutenzione ordinaria. Spese di agenzia, traslochi, utenze o altre somme richiedono una valutazione distinta. È opportuno notare questo punto prima di trattare tutto come welfare esente.

Esempio pratico. Un lavoratore assunto il 1° luglio 2025 si trasferisce da Salerno a Milano per la nuova occupazione. Il datore gli rimborsa € 4.800 di canoni di locazione. Se la distanza e gli altri requisiti sono rispettati, la somma può non concorrere al reddito. Se però il rimborso comprende anche spese di trasloco, quella parte va esaminata separatamente.

Utili ai dipendenti e comparto sicurezza

Per il 2025 aumenta a € 5.000 lordi il limite dell’importo assoggettabile a imposta sostitutiva nel caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di quote di utili aziendali. La distribuzione deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali e deve riguardare una quota non inferiore al 10% degli utili complessivi.

Per il personale del comparto sicurezza e difesa, la detrazione d’imposta spettante per il 2025 è fissata a € 458,50. Il beneficio riguarda i lavoratori che nel 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.208. Nel 730 occorre verificare il riporto corretto dai dati della CU e la presenza dei requisiti soggettivi.

Cripto-attività nel quadro T

Il quadro T del 730/2026 diventa particolarmente rilevante per chi ha realizzato plusvalenze finanziarie e operazioni su cripto-attività. La Legge di bilancio 2025 ha eliminato, dal 1° gennaio 2025, la soglia di esenzione di € 2.000 per le plusvalenze da cripto-attività.

La conseguenza è netta: una plusvalenza realizzata nel 2025 concorre alla tassazione anche se inferiore a € 2.000. Per le operazioni realizzate fino al 31 dicembre 2024, invece, la vecchia soglia continua a rilevare secondo le regole allora vigenti.

I righi T41 e T42 della sezione V servono proprio a distinguere le plusvalenze in base al periodo di realizzazione. Questa separazione evita di applicare al 2025 una franchigia che non esiste più.

La sezione X, composta dai righi T118 e T119, accoglie invece la rideterminazione del valore fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. Chi ha scelto questa opzione ha potuto assumere il valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR, versando un’imposta sostitutiva del 18%. Per effetto del calendario, il termine ordinario del 30 novembre 2025 è slittato al 1° dicembre 2025.

Operazione su cripto-attività Effetto nel 730/2026
Cessione con plusvalenza realizzata nel 2025 Non opera più la franchigia di € 2.000.
Cessione realizzata entro il 31 dicembre 2024 Si applicano le vecchie regole, con separata esposizione.
Rideterminazione al valore normale Indicazione nella sezione X, se è stata versata l’imposta sostitutiva del 18%.
Minusvalenze pregresse Da gestire secondo i limiti e le regole di riporto previste.

Esempio pratico. Un contribuente vende nel 2025 cripto-attività con plusvalenza netta di € 700. La plusvalenza va dichiarata. La vecchia soglia di € 2.000 non consente più di ignorare il dato.

Un ulteriore rischio riguarda la prova del costo fiscale. Exchange chiusi, wallet spostati, operazioni frammentate e conversioni tra cripto-attività possono rendere difficile ricostruire il valore di acquisto. Il quadro T consente di restare nel 730, ma non risolve il problema probatorio. Il contribuente deve conservare report, estratti, movimenti e criteri di calcolo.

Locazioni brevi e pertinenze

Il quadro B del 730/2026 chiarisce un aspetto operativo sulle locazioni brevi. Se un’abitazione è locata insieme alla pertinenza, l’intero canone va imputato all’abitazione. Per la pertinenza si compila soltanto il campo “Utilizzo” con il codice 9, senza indicare il canone.

Si pensi a un appartamento locato per brevi periodi insieme a un box auto. Se il contratto indica un corrispettivo unico, non bisogna dividere forzatamente il canone tra appartamento e box. Il reddito si concentra sull’abitazione. La pertinenza viene indicata con il codice appropriato, ma senza importo.

I redditi da locazione breve continuano a essere aggregati per Codice Identificativo Nazionale. Il sistema precompilato attribuisce l’aliquota ridotta della cedolare secca al 21% all’immobile con il maggior volume di canoni nel periodo. Sugli ulteriori immobili si applica l’aliquota del 26%, fino al limite di quattro immobili valido per il periodo d’imposta 2025.

Il contribuente può avere interesse a verificare la scelta dell’immobile al 21%. L’automatismo del maggior volume di canoni non sempre coincide con la scelta fiscalmente più efficiente, specie se ci sono comproprietà, periodi di possesso diversi o immobili con dati non omogenei. È una verifica minuta, ma non inutile.

Crediti per zone montane

Il quadro G si arricchisce della sezione VIII, dedicata ai crediti d’imposta per le zone montane. Il riferimento è la Legge n. 131/2025, che prevede agevolazioni per immobili a uso abitativo situati nei Comuni di montagna individuati dalla stessa disciplina.

Le categorie interessate sono due. La prima riguarda il personale sanitario e scolastico che prende in locazione o acquista, con mutuo ipotecario o fondiario, un’abitazione in un Comune montano per ragioni di servizio. La seconda riguarda persone fisiche che, dopo il 20 settembre 2025, stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per acquistare o ristrutturare l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale in un Comune montano.

Nel Modello 730/2026 il rigo G10 accoglie questi crediti. Servono però documenti coerenti: ubicazione dell’immobile, titolo di acquisto o locazione, finanziamento, collegamento con il servizio o destinazione ad abitazione principale. Senza questi elementi, il credito rischia di essere indicato in modo fragile.

Precompilata e deleghe agli intermediari

Il precompilato 2026 raccoglie molte informazioni, ma non sostituisce il controllo professionale. L’Agenzia carica i dati disponibili. Non sempre conosce la destinazione dell’immobile, la corretta ripartizione di una spesa tra coniugi, la situazione effettiva dei familiari, la data rilevante di un contratto o la scelta più conveniente tra più oneri soggetti al tetto.

Per accedere al precompilato tramite intermediario, la delega deve essere acquisita secondo le regole ordinarie. Va conservata insieme alla copia del documento di identità del contribuente. Il regime emergenziale che aveva consentito modalità semplificate non rappresenta più la regola da seguire.

Dal lato del contribuente, la semplificazione resta utile. La modalità di dichiarazione semplificata consente una navigazione più comprensibile, con dati presentati per aree tematiche. Ma semplicità dell’interfaccia non significa semplicità della norma. È qui che il rischio aumenta: una schermata più chiara può dare una sensazione di sicurezza che non sempre corrisponde alla correttezza fiscale.

Errori frequenti da evitare

Nel Modello 730/2026 gli errori più probabili non sono quelli di aritmetica. Sono errori di qualificazione. Un familiare viene trattato come detraibile quando non lo è più. Una spesa viene inserita con il vecchio codice. Una ristrutturazione 2025 viene gestita come una rata 2024. Una plusvalenza crypto modesta viene ignorata perché si ricorda la vecchia franchigia.

Errore Perché è pericoloso
Indicare un figlio trentenne non disabile come detraibile Dal 2025 la detrazione non spetta, anche se il figlio non ha redditi.
Trattare fratelli o suoceri come altri familiari detraibili La detrazione resta solo per ascendenti conviventi.
Confondere tetto alle spese con tetto alla detrazione L’art. 16-ter limita la base degli oneri, non direttamente l’imposta detraibile.
Applicare il 50% edilizio senza verificare proprietà e abitazione principale Il 50% richiede condizioni soggettive e oggettive precise.
Non dichiarare piccole plusvalenze crypto 2025 La franchigia di € 2.000 è stata eliminata dal 2025.
Dividere il canone tra abitazione e pertinenza nelle locazioni brevi Nel 730/2026 il canone va imputato all’abitazione, con pertinenza a codice 9.

Check list prima dell’invio

Prima di trasmettere il Modello 730/2026, il controllo dovrebbe seguire una sequenza ragionata. Prima i soggetti. Poi i redditi. Poi le spese. Solo alla fine il risultato a debito o a credito.

Controllo Domanda da farsi
Familiari Il soggetto indicato dà ancora diritto alla detrazione o serve solo per oneri?
Reddito complessivo Altri redditi fanno perdere cuneo fiscale, detrazioni o agevolazioni?
Quadro C CU, cuneo fiscale, mance, welfare affitti e utili sono coerenti?
Quadro E Le spese 2025 entrano nel tetto dell’art. 16-ter o ne sono escluse?
Bonus casa L’aliquota 50% è davvero spettante o si applica il 36%?
Quadro B Locazioni brevi, CIN, cedolare e pertinenze sono compilati correttamente?
Quadro T Plusvalenze finanziarie e cripto-attività sono state ricostruite con documenti?
Quadro G I crediti indicati hanno una documentazione di supporto completa?

Il punto operativo

Il 730/2026 chiede più attenzione di quanto suggerisca la sua interfaccia. La precompilata è più ricca, ma le regole sono più selettive. La dichiarazione non può essere letta come un contenitore neutro di spese e familiari. Ogni dato va qualificato.

Il cambio più sottovalutato riguarda il rapporto tra famiglia e detrazioni. Un figlio maggiorenne può incidere sul coefficiente dell’art. 16-ter, ma solo se fiscalmente a carico. Un familiare convivente può essere indicato per alcune spese, ma non per la detrazione da carico. Un contribuente extra UE può essere residente in Italia, ma non avere più diritto alla detrazione per familiari all’estero.

Il secondo fronte è il quadro E. Dal 2025 il problema non è solo “la spesa è detraibile?”. La domanda corretta diventa: “è detraibile, in quale misura, con quale codice, dentro o fuori il tetto, e con quale priorità rispetto alle altre spese?”. È meno immediato. Però è il modo giusto di leggere il Modello 730/2026.

La vera cautela, allora, è non fidarsi dell’abitudine. Il 730 degli anni precedenti non è un modello da copiare. Nel 2026 molte regole hanno la stessa etichetta, ma non lo stesso contenuto.

Infografica

Guida fiscale per il modello 730

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