Le società che intendono riportare perdite fiscali in presenza di limiti antielusivi possono continuare a ricorrere all’interpello disapplicativo. La conclusione, sostenuta dalla Norma di comportamento AIDC n. 237 del 18 giugno 2026, è rilevante dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2024: il nuovo testo degli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR non richiama più espressamente l’istituto, ma non lo ha eliminato. Il contribuente può quindi chiedere preventivamente all’Agenzia delle Entrate di disapplicare il limite, dimostrando che nel caso concreto non si realizza l’effetto elusivo che la norma vuole prevenire.
Quando operano i limiti al riporto delle perdite
Il riporto consente di utilizzare le perdite di un periodo per ridurre i redditi imponibili degli anni successivi. Nelle operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni e conferimenti, la legge introduce test e condizioni per evitare che una società acquisisca un’altra impresa soltanto per utilizzare le sue perdite. Le regole interessate sono soprattutto l’articolo 84 del TUIR e, per le operazioni straordinarie, gli articoli 172, 173 e 176.
Il mancato superamento di un parametro previsto dalla legge non equivale però necessariamente a un’operazione abusiva. Una società può avere ragioni economiche reali, continuare l’attività e mantenere un legame sostanziale con le perdite maturate, pur non rispettando un test quantitativo. È proprio in queste situazioni che l’interpello conserva utilità pratica.
La base generale dell’interpello disapplicativo
L’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 212 del 27 luglio 2000, cioè lo Statuto dei diritti del contribuente, consente di chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva quando il contribuente dimostra che non possono verificarsi gli effetti che quella disposizione intende contrastare. L’istanza deve essere presentata prima di adottare il comportamento fiscale cui si riferisce e deve individuare con precisione la norma da disapplicare, i fatti rilevanti e gli elementi probatori offerti.
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha riformato la disciplina delle perdite e delle operazioni straordinarie, eliminando alcuni rinvii testuali all’interpello. Secondo AIDC, questa scelta redazionale non basta a escludere l’istituto: la sua fonte è la disciplina generale dello Statuto e non il singolo richiamo contenuto nelle norme del TUIR. L’interpretazione è coerente con la funzione dell’interpello, che non crea un’agevolazione, ma permette di verificare in anticipo se una limitazione antielusiva debba operare nel caso concreto.
Quali prove servono
Non è sufficiente affermare che l’operazione è genuina. L’istanza deve descrivere la struttura dell’operazione, l’attività svolta prima e dopo, le ragioni imprenditoriali, l’assetto societario e il modo in cui le perdite si collegano all’attività che produrrà i redditi futuri. Bilanci, contratti, piani industriali, organigrammi, documenti sulla continuità operativa e dati sulla composizione dei ricavi possono essere decisivi.
| Verifica | Obiettivo |
|---|---|
| Norma limitativa applicabile | Indicare esattamente il test non superato |
| Ragioni economiche | Mostrare che l’operazione non mira al commercio delle perdite |
| Continuità dell’attività | Dimostrare il collegamento economico tra società e perdite |
| Documentazione | Rendere verificabile ogni circostanza rappresentata |
I segnali dell’Amministrazione finanziaria
Anche le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate continuano a includere il riporto delle perdite tra le ipotesi trattabili con interpello disapplicativo. Inoltre, la risposta a interpello n. 278 del 3 novembre 2025 ha esaminato una fattispecie relativa alle perdite nell’ambito di un’operazione straordinaria, dopo le riforme richiamate. Non si tratta di una regola valida per ogni caso, ma è un elemento che conferma la perdurante praticabilità dello strumento.
La scelta operativa per imprese e professionisti
Quando emerge un dubbio sul superamento dei test, la verifica non dovrebbe essere rinviata alla dichiarazione. Occorre ricostruire tempestivamente i dati e valutare se il caso richieda un interpello preventivo. La risposta favorevole non sostituisce la documentazione, ma riduce il rischio di una contestazione successiva; l’assenza di istanza, invece, non trasforma automaticamente il riporto in illegittimo, ma rende più delicata la difesa in controllo.
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