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Imposta di bollo e-fatture: l’Agenzia delle entrate scrive a chi non ha versato nel 2023

6 Marzo, 2026

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L’Agenzia delle Entrate ha ripreso a bussare alle porte di chi – nel corso del 2023 – ha omesso, in tutto o in parte, i versamenti trimestrali dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Le comunicazioni stanno arrivando al domicilio digitale dei contribuenti, cioè all’indirizzo PEC iscritto nell’elenco INIPEC, e contengono già l’F24 precompilato con le somme da versare: imposta, sanzione e interessi. Chi regolarizza entro 30 giorni dalla ricezione può contare su una riduzione della sanzione a un terzo del dovuto. Il meccanismo è rodato. Introdotto dall’art. 12-novies del DL 34/2019 (Decreto Crescita) e poi disciplinato nel dettaglio dal provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021, il sistema di controllo automatico dell’imposta di bollo sulle e-fatture è ormai a pieno regime. L’amministrazione finanziaria incrocia i dati del Sistema di Interscambio con quelli dei versamenti effettuati e, dove emergono discrepanze, parte la comunicazione di compliance.

In breve
  • L’Agenzia delle Entrate sta inviando comunicazioni di compliance per omessi versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 2023.
  • Le lettere arrivano via PEC all’indirizzo INIPEC e contengono già il modello F24 precompilato.
  • Chi paga entro 30 giorni dalla ricezione beneficia della sanzione ridotta a un terzo: 10% dell’imposta omessa (anziché 30%).
  • Chi non risponde entro 30 giorni va incontro all’iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva.
  • Il ravvedimento operoso non è più applicabile dopo la ricezione della comunicazione.
  • Dal 25 novembre 2024 è disponibile il servizio CIVIS per gestire le comunicazioni online senza recarsi allo sportello.
  • Dal 1° settembre 2024, per omissioni future, la sanzione base scende dal 30% al 25% (D.Lgs. 87/2024): la riduzione a 1/3 sarà ~8,33%.

Come funziona il controllo automatico

Il punto di partenza è il portale “Fatture e corrispettivi”. Attraverso di esso, l’Agenzia raccoglie tutte le fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio e le divide in due categorie: quelle per cui il bollo è già stato correttamente indicato (cosiddetto elenco A, non modificabile) e quelle per le quali l’Ufficio ritiene che il tributo fosse dovuto ma non è stato applicato (elenco B, su cui il contribuente può intervenire e contestare prima del versamento).

L’imposta di bollo vale 2 euro per ogni fattura e si applica quando l’operazione non è soggetta a IVA e l’importo del documento supera la soglia di 77,47 euro. Una regola semplice sulla carta, meno scontata nella pratica – specialmente per chi emette molte fatture in esenzione, fuori campo o in reverse charge.

A partire dal giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare, l’importo calcolato dall’Agenzia diventa visibile nell’area riservata del portale. La scadenza ordinaria per il versamento è quella stessa data, con una deroga al 20 settembre per le fatture del secondo trimestre relative a operazioni del trimestre precedente. Per i periodi a partire dal 2023, se il debito annuale complessivo non supera 5.000 euro, il contribuente può cumulare i pagamenti e saldare tutto entro il 30 novembre dell’anno di riferimento.

Cosa contiene la comunicazione dell’Agenzia

La lettera che l’Agenzia trasmette in caso di omissione non è una semplice sollecitazione. È una comunicazione strutturata, inviata al domicilio digitale del cedente/prestatore, che riporta: il numero delle fatture per ciascun trimestre, l’imposta di bollo dovuta confrontata con quella effettivamente versata, la sanzione già calcolata e gli interessi maturati. A corredo, il modello F24 precompilato con i codici tributo corrispondenti.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un atto di compliance preventiva: non un accertamento formale, ma una segnalazione che anticipa l’eventuale iscrizione a ruolo se il contribuente non reagisce. Per il 2023 – periodo cui si riferiscono le comunicazioni in partenza in queste settimane – la sanzione ordinaria per omesso versamento era fissata al 30% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La particolarità della procedura ex art. 12-novies del DL 34/2019 è che, se si paga entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la sanzione scende a un terzo: vale a dire al 10% dell’importo omesso.

Un esempio concreto. Se un professionista ha emesso nel 2023 fatture in esenzione IVA su cui era dovuto il bollo, per un’imposta non versata di 400 euro, la comunicazione dell’Agenzia indicherà 400 euro di imposta più 40 euro di sanzione ridotta (il 10%) più gli interessi legali maturati. Pagando entro il termine di 30 giorni, la pratica si chiude. Se invece si lascia scadere quel termine, la sanzione torna piena (30%) e le somme vengono iscritte a ruolo in via definitiva.

Nota bene: dal 1° settembre 2024 il quadro sanzionatorio è cambiato. Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione base per omesso versamento prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 dal 30% al 25%. Poiché la procedura ex art. 12-novies del DL 34/2019 richiama espressamente questa disposizione – e non le sanzioni specifiche dell’imposta di bollo tradizionale previste dal DPR 642/1972 – per le comunicazioni relative a omissioni dal 1° settembre 2024 in poi la sanzione ridotta a un terzo sarà pari a circa l’8,33% dell’imposta omessa. Questo però non riguarda le lettere in arrivo adesso, che si riferiscono al 2023 e mantengono il regime sanzionatorio previgente.

Trenta giorni per pagare o contestare

Dalla data di ricezione della comunicazione, il contribuente ha 30 giorni per muoversi. Può scegliere due strade: pagare direttamente tramite il modello F24 già predisposto, oppure fornire chiarimenti all’Agenzia se ritiene che le somme indicate siano errate o che le fatture segnalate non fossero in realtà soggette a bollo.

Nella prassi accade che alcune fatture finiscano erroneamente nell’elenco B per un problema di compilazione del tracciato – ad esempio perché non è stato valorizzato correttamente il campo “Bollo virtuale” nel file XML. In questi casi, il contribuente può contestare il dato e chiedere la rideterminazione delle somme.

La contestazione non sospende i termini in modo automatico, ma un interlocutore che risponde con documentazione pertinente ottiene generalmente il riesame da parte dell’ufficio. La comunicazione resta disponibile anche nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, accessibile in qualsiasi momento.

Il canale CIVIS per chiedere assistenza online

Da novembre 2024 è operativo un nuovo strumento per gestire queste situazioni senza dover andare fisicamente in ufficio. Il provvedimento n. 422344 del 21 novembre 2024, emanato in attuazione dell’art. 22 del D.Lgs. 1/2024 (“Decreto Semplificazione Adempimenti”), ha introdotto il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, attivo dal 25 novembre 2024.

Tramite CIVIS, il contribuente (o l’intermediario delegato) accede all’area riservata del sito dell’Agenzia, individua la comunicazione per cui vuole chiedere assistenza e inserisce le informazioni e i chiarimenti necessari. L’ufficio esamina la richiesta e comunica l’esito direttamente all’interno della stessa sezione, senza bisogno di ulteriori accessi o spostamenti fisici. Un passo avanti rispetto al passato, quando il solo canale disponibile era lo sportello territoriale.

Chi preferisce il contatto diretto con l’amministrazione può comunque recarsi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate sul territorio. L’importante è non aspettare che i 30 giorni scadano senza aver fatto nulla.

Cosa rischia chi non risponde

Il mancato pagamento o l’assenza di riscontro entro il termine di 30 giorni porta all’iscrizione a ruolo delle somme indicate nella comunicazione, in via definitiva. In quel caso si innesca la procedura di riscossione coattiva affidata all’Agente della Riscossione, con eventuali ulteriori costi e interessi.

Da segnalare un aspetto spesso trascurato: la ricezione della comunicazione di compliance blocca la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Chi volesse regolarizzarsi autonomamente – con le riduzioni più favorevoli previste dall’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/1997 – deve farlo prima di ricevere la lettera dell’Agenzia. Una volta arrivata la comunicazione, l’unica via percorribile con sanzione ridotta è quella del pagamento entro 30 giorni, alle condizioni già fissate dall’Agenzia stessa.

Riepilogo: sanzioni bollo e-fatture

Situazione Sanzione applicabile Note
Pagamento entro 30 gg dalla comunicazione (omissioni 2023) 10% dell’imposta (1/3 del 30% base) Regime previgente – omissioni fino al 31/08/2024
Mancato pagamento – iscrizione a ruolo (omissioni 2023) 30% dell’imposta + interessi Riscossione coattiva tramite Agente della Riscossione
Ravvedimento operoso autonomo (prima della comunicazione) Riduzione graduata (1/15 per giorno, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5) Non più applicabile dopo la ricezione della lettera AdE
Pagamento entro 30 gg dalla comunicazione (omissioni dal 1° settembre 2024) ~8,33% (1/3 del 25% base) Nuova sanzione base post D.Lgs. 87/2024 – art. 13 D.Lgs. 471/1997
Mancato pagamento – iscrizione a ruolo (dal 1° settembre 2024) 25% dell’imposta + interessi Sanzione ridotta rispetto al regime previgente (30%) – D.Lgs. 87/2024

 

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